CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 51

presentata dai Consiglieri regionali

PITEA - GRECO - RODIN

il 23 luglio 2009

Tracciabilità delle produzioni agro-alimentari e di origine animale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il progetto di legge appare indifferibile proprio in un momento in cui, non solo a livello nazionale, si avverte sempre di più la necessità di tutelare il consumatore dai rischi di un'informazione alimentare troppo spesso ai limiti del lecito, ove ditte ed insegne e presentazioni di prodotti risultano ingannevoli e talune indicazioni riportate sulle etichette appaiono illeggibili o contengono espressioni prive di trasparenza.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di tutelare sia i consumatori, garantendo una maggiore tutela e informazione in merito alla provenienza, l'elaborazione e la qualità dei prodotti alimentari attraverso un'efficace sistema di tracciabilità, in linea a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, sia le aziende agricole ed agro-alimentari che operano in Sardegna contrastando l'espansione della contraffazione.

Obiettivi principali sono, quindi, la sicurezza alimentare non disgiunta dal sostegno allo sviluppo dell'economia agricola ed agro-alimentare della Sardegna che si impegna in progetti di trasparenza.

Il consumatore è sempre più attratto non dalla qualità del prodotto, dalla sua genuinità, dalle sue caratteristiche organolettiche, dalla sua specificità apparentemente locale o che richiami comunque un prodotto di tradizione locale, ma dal suo prezzo spesso ingiustificatamente concorrenziale che, a ben pensare, dovrebbe suscitare non poche perplessità.

Garantendo la tracciabilità dal produttore al consumatore i cittadini avranno tutte le informazioni sulle materie prime utilizzate, la provenienza, l'identità degli operatori coinvolti, le metodologie applicate nelle diverse fasi della produzione.

La globalizzazione dei mercati con il conseguente sviluppo del commercio internazionale, ha creato nei consumatori un certo disorientamento relativamente alla formazione del prodotto.

L'espansione della contraffazione impone di chiarire se un prodotto si possa identificare nel corso della sua filiera come prodotto locale o nazionale finale.

L'esigenza normativa è avvertita indistintamente non solo nella Regione, ma è il risultato di una crescita culturale del consumatore ossessionato da un bombardamento pubblicitario che prospetta mirabilie di questo o quel prodotto senza alcuna reale corrispondenza di contenuti. Per questo motivo è necessario puntare sulla coincidenza tra quanto prospettato nella comunicazione pubblicitaria e 1'etichetta, presentazione reale del prodotto.

La proposta di legge ha lo scopo di promuovere e rilanciare il prodotto sardo, anche nell'interesse del consumatore con trasparenza e chiara tracciabilità, e la stessa produzione, fronteggiando una incontrollata concorrenza con i prodotti comunitari ed extracomunitari. Troppo spesso si legge accanto alla denominazione del prodotto alimentare l'espressione "di Sardegna" anche se da un corretto approfondimento è facilmente evidenziabile che di Sardegna c'è ben poco.

L'esigenza è avvertita anche a livello nazionale e consta che il Ministero per le politiche agricole e alimentari stia lavorando ad un disegno di legge in cui il tema della tracciabilità e dell'etichettatura è centrale. A tali processi normativi collaborano le associazioni di categoria prime tra tutti la Coldiretti che, con una serie di esposti, ha denunciato la patologia congenita della materia.

Specificatamente la proposta di legge si compone di 10 articoli.

Nel primo articolo sono indicate le finalità cui si ispira il progetto di legge.

L'articolo 2 prevede le caratteristiche dei sistemi di tracciabilità.

L'articolo 3 i sistemi di autocontrollo aziendale.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 prevedono degli incentivi per le imprese, le associazioni dei produttori e consorzi di aziende che introdurranno nell'etichetta l'indicazione di provenienza della materia prima. La Regione Sardegna prevede degli aiuti per chi adotta sistemi di certificazione di qualità e di tracciabilità.

L'articolo 8 attiene al sistema dei controlli e al sistema sanzionatorio. Si dovrà tener conto della necessità di coinvolgere sempre strutture pubbliche non solo a competenza regionale; un sistema che consentirà di offrire maggiori garanzie a tutti i consumatori, anche e principalmente ai non residenti, che avranno la consapevolezza di una certificazione non protezionistica. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, pur comprendendo ipotesi di interventi sanzionatori di tipo amministrativo, si dovrà privilegiare una diffusa informazione non solo locale sulle ditte per le quali è stata accertata, in tutto o in parte, la colpevole indicazione di informazioni mendaci sull'etichettatura e sulla tracciabilità.

L'articolo 9 prevede la copertura finanziaria.

Nell'articolo 10 vengono inserite le nozioni fondamentali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:
a) a definire le caratteristiche dei sistemi di tracciabilità, al fine di rispondere a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
b) a promuovere iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e di tutta la filiera agro-alimentare prodotti con materie prime esclusivamente sarde e, ove non disponibili, con materie prime di origine nazionale certificata con dichiarata esclusione di materie prime OGM (organismi geneticamente modificati);
c) all'adozione di disciplinari per la verifica della qualità dei prodotti;
d) a sostenere le aziende agricole e agro-alimentari che operano nel territorio regionale, che introducono nell'etichetta 1'indicazione della provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione;
e) a combattere la contraffazione alimentare;
f) a tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;
g) a consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti offerti e/o posti in vendita.

 

Art. 2
Tracciabilità

1. La Regione Sardegna concede contributi alle aziende agricole o agro-alimentari a sostegno di progetti finalizzati all'introduzione dei sistemi di tracciabilità.

2. Per sistema di tracciabilità si intende l'insieme degli atti e delle procedure volti ad assicurare la conoscenza del luogo di provenienza delle materie prime utilizzate, del luogo dove è avvenuta la lavorazione del prodotto e l'esecuzione delle varie fasi del processo produttivo.

3. I sistemi di tracciabilità sono conformi alla norma UNI EN ISO 22005/2008 (Rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione).

4. La conformità a tali sistemi è attestata da organismi accreditati dal sistema nazionale.

 

Art. 3
Sistemi di autocontrollo aziendale

1. La Regione Sardegna concede contributi alle aziende agricole o agro-alimentari a sostegno di progetti finalizzati all'introduzione dei disciplinari di produzione.

2. I disciplinari di produzione sono conformi alla normativa comunitaria in materia di produzione di qualità ed in particolare hanno i seguenti requisiti:
a) descrizione dei requisiti, oggettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
b) descrizione delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, utilizzate per l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto;
c) criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale.

3. Il controllo dei disciplinari di produzione è affidato ad un organismo privato o autorità pubblica in conformità a quanto stabilito dalle norme comunitarie.

 

Art. 4
Etichetta

1. La Regione Sardegna sostiene le aziende agricole ed agro-alimentari che operano nel territorio regionale, che introducono nell'etichetta l'indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate per la produzione.

2. Per i prodotti non trasformati l'indicazione del luogo di origine riguarda il paese d'origine o la zona di produzione.

3. Per i prodotti trasformati l'indicazione riguarda il luogo di origine della materia prima prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

 

Art. 5
Contributi

1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

Art. 6
Priorità

1. Nella concessione dei contributi è data priorità ai consorzi di aziende o alle aziende che utilizzano per la loro produzione materie prime esclusivamente sarde e, ove queste non siano disponibili, materie prime di origine nazionale certificate.

 

Art. 7
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 5 le imprese, le associazioni dei produttori e i consorzi di tutela che operano nel territorio regionale.

 

Art. 8
Organismi di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo, anche preventiva, e di vigilanza dell'applicazione della presente legge è esercitata dalle strutture a ciò preposte dalle ASL, dalle sezioni nazionali e regionali dei corpi di polizia, dotati di organizzazione specialistica antisofisticazione, nonché del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e comunque dagli altri soggetti previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e pubblica salubrità.

 

Art. 9
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.000.000 annui, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate spettanti alla Regione ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, articolo 8, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), articolo 1, comma 834.

 

Art. 10
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) tracciabilità: capacità di produrre informazioni nel corso del processo produttivo da monte a valle della filiera;
b) disciplinare di produzione: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di certificazione, ovvero gli elementi che caratterizzano il prodotto, redatto da un soggetto (azienda singola, cooperativa, ecc);
c) organismo di controllo: soggetto, terzo ed indipendente, rispondente ai requisiti di cui alla norma UNI CEI EN 45011:99, deputato al controllo della conformità del prodotto;
d) autocontrollo: procedimento interno messo in atto da ogni soggetto della filiera atto a verificare e garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione;
e) documento di registrazione: documentazione raccolta dai singoli operatori della filiera che comprende tutte le informazioni relative all'attuazione degli autocontrolli ed alla loro verifica;
f) filiera: insieme definito delle organizzazioni od operatori, con i relativi flussi materiali, che concorrono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura del prodotto.