CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 50
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCUREDDU - LOCCI - RODIN - SANJUST - COCCO Daniele Secondo - MARIANI - CAMPUS - MULAS - CAPPAI - RASSU - RANDAZZO - FLORIS Rosanna - MURGIONI
il 23 luglio 2009
Durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia e limitazione dei mandati
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Regione Sardegna ha potestà primaria, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b, dello Statuto di autonomia, in materia di ordinamento degli enti locali. Ciò nonostante manca una organica e specifica disciplina regionale in materia e trova, pertanto, applicazione in Sardegna la disciplina statale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede la limitazione a due dei mandati dei sindaci e dei presidenti di provincia. Diverse regioni a statuto speciale hanno invece già superato, con apposite leggi, tale vincolo.
Lo sviluppo delle città, dei comuni e dei territori appare sempre più legato alla capacità dei sindaci e degli amministratori locali di progettare, di competere, di attrarre investimenti e risorse, in particolare statali e comunitarie che, una volta usciti dall'obiettivo convergenza, diventano sempre più difficili da ottenere, soprattutto quando si partecipa a "call" relative a programmi a tiraggio diretto dall'Unione europea (es. Life, Cultura, Enpi, Med, Interreg, ecc.).
Si ritiene quindi, in una fase cruciale per la crescita della nostra Isola e per la realizzazione di modelli innovativi di sviluppo locale, non opportuno privare a priori le comunità locali della possibilità di avvalersi delle competenze e della professionalità acquisita dai sindaci negli anni.
Dopo l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco i cittadini hanno acquisito familiarità con il meccanismo della democrazia dell'alternanza. Lo utilizzano con piena consapevolezza per scegliere i propri rappresentanti locali. Si è definitivamente superato il vecchio sistema della democrazia bloccata, sino a qualche decennio fa fortemente presente anche nelle realtà locali, e si è raggiunta una forte maturità nell'elettorato che, se da un lato porta a sostituire la classe politica locale ritenuta non all'altezza (fatto che avviene di frequente), dall'altro deve però avere la possibilità di confermare il sindaco, o il presidente della provincia, il cui operato viene valutato positivamente dalla comunità.
Constatata, infine, la difficoltà in alcuni comuni a trovare persone disponibili ad accettare la candidatura a sindaco si propone:
- al comma 1, di definire che la durata quinquennale dei mandati decorre dalla data delle elezioni e non da quella di insediamento del consiglio comunale (come avviene invece per il Consiglio regionale); determinare con esattezza la data di avvio del mandato amministrativo è importante per il calcolo dei 2 anni, 6 mesi ed un giorno, rilevanti per la limitazione dei mandati;
- il comma 2 introduce la possibilità di elezione fino a tre mandati consecutivi per i sindaci ed i presidenti delle province;
- il comma 3 è necessario per precisare che il calcolo dei mandati decorre dall'entrata in vigore della legge con la quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province e non, invece, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia, dei consigli comunali e
provinciali e limitazione dei mandati1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia ed il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.
2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco o quella di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Il numero dei mandati di cui al comma 2 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun comune ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale).
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.