CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 49
presentata dai Consiglieri regionali
BEN AMARA - ZUNCHEDDU - SECHI - ZEDDA Massimo - URAS
il 22 luglio 2009
Norme per l'accoglienza, l'integrazione e la tutela dei cittadini stranieri in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'immigrazione è ormai oggi un fenomeno che caratterizza la realtà sociale, culturale ed economica non soltanto della nostra Regione, ma quella di tutta l'Europa occidentale.
Negli ultimi anni ha assunto proporzioni tali da spingere i governi ad intervenire con decisione per disciplinarne e governarne le dinamiche con azioni ad ampio spettro che richiedono la collaborazione delle istituzioni a tutti i livelli, delle associazioni culturali, umanitarie e di volontariato, oltre che una stretta cooperazione a livello internazionale.
Gli immigrati, peraltro, stanno sempre più diventando una risorsa fondamentale di sviluppo e crescita economica nei settori produttivi nei quali vengono impiegati e costituiscono risorsa irrinunciabile per coprire carenze drastiche in settori occupazionali schivati dai sardi e dagli italiani delle nuove generazioni in genere: il settore agricolo e l'assistenza agli anziani. Si deve considerare inoltre che, pagando le tasse, gli immigrati che lavorano nel nostro territorio contribuiscono al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici e pertanto all'accrescimento del benessere della collettività. È dunque corretto che le istituzioni s'impegnino affinché a fronte del contributo dato al funzionamento dei servizi pubblici gli immigrati accedano e usufruiscano appieno degli stessi.
Occorre pertanto, alla luce dei principi costituzionali, di quanto sancito dalle varie convenzioni internazionali, europee e direttive comunitarie, una nuova legge regionale sull'immigrazione allo scopo di adeguare la nostra realtà normativa alla nuova realtà sociale, quella che si è affermata negli ultimi anni e che vede gli immigrati come nuovi membri della nostra società.
La nuova legge regionale rappresenta uno sforzo e un impegno da assumere per garantire che tanti uomini, donne, famiglie, bambini immigrati nella nostra Regione, godano di una parità sostanziale rispetto ai cittadini italiani, agevolando il godimento concreto dei diritti sociali, civili e politici, fornendo strumenti concreti d'integrazione sociale, culturale, lavorativa, che rendano migliore la qualità della vita propria e quella dei cittadini sardi.
La Regione Sardegna, con questa legge, si pone l'obiettivo di rendere la società sarda una società plurale, coesa, rispettosa della diversità etnica e culturale, una società accogliente ed inclusiva, che vede gli immigrati come fonte di arricchimento e crescita sociale, culturale, economica, apportatrice di saperi e apertura e confronto con il mondo che ci circonda, soprattutto guardando alla Sardegna come Isola che si propone come polo di coesione delle popolazioni e culture del Mediterraneo.
Gli articoli
Il capo I, intitolato "Disposizioni generali", contiene i principi generali e le finalità cui la legge mira e l'ambito soggettivo di applicazione.
Nell'articolo 1 sono indicati i principi ispiratori quali: solidarietà politica, economica e sociale, di uguaglianza e parità di fronte alla legge di cui agli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, con implicito riferimento alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e alle varie convenzioni ONU sui diritti umani. La legge, in particolare, mira a creare i presupposti per il superamento delle difficoltà linguistiche e culturali che ostacolano l'effettiva fruizione di servizi e prestazioni in modo da rendere possibile una piena vita di relazione.
La Regione, con questa legge, mira a costruire in Sardegna un'integrazione effettiva ed una partecipazione attiva alla vita della comunità da parte dei cittadini stranieri che hanno deciso di insediarsi nella nostra Isola.
Nell'articolo 2 sono indicati i destinatari della legge con una gradazione d'interventi che tiene conto del diverso status giuridico e condizione dei soggetti interessati.
Il capo II, intitolato "Il governo dell'immigrazione", disciplina le modalità attraverso le quali gestire il fenomeno dell'immigrazione nel nostro territorio, facendo ricorso allo strumento della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, soggetti pubblici e privati che agiscono a diversi livelli nel settore. In particolare è prevista la periodica convocazione di apposite conferenze che diano modo ai rappresentanti dei soggetti interessati di dialogare con le istituzioni al fine di trovare soluzioni condivise alle problematiche presenti e future, nonché produrre documenti utili alla conoscenza della situazione. I documenti cosi redatti costituiranno punti di riferimento di cui tener conto per due nuovi strumenti di azione previsti dalla legge: il Piano pluriennale di programmazione e il Documento annuale d'intervento.
L'articolo 3 individua i soggetti che si occupano della programmazione in materia d'immigrazione: Regione, province, comuni.
L'articolo 4 contiene i due strumenti d'individuazione degli obiettivi e strategie da perseguire in materia: il Piano pluriennale di programmazione e il Documento annuale d'intervento.
L'articolo 5 prevede, quale strumento di programmazione di ampio respiro, il Piano pluriennale di programmazione, che individua le politiche e gli obiettivi strategici da realizzare e le difficoltà da superare nell'arco di tre anni.
L'articolo 6 individua invece, nel Documento annuale d'intervento, lo strumento di attuazione anno per anno del documento pluriennale e costituisce strumento di analisi delle norme nazionali, europee ed internazionali sopravvenute in materia, ai fini dell'adeguamento alle stesse della legge in esame.
L'articolo 7 prevede che i piani siano approvati dalla Giunta regionale.
L'articolo 8 attribuisce alla già esistente Consulta per l'immigrazione il nuovo compito di redigere il Piano pluriennale di programmazione e il Documento annuale d'intervento.
Gli articoli 9 e 10 delineano la composizione e le modalità di costituzione della Consulta per l'immigrazione.
L'articolo 11 prevede uno strumento di incontro-confronto tra tutte le parti interessate, di presentazione, analisi e proposte di soluzione delle problematiche legate all'immigrazione nell'Isola: le conferenze regionali da convocarsi ad iniziativa della Giunta regionale annualmente. Dei dati emersi in questa piattaforma di lavoro si terrà conto ai fini del piano annuale d'intervento e dei successivi piani pluriennali di programmazione.
L'articolo 12 prevede il confronto-incontro e la collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni amministrative statali, europee ed internazionali.
Il capo III, intitolato "Partecipazione e comunicazione", si occupa d'individuare, agli articoli 13, 14 e 15 una serie di misure concrete per far sì che venga facilitata l'integrazione dei cittadini stranieri attraverso la promozione di vari interventi in settori differenti mirati soprattutto a far sì che: gli stranieri possano imparare la lingua italiana senza dimenticare la propria; possano ricevere istruzione sugli elementi del nostro sistema giuridico; abbiano nei servizi pubblici il punto di riferimento nella figura del mediatore culturale che faccia loro da interprete e da guida per far sì che riescano ad avere un rapporto migliore con i servizi pubblici. Di fondamentale importanza è la previsione dell'estensione ai cittadini stranieri del diritto di voto, la promozione dello sviluppo di associazioni d'immigrati e la loro partecipazione nelle istituzioni locali. È previsto inoltre l'accesso al servizio civile dei giovani immigrati, concepito come strumento di forte integrazione sociale.
Il capo IV, intitolato "Azioni positive per l'integrazione", prevede una serie di misure in materia di abitazione, accesso ai servizi sociali, diritto alla salute, integrazione culturale, formazione professionale e misure per il rispetto delle differenze religiose.
L'articolo 16 prevede l'accesso all'edilizia abitativa sociale, sostenendo anche soluzioni provvisorie e temporanee di accoglienza per fronteggiare le situazioni di emergenza, come servizio d'interesse generale e come strumento di coesione sociale.
L'articolo 17 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuova lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale affinché venga attuata una politica di prevenzione e di rimozione delle microconflittualità che derivino da differenze culturali, abitudini, religione, stili di vita differenti, in modo che venga promossa la tolleranza e la soluzione pacifica di tali conflitti.
L'articolo 18 e l'articolo 19 in materia di assistenza sociale e sanitaria, contengono le norme fondamentali per le quali si prevede l'accesso a tutti i servizi socio-assistenziali e sanitari urgenti ed indifferibili a tutti gli immigrati, anche privi di titolo di soggiorno, in ottemperanza ai principi costituzionali ed alle norme internazionali in materia di rispetto dei diritti umani. In particolare l'ultimo comma dell'articolo 19 si occupa di promuovere iniziative di sensibilizzazione contro le pratiche della mutilazione femminile. È di fondamentale importanza la previsione relativa all'introduzione in tutti i servizi pubblici, ma soprattutto nei pronto soccorso degli ospedali, delle figure dei mediatori culturali, i quali fungono da interpreti e da assistenza, indirizzo, accoglienza e informatori per i cittadini stranieri, soprattutto quelli che non conoscono la lingua italiana, e costituiscono punto di contatto tra i medici e paramedici e stranieri che non parlano la lingua italiana.
L'articolo 20 si occupa di promuovere la conoscenza della lingua italiana presso gli stranieri attraverso la stipulazione d'intese con l'Ufficio scolastico regionale, in particolare per facilitare l'integrazione piena e un pieno accesso al diritto allo studio specie per i giovani immigrati minorenni.
Gli articoli 21, 22 e 23 sono volti a favorire l'accesso dei giovani lavoratori ai tirocini formativi ai fini di un inserimento o miglior inserimento lavorativo e al riconoscimento dei titoli di studio e professionali conseguiti dai cittadini stranieri nei loro paesi d'origine. È favorito l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso la promozione di accordi tra datori di lavoro e sindacati.
L'articolo 24 è teso, attraverso lo sviluppo di una rete regionale di sportelli informativi, a fornire un utile strumento di supporto per i cittadini stranieri ai fini delle procedure relative al rilascio, rinnovo, conversione dei titoli di soggiorno, richiesta di cittadinanza, con funzione di supporto ai comuni nella sperimentazione della fornitura di questo servizio, nell'ambito della linea di tendenza a livello nazionale di trasferimento di competenze.
L'articolo 25 mira a far sì che venga garantito in ogni ambito, compreso quello carcerario, il rispetto delle differenze religiose, attraverso la promozione di accordi specifici con le istituzioni e soggetti privati interessati.
Il capo V è intitolato "Interventi a favore dei soggetti deboli". È prevista una tutela specifica per minori, donne, madri prive di una rete familiare di sostegno, disabili. In particolare gli articoli 26, 27 e 28 si occupano di minori e di misure contro lo sfruttamento e la tratta di persone.
Il capo VI, intitolato "Impresa, diritto allo studio, e innovazione" mira a promuovere il diritto allo studio degli stranieri, la mobilità internazionale ai fini di studio, lo sviluppo della ricerca, gli scambi interculturali, nonché il diritto di asilo e protezione attraverso interventi di prima accoglienza, sensibilizzazione e monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione.
L'articolo 29 prevede sostegno a favore dell'imprenditoria degli immigrati.
L'articolo 30 si occupa di diritto allo studio favorendo l'accesso degli immigrati ai servizi regionali specifici.
L'articolo 31 si occupa di diritto di asilo e tutela dei minori non accompagnati da adulti e donne vittime di sfruttamento, tratta, tortura.
Il capo VIII intitolato "Attività contro le discriminazioni" prevede una serie di azioni positive contro le discriminazioni.
L'articolo 32, in particolare, prevede che una serie di soggetti specificamente preposti si occupino di raccogliere delle segnalazioni specifiche di atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, e informarne la Giunta regionale, la quale, raccordandosi con la consigliera regionale di parità e il difensore civico regionale e i consiglieri civici a livello locale, attua delle misure di contrasto, coordinando la propria azione con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e tutti i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale.
Il capo IX contiene le disposizioni finali e finanziarie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi e finalità della legge1. La Regione Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di promuovere la realizzazione dell'accoglienza solidale delle cittadine e cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo culturale, del rispetto reciproco, della solidarietà, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.
2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la tutela effettiva dei diritti inviolabili dell'uomo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, realizzando il primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza;
b) il conseguimento dell'integrazione tra cittadini italiani e stranieri in modo da realizzare una società plurale e coesa attraverso la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica, l'accesso ai servizi pubblici, la valorizzazione dei rapporti interculturali, quali elementi fondamentali per l'arricchimento e crescita della società;
c) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione, e la proposizione di azioni positive volte all'inclusione sociale;
d) il superamento delle condizioni di marginalità, povertà, sfruttamento, riduzione in schiavitù e violenza concernenti i soggetti stranieri socialmente vulnerabili, in particolare donne e minori, attraverso interventi di carattere sociale, culturale ed economico;
e) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito denominati stranieri, che dimorino, in conformità alla legislazione vigente relativa all'ingresso e soggiorno regolare nel territorio nazionale, nel territorio regionale.
2. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, status di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di accoglienza e assistenza, in conformità alla legislazione statale, dell'Unione europea ed internazionale.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi ai cittadini non comunitari, compatibilmente con le norme vigenti, salvo disposizioni più favorevoli.
Capo II
Il governo dell'immigrazioneArt. 3
I soggetti della programmazione1. La Regione, le province, i comuni, concorrono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia d'immigrazione.
Art. 4
Strumenti di programmazione1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono: il Piano pluriennale di programmazione e il Documento annuale d'intervento.
2. Il Piano pluriennale, elaborato dalla Consulta per l'immigrazione, è lo strumento che individua gli obiettivi strategici regionali in materia d'immigrazione.
3. Gli obiettivi, le strategie, le linee d'intervento sono individuati attraverso la concertazione con le istituzioni locali e le formazioni sociali che operano in materia.
Art. 5
Piano pluriennale di programmazione1. Il Piano pluriennale di programmazione definisce:
a) gli obiettivi strategici da perseguire ai fini dell'attuazione della presente legge;
b) le priorità d'intervento;
c) le iniziative volte alla promozione dell'integrazione culturale e sociale e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione;
d) le risorse da destinarsi alla realizzazione degli obiettivi prefissati dalla presente legge.
Art. 6
Documento annuale d'intervento1. Il Documento annuale d'intervento, elaborato dalla Consulta per l'immigrazione, è lo strumento di attuazione degli obiettivi fissati nel Piano pluriennale di programmazione.
2. Il Documento annuale costituisce, inoltre, strumento di adeguamento alla normativa internazionale, comunitaria, regionale sopravvenuta, che produca effetti sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri e sull'attuazione del Piano pluriennale e su quella del Documento annuale d'intervento stesso.
Art. 7
Approvazione degli strumenti
di programmazione1. Il Piano pluriennale di programmazione e il Documento annuale d'intervento sono presentati per l'approvazione alla Giunta regionale, dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione e alla loro realizzazione si provvede tramite l'ufficio regionale per gli immigrati.
Art. 8
Compiti della Consulta per immigrazione1. I compiti della Consulta per l'immigrazione sono:
a) proporre agli organismi competenti iniziative su tutte le materie della presente legge;
b) redigere il Piano pluriennale di programmazione ai sensi dell'articolo 5;
c) redigere il Documento annuale d'intervento ai sensi dell'articolo 6;
d) esprimere pareri su tutte le materie relative al feno meno dell'immigrazione.
Art. 9
Composizione e modalità di costituzione
della Consulta1. Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:
a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale nominati con provvedimento dell'Assessore competente in materia d'immigrazione ed emigrazione;
c) tre rappresentati, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentati, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) tre esperti in materia d'immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
f) tre rappresentanti, designati a turno, dalle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione e all'immigrazione;
g) un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, designato dal coordinatore generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ed è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura.
3. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 2.
4. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, di alcuno dei componenti della Consulta non pregiudica la costituzione dell'organo a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
5. La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e si riunisce ordinariamente due volte l'anno.
6. Ai membri della Consulta che non risiedano nel comune ove ha sede la consulta spetta una diaria di 50 euro per ogni giornata di trasferta. Spetta inoltre ad essi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea, oppure, in caso di uso del proprio automezzo, un'indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.
7. Le spese per il funzionamento sono a carico dello specifico finanziamento gestito tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 (Istituzione del Fondo sociale della Regione sarda).
Art. 10
Funzionamento degli uffici della Consulta1. Per il funzionamento degli uffici della Consulta è utilizzato il personale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'uopo destinato nella misura necessaria, di volta in volta, per le relative esigenze di servizio.
1. Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta regionale promuove e coordina conferenze regionali con la collaborazione e partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell'immigrazione.
2. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità di organizzazione di ogni conferenza regionale al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati.
3. I risultati delle conferenze sono valutati ai fini della redazione del Piano pluriennale di programmazione e del Documento annuale d'intervento.
4. La Giunta regionale può convocare periodicamente delle conferenze tecniche suddivise per aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione di cui al presente articolo.
Art. 12
Rapporti interistituzionali1. La Regione promuove intese ed azioni congiunte con gli enti locali, le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni unite competenti in materia di migrazione.
Capo III
Partecipazione e comunicazioneArt. 13
Sostegno alla partecipazione1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Sardegna sostenendo l'estensione ad essi del diritto di voto.
2. La Regione favorisce lo sviluppo di associazioni di cittadini stranieri e la diffusione di rappresentanti di esse nelle istituzioni pubbliche, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri.
3. La Regione collabora con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l'accesso al servizio civile regionale.
Art. 14
Sostegno alla comunicazione interculturale1. La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio regionale in particolare attraverso i seguenti interventi:
a) l'insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;
b) l'elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e i luoghi di lavoro;
c) la previsione della figura di un mediatore culturale che funga da figura di prima accoglienza e da interprete nei servizi pubblici e privati;
d) la promozione di iniziative culturali, ricreative, sportive, per facilitare le occasioni d'incontro e scambio tra le differenti culture prestando particolare attenzione alle donne straniere;
e) il sostegno al mantenimento della lingua e cultura d'origine;
f) la promozione e la valorizzazione della presenza dei cittadini stranieri nei mezzi di comunicazione e la valorizzazione degli stessi quali strumenti d'integrazione.
Art. 15
Accesso alle tecnologie telematiche1. La Regione favorisce l'utilizzo delle tecnologie telematiche per il miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri e l'adattamento dei mezzi di comunicazione telematica e dei servizi di governo digitale alle esigenze di un'utenza multiculturale e plurilingue.
Capo IV
Azioni positive per l'integrazione1. I cittadini stranieri destinatari della presente legge accedono ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa vigente in materia.
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative al fine di rafforzare le opportunità d'inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità.
3. La Regione sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza, anche temporanee, destinate ai cittadini stranieri sprovvisti di un'autonoma sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), articolo 40, comma 4.
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale, nel quadro delle raccomandazioni tracciate dal Consiglio d'Europa, che operino nella direzione della prevenzione e della riduzione dei micro conflitti, derivanti da differenze di carattere culturale, con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise.
Art. 18
Accesso ai servizi sociali1. Tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio-assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali secondo le modalità definite dal Piano pluriennale di programmazione.
Art. 19
Diritto alla salute1. La Regione promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto fondamentale della persona, costituzionalmente garantito, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. In tal senso la Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie affinché queste:
a) adottino protocolli operativi condivisi e misure organizzative uniformi sul territorio finalizzati a rendere concretamente fruibili ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale, in ogni ente del servizio sanitario regionale, tutte le prestazioni previste;
b) sviluppino specifici interventi informativi destinati ai cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, al fine di facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari anche in collaborazione con i soggetti del terzo settore.3. La Regione promuove inoltre:
a) l'adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri;
b) lo sviluppo di interventi informativi per favorire l'accesso ai servizi e di iniziative d'informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e sui temi relativi alla salute collettiva;
c) l'utilizzo di mediatori culturali che accolgano i cittadini stranieri e fungano da interpreti nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie;
d) lo sviluppo di politiche di formazione sulla normativa vigente in tema di salute per gli stranieri e sul tema dell'intercultura per il personale socio-sanitario, medico e paramedico nonché l'adattamento dei servizi socio-sanitari ad un'utenza pluriculturale;
e) l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini stranieri, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), articolo 28.4. La Regione, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione femminile), promuove iniziative per la sensibilizzazione ed azioni contro le pratiche della mutilazione femminile.
Art. 20
Educazione interculturale1. La Regione, ai fini dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri, promuove la diffusione della conoscenza della lingua italiana.
2. La Regione promuove la stipulazione d'intese con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:
a) la frequenza scolastica e l'effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri;
b) l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri, anche attraverso la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori;
c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale;
d) il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica;
e) la promozione del pieno accesso ai servizi per l'infanzia con attenzione alle diversità linguistiche e culturali.
Art. 21
Formazione professionale1. La Regione favorisce l'accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e di formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese d'origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo.
2. La Regione promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.
Art. 22
Titoli di studio e professionali1. La Regione promuove, in conformità alla normativa statale, protocolli d'intesa con le università e con le amministrazioni statali interessate finalizzati al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri. Riconosce, nell'ambito del sistema regionale, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, le competenze acquisite nei paesi di origine dei cittadini stranieri residenti in Sardegna.
Art. 23
Misure per favorire l'accesso al mercato
del lavoro1. La Regione promuove azioni volte a facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine promuove, in conformità con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e con il terzo settore, per favorire l'ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro.
2. La Regione promuove e favorisce l'accesso e la fruizione dei servizi per l'impiego da parte dei cittadini stranieri.
Art. 24
Sostegno e coordinamento della rete regionale di sportelli informativi1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto della legislazione vigente, promuove il sostegno e il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi allo scopo di dare supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo, la conversione dei titoli di soggiorno, la richiesta di cittadinanza, nonché il pieno accesso alla rete dei servizi territoriali e il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretario.
2. La rete regionale di sportelli informativi cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l'accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già presenti sul territorio o in via di sperimentazione.
3. Gli sportelli informativi possono essere gestiti da enti locali, dalle organizzazioni no profit, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La rete regionale di sportelli informativi promuove il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.
Art. 25
Misure per il rispetto delle differenze religiose1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:
a) l'assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati;
b) l'assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;
c) l'assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa sanitaria e veterinaria vigente;
d) la professione del culto in luoghi adeguati;
e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;
f) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l'esame di possibili intese finalizzate a consentire l'osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose.2. La Regione favorisce l'adozione di misure volte a facilitare il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri indigenti nei paesi d'origine.
Capo V
Interventi a favore dei soggetti deboliArt. 26
Interventi a favore di soggetti deboli1. La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri deboli, in particolare:
a) promuove intese finalizzate a favorire l'accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno;
b) garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità, promuovendo servizi socio-sanitari nel rispetto delle differenze culturali;
c) promuove, per le cittadine straniere madri che risultino prive di una rete familiare di sostegno, l'accesso ad interventi di assistenza nella cura dei minori che possono consentire loro lo svolgimento dell'attività lavorativa;
d) garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale per i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2, nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi status;
e) garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva CE 2003/86 relativa al diritto di ricongiungimento familiare), articolo 2, comma 6;
f) promuove e favorisce l'accesso dei cittadini stranieri disabili ai servizi socio-sanitari previsti dalla normativa regionale.
Art. 27
Interventi e progetti per i minori stranieri
non accompagnati1. La Regione promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati.
2. Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza e d'integrazione, idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti e l'accesso ai servizi pubblici, la Regione promuove la collaborazione con gli enti locali. Promuove la realizzazione di progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni di tutela e affidamento.
Art. 28
Progetti contro la tratta e lo sfruttamento1. La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 18, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), articolo 13.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene, inoltre, azioni di comunicazione sociale in materia di sfruttamento e tratta.
Capo VI
Impresa, diritto allo studio e innovazioneArt. 29
Informazione ed assistenza in favore
dell' imprenditoria immigrata1. La Regione riconosce, come azione positiva per l'integrazione, il rafforzamento di strumenti di sostegno all'imprenditoria immigrata al fine di informare e assistere il cittadino straniero sugli adempimenti richiesti per l'avvio e lo sviluppo di un'attività in proprio e sulle opportunità di finanziamento.
2. La Regione promuove l'incontro tra gli imprenditori stranieri e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all'integrazione.
1. La Regione garantisce la parità di accesso degli studenti stranieri ai servizi regionali per il diritto allo studio.
2. La Regione sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e d'innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza.
3. La Regione favorisce la creazione e la messa in rete di attività di orientamento e di accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori comunitari, la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione, l'attrazione di studenti e studiosi stranieri nel territorio regionale mediante il raccordo con gli istituti culturali all'estero ed il coordinamento con le università.
4. La Regione promuove, con appositi programmi, l'ingresso dei ricercatori di paesi terzi e favorisce la stipulazione di convenzioni di accoglienza ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione della direttiva CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per la ricerca scientifica.
Capo VII
Asilo e rifugio1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza, in raccordo con gli uffici centrali e periferici dello Stato e con gli enti locali, con particolare attenzione per i minori non accompagnati e per le donne vittime di tortura. A tal fine la Regione svolge un'azione di monitoraggio del fenomeno, promuove la formazione degli operatori del settore, promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e supporta gli enti locali e le associazioni che operino in materia di diritto di asilo, nonché le strutture pubbliche e private di accoglienza.
Capo VIII
Attività contro le discriminazioniArt. 32
Attività contro le discriminazioni1. La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. A tal fine la Giunta regionale assolve al compito di ricevere le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la consigliera regionale di parità, con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
2. La Regione coordina la propria attività con 1'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) e con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove interventi formativi e campagne informative, anche all'interno delle scuole, in tema di discriminazione e attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazioni di grave vulnerabilità.
Capo IX
Disposizioni finanziarie e finaliArt. 33
Norma finanziaria1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 10 milioni a valere sul bilancio di previsione per l'anno 2009 in conto FNOL e determinato con legge finanziaria ogni anno per gli esercizi dal 2009 al 2012 (Strategia 05 - Sanità e politiche sociali; fondi per lo sviluppo dei servizi e attività per l'inclusione sociale; Strategia 02 - Politiche a favore dell'istruzione).
Art. 34
Clausola valutativa1. A partire dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.