CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 48
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MULA
il 22 luglio 2009
Riforma del Servizio sanitario regionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'attuale modello istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario in Sardegna è, sotto numerosi profili, inadeguato, superato e di difficilissima gestione.
E non si tratta certo di un problema di indirizzo politico: è sufficiente riflettere sugli ultimi 15 anni di amministrazione regionale che, nonostante l'alternanza di governo, sono stati segnati da crescenti difficoltà nella gestione delle problematiche legate all'assistenza sanitaria, sempre più compressa tra le esigenze di bilancio e quella di garantire la migliore qualità di assistenza universale a tutti i cittadini sardi. In astratto, non è soltanto la nostra Isola che si dibatte in questa contraddizione: tutte le società occidentali o, comunque, economicamente e civilmente avanzate, affrontano oggi tra mille difficoltà le tematiche del diritto alla salute, il cui pieno riconoscimento nella Costituzione italiana rischia di essere una mera enunciazione di principio in assenza di un rigoroso sistema di garanzie sui principi condivisi relativi all'utilizzo delle risorse disponibili.
In Sardegna, in particolare, il problema appare ancora più complesso in ragione di note peculiarità della nostra Regione: assai vasta territorialmente, con generale bassa densità di popolazione, prevalentemente concentrata in alcune aree urbane e costiere, con una rete di collegamenti interni assai carente e con le difficoltà di spostamento nelle altre regioni italiane (e quindi con difficoltà ad usufruire delle opportunità offerte da altri sistemi sanitari regionali) legate all'insularità.
È dunque evidente come qualsiasi organizzazione di sistema sanitario regionale che possa essere proposta per la Sardegna non potrà né prescindere dall'esistente (che si è comunque selezionato nel tentativo di rispondere alle necessità reali), né copiare, se non del tutto parzialmente, i modelli di altri sistemi sanitari regionali pensati e strutturati per rispondere a condizioni di partenza assai diverse da quelle presenti nella nostra Isola.
Se una colpa dunque può essere addebitata ai governi regionali che si sono succeduti dal 1995 a oggi è forse quella di aver sempre cercato di gestire l'esistente, concentrando la propria attenzione sulle modifiche del sistema indispensabili a migliorare la quotidianità, ma rinunciando in partenza ad ogni tentativo di leggere le esigenze di lungo periodo, disegnando conseguentemente un sistema sanitario sardo, pensato e strutturato per dare risposte ad esigenze specifiche della Sardegna, in larga parte oggettivamente diverse da quelle delle altre regioni italiane.
La cartina di tornasole della rinuncia ad ipotizzare un sistema sanitario pensato e pesato sui problemi dell'Isola è nel mancato decollo dell'Agenzia per la sanità, che bene avrebbe potuto svolgere il ruolo di "cabina di regia" delle politiche di innovazione sanitaria, progettando e proponendo i modelli di sanità più adeguati, verificandone in anticipo il probabile impatto e suggerendo la gradualità di percorso per raggiungere l'obiettivo.
Proposta nel dibattito politico per la prima volta oltre dieci anni fa, durante l'amministrazione Palomba, per iniziativa della Federazione regionale degli ordini dei medici, l'Agenzia, benché sostenuta da un ampio schieramento bipartisan, non è stata istituita neppure nella successiva legislatura 1999-2004. L'Agenzia è diventata realtà soltanto con la legge regionale n. 10 del 2006, nell'era Soru-Dirindin, ma non è mai stata attivata, a testimonianza di una persistente scarsa fiducia sullo strumento, anch'essa, purtroppo, largamente bipartisan.
Oggi, all'inizio della quattordicesima legislatura regionale, l'importanza della sanità nei complessivi obiettivi delle politiche di governo è sotto gli occhi di tutti. Sia perché è evidente a tutti che l'atteggiamento ideologico e dogmatico che ha spesso caratterizzato gli interventi della scorsa legislatura ha dimostrato in pieno tutti i suoi limiti, sia perché la legge finanziaria nazionale del 2007, in cambio di una ridefinizione del sistema delle entrate regionali, ha spostato a carico della Regione l'intera spesa sanitaria, sia perché sono forti più che mai tra la gente comune e tra gli operatori del settore, quelle esigenze di cambiamento pure ampiamente enunciate nei programmi elettorali dell'attuale maggioranza.
È per questo che noi Riformatori riteniamo che sarebbe un errore imperdonabile pensare ancora una volta che il problema della sanità sarda risieda soltanto negli uomini a cui sono affidate le responsabilità di gestione o che sia risolvibile attraverso piccoli aggiustamenti in corso d'opera.
In tal senso, anche l'esperienza della passata legislatura non può passare senza lasciare insegnamento: qualsiasi sforzo nella compressione della spesa, se avviene in assenza di un'azione di radicale modifica del sistema, produce soltanto tagli alle prestazioni sanitarie e crescita del livello di insoddisfazione della popolazione e degli operatori, senza riuscire neppure a raggiungere obiettivi virtuosi di bilancio, come purtroppo testimonia il deficit di circa 150-170 milioni di euro per il 2008, ingombrante eredità della Giunta uscente.
Non molto meglio, d'altronde, vanno gli altri parametri di qualità che ereditiamo dal passato: dalla mobilità passiva extraregionale, cresciuta del 25 per cento in tre anni, al pericoloso allungamento delle liste d'attesa; dalla debolezza della sanità territoriale (con il conseguente insostenibile e inappropriato carico di lavoro dei pronto soccorso) al tasso di ospedalizzazione ancora abnormemente alto.
La soluzione dei problemi non appare dunque facile e richiede sicuramente un approccio organico e un atteggiamento culturale laico, che non dimentichi mai di tenere aperti i canali del dialogo tra la maggioranza di centrodestra (a cui spetta la proposizione del progetto) e la minoranza di centrosinistra (che ha l'obbligo della verifica e della critica finalizzato al miglioramento del progetto) con l'obiettivo del raggiungimento delle finalità di interesse generale: il miglior funzionamento della sanità sarda.
È anche per questo che va ancora una volta ribadito che sarebbe ingeneroso attribuire alla gestione del precedente assessore e dei suoi uomini la paternità delle criticità e delle sofferenze attuali del sistema: sicuramente va invece superato ogni atteggiamento politico rigido, che impedisca di fatto la crescita delle sinergie indispensabili a creare le precondizioni del cambiamento, che sappiamo tutti essere difficile perché deve superare l'inerzia di un sistema strutturalmente poco incline a mettersi in discussione e a rinunciare ai piccoli privilegi e alle piccole comodità del consolidato.
La nostra proposta, non per caso presentata all'inizio della legislatura, per essere realizzata ha necessità di tempo per la sua compiuta implementazione ma soprattutto ha bisogno di un largo consenso, che ci impegniamo a costruire nei tempi più rapidi possibili, consapevoli che l'immobilismo sostanziale rischia di essere una certificazione di condanna al malfunzionamento per il nostro sistema sanitario.
Alla discussione della nostra maggioranza di governo, ma anche a chiunque voglia lavorare con buon senso e buona volontà al cambiamento, proponiamo le idee guida del nostro progetto di riforma: l'indispensabilità della responsabilizzazione dei centri della spesa, lo sviluppo dell'azione di verifica della qualità dell'assistenza da parte della Regione, il recupero del consenso e della motivazione delle professionalità che operano nel sistema, l'ottimizzazione delle procedure attraverso l'utilizzo di economie di scala, l'inserimento di meccanismi di premialità.
Come si è detto, l'attuale situazione presenta numerose criticità strutturali, che vengono tutte affrontate nell'impianto della presente proposta di legge, nella consapevolezza che un sistema complesso come quello sanitario non consente interventi settoriali: l'approccio non può che essere complessivo perché le questioni sul tappeto si intrecciano tra loro in modo indistricabile.
Sicuramente, la quadratura del cerchio verrebbe raggiunta da un sistema che garantisse contemporaneamente il controllo della crescita della spesa e la qualità delle prestazioni che il sistema offre al cittadino. Per quanto riguarda la spesa, pur non essendo ancora interamente noti i conti definitivi dell'esercizio 2008, possiamo dire che essa dovrebbe essersi attestata intorno ai 2.850 milioni di euro, con un deficit di circa 160 milioni. Ne consegue che, in assenza di interventi strutturali a carico del sistema, è assolutamente ragionevole prevedere uno sbilancio per l'esercizio 2009 superiore ai 200 milioni di euro, causato in parte dall'inflazione e in parte dal fisiologico incremento della domanda di prestazioni.
Sotto il profilo della qualità del servizio è abbastanza evidente che esistono notevoli carenze, testimoniate anche dagli indicatori più semplici, quali la lunghezza delle liste d'attesa, percepita come inaccettabile da parte dei cittadini, e il forte incremento dei ricoveri fuori regione, cresciuti del 25 per cento tra il 2004 e il 2007.
Per modificare questo stato di cose, andando a toccare complessivamente tutti gli aspetti critici, abbiamo ritenuto insufficiente qualsiasi "restyling parziale" nella sanità sarda; ci sembra necessario un intervento radicale di riorganizzazione del sistema, che recuperi efficienza, efficacia ed appropriatezza, migliorando la percezione complessiva di "protezione sanitaria" da parte del cittadino. La soluzione che abbiamo individuato e successivamente configurato in questa legge passa attraverso alcuni interventi strutturali, tra i quali:
- la separazione tra i soggetti che devono garantire al cittadino le prestazioni indirette (servizi di tipo territoriale) e quelli, pubblici e privati, che garantiscono invece le prestazioni dirette al cittadino (visite, ricoveri, ecc);
- l'introduzione di stimoli al miglioramento tra i soggetti che producono le prestazioni garantendo da un lato l'aumento della produttività e dall'altro un'efficace azione di comparazione e quindi di controllo della spesa;
- il downsizing delle aziende territoriali che facilita il reperimento di risorse manageriali adeguate;
- lo spostamento del processo decisionale il più possibile vicino al territorio e ai cittadini che sono interessati da quelle decisioni.Sulla base di questi presupposti nasce la presente proposta di legge che disegna un modello nuovo, che orgogliosamente definiamo "modello sardo", perché tiene conto delle esperienze di altre regioni italiane (principalmente Lombardia, Marche e Toscana), ma non ha la pretesa di riproporre pedissequamente soluzioni che sarebbero inadatte alle peculiarità della nostra Regione.
L'obiettivo finale è quello di ottenere un sistema originale, che sia rispondente alle caratteristiche della Sardegna, che tenga conto del nostro consolidato tessuto sanitario di dispersione ospedaliera, che valorizzi e motivi chi opera all'interno del sistema, e che abbia uno sguardo attento alla disponibilità di risorse finanziarie, da usare con estremo raziocinio perché devono bastare ad assicurare assistenza di qualità per una popolazione rarefatta, diffusa su un territorio mal collegato e di notevoli dimensioni.
La presente proposta di legge è strutturata in 32 articoli e rappresenta la sostituzione integrale della legge regionale n. 10 del 2006, di cui peraltro riprende la schematizzazione generale nonché alcuni degli articoli che si è ritenuto di lasciare immutati in quanto tuttora adeguati agli scopi per cui sono stati inseriti nel 2006.
La scelta di sostituire in toto la precedente legge è stata fatta per semplificazione amministrativa, di guisa che tutto il sistema sanitario sardo possa essere regolato e governato con un unico testo, senza rimandi dispersivi a precedenti normative.
Il risultato finale è una proposta di legge che combina in maniera equilibrata un sistema di tetti di spesa elastico (ma non troppo) con un controllo accurato sulla appropriatezza e sulla efficacia delle prestazioni erogate, con l'obiettivo di migliorare efficienza ed efficacia del sistema e di tenere sotto controllo la spesa.
Si tenga conto che oggi disponiamo della tecnologia informatica necessaria per gestire centralmente la spesa delle diverse aziende, così come disponiamo delle competenze e delle strutture professionali necessarie per effettuare i controlli più accurati sulle prestazioni erogate, come dimostra l'esperienza di questi anni nel settore privato accreditato.
La nostra proposta introduce l'ASL unica regionale come strumento di governo territoriale che consenta la semplificazione e l'omogeneizzazione delle procedure e riduca il numero esagerato delle ASL attuali. Vengono poi introdotte strutture intermedie tra l'ASL regionale e gli attuali distretti, dedite alla gestione dei servizi territoriali, denominate "circoscrizioni sanitarie provinciali" (CSP), guidate da un direttore, sprovviste di personalità giuridica autonoma, ma dotate di autonomia gestionale abbastanza ampia, pur nell'ambito delle direttive del direttore generale della ASL regionale.
La proposta di legge definisce con dettaglio gli ambiti di competenza della ASL regionale e delle CSP, disciplinando le normative concorsuali e quelle relative agli acquisti.
Le CSP sono dotate di contabilità separata all'interno di quella della ASL regionale e sono tenute all'obbligo del rispetto dell'equilibrio del bilancio.
Le modalità della ripartizione dei fondi tra le diverse CSP, in considerazione della omogeneità dei compiti che sono loro affidati, viene prevista attraverso le quote capitarie, sostanzialmente identiche per tutte le circoscrizioni.
Nella proposta di legge viene poi disciplinata la possibilità che la Giunta regionale, sulla base di precisi requisiti, possa scorporare nuove aziende ospedaliere, che si aggiungono alle già esistenti aziende miste ospedale-università e All'azienda ospedaliera di alta specializzazione G. Brotzu di Cagliari, che viene completata con l'inserimento degli ospedali Oncologico e Microcitemico.
Le aziende ospedaliere sono finanziate con quote uguali per tutti (ovviamente proporzionate a qualità e quantità dei servizi offerti) per quanto riguarda le prestazioni difficilmente riconducibili ad un sistema tariffario puro, come ad esempio le attività di pronto soccorso e di emergenza, quelle medico-sociali, l'acquisto e la produzione del sangue ecc., mentre tutte le altre prestazioni di ricovero e cura saranno finanziate a tariffa, così come avviene già oggi per le case di cura private.
Una ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione dei sistemi di area vasta, con accorpamenti operativi di aree funzionali omogenee per gruppi di aziende, con l'obiettivo di ridurre le spese di gestione e di favorire la migliore integrazione tra aziende di territori viciniori.
La struttura portante della presente proposta è dunque incardinata sulla ASL a valenza regionale, sulle sette circoscrizioni sanitarie provinciali e su un numero di aziende ospedaliere ancora da determinare, ma oscillante tra quattro e nove: tutte entità di dimensioni ragionevoli e quindi controllabili senza difficoltà sotto il profilo economico-finanziario anche perché soggette a sistemi di finanziamento assolutamente oggettivi, in grado di consentire con facilità il raffronto delle spese e delle prestazioni, sia nel settore dell'assistenza territoriale che in quello ospedaliero.
La separazione tra ospedale e territorio si ripercuoterà positivamente su entrambe le entità, in quanto, avvicinando il livello decisionale a quello del "fruitore finale della prestazione", consentirà procedimenti esecutivi molto più rapidi ed immediati, ma soprattutto più rispondenti alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari.
Siamo infine convinti che l'integrazione territoriale delle aziende ospedaliere pubbliche e private, sia pure in ambiti ristretti e stabiliti dalla Regione, potrà innescare un processo virtuoso di confronto e di crescita che si ripercuoterà positivamente sulla qualità e quantità delle prestazioni con un sicuro incremento dell'indice di soddisfazione della popolazione.
L'articolo 1 è sostanzialmente immutato rispetto a quello della legge regionale n. 10 del 2006 ed esprime i principi generali cui è ispirato il sistema.
L'articolo 2 è uno degli articoli fondamentali per il disegno del nuovo assetto del Sistema sanitario regionale (SSR) esso infatti prevede l'articolazione territoriale tra Azienda unica regionale e CSP e disciplina la possibilità di istituire le aziende ospedaliere.
L'articolo 3 fissa le modalità di funzionamento delle diverse articolazioni organizzative del sistema e i principi generali cui le aziende dovranno attenersi per la formulazione dell'atto aziendale. Rispetto al passato, vengono eliminate le farraginose linee guida di emanazione regionale sugli atti aziendali, che vengono invece affidati alla libera proposizione di ciascuna Azienda, riservando alla Regione la successiva verifica di coerenza con gli atti di programmazione regionale e locale.
Lo stesso articolo conferisce poi alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la possibilità di istituire i servizi di area vasta in comune tra aziende territoriali e/o ospedaliere.
Gli articoli 4 e 5 sono di contenuto generale e regolano l'erogazione delle prestazioni sanitarie e la tutela e il benessere del cittadino.
Gli articoli 5, 6, 7 ed 8 sono rimasti immutati rispetto alla precedente legge regionale n. 10 del 2006 e sono riportati nella presente proposta proprio per accorpare in un unico corpus tutta la normativa del settore ed evitare, come detto in premessa, complicati rimandi ad altre leggi.
Il capo II comprende tutti gli articoli che fissano le norme organizzative principali del sistema, stabilendo con precisione competenze e requisiti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende: tale declinazione di dettaglio appare ancor più indispensabile alla luce delle mille incertezze interpretative della normativa precedente.
L'articolo 11, immutato, disciplina il collegio dei sindaci, mentre gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, che riguardano sostanzialmente le norme di programmazione regionale e locale, l'integrazione socio-sanitaria, la partecipazione delle autonomie locali al sistema gestionale e i servizi sanitari e sociosanitari (con le regole sui distretti territoriali), restano simili alla normativa attualmente in vigore, con alcune significative semplificazioni utili a rendere più intelligibili le procedure e più gestibile l'organizzazione aziendale. Ad esempio, pur nell'ambito di alcune indicazioni generali, si lascia campo libero alla capacità progettuale dei direttori sull'articolazione distrettuale e si semplifica l'iter procedurale per la programmazione regionale, evitando inutili prescrizioni di dettaglio e dando maggior snellezza di impianto al prossimo Piano sanitario regionale. Sono inoltre dettate norme che consentono l'istituzione e l'operatività dei dipartimenti funzionali tra diverse aziende, con particolare riferimento alle aree della psichiatria e materno-infantile.
L'articolo 18, che detta norme sulle aziende ospedaliere, e gli articoli 19 e 20, che disciplinano la costituzione e il funzionamento del consiglio delle professioni sanitarie e del collegio di direzione, completano il capo II. Anche a questo proposito si deve far notare come, pur nell'ambito di una sostanziale continuità con la precedente normativa, si è operato per una semplificazione degli organismi e conseguentemente, quindi, delle procedure.
Come esempio di tale lavoro, è sufficiente ricordare la riduzione del numero dei componenti del consiglio delle professioni sanitarie, che passa da un massimo di 40 a un massimo di 15, più che sufficienti a rappresentare la pluralità degli interessi e delle culture professionali di un azienda sanitaria.
Il capo III è composto dagli articoli 21 e 22 che istituiscono l'Agenzia regionale per i servizi sanitari e ne regolamentano la nomina del direttore e dagli articoli 23 e 24 che si occupano rispettivamente di ricerca e di formazione: anche questi articoli sono ripresi dalla legge regionale n. 10 del 2006 e riportati in questa legge per le già espresse esigenze di compendio delle norme.
Il capo IV riguarda infine le norme generali di finanziamento, controllo e gestione del SSR, con la specificazione delle fonti finanziarie delle risorse necessarie per il funzionamento del sistema (articolo 25), dei meccanismi di controllo gestionale e di quelli di legittimità e merito da parte della Regione (articoli 26, 27 e 28), peraltro già previsti nella precedente legge regionale n. 10 del 2006.
Di interamente nuovo c'è invece l'articolo 29 che disciplina le modalità dello scorporo degli ospedali dalle attuali ASL e la loro costituzione in aziende ospedaliere nonché la predisposizione degli atti necessari alla costituzione delle CSP.
Gli articoli 30, 31 e 32 contengono le norme finali e transitorie, ivi compresa quella che detta l'abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Principi e funzionamento del Servizio
sanitario regionaleArt. 1
Principi del Servizio sanitario regionale1. Il Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e delle disposizioni statali e regionali che ne sono svolgimento.
2. I principi di sistema del SSR sono:
a) la centralità della persona, titolare del diritto alla salute;
b) l'universalità e l'equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari;
c) la globalità della copertura assistenziale.3. La Regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche ai sensi dell'articolo 26, attraverso:
a) l'Azienda sanitaria locale "Sardegna";
b) le aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), articolo 2;
c) le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e regionale di cui all'articolo 2;
d) altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali la Regione e le ASL abbiano stipulato accordi contrattuali.4. La Regione promuove la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni resi dalle aziende e dagli altri soggetti di cui al comma 3, vigilando in particolare affinché essi siano improntati ai principi della personalizzazione e dell'umanizzazione del trattamento e affinché ogni persona che entra in contatto con il SSR sia accolta secondo i suoi bisogni e le sue esigenze assistenziali. Sono posti a carico del SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale e regionale;
b) non soddisfano i principi dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) non adempiono, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse stesse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.5. Il SSR valorizza le responsabilità individuali e collettive nella promozione di stili di vita idonei alla tutela della salute e favorisce la partecipazione degli utenti, singoli o associati, alla valutazione dei servizi sanitari.
6. Il SSR valorizza le risorse umane e le competenze professionali degli operatori anche attraverso la formazione continua, sostiene la loro partecipazione alle attività di ricerca, promuove il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza.
7. La Regione promuove l'efficienza del SSR sviluppando in particolare iniziative, anche sperimentali e con modalità innovative, per la qualificazione dell'assistenza, per la razionalizzazione della spesa sanitaria e per la semplificazione dei processi amministrativi.
8. La Regione si raccorda, secondo il principio di leale collaborazione, con le altre regioni e con lo Stato sia mediante rapporti di auto coordinamento e di coordinamento bilaterale o multilaterale, sia in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che di Conferenza unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e promuove la puntuale attuazione degli obblighi comunitari e il raccordo con gli indirizzi e le decisioni di protezione della salute deliberati a livello di Unione europea.
9. Gli enti locali partecipano alla programmazione regionale e aziendale delle attività e alla verifica dei risultati di salute delle ASL, nonché alla programmazione delle attività ed alla verifica dei risultati di salute dell'azienda ospedaliera e delle aziende ospedaliero-universitarie, secondo specifiche modalità stabilite dalla Regione.
10. Le Università di Cagliari e di Sassari collaborano con il SSR, in particolare in vista della formazione del relativo personale, dello sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria; i rapporti con la Regione sono regolati, oltre che dai principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e dalle disposizioni della presente legge, da specifici protocolli di intesa.
11. L'assistenza sanitaria e quella sociale sono integrate sulla base dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 3 septies, e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), dal Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari.
Art. 2
Aziende sanitarie locali1. Il SSR è costituito da una azienda sanitaria locale, unica per tutta le Regione e coincidente con il suo territorio, denominata Azienda sanitaria Sardegna (ASS); essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.
2. L'Azienda sanitaria Sardegna è organizzata nelle seguenti Circoscrizioni sanitarie provinciali (CSP):
a) CSP di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Sassari;
b) CSP di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Olbia-Tempio;
c) CSP di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Nuoro;
d) CSP di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della Provincia dell'Ogliastra;
e) CSP di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Oristano;
f) CSP di Sanluri coincidente con l'ambito territoriale della Provincia del Medio Campidano;
g) CSP di Carbonia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Carbonia-Iglesias.3. II SSR è inoltre costituito dalle seguenti aziende ospedaliere:
a) Azienda ospedaliera G.Brotzu di Cagliari, comprendente l'Ospedale San Michele, cui vengono accorpati gli ospedali Oncologico e Microcitemico;
b) le già istituite Aziende ospedaliere universitarie di Cagliari e Sassari, la cui composizione resta immutata salvo le modifiche di tipo organizzativo previste all'articolo 3, comma 5.4. Fanno inoltre parte del SSR le aziende ospedaliere di interesse regionale e dell'emergenza che la Giunta regionale deciderà di istituire in base ai seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura secondo le norme della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5);
b) presenza di almeno tre strutture di alta specialità;
c) disponibilità di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, anche di livello regionale, e di contabilità per centro di costo;
d) servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche e integrazioni;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi di assistenza integrati su base regionale e/o interregionale, anche come previsto dagli atti di programmazione regionale e in considerazione della mobilità infraregionale;
f) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione delle prestazioni sanitarie;
g) dati di performance che superino la media regionale in almeno il 40 per cento dei seguenti indicatori:
1) tasso di utilizzazione degenze ordinarie;
2) indice di rotazione degenze ordinarie;
3) indice di casemix;
4) degenza media trimmata;
5) degenza media standardizzata;
6) percentuale dei DRG sopra soglia;
7) percentuale dei DRG di alta specialità;
8) percentuale dei DRG a rischio di inappropriatezza;
9) indice comparativo di performance;
10) tasso di mortalità.5. In caso di costituzione di aziende ospedaliere composte da più strutture, i requisiti devono essere posseduti singolarmente da almeno una di esse.
6. I requisiti di cui sopra sono posseduti al momento della deliberazione di istituzione dell'azienda da parte della Giunta regionale.
7. Le aziende ospedaliere sono costituite con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore alla presente legge, con le procedure di cui all'articolo 29.
8. Con le modalità di cui al comma 7 è modificata la composizione della già istituita Azienda ospedaliera G.Brotzu di Cagliari o delle Aziende miste di Cagliari e Sassari.
Art. 3
Organizzazione e funzioni dell'Azienda sanitaria e delle Circoscrizioni sanitarie provinciali1. La ASS assicura, attraverso servizi gestiti direttamente nell'ambito territoriale della Provincia di Cagliari e tramite le CSP negli altri ambiti territoriali provinciali, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dalla presente legge in ordine alle aziende ospedaliere e alle altre strutture di cui all'articolo 1, comma 3. La ASS ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la sua organizzazione e funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3, comma 1 bis, e successive modifiche ed integrazioni. Le CSP sono organi funzionali della ASS, costituite con le modalità di cui all'articolo 29, dotate di autonomia contabile, e svolgono le funzioni loro attribuite dalla ASS sulla base delle indicazioni contenute nell'atto aziendale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3, comma 1 bis, e successive modifiche ed integrazioni. Le CSP hanno comunque autonomia decisionale in ambito di acquisizione di beni e servizi, di gestione del contenzioso e di gestione delle risorse umane nei limiti stabiliti di seguito:
a) gestione delle risorse umane, ivi inclusa la capacità di bandire ed espletare concorsi fino al 7° livello amministrativo e sanitario compreso; il ruolo del personale resta unico in capo alla ASS;
b) gestione del contenzioso legale, in tutte le sedi, purché di competenza dei tribunali insistenti nell'ambito territoriale della circoscrizione;
c) procedure di acquisto fino ad un importo massimo di 200.000 euro, IVA compresa; alle procedure di acquisto di beni e servizi sopra tale soglia provvede direttamente la ASS, salvo delega esplicita ad una CSP.2. Sono organi della ASL e delle aziende ospedaliere il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.
3. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1, è adottato o modificato dal direttore generale, sulla base degli atti aziendali adottati dalle singole CSP sentite le rispettive Conferenze provinciali sanitaria e socio-sanitarie, di cui all'articolo 15.
4. Il direttore generale trasmette l'atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale; decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva; ove la Giunta regionale si pronunci motivatamente nel senso della non conformità, il direttore generale sottopone alla Giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il direttore generale oppure nominare un commissario ad acta.
5. Gli atti aziendali contengono elementi per:
a) la valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini, degli operatori e degli utenti nelle questioni concernenti la salute in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
b) la valorizzazione delle aziende sanitarie e delle CSP quali strumenti operativi del servizio sanitario regionale all'interno del quale cooperano per la realizzazione degli obiettivi di salute;
c) la definizione dell'assetto organizzativo delle aziende che tenga conto del necessario collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, nonché della integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria;
d) la specificazione delle funzioni della direzione aziendale, in ordine alla negoziazione e alla stipulazione degli accordi e dei contratti con i produttori di prestazioni e servizi sanitari, alla garanzia della compatibilità tra il programma sanitario annuale di cui al comma 4 dell'articolo 13 e la disponibilità delle risorse finanziarie, al controllo e alla verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore di prestazioni e servizi, allo sviluppo del sistema di programmazione e controllo di cui all'articolo 28;
e) la specificazione delle principali funzioni del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore dei servizi socio-sanitari, dei dirigenti dei presidi ospedalieri e delle circoscrizioni sanitarie provinciali, del direttore di dipartimento, del direttore di distretto socio-sanitario, del coordinatore dei servizi delle professioni sanitarie e sociali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), del collegio di direzione di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 17, e successive modifiche ed integrazioni, del consiglio delle professioni sanitarie;
f) la scelta del dipartimento e delle circoscrizioni provinciali sanitarie come modello ordinario di gestione operativa;
g) la definizione degli organi delle CSP e del dipartimento, tra cui:1) il direttore della CSP è nominato dal direttore generale della ASS, con atto soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 29, tra dipendenti del SSR con almeno cinque anni di attività dirigenziale di strutture sanitarie e/o amministrative e/o tecniche di piccola o media dimensione, anche con gestione parzialmente autonoma delle risorse umane ed economiche assegnate alla unità operativa da lui diretta.
2) il direttore delle CSP è nominato per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, ha la gestione complessiva del budget, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo e gestionale, è garante della continuità assistenziale e della qualità dell'assistenza; nomina, tra i dirigenti sanitari e amministrativi afferenti alla struttura, un dirigente sanitario ed uno amministrativo che lo coadiuvano nella gestione della struttura e sottoscrivono con lui gli atti deliberativi;
3) il direttore della CSP sottoscrive un contratto contenente gli obbiettivi da raggiungere e il trattamento economico aggiuntivo in caso di raggiungimento di tali obbiettivi;
4) il direttore del dipartimento è nominato dal direttore della CSP competente per territorio sulla base di una rosa selezionata dal comitato di dipartimento tra dirigenti di livello apicale da almeno cinque anni; in ogni caso non può essere un dirigente nominato in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 15 septies e successive modificazioni e integrazioni;
5) il direttore del dipartimento, nominato per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo del dipartimento, è garante della continuità assistenziale e della qualità dell'assistenza e ne assicura la verifica e il miglioramento continuo, promuove l'aggiornamento continuo tecnico-scientifico del personale, può sia rimanere titolare della struttura complessa cui è preposto sia mantenere le funzioni assistenziali;
6) il comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture che vi afferiscono e da una quota di componenti elettivi, individuati tra le professionalità presenti all'interno del dipartimento, il quale concorre alla definizione del programma d'attività ed alla verifica degli obiettivi;
h) l'assegnazione delle competenze stabili o temporanee che si intendono affidare alle CSP;
i) la valorizzazione della funzione di governo delle attività cliniche o governo clinico, comprensiva della collaborazione multiprofessionale e della responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, in particolare in relazione ai principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza;
j) le modalità di raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
k) la determinazione delle risorse professionali necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale e dalla programmazione regionale.6. La Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, definisce l'applicazione di sistemi di area vasta tra le aziende sanitarie, ospedaliere e le CSP; inoltre, dispone l'accorpamento delle funzioni e/o dei servizi amministrativi tra le diverse entità qualora dimensioni e situazioni locali lo rendano economicamente e funzionalmente conveniente. Tale accorpamento avviene anche su base regionale e riguarda le competenze dei servizi di bilancio al momento della compiuta entrata in funzione del sistema informatico SISAR.
Art. 4
Erogazione delle prestazioni sanitarie1. L'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche o private è disciplinato dai principi tratti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articoli 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni della presente legge e dalle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie sono subordinati alle relative autorizzazioni, ai sensi degli articoli 5 e 6. L'esercizio di attività sanitarie per conto del SSR è subordinato all'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 7. La remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla definizione degli accordi e alla stipulazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'articolo 8.
3. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il SSR è disciplinato dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 8, e successive modifiche e integrazioni. Le attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private, nonché dei professionisti di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 8, comma 2 bis, e successive modifiche e integrazioni, sono raccordate con le attività e le funzioni delle ASL, di regola a livello distrettuale.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sanitari si applicano anche alle strutture, alle prestazioni e ai servizi socio-sanitari.
Art. 5
Tutela del dritto del cittadino alla salute
e al benessere1. È compito della Regione:
a) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione di interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con il sistema scolastico, gli ordini professionali, l'università e con le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cooperazione sociale, nonché per la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e alla verifica dei risultati;
b) emanare linee guida per la omogenea definizione delle carte dei servizi e sovraintendere al processo di attuazione delle stesse;
c) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione del consenso informato e per assicurare ai cittadini l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie ed al luogo di cura;
d) emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di relazioni con il pubblico, di uffici di pubblica tutela e di punti di accesso unitario ai servizi sanitari, nei presidi ospedalieri e a livello distrettuale;
e) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione, anche sperimentale, di interventi, stili e pratiche operative, formazione delle professionalità, finalizzati alla umanizzazione delle cure ed alla costruzione del benessere del cittadino malato attraverso le varie componenti del sistema sanitario: le professionalità tecnico-scientifiche, l'interazione tra le diverse professionalità, l'organizzazione del lavoro, le strutture e il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.2. Nelle aziende sanitarie sono istituiti:
a) un Ufficio di pubblica tutela (UPT) retto da persona qualificata, non dipendente del Servizio sanitario regionale; la funzione di responsabile dell'ufficio di pubblica tutela ha natura di servizio onorario;
b) un ufficio di relazioni con il pubblico, affidato a personale dipendente;
c) punti di accesso unitario dei servizi sanitari (PASS) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto, composti da responsabili del percorso clinico, in diretta relazione con i medici di medicina generale.
Art. 6
Autorizzazione alla realizzazione di
strutture sanitarie1. La Giunta regionale stabilisce l'ambito di applicazione, le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e al trasferimento, ristrutturazione, ampliamento e completamento di strutture sanitarie già esistenti, sulla base degli indicatori di fabbisogno determinati dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'articolo 12 o dagli atti che ne costituiscono attuazione. Per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa alla verifica di compatibilità di nuove strutture sanitarie, prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 8 ter, e successive modifiche e integrazioni, la Regione si avvale del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Per i soggetti di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 8 ter, comma 2, e successive modifiche e integrazioni, non è applicabile l'obbligo di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie di cui al comma 1.
Art. 7
Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie1. La Giunta regionale stabilisce e aggiorna, con propria deliberazione, i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative, degli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 8 ter, comma 2, e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 8, comma 4, e successive modifiche e integrazioni, definendo altresì la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, nonché le modalità e i termini per la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione di cui al comma 1 spettano:
a) ai comuni, con facoltà di avvalersi delle ASL, per quanto concerne le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 8 ter, comma 2, e successive modifiche e integrazioni;
b) alla Regione, per quanto concerne le strutture a più elevata complessità.3. In relazione alle strutture a più elevata complessità presso il competente Assessorato regionale è costituito un Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, composto da personale regionale, da personale delle aziende sanitarie e, qualora necessario, da professionisti esterni al Sistema sanitario nazionale con qualificazione sanitaria e/o tecnica adeguata. Il nucleo di valutazione costituito a norma della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 30 (Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica), articolo 1, comma 10, lettera c), è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Accreditamento istituzionale1. Le strutture sanitarie pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'articolo 6, nonché i professionisti che intendono erogare prestazioni per conto del SSR, ottengono dalla Regione l'accreditamento istituzionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e stabilisce i requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi, necessari per ottenere l'accreditamento. In particolare, le strutture che chiedono l'accreditamento assicurano forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla definizione dell'accessibilità dei medesimi e alla verifica dell'attività svolta, un'adeguata dotazione quantitativa e la qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, la partecipazione della struttura stessa a programmi di accreditamento professionale tra pari, la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate, il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per il personale comunque impiegato.
2. Con la procedura di cui al comma 1 la Giunta regionale aggiorna periodicamente i requisiti di cui al comma 1 e definisce la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, prevedendo altresì modalità e termini per la richiesta dell'accreditamento istituzionale, nonché casi e modi di riesame della medesima.
3. Sui requisiti per l'accreditamento degli studi professionali la Giunta regionale acquisisce il parere degli ordini e dei collegi professionali interessati.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione completa la revisione degli accreditamenti provvisori previsti dalla legge regionale n. 10 del 2006, articolo 7. Per la revisione degli accreditamenti provvisori, nonché per l'istruttoria delle nuove richieste di accreditamento, la Regione si avvale del Nucleo tecnico di cui all'articolo 6, comma 3.
Art. 9
Accordi e contratti1. La ASS e, per le parti di competenza, le CSP definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi.
2. Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui all'articolo 8, comma 4, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale.
Capo II
Programmazione e organizzazione
delle aziende sanitarieArt. 10
Direttore generale, direttore sanitario
e direttore amministrativo1. Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'azienda sanitaria, ne ha la rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale. La nomina, la conferma e la revoca, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale sono disciplinati dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articoli 3 e 3 bis nel testo vigente al 31 dicembre 2005, avendo precipuo riguardo ai criteri di valutazione e all'assegnazione degli obiettivi di cui all'articolo 16, comma 1. In particolare, il direttore generale delle aziende sanitarie è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) anzianità dirigenziale di almeno cinque anni negli ultimi dieci in aziende di media o grande dimensione, con almeno 200 dipendenti e 50.000.000 di euro di fatturato annuo;
c) certificata autonomia decisionale nell'espletamento del mandato di cui alla lettera b) con specifica autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e capacità di firma su atti di gestione a valenza esterna all'azienda.2. Il direttore generale attribuisce gli incarichi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 15 ter, comma 2, e successive modifiche e integrazioni, curando la trasparenza del procedimento e attenendosi ai criteri di professionalità, attitudine gestionale e rispondenza alla programmazione aziendale e agli obiettivi assegnati dalla Regione. Il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 15 comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il direttore generale nomina i direttori delle CSP e ne definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell'attività, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; inoltre assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore di CSP, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse.
4. Il direttore della ASS stabilisce infine i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, nonché il raccordo tra questi e il trattamento economico aggiuntivo di sua spettanza, così come stabilito dalla Regione ai sensi dell'articolo 16 e a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, e quello di spettanza del direttore della CSP in base al contratto sottoscritto, che è quindi connesso a quello del direttore della ASS e non può, in ogni caso, superare di più del 20 per cento i compensi annui lordi in godimento al momento della nomina.
5. Ove ricorrano gravi motivi la Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare del direttore generale dall'incarico, per un periodo di tempo determinato e di norma non superiore a sessanta giorni; in tal caso può nominare un commissario straordinario, scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o delle aziende sanitarie, al quale spetta un'indennità non superiore a quella percepita dal direttore generale.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) e, sentito il parere delle conferenze provinciali sanitarie di cui all'articolo 15 ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Ciascuna Conferenza provinciale sanitaria ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale di cui all'articolo 13, comma 3, possono chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.
8. In caso di revoca del direttore generale la Giunta regionale, ove non abbia proceduto alla nuova nomina, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, un commissario straordinario al quale si applica quanto disposto dal comma 3.
9. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione dell'azienda secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3, commi 1 quinquies e 7, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'atto aziendale. Costituiscono requisiti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3, comma 11, e successive modifiche e integrazioni:
a) per la nomina a direttore sanitario:
1) titolo di laurea in medicina e chirurgia;
2) età non superiore ai sessantacinque anni;
3) specializzazione in discipline igienistico-organizzative;
4) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, con almeno 100 dipendenti e 25 milioni di euro di fatturato, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;b) per la nomina a direttore amministrativo:
1) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;
2) età non superiore ai sessantacinque anni;
3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private o in enti pubblici o privati di media o grande dimensione,, con almeno 100 dipendenti e 25.000.000 di euro di fatturato in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.10. I direttori generali, sanitari e amministrativi producono, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3 bis, commi 4 e 9, e successive modifiche e integrazioni. Ove ricorrano gravi motivi gli incarichi di direttore sanitario o di direttore amministrativo possono essere sospesi o revocati dal direttore generale. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale, salvo conferma.
11. La funzione di direzione sanitaria è incompatibile con lo svolgimento di attività assistenziale.
12. Considerato il sostanziale mutamento del quadro istituzionale ed organizzativo del SSR determinato dall'entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere attualmente in carica, salvo proroghe anche temporanee disposte dalla Giunta regionale, cessano dalle funzioni entro un massimo di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). La Giunta regionale entro lo stesso termine provvede alla nomina di commissari straordinari che assicurano la ordinaria gestione e procedono alla predisposizione dei processi di scorporo e di fusione ai sensi dell'articolo 29. I commissari straordinari sono scelti tra i funzionari regionali e/o delle aziende sanitarie e non possono poi essere nominati direttori generali delle stesse aziende in cui hanno esercitato le funzioni commissariali.
Art. 11
Collegio sindacale1. Il collegio sindacale ha compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile delle ASL; le sue attribuzioni e la sua composizione sono disciplinati dal decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3, comma 13 e articolo 3 ter, e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Le modalità di funzionamento del collegio sindacale sono specificate dall'atto aziendale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno designato dalla Conferenza di cui all'articolo 15.
3. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria locale ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dei collegi dei revisori in carica cessano dalle funzioni e i collegi medesimi sono ricostituiti secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 12
Programmazione sanitaria regionale1. Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e rappresenta il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi di salute e di qualità del SSR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della realtà regionale, anche con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.
2. La proposta di Piano regionale dei servizi sanitari, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvata dalla Giunta regionale, è presentata al Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio regionale approva il Piano regionale dei servizi sanitari entro il successivo 31 ottobre. Spetta alla Giunta regionale approvare gli atti che costituiscono attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari. Le linee guida e i progetti-obiettivo attuativi del Piano regionale dei servizi sanitari sono adottati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.
3. Nella predisposizione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove una larga consultazione della comunità regionale, secondo i principi stabiliti nell'articolo 1, commi 5, 6 e 9, assicurando altresì la consultazione delle rappresentanze dei soggetti privati accreditati. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di adeguamento del piano tenuto conto di eventuali priorità emergenti. La proposta di adeguamento è approvata con le modalità di cui al comma 2.
4. Il piano regionale dei servizi sanitari:
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio con particolare riguardo alle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
b) indica le aree prioritarie di intervento ai fini del raggiungimento di obiettivi di salute, anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo;
c) individua gli strumenti finalizzati ad orientare il SSR verso il miglioramento della qualità dell'assistenza;
d) fornisce indirizzi relativi alla formazione ed alla valorizzazione delle risorse umane;
e) indica le risorse disponibili e le attività da sviluppare;
f) fornisce criteri per l'organizzazione dei servizi sanitari;
g) definisce la rete ospedaliera con criteri, per quanto possibile oggettivi, di proporzionalità riguardo alla distribuzione dell'offerta dei posti letto pubblici e privati fra la ASS, le strutture private, le università e le aziende ospedaliere, alla presenza nelle aziende sanitarie delle diverse discipline, nonché all'individuazione dei centri di riferimento di livello regionale;
h) individua le priorità e gli obiettivi per la programmazione attuativa locale.
Art. 13
Programmazione sanitaria e
socio-sanitaria locale1. Alla definizione della programmazione attuativa locale concorre la Conferenza provinciale sanitaria ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 e all'articolo 15.
2. La Conferenza provinciale sanitaria verifica entro il 30 giugno di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione attuativa locale; entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del PLUS, la Conferenza delibera gli indirizzi per la nuova programmazione locale tenendo conto delle conseguenze finanziarie per l'azienda sanitaria locale e per gli altri soggetti sottoscrittori del PLUS.
3. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione di cui all'articolo 27, comma 3, il direttore generale della ASS, visti gli analoghi programmi delle singole CSP, e i direttori generali delle aziende ospedaliere adottano, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma sanitario annuale ed il programma sanitario triennale, con allegato il programma degli investimenti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), articolo 14, e successive modificazioni. Nelle relative delibere di adozione il direttore generale espone le ragioni che hanno eventualmente indotto a discostarsi dai pareri espressi dalla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.
4. I programmi sanitari annuale e triennale delle aziende sanitarie sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre.
Art. 14
Integrazione socio-sanitaria1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali in ambito regionale, attraverso l'adozione del Piano dei servizi sanitari e del Piano dei servizi sociali e, in ambito locale, mediante il PLUS di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, articolo 20.
2. Il direttore dei servizi socio-sanitari è nominato dal direttore generale e viene scelto fra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di attività di dirigenza nei servizi socio-sanitari e psico-sociali e laurea in discipline sociali e sanitarie.
3. Il direttore dei servizi socio-sanitari fa parte dello staff di direzione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) supporta la direzione generale e le direzioni distrettuali per l'integrazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
b) è preposto al coordinamento funzionale delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria dell'azienda;
c) partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS.4. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 2005 è sostituito dal seguente:
"4. Alla definizione del PLUS l'azienda sanitaria locale partecipa con il direttore generale ovvero con il direttore della CSP competente per territorio o con quello dei servizi socio-sanitari e con il direttore del distretto".
Art. 15
Conferenza provinciale sanitaria1. La Conferenza provinciale sanitaria è composta dal presidente della provincia cui corrisponde la CSP o dall'assessore provinciale competente e dai sindaci dei comuni ricadenti nella provincia, e si riunisce almeno due volte l'anno.
2. La Conferenza provinciale sanitaria:
a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle CSP anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore della CSP e/o della ASL ed alla Regione;
b) esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale, sul programma sanitario annuale e sul programma sanitario triennale della CSP e sulle modifiche degli stessi trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni;
c) valuta, entro il 30 giugno di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione locale;
d) esprime il parere e formula le richieste previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5.3. L'ufficio di presidenza della Conferenza provinciale sanitaria è composto dal presidente della provincia o dall'assessore competente delegato, dai presidenti dei comitati di distretto e dal sindaco del capoluogo di provincia, anche con le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), articolo 4, comma 7, qualora non sia già presidente del comitato di distretto, ed ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte.
4. La Conferenza di cui al comma 1 esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come positivi.
Art. 16
Rapporti tra Regione e aziende sanitarie1. La Giunta regionale:
a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell'attività dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
b) assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore generale, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse;
c) stabilisce i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), nonché il raccordo tra queste e il trattamento economico aggiuntivo dei direttori generali, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 1995.2. Le funzioni di supporto metodologico e tecnico-scientifico all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 22.
3. La Regione persegue l'unitarietà, l'uniformità ed il coordinamento delle funzioni del Servizio sanitario regionale, promuove l'integrazione e la cooperazione fra le aziende sanitarie e le CSP e favorisce il coordinamento a livello regionale delle politiche del personale e delle politiche finalizzate all'acquisto anche attraverso l'istituzione dei sistemi di area vasta.
Art. 17
Servizi sanitari e socio-sanitari del territorio1. L'ASS e le CSP assicurano i livelli essenziali di assistenza nel territorio istituendo ed organizzando i distretti e i dipartimenti i quali operano in maniera integrata tra di loro e con il sistema integrato dei servizi alla persona.
2. L'organizzazione dipartimentale è regolata dall'atto aziendale; sono in ogni caso istituiti, in ogni azienda sanitaria, i seguenti dipartimenti territoriali:
a) dipartimento di prevenzione, articolato ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 7 quater, comma 2, e succesive modifiche e integrazioni;
b) dipartimento della salute mentale.3. Le CSP possono essere articolate in distretti sanitari secondo quanto previsto nell'atto aziendale.
4. I distretti socio-sanitari, qualora istituiti, costituiscono l'articolazione territoriale delle CSP ed uno dei luoghi dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; essi sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell'ambito degli obiettivi posti dall'atto aziendale e delle risorse assegnate, e di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.
5. L'atto aziendale definisce le competenze dei diversi distretti.
6. Il direttore di distretto può avvalersi di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.
7. Il direttore della CSP, d'intesa con la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali.
8. In ogni distretto comprendente più comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il comitato di distretto socio-sanitario, composto dai sindaci dei comuni o loro delegati. Ove previsto dalla legge, e nel rispetto degli statuti comunali, fanno parte del comitato di distretto anche i presidenti delle circoscrizioni comprese nel distretto stesso. Le conferenze di distretto, previste dalla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale), articolo 5, sono sostituite dai comitati di distretto.
9. Il comitato di distretto socio-sanitario elegge al proprio interno il presidente con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; svolge i compiti di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3 quater, commi 3 e 4, e successive modifiche e integrazioni, ed esprime parere obbligatorio sul programma delle attività distrettuali, proposto dal direttore di distretto e approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività socio-sanitarie, con il comitato medesimo.
10. La ASS e le CSP possono inoltre istituire, quando ritenuto opportuno o previsto da norme nazionali e/o da direttive regionali, distretti interaziendali a carattere funzionale, con particolare attenzione a quelli relativi alle aree psichiatriche e all'area materno infantile.
11. In tal caso stipulano accordi con le altre aziende o CSP interessate, incluse le aziende ospedaliere, che disciplinano le modalità di integrazione e funzionamento delle nuove strutture dipartimentali.
12. Il direttore della ASS e della CSP assicura, nell'ambito delle rispettive competenze, il coordinamento tra le attività dei distretti e il PLUS, avvalendosi anche del direttore dei servizi socio-sanitari.
Art. 18
Disposizioni sulle aziende ospedaliero-universitarie e sulle aziende ospedaliere1. Le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate sulla base dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 517 del 1999. La Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende in sede di predisposizione degli atti di programmazione. Il direttore generale adotta l'atto aziendale dell'azienda ospedaliero-universitaria d'intesa con il rettore dell'università interessata, in relazione ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse a direzione universitaria; l'atto aziendale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda nel rispetto di quanto stabilito, limitatamente ai profili concernenti l'integrazione tra attività assistenziali e funzioni di didattica e di ricerca, dai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio, ai sensi del decreto legislativo n. 517 del 1999, articolo 1, comma 2. Il direttore generale trasmette, entro quindici giorni, copia degli atti aziendali all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
2. L'apporto economico-finanziario dell'università e della Regione all'azienda ospedaliero-universitaria avviene secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 517 del 1999, articolo 7 e articolo 8, comma 7.
3. Le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono disciplinati in analogia, per quanto applicabile, con le ASL; la Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende e istituti
4. La remunerazione delle prestazioni e dei servizi resi dalle aziende di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, è definita, in relazione ai volumi di attività contrattati e ai tariffari regionali vigenti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 8, salvo le eventuali assegnazioni regionali connesse a specifiche funzioni, anche assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità sanitaria interregionale. In particolare la Regione riconoscerà alle aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie una quota di remunerazione uniforme e basata su criteri oggettivi per coprire i costi relativi alle funzioni non tariffabili, come i servizi di urgenza ed emergenza, la rianimazione, la donazione degli organi, i centri ustionati e le attività di carattere medico-sociale per le patologie di carattere cronico.
Art. 19
Consiglio delle professioni sanitarie1. Il Consiglio delle professioni sanitarie è organismo consultivo-elettivo delle CSP, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie; esso esprime pareri e formula proposte nelle materie per le quali l'atto aziendale lo preveda.
2. I pareri sono espressi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento degli atti trascorso inutilmente il quale si intendono acquisiti come positivi; il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità al parere espresso dal Consiglio delle professioni sanitarie.
3. Il Consiglio delle professioni sanitarie dura in carica tre anni; le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal direttore generale o dal direttore della CSP nei sessanta giorni antecedenti la data di scadenza ed hanno luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.
4. La composizione del Consiglio delle professioni sanitarie (formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di 10 ed un massimo di 13) è determinata dall'atto aziendale; in ogni caso è assicurata la equilibrata partecipazione di tutte le componenti presenti all'interno dell'azienda o della CSP, ivi incluso il personale universitario.
5. Il direttore sanitario dell'azienda o della CSP ne fa parte di diritto e lo presiede.
6. Le modalità di elezione del Consiglio delle professioni sanitarie sono definite nell'atto aziendale; in ogni caso, l'elezione avviene a scrutinio segreto.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.
Art. 20
Collegio di direzione1. Presso ogni azienda e ogni CSP è istituito un collegio di direzione. Gli atti aziendali stabiliscono la composizione e le attribuzioni del Collegio di direzione prevedendo comunque la presenza in esso di una equilibrata rappresentanza di tutte le componenti del personale, incluso quello convenzionato, i raccordi con gli organi aziendali, la sua partecipazione all'elaborazione del programma aziendale di formazione continua del personale, nonché il suo potere di proposta sulle modalità ottimali per:
a) estendere la cultura e la pratica di un corretto governo delle attività cliniche o governo clinico;
b) prevenire l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale ed attività libero professionale;
c) favorire la gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni;
d) garantire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi;
e) promuovere una cultura collaborativa nei confronti delle altre aziende sanitarie, in particolare con riguardo alla mobilità intraregionale e allo sviluppo della rete dei servizi.
Capo III
Agenzia regionale della sanità, ricerca e formazione biomedicaArt. 21
Agenzia regionale della sanità1. È istituita l'Agenzia regionale della sanità, di seguito denominata Agenzia, quale organismo tecnico-scientifico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione.
2. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni; in particolare l'Agenzia fornisce assistenza tecnica alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni di spesa pluriennali e valuta il fabbisogno formativo.
3. L'Agenzia svolge le sue funzioni su indicazione della Giunta o del Consiglio regionale e nell'ambito dei compiti, del budget e delle risorse assegnate, raccolta dati, studio e proposta su tematiche relative alle politiche di innovazione in sanità.
4. Il Consiglio regionale può avvalersi dell'Agenzia per le esigenze connesse all'attività legislativa; l'Agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti.
5. L'Agenzia si avvale di: esperti di alta professionalità, esperienza e riconosciuta competenza, assunti con contratto a termine di diritto privato; personale delle Aziende sanitarie della Regione, comandato a tempo determinato; personale appartenente ai ruoli unici regionali, posto a disposizione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
6. Il numero massimo complessivo di personale di cui al comma 5, lettere b) e c), non può essere superiore alle quindici unità; il numero massimo di personale di cui al comma 5, lettera a), è stabilito annualmente sulla base dei compiti e del budget assegnati dalla Giunta regionale all'Agenzia.
7. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 5, lettera c), continuano a far capo alla Regione per la misura massima di cinque unità.
8. Le attività tecnico-scientifiche svolte dall'Osservatorio epidemiologico regionale, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 (Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale), sono attribuite all'Agenzia; il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale può, a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'Agenzia.
9. La Giunta regionale determina annualmente il piano di lavoro dell'Agenzia con deliberazione adottata sentita la competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo.
Art. 22
Direttore dell'Agenzia1. L'Agenzia è retta da un direttore che ne ha la responsabilità organizzativa e gestionale.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è scelto, senza necessità di valutazioni comparative, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 3 bis, commi 8 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 21, comma 1.
5. L'Agenzia applica, nella gestione della propria attività, le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilità e i contratti della Regione.
Art. 23
Ricerca biomedica e sanitaria1. La Regione promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico e sanitario e garantisce il coordinamento e la complementarietà delle azioni di ricerca e di innovazione intraprese dai soggetti del Servizio sanitario regionale, dalle università, dai centri di ricerca pubblici regionali, dal sistema del privato e del privato sociale, nonché il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti.
2. La destinazione di risorse finanziarie a strutture, servizi e interventi nell'ambito del SSR da parte di enti pubblici e privati tiene conto, secondo il principio della leale collaborazione, delle priorità e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.
3. È istituito il Comitato per la ricerca biomedica e sanitaria, composto garantendo la presenza dell'intero Sistema sanitario regionale e universitario e degli altri centri di ricerca pubblici e privati, con il compito di supportare la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per la formulazione di proposte per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo della ricerca biomedica e sanitaria.
4. La Giunta regionale predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato della ricerca biomedica e sanitaria in Sardegna.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare individua, con bando, le aree ed i settori di intervento della ricerca di maggiore interesse per il servizio sanitario regionale, garantendo attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica assistenziale e alle patologie specifiche dell'Isola, sui quali le università, le ASL, le aziende ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca, determinando anche l'ammontare del finanziamento.
6. Entro il 30 settembre dello stesso anno la Giunta regionale, sulla base delle regole stabilite dal bando, provvede ad assegnare il finanziamento, anche pluriennale, ai progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio-sanitario.
7. Il sistema di valutazione e di monitoraggio dei progetti di ricerca è effettuato, sulla base di standard internazionalmente riconosciuti, con criteri di trasparenza e pubblicità. La valutazione dei progetti ex ante in itinere e la valutazione ex post, la certificazione dei risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi programmati, sono effettuati avvalendosi dell'opera di revisori anonimi di comprovata competenza ed esperienza scientifica in materia di ricerca biomedica e sanitaria.
8. Lo stanziamento annuale complessivo della ricerca biomedica e sanitaria non può essere inferiore al 2 per mille del valore del fabbisogno finanziario del Sistema sanitario regionale.
Art. 24
Formazione1. La Regione riconosce l'importanza della formazione tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e del restante personale del SSR e a tale scopo ne favorisce la formazione continua e promuove occasioni di formazione sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla diffusione delle tecniche di monitoraggio e controllo sull'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni e dei servizi sanitari.
2. Ferme restando le competenze degli organismi previsti dai contratti collettivi di lavoro, la Giunta regionale istituisce una Commissione regionale per la formazione sanitaria, quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulle attività formative di cui al comma 1.
Capo IV
Finanziamento, gestione e controllo del sistema sanitario regionaleArt. 25
Finanziamento del Servizio sanitario regionale1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito dai fondi assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonché, ove presenti, dalla quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di assistenza definiti a livello regionale.
2. La Giunta regionale individua ogni anno con criteri oggettivi e uniformi per tutta la Regione, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, i criteri per il riparto annuale del Fondo sanitario regionale tra la ASS e le CSP, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza e sulla base di:
a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
b) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento;
c) fabbisogno di assistenza tenuto conto della domanda di prestazioni e della rete dei servizi e presidi;
d) obiettivi assistenziali e funzioni di coordinamento assegnati alle aziende ASL dalla programmazione regionale.3. Le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie sono finanziate direttamente dalla Regione.
Art. 26
Contabilità economico-patrimoniale1. Il sistema della contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie è definito dalla Giunta regionale, informandosi ai principi e alle disposizioni del Codice civile e tenendo conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale, nonché delle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica.
2. I direttori generali delle aziende e i direttori delle CSP adottano entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 25, il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione contestualmente all'adozione sia del Programma sanitario annuale, sia del Programma sanitario triennale. Gli atti previsti nel presente comma sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro adozione.
Art. 27
Sistema di programmazione e controllo1. Il sistema di programmazione e controllo si compone dei seguenti strumenti:
a) programma sanitario pluriennale e annuale, di cui all'articolo 13, comma 3;
b) sistema informativo;
c) sistema budgetario;
d) contabilità analitica;
e) sistema degli indicatori.2. Le caratteristiche e le modalità di gestione degli strumenti di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale. Il controllo degli indicatori di cui al punto e) riferito alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliero-universitarie è effettuato direttamente dalla Regione.
3. Il sistema budgetario di cui alla lettera c) del comma 1 comprende:
a) limitatamente alla ASS, il budget di tutela, che raffronta il fabbisogno per macro¬funzioni assistenziali, quale determinato dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'articolo 25, con il costo di acquisto o di produzione delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) i budget delle CSP e, per quanto riguarda le aziende ospedaliere, dei centri di responsabilità individuati nell'atto aziendale.
Art. 28
Controlli regionali1. La Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato competente, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie:
a) bilancio di esercizio;
b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
c) atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000; il controllo avviene entro quindici giorni lavorativi, trascorsi i quali gli atti si intendono approvati.2. Gli atti di nomina dei direttori delle circoscrizioni sanitarie provinciali sono soggetti a controllo di legittimità.
3. Il controllo di cui al comma 1 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio circa la conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.
4. Il termine per l'esercizio del controllo di cui al comma 1 é di quindici giorni consecutivi ad eccezione di quello di cui al punto a) che è di trenta giorni consecutivi. Il termine é interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi.
5. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione.
6. La Giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.
Art. 29
Scorporo dei presidi ospedalieri1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'Azienda sanitaria locale spettante alla costituenda azienda ospedaliera, il commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 12, redige, d'intesa con gli organi di direzione del presidio o dei presidi interessati, un progetto di scorporo. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, contiene l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire all'azienda ospedaliera e l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.
2. Tutti gli elementi del patrimonio delle aziende sanitarie che non sono trasferiti dai progetti di scorporo alle costituende aziende ospedaliere o la cui la destinazione non è desumibile dal progetto, rimangono in capo all'ASS. Degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono in solido la ASS e l'azienda ospedaliera interessata.
3. Il progetto di scorporo è approvato con delibera della Giunta regionale di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.
4. I presidi ospedalieri individuati ai sensi dell'articolo 2 sono costituiti in azienda entro trenta giorni dalla data di ricezione dei relativi progetti di scorporo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
5. Nel medesimo termine si procede alla nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera, con le procedure indicate dalla presente legge.
6. Nelle more del completamento dell'iter procedurale previsto ai commi precedenti, il funzionamento dei presidi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge è assicurato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 12.
7. A seguito dello scorporo dall'azienda sanitaria locale del presidio o dei presidi ospedalieri e della costituzione in azienda degli stessi, ciascuna azienda è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa rimasto o trasferito, dei debiti dell'azienda scissa non soddisfatti dall'azienda cui fanno carico.
8. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per le modifiche previste dall'articolo 2 per le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie già istituite.
9. Gli ospedali che non sono costituiti in azienda sono strutture dell'ASS che le gestisce direttamente o le assegna alla CSP nel cui ambito territoriale ricadono.
10. I presidi ospedalieri, qualora gestiti dalla ASS, hanno autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda; se assegnati alla CSP rientrano nella contabilità della stessa CSP.
11. I presidi ospedalieri sono diretti, per le funzioni igienico-sanitarie, da un medico dirigente in possesso della specializzazione in igiene, nominato dal direttore generale o dal direttore della CSP, sentiti rispettivamente il direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell'azienda medesima.
12. Il commissario straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, procede entro trenta giorni dal suo insediamento a predisporre un progetto di costituzione della ASL (di cui è commissario) in Circoscrizione sanitaria provinciale.
13. Il progetto di costituzione contiene l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali, l'elenco del personale e l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto da trasferire all'istituenda CSP è trasmesso alla Regione entro il termine di cui al precedente comma 11.
Art. 30
Norme finali e abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 10 del 2006.
2. I pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il soggetto richiedente può procedere ugualmente all'adozione dell'atto o provvedimento sul quale è stato richiesto il parere.
3. Le convenzioni stipulate in base alla vigente legislazione con le strutture private ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, restano in vigore fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti.
4. Sino a tale data i rapporti in essere proseguono secondo le modalità e condizioni previste nelle convenzioni o contratti sottoscritti.
Art. 31
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dal Fondo sanitario nazionale e con le risorse integrative regionali per le stesse finalità, iscritte in conto delle UPB S05.01.001 e S05.01.002 del bilancio della Regione per l'anno 2009 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 32
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.