CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 47
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - FOIS - MELONI Francesco - MULA - VARGIU
il 22 luglio 2009
Istituto sardo per l'incremento ippico
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge, riconoscendo l'utilità di investire nell'allevamento del cavallo come risorsa di valenza storica, culturale, economica, sociale e produttiva attraverso la riconfigurazione dell'Istituto sardo per l'incremento ippico, intende dare vita a un percorso finalizzato alla tutela delle attività legate alla riproduzione e valorizzazione della razza equina.
La cultura del cavallo e anche l'economia derivata da essa accomuna in Sardegna un universo vasto di imprese, organizzazioni, privati e istituzioni che hanno scelto di valorizzare e investire in un sapere territoriale diffuso con l'obiettivo di ricavarne reddito, sviluppo economico e crescita sociale, che da sempre è espressione di promozione e valorizzazione turistica del territorio, nonché di prestigio, a livello nazionale e internazionale, dovuto al raggiungimento di importanti traguardi agonistici che i soggetti equini allevati in Sardegna riescono a raggiungere. Si tratta di allevatori, cavalieri, preparatori di cavalli, gestori di centri equestri e maneggi, istruttori, veterinari, artigiani, maniscalchi, produttori di finimenti e selle, centri di ricerca, federazioni sportive e associazioni di categoria: un universo ampio e variegato che si alimenta di relazioni e interconnessioni formali e informali e che costituisce una fondamentale risorsa di capitale sociale del territorio. Questa fondamentale risorsa, tuttavia, dall'anno della soppressione dell'Istituto di incremento ippico per la Sardegna, ha perso un riferimento istituzionale definito e sicuro. Da qui l'esigenza di pervenire alla ricostituzione dell'Istituto, con l'obiettivo di preservare la razza sarda e i derivati (anglo-arabo-sardo, giarab) e promuovere e valorizzare tutti gli aspetti, di carattere economico, sociale, ambientale, sportivo, educativo, tecnico, scientifico e culturale, legati alla produzione equina e alla salvaguardia delle razze autoctone quali il cavallino della Giara, il cavallo del Sarcidano e le due razze asinine tipiche della Regione (Equus asinus e Equus asinus var. albina).
La proposta di legge si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 istituisce l'Istituto sardo per l'incremento ippico e ne definisce la sede.
L'articolo 2 attribuisce all'Istituto sardo per l'incremento ippico la natura giuridica di diritto pubblico e ne definisce la finalità istitutiva; stabilisce che esso è dotato di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e che è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.
L'articolo 3 disciplina le funzioni attribuite alla Regione con riferimento all'Istituto sardo per l'incremento ippico.
L'articolo 4 individua le modalità per la predisposizione del programma di attività e per la verifica dei risultati e detta le norme per la definizione del sistema dei controlli interni.
L'articolo 5 definisce e illustra le funzioni dell'Istituto.
L'articolo 6 definisce gli organi dell'Istituto che sono il direttore generale, il comitato tecnico e il collegio dei revisori.
L'articolo 7 disciplina la nomina del direttore generale e ne stabilisce le funzioni.
L'articolo 8 disciplina la composizione, le funzioni e la nomina del comitato tecnico.
L'articolo 9 disciplina la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 10 detta le norme per la per la disciplina del personale.
L'articolo 11 indica le norme da abrogare.
L'articolo 12 contiene la copertura finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione1. La Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo l'allevamento del cavallo come risorsa di valenza storica, culturale, economica, sociale e produttiva rilevante nel complesso delle politiche agricole regionali, istituisce l'Istituto sardo per l'incremento ippico, con sede in Ozieri.
Art. 2
Inquadramento1. L'Istituto sardo per l'incremento ippico è inquadrato nell'organizzazione della Regione quale struttura tecnico-operativa per l'incremento e la valorizzazione delle produzioni ippiche.
2. L'Istituto sardo per l'incremento ippico ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, come disciplinati dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).
3. All'Istituto sardo per l'incremento ippico si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.
Art. 3
Competenze della Regione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento all'Istituto sardo per l'incremento ippico:
a) lo statuto;
b) il regolamento interno;
c) i bilanci di previsione e consuntivi;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) gli atti di indirizzo e le direttive cui deve attenersi nell'esercizio dell'attività;
f) la pianta organica.2. Lo statuto e i programmi annuali e pluriennali dell'Istituto sardo per l'incremento ippico sono approvati dalla Giunta regionale e inviati alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 4
Programmazione e controllo1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Istituto sardo per l'incremento ippico predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 3.
2. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Istituto sardo per l'incremento ippico definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.
Art. 5
Funzioni1. L'Istituto sardo per l'incremento ippico esercita tutte le competenze regionali nell'ambito della riproduzione equina derivanti dalle normative vigenti in materia e in particolare:
a) provvede all'attuazione dei controlli relativi all'esercizio della monta pubblica e privata, dell'inseminazione artificiale, dello stoccaggio, trasporto, manipolazione ed utilizzo del materiale seminale; reperisce sul mercato mondiale, i riproduttori e il materiale seminale utile al miglioramento genetico della popolazione equina della Sardegna in coerenza con gli obiettivi della selezione, contribuendo alla definizione degli stessi in conformità alle esigenze del mercato e alle specificità produttive della Regione sarda, provvedendo particolarmente alla tutela ed alla preservazione della razza sarda, derivante dalla più che secolare esperienza selettiva dell'allevamento equino della Sardegna; promuove e sostiene la sperimentazione produttiva delle razze da sella europee ed il loro incrocio con la popolazione equina sarda;
b) contribuisce alla produzione del pony giarab ed alla diffusione dell'equitazione negli strati giovanili della popolazione della Sardegna, incrementando il mercato interno degli utilizzatori del cavallo;
c) contribuisce alla tutela, all'incremento ed allo studio delle razze equine ed asinine tipiche della Sardegna;
d) contribuisce alla rivalorizzazione del centro ippico di Tanca Regia come struttura di referenza sportiva, didattica e scientifica;
e) contribuisce alla formazione di esperti nel settore ippico;
f) contribuisce all'orientamento delle attività degli ippodromi della Sardegna e garantisce la vigilanza della Regione sulla loro attività;
g) espleta attività di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della riproduzione equina, della genetica e delle patologie da allevamento e sportive, predisponendo, in particolare, moduli profilattici per la tutela delle specie equine sarde;
h) gestisce il flusso informativo relativamente a tutti gli elementi attivi e passivi del comparto; elabora dati, produce statistiche e canalizza l'informazione; crea ed aggiorna banche dati per la registrazione delle genealogie;
i) collabora con gli enti tecnici nazionali ed internazionali del comparto;
j) collabora con le università, le autorità sanitarie, gli istituti ed enti di studio e di ricerca, le imprese, gli enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell'allevamento, gestione e sanità equina;
k) pone in essere tutte le strategie e le azioni idonee alla diffusione della cultura tradizionale del cavallo;
l) promuove lo spazio museale relativo al cavallo, ai mestieri e alle arti ippiche e alle giostre equestri della Sardegna;
m) svolge attività di implementazione del settore attraverso la creazione di un apposito centro studi che ha il compito programmare e determinare le direttive future del settore;
n) promuove la creazione di un centro di referenza e osservazione per le zoonosi e le epizoozie;
o) incrementa la ricerca scientifica su malattie emergenti, patologie di accrescimento e patologie di allevamento e/o sportive;
p) analizza le esigenze di crescita e il fabbisogno formativo delle imprese del settore.
Art. 6
Organi1. Sono organi dell'Istituto sardo per l'incremento ippico:
a) il direttore generale;
b) il comitato tecnico;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
Direttore generale1. La guida dell'Istituto sardo per l'incremento ippico è affidata ad un direttore generale, di nomina del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Il direttore generale dura in carica cinque anni non rinnovabili ed è nominato tra i dirigenti del comparto regionale e degli enti ed agenzie, con anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale non inferiore ai dieci anni, ovvero tra professionisti, iscritti negli appositi albi, con laurea in Medicina veterinaria o Scienze agrarie da almeno venti anni e con comprovata esperienza dirigenziale e/o manageriale esterni all'Amministrazione regionale, agli enti ed agenzie.
3. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Istituto sardo per l'incremento ippico; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
4. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Istituto sardo per l'incremento ippico e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi dell'Istituto sardo per l'incremento ippico in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie.5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato.
6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.
7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
Art. 8
Comitato tecnico1. A supporto della definizione di obiettivi e strategie tecniche della direzione generale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le varie rappresentanze del comparto in ambito regionale e aventi titolo rispetto agli obiettivi generali dell'Istituto, provvede alla nomina di un comitato tecnico costituito dallo stesso direttore generale, da un esperto ippologo di chiara e comprovata competenza tecnico-scientifica, da due ippicoltori e da un tecnico esperto in discipline sportive che prevedano l'utilizzo del cavallo.
2. Il comitato tecnico ha funzione consultiva e di rappresentanza tecnica delle istanze provenienti dal territorio, dall'allevamento, dal mercato, dallo sport e dalle scienze.
3. Il comitato tecnico è convocato dal direttore generale almeno quattro volte l'anno.
4. Il comitato tecnico dura in carica tre anni dalla nomina, i membri sono rinnovabili una sola volta e, in ogni caso, decadono in coincidenza con il termine della legislatura regionale.
5. Ai membri del comitato tecnico spetta il trattamento economico stabilito dalla legge 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), articolo 44.
Art. 9
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), articolo 6.
2. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), articolo 6, comma 5.
Art. 10
Personale1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il personale di ruolo dell'Agenzia AGRIS Sardegna, assegnato al Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico, è inquadrato nella dotazione organica dell'Istituto sardo per l'incremento ippico con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.
Art. 11
Abrogazioni1. É abrogato il comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
Art. 12
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2009 e a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse iscritte nella UPB S06.04.001- cap. SC06.0807.