CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 46
presentata dai Consiglieri regionali
PETRINI - BIANCAREDDU - RASSU - TOCCO - SANNA Paolo Terzo - RANDAZZO - PITTALIS
- GRECO - PITEA - AMADU - MURGIONI - RODIN - LAI - PERU - ARTIZZU - DIANA Marioil 22 luglio 2009
Norme per la promozione della pratica sportiva delle persone disabili
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge č suggerita da due ragioni di fondo. La prima riguarda i molteplici vantaggi connessi alla pratica regolare dell'attivitą sportiva per il disabile. La seconda, strettamente legata alla prima, concerne le norme per promuovere la pratica sportiva dei disabili, incentivando i soggetti comunque impegnati in questo settore. Sulla prima ragione esistono ormai una copiosa documentazione scientifica e una consolidata sperimentazione che raccomandano al disabile la pratica sportiva in quanto essa:
a) sul piano cognitivo migliora la conoscenza del proprio corpo, dello spazio, del tempo e della velocitą;
b) sul piano fisico, incrementa lo sforzo muscolare, la capacitą di equilibrio, la cinestesia e la coordinazione motoria, grazie alla ripetizione consapevole e finalizzata degli atti motori;
c) sul piano psicologico, produce uno stato di soddisfazione generale, favorisce la disciplina e l'allenamento che aiutano il contenimento di stati emotivi e migliorano la capacitą di autocontrollo;
d) sul piano socio-educativo, offre l'opportunitą di aumentare la propria autonomia, grazie alla produzione di atti volontari e finalizzati.Alla luce di queste premesse, la Regione Sardegna, al pari di poche altre, in linea con la sua ormai tradizionale attenzione verso le problematiche dei disabili, promuove lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilitą mediante specifiche norme di tutela che favoriscono l'integrazione e l'aggregazione, ma soprattutto mirano a migliorare la condizione psicofisica del disabile.
Gli interventi della Regione sono duplici: tramite i comuni per l'adeguamento degli impianti (articolo 4), e tramite l'associazionismo senza scopo di lucro per la pratica sportiva (articolo 3). Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono ripartiti in parti uguali per raggiungere i due obiettivi, quello dell'adeguamento degli impianti e quello della pratica sportiva. La Giunta regionale con proprio decreto emana le disposizioni attuative entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e invia al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati (articolo 5). Le risorse finanziarie da reperire ammontano a euro 61.000.000.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalitą1. La Regione Sardegna promuove e favorisce la pratica sportiva delle persone disabili come mezzo di integrazione, aggregazione e miglioramento della condizione psicofisica.
2. Per realizzare tali finalitą, la Regione concede contributi:
a) per favorire la pratica sportiva dei disabili;
b) per adeguare le strutture sportive alle necessitą dei disabili.
Art. 2
Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:
a) societą e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive e enti morali che hanno sede in Sardegna e prevedono come finalitą statutaria prevalente la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
b) i comuni della Sardegna per gli interventi di cui di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
Art. 3
Pratica sportiva1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 per promuovere la partecipazione dei disabili alla pratica di attivitą sportive relative ai seguenti ambiti:
a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e agonistico-sportive;
b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;
c) acquisto di specifiche attrezzature sportive;
d) realizzazione di attivitą sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e per lo sviluppo della pratica sportiva dei disabili, con esclusione di interventi previsti nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.
Art. 4
Adeguamento degli impianti sportivi1. La Giunta regionale concede ai comuni della Sardegna contributi per adeguare le strutture degli impianti sportivi alle esigenze poste dalla pratica sportiva dei disabili.
Art. 5
Norme di attuazione1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), sentito il parere della Commissione competente, con proprio decreto definisce:
a) termini, modalitą e documentazione per la presentazione delle domande di contributo;
b) criteri di prioritą per l'ammissione a contributo;
c) tipologie di spesa ammissibili a contributo;
d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo e l'ammontare minimo del contributo relativamente agli interventi di cui all'articolo 4;
e) modalitą di concessione del contributo;
f) disciplina delle ipotesi di revoca.2. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.
Art. 6
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 500.000 annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, si provvede con uno stanziamento (denominato iniziative per lo sviluppo dello sport per disabili) iscritto nell'UPB S05.04.001 - cap. (NI).
in aumento
UPB S05.01.001 - cap. (NI)
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000in diminuzione
UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
(mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) Tabella A) allegata alla legge finanziaria 2009)