CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 45

presentata dai Consiglieri regionali

PETRINI - LOCCI - RASSU - PITTALIS - STOCHINO - DIANA Mario - ZEDDA Alessandra - SANJUST - DE FRANCISCI - PITEA - GRECO - TOCCO - LAI - MURGIONI -
AMADU - PERU - RANDAZZO

il 22 luglio 2009

Istituzione del fondo regionale per le malattie rare

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente progetto di legge nasce dall'esigenza di affrontare con un approccio più immediato ed incisivo le patologie derivanti da malattie rare, intendendo come tali quelle che comportano rischio di vita o siano gravemente invalidanti ed abbiano un'incidenza nazionale inferiore ai 5 casi ogni 1.000 abitanti.

In Sardegna tali patologie raggiungono ormai i 200 casi, finora trattati all'interno delle aziende ospedaliere, nelle cliniche private e nelle strutture sanitarie senza quelle specificità e specialità necessarie per aggredirle e contrastarle con successo.

Occorre, inoltre, tener conto che, oltre ad eventuali ricoveri e degenze, necessitano anche specifici dispositivi medici e servizi diagnostici, assistenziali e riabilitativi, nonché l'erogazione continua e sistematica dei medicinali, tutti aspetti essenziali per garantire un minimo di qualità della vita alle persone colpite da queste patologie.

In ultimo, proprio per l'importanza che i presentatori attribuiscono al problema, è prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico allo scopo di ottimizzare l'organizzazione della rete dei presidi e dei servizi e per migliorare la qualità dell'assistenza.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. È istituito il fondo regionale riservato alle persone affette da malattie rare allo scopo di:
a) prestare tempestivamente cure idonee e costante assistenza terapeutica;
b) garantire l'erogazione di medicinali, dispositivi medici e servizi diagnostici assistenziali e riabilitativi.

 

Art. 2
Definizione

1. Ai fini della presente legge, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, e dal Piano regionale dei servizi sanitari della Sardegna (19 gennaio 2007, parte prima, 1.2), si intende per malattia rara (MR) la patologia che comporta rischio di vita o gravemente invalidante e la cui prevalenza è inferiore a 5 casi su 1.000 abitanti.

 

Art. 3
Nomina del comitato tecnico scientifico
delle malattie rare

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il comitato tecnico scientifico per le malattie rare con funzioni consultive in materia di organizzazione della rete dei presidi e dei servizi, nonché di miglioramento della qualità dell'assistenza all'interno del territorio regionale.

2. Il comitato, nominato dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è costituito da:
a) quattro membri permanenti di chiara fama impegnati nella diagnosi e cura delle MR;
b) due membri temporanei in rappresentanza delle associazioni sulle MR convocati dal direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

3. Il comitato tecnico scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

 

Art. 4
Ripartizione del fondo per le malattie rare

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta, previo parere del comitato tecnico-scientifico, al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di piano che prevede modalità e criteri di ripartizione delle disponibilità finanziarie del fondo.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000 annui vanno a valere sugli stanziamenti dell'UPB S05.01.016 - malattie rare (NI) cap. SC05.0249 - Fondo regionale per le malattie rare;

in aumento

UPB S05.01.016 - cap. SC05.0249 (NI)
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A) allegata alla legge finanziaria 2009.