CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 43
presentata dal Consigliere regionale
SANNA Gian Valerio
il 17 luglio 2009
Disciplina del personale del Consiglio regionale e dell'organizzazione degli uffici del Consiglio
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente relazione espone le ragioni urgenti della presente proposta di legge avente per oggetto: "Disciplina del personale del Consiglio regionale e dell'organizzazione degli uffici del Consiglio".
La proposta di legge colma un vuoto legislativo che si protrae da molti anni e che vede l'amministrazione e l'organizzazione del personale del Consiglio regionale della Sardegna prive di alcuna forma legislativa di riferimento e di tutela ed intende perciò allineare il Consiglio sardo a quello di altre regioni anche ad autonomia differenziata.
Come è noto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3 dell'articolo 1 afferma che "i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 421 del 1992 costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia gode delle prerogative di specialità. Anche il suo statuto conferisce poteri di autogoverno al Consiglio regionale, l'organizzazione dell'amministrazione del Consiglio è regolata dalla legge regionale n. 18 del 1996, che recepisce i principi del decreto legislativo n. 29 del 1993, e dunque della legge n. 421 del 1992. Anche la Regione Valle d'Aosta assegna all'Ufficio di presidenza del Consiglio norme specifiche in materia di ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, regolate a loro volta dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26, che conferma come la specialità o l'autonomia organizzativa dei consigli regionali non li esonera dal sottostare a norme e leggi che, nel caso della Sardegna, non sono state fin qui adottate.
La proposta dunque intende superare un equivoco di fondo che ha visto fino ad ora confondere, in materia di personale del Consiglio regionale, l'autonomia organizzativa con una delega amministrativa all'Ufficio di presidenza per la gestione sia giuridica che economica del personale.
È noto che la competenza, l'efficienza e l'efficacia facciano parte di un unicum della pubblica amministrazione che in questi ultimi tempi, anche sotto l'impulso del Governo, si sta proponendo come il vero, principale obiettivo della riforma della pubblica amministrazione.
Poiché anche all'interno dell'amministrazione del Consiglio è necessario adeguare ed applicare i principi desumibili dalle norme di riforma economica e sociale primi fra tutti quelli riferiti all'obbligatorietà della separazione fra compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti, modalità di selezione e reclutamento della dirigenza, criteri generali di organizzazione, trasparenza, accesso agli atti, ne discende che l'Ufficio di presidenza non possa più essere inteso quale organo "normativo" di una organizzazione che svolge funzioni pubbliche e spende soldi pubblici.
D'altro canto lo stesso Capo servizio studi di questo Consiglio regionale, in una nota del novembre 1993, osserva che "per le competenze dell'Ufficio di presidenza degli organi legislativi, per esempio quelle in materia di personale e organizzazione amministrativa, eventuali indirizzi dell'Assemblea in proposito" non escludono la "piena responsabilità di detto Ufficio che deve comunque esprimersi in coerenza con i principi dell'ordinamento giuridico (deve cioè attuarsi secundum o praeter legem, mai contra legem)".
Ancora, l'articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, della Regione Toscana, avente per titolo "Autonomia dell'Assemblea legislativa toscana" recita: "L'organizzazione degli Uffici consiliari si ispira ai seguenti principi: a) distinguere le responsabilità e i poteri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente da quelli propri della dirigenza". E ancora: "Gli Uffici del Consiglio regionale sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento...".
Da tutto questo si desume la necessità di adottare anche per il Consiglio regionale della Sardegna una norma organica sull'organizzazione del personale del Consiglio che introduca criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e ponga le basi per una misurabilità dell'efficienza della dirigenza rispetto ai compiti oggi assegnati dalle leggi.
La proposta si articola in 61 articoli ripartiti in 6 titoli. Il titolo I tratta i principi generali desumibili dalla legislazione nazionale ai quali si riferisce l'intera disciplina.
Il titolo II concerne la disciplina dei rapporto di lavoro e si articola in diversi capi riguardanti la costituzione, l'accesso, l'estinzione del rapporto di lavoro, le cause di infermità e malattia nonché le norme sul procedimento disciplinare.
Il titolo III tratta la materia della dirigenza mentre il IV disciplina le competenze dell'Ufficio di presidenza. Infine il titolo V contiene norme sulla contrattazione ed il VI le norme finali e transitorie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Principi generaliCapo I
Principi generaliArt. 1
Finalità e ambito di applicazione1. La Regione Sardegna con la presente legge definisce nuovi criteri di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e provvede alla revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti in conformità ai principi desumibili dalle disposizioni della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), articolo 2, costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2
Principi1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:
a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;
b) miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa del Consiglio regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici, dei diritti dei consiglieri e dei cittadini;
c) miglioramento della produzione legislativa regionale garantendo la trasparenza, la qualità di tecniche redazionali e valutative finalizzate all'efficacia delle disposizioni normative;
d) ampliamento dell'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio regionale;
e) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo del Consiglio regionale, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
f) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego nel Consiglio regionale;
g) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.
Art. 3
Fonti1. Sono regolate dalla presente legge regionale, ovvero, sulla base delle sue disposizioni, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi nel Consiglio regionale;
c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.2. Il regolamento di organizzazione è emanato, con delibera dell'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 4, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Esso disciplina:
a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
g) l'articolazione della struttura organizzativa;
h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
i) la dotazione degli uffici di supporto agli organi politici;
j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali;
k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare organi collegiali interdirezionali, nonché forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, prevedono trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili.
Art. 4
Principi e criteri di organizzazione1. Il Consiglio regionale individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'amministrazione del Consiglio regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
2. L'organizzazione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:
a) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
b) contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
c) sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;
d) chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
e) sviluppo e valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di funzionamento degli uffici con le esigenze del Consiglio regionale.
Art. 5
Contrattazione collettiva1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e si articola su due livelli. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma.
2. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede; non possono essere sottoscritti in sede integrativa contratti collettivi in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 6
Nuove forme di partecipazione all'organizzazione del lavoro1. In attuazione della legge n. 421 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a), la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro dell'amministrazione del Consiglio.
2. Quando leggi e regolamenti prevedono l'accordo, l'intesa, il confronto o altre forme di consultazione fra amministrazione ed organizzazioni sindacali, tali fattispecie si intendono sostituite con l'informazione alle organizzazioni sindacali medesime delle determinazioni assunte o da assumere da parte dell'amministrazione.
3. L'amministrazione del Consiglio regionale provvede ad effettuare, su richiesta delle organizzazioni sindacali, esami congiunti con le medesime su problematiche attinenti le materie oggetto di informativa.
4. Rientrano, in particolare, tra le materie di cui al comma 3, la predisposizione di disegni di legge in materia di personale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
5. La richiesta di cui al comma 3 deve essere formulata entro cinque giorni dall'informativa; l'esame congiunto deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data della richiesta ovvero entro un termine più breve per motivi d'urgenza. Decorsi tali termini l'amministrazione assume le proprie autonome determinazioni.
Art. 7
Indirizzo politico-amministrativo1. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Ad esso spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti amministrativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.2. I programmi adottati ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili.
3. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono attribuite ai dirigenti dei servizi.
4. La Commissione consiliare competente verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.
5. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono ulteriormente definiti nel regolamento interno.
Art. 8
Funzioni di direzione e di gestione1. Per l'adempimento delle funzioni attribuite, nell'ambito delle specifiche strutture, ai dirigenti spetta, in attuazione dei programmi e degli obiettivi di cui all'articolo 7 nonché nel rispetto delle direttive generali stabilite dall'Ufficio di presidenza, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti informano periodicamente il segretario generale, anche su sua richiesta, sull'andamento dell'attività di gestione svolta.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di presidenza; in caso di inerzia o di ritardo l'Ufficio di presidenza può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente adotta gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse dell'amministrazione, il segretario generale può attribuire al dirigente gerarchicamente superiore, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza il segretario generale può procedere all'attribuzione senza contestazione.
Titolo II
Disciplina del rapporto di lavoroCapo I
Costituzione e altre disposizioni
sul rapporto di lavoroArt. 9
Assunzione1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.
2. Il contratto prevede l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi trascorsi i quali senza che sia intervenuta la proposta motivata di cui al comma 3, la prova si intende superata. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo unico regionale.
3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal segretario generale su proposta motivata del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, ricorso all'Ufficio di presidenza, che può disporre, per una sola volta, eventuale proroga della prova per ulteriori tre mesi, presso altra struttura.
5. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Art. 10
Mansioni1. Il dipendente è adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Il dipendente può essere adibito in maniera non continuativa a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore o di altro profilo professionale, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.
Art. 11
Incompatibilità1. Il dipendente del Consiglio regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
2. Su richiesta dell'interessato il segretario generale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione è concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con il Consiglio regionale e sempre che non ostino ragioni di opportunità, particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'amministrazione.
3. Il segretario generale diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
4. Il Consiglio regionale istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei relativi compensi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi pubblici elettivi.
Capo II
Accesso alle qualifiche del ruolo regionaleArt. 12
Modalità di accesso1. L'accesso alle qualifiche del ruolo del Consiglio regionale avviene mediante:
a) concorso per titoli ed esami;
b) concorso per esami;
c) concorso per esami e successivo corso di formazione;
d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le qualifiche funzionali e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), titolo I, alla legge 13 agosto 1980, n. 466, articolo 12, ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 19.2. Salvo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio annuale del Consiglio sono determinati, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonché avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi.
Art. 13
Requisiti1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo del Consiglio regionale non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente.
Art. 14
Ruolo professionale1. Il contratto collettivo può istituire un ruolo professionale per i dipendenti iscritti a ordini professionali o che svolgono attività regolate da ordini professionali.
2. Con il contratto collettivo sono definite le modalità di accesso al ruolo professionale e la disciplina dello stato giuridico ed economico.
Art. 15
Accesso alla categoria dirigenziale1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.
2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il vigente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
3. Per il personale del Consiglio regionale è prevista una riserva di posti pari al 50 per cento riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei.
Art. 16
Accesso al IV livello1. Fermo restando il disposto in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, al IV livello si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
Art. 17
Accesso al III livello1. Fermo restando il disposto in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, al III livello si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
2. Il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a dipendenti del Consiglio regionale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di una anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza di almeno sei anni, la cui anzianità giuridica nella qualifica suddetta inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Accesso al II livello1. Fermo restando il disposto in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, al II livello si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento mediante concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.
Art. 19
Accesso al I livello1. Al I livello si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami; è richiesto, quale titolo di studio, l'assolvimento della scuola dell'obbligo.
Art. 20
Procedure selettive per la progressione
verticale interna1. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le procedure selettive anche di tipo valutativo per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
2. Può essere disposta, anche annualmente, la copertura dei posti vacanti destinati alle procedure selettive interne di cui al comma 1. Le procedure suddette sono indipendenti da quelle destinate all'accesso dall'esterno.
3. Possono, altresì, essere previste selezioni anche valutative interamente riservate al personale di ruolo che abbia acquisito esclusivamente all'interno del Consiglio regionale una qualificata professionalità nello svolgimento della propria attività lavorativa.
4. In sede di prima attuazione delle procedure di progressione verticale interna, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di ruolo utile per la partecipazione alle procedure medesime, può essere calcolata l'anzianità di ruolo maturata nelle qualifiche di provenienza.
Art. 21
Procedure1. Le procedure di accesso sono attuate, ove necessario, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.
2. Ove il numero dei candidati lo renda necessario le prove d'esame possono svolgersi in più sedi.
Art. 22
Commissioni giudicatrici1. Le commissioni giudicatrici sono composte da esperti estranei all'amministrazione del Consiglio regionale. Le commissioni giudicatrici del concorso-corso sono composte, con riferimento alla fase concorsuale, da personale con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima o da esperti estranei all'amministrazione e, con riferimento alla fase del corso, da docenti del corso medesimo e da dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica funzionale non inferiore a quella di accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.
2. Non possono comunque far parte delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti o assistenti degli organi di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'amministrazione compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 100, da fissarsi nel bando di concorso.
Art. 23
Modalità di esecuzione per l'accesso
dall'esterno1. Con regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza sono definiti:
a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;
d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici;
f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette.2. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, sono inoltre individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le qualifiche funzionali o i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
4. Il personale del Consiglio regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti non è oggetto di preselezione. La presente disposizione si applica al solo personale il cui accesso alla pubblica amministrazione è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.
Art. 24
Posti a concorso1. La graduatoria del concorso ovvero del concorso-corso è unica. Una volta assegnati i posti riservati al personale interno si procede alla copertura dei rimanenti posti secondo l'ordine della graduatoria unica di merito; i posti riservati al personale interno che risultino non coperti, sono assegnati ai candidati esterni.
Art. 25
Approvazione della graduatoria1. L'Ufficio di presidenza approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
3. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 26
Conferimento dei posti1. I candidati risultati vincitori sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:
a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere agli accertamenti di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), articolo 5;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il segretario generale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
3. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.
4. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti del Consiglio regionale, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.
Capo III
InfermitàArt. 27
Infermità per causa di servizio1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Assegnazione ad altro profilo professionale1. L'assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'amministrazione sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con provvedimento motivato del segretario generale, sentito l'Ufficio di presidenza. L'individuazione del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato.
Art. 29
Assegnazione a qualifica funzionale inferiore1. L'assegnazione per motivi sanitari ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'amministrazione sottopone il dipendente ad accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale di nuova assegnazione.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma l; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, dal segretario generale, sentito l'Ufficio di presidenza.
4. Il dipendente assegnato alla qualifica inferiore conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica ed economica nella nuova qualifica funzionale viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.
Capo IV
Sanzioni e procedimento disciplinareArt. 30
Tipologia delle sanzioni1. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento disciplinare.2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.
Art. 31
Richiamo scritto e multa1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.
2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.
3. La multa è inflitta per:
a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza;
b) violazione degli obblighi di collaborazione;
c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;
d) contegno scorretto o offensivo;
e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.
Art. 32
Sospensione dal servizio1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la privazione della retribuzione.
2. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;
c) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità;
d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi;
f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzionabile con il licenziamento disciplinare.
Art. 33
Licenziamento disciplinare1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali in particolare:
a) violazione dei doveri d'ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;
b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;
d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
f) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni o altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Art. 34
Procedimento disciplinare1. L'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 si applica ai dipendenti del Consiglio regionale, salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Qualora il dirigente di servizio o equiparati vengano a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscritto l'addebito, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni.
3. Se il dirigente competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ricevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente, dandone contestuale comunicazione al segretario generale. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate, come di regola previsto, per il tramite della struttura di appartenenza.
4. Nel caso in cui il dirigente ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave formula, entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al segretario generale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
5. La sospensione dal servizio è irrogata dal segretario generale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, determinato ai sensi del comma 2.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, il segretario generale procede all'audizione dell'interessato adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l'audizione, il relativo provvedimento. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'interessato o il suo rappresentante non si presenti all'audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di quaranta giorni.
7. Qualora il segretario generale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'Ufficio di presidenza, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5, nonché all'audizione obbligatoria dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è irrogato dall'Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.
8. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dal segretario generale, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
9. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare concludono il procedimento del quale sono stati investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.
Art. 35
Collegio arbitrale di disciplina1. Il collegio arbitrale di disciplina è nominato dall'Ufficio di presidenza ed è composto da un magistrato, con funzioni di presidente, scelto in una terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Cagliari, da due rappresentanti dell'amministrazione con qualifica di dirigente e da due rappresentanti dei dipendenti di qualifica non inferiore a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, l'Ufficio di presidenza provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti per la ritenuta dei contributi sindacali.
3. Entro quaranta giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che l'Ufficio di presidenza abbia provveduto alla nomina del collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se l'amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 37.
4. Il collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine assegnato dall'Ufficio di presidenza per aderire all'arbitrato e l'amministrazione vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
5. Al presidente del collegio arbitrale di disciplina spetta un gettone di presenza determinato dall'Ufficio di presidenza e compreso tra un minimo di euro 100 ed un massimo di euro 200.
Art. 36
Sospensione del procedimento disciplinare1. L'Ufficio di presidenza sospende il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.
Art. 37
Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria1. L'Ufficio di presidenza può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del Codice di procedura penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.
3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.
6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
Capo V
Estinzione del rapporto d'impiegoArt. 38
Cause d'estinzione1. Il rapporto di impiego presso il Consiglio regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile;
d) dispensa dal servizio.
Art. 39
Dimissioni1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e devono essere presentate al segretario generale del Consiglio.
2. Il preavviso deve essere di almeno trenta giorni per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di III livello e di novanta giorni per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
3. In caso di assunzione di altro impiego le dimissioni possono essere rassegnate anche in deroga ai termini di preavviso di cui al comma 2.
Art. 40
Collocamento a riposo1. Il dipendente del Consiglio regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello previsto dal sistema previdenziale vigente per il personale del Consiglio regionale.
2. È in facoltà dei dipendenti del Consiglio regionale permanere in servizio per un periodo massimo di un anno oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. La presente norma si applica anche alle domande presentate nel corso dell'anno antecedente l'entrata in vigore della presente legge purché il dipendente richiedente confermi la precedente domanda, non sia cessato dal servizio e non abbia già usufruito di tale diritto per un periodo complessivo di due anni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i limiti di età pensionabile vigenti sono confermati per la durata di dieci anni salvo corresponsione degli oneri previdenziali dovuti in caso di intervenuto innalzamento dell'età pensionabile.
Art. 41
Licenziamento1. Il licenziamento è disposto dall'Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale del Consiglio.
2. In caso di incapacità del dipendente a svolgere le mansioni affidate, la proposta di licenziamento è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro.
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di terzo livello e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
4. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:
a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;
b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.
Capo VI
Disciplina della assenze per malattiaArt. 42
Disciplina delle assenze per malattia1. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei propri dipendenti nei casi di assenza superiore ad un giorno.
2. Le fasce di reperibilità per l'effettuazione delle visite mediche di controllo nei confronti dei dipendenti del Consiglio assenti per malattia sono quelle determinate dai contratti collettivi di lavoro.
3. Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata nei primi otto giorni di assenza al personale del Consiglio regionale sono corrisposte solo le componenti retributive aventi natura fissa, ricorrente o continuativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano, ed è corrisposto l'intero trattamento economico, nei casi di assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a permanenza presso strutture ospedaliere e alle assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
5. L'intero trattamento economico è inoltre corrisposto relativamente ad un numero di giorni lavorativi di assenza del dipendente nell'anno solare non superiore alla media delle assenze per malattia rilevate nell'anno precedente nel settore privato in Sardegna se disponibile da fonti ufficiali o, in mancanza, relativamente ad un numero di giorni pari ad otto.
6. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 3 costituiscono economie di bilancio.
Art. 43
Disciplina delle assenze per motivi
diversi dalla malattia1. Nei giorni di assenza del personale del Consiglio per motivi diversi dalla malattia le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio sono decurtate nei casi e secondo le modalità e le percentuali previste dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
2. Non si procede a decurtazione nei casi in cui la legge equipari a tutti gli effetti i giorni di assenza a giorni di attività lavorativa.
Titolo III
DirigenzaCapo I
DirigenzaArt. 44
Funzioni ed attribuzioni dirigenziali1. I dirigenti esercitano le seguenti funzioni:
a) direzione di strutture dirigenziali del Consiglio regionale;
b) attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi nell'ambito delle materie di competenza;
c) attività di supporto agli organi di direzione politica e formulazione di proposte per gli atti di competenza degli organi medesimi;
d) esercizio dei poteri di spesa nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti in attuazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'organo politico;
e) formulazione di programmi di lavoro e organizzativi dell'unità diretta per il miglioramento della funzionalità dell'unità medesima;
f) verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale dei dipendenti e di quella collettiva dell'unità organizzativa diretta, della presenza e dell'osservanza del prestabilito orario di lavoro dei dipendenti assegnati all'unità medesima;
g) esercizio di funzioni ispettive in relazione al controllo dell'azione amministrativa ed ai fini dell'attività di controllo di gestione;
h) svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza.2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le funzioni anche dirigenziali delegabili alle posizioni organizzative definite in sede contrattuale. Non può essere delegata l'adozione di atti:
a) relativi alla valutazione del personale;
b) relativi a procedimenti disciplinari.
Art. 45
Responsabilità1. I dirigenti hanno la responsabilità:
a) del risultato dell'attività svolta dalla struttura cui sono preposti ovvero dell'attività svolta in relazione, agli incarichi attribuiti, del conseguimento degli obiettivi e dell'osservanza dei programmi, delle priorità e delle direttive generali fissati dall'organo politico, del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
b) dell'imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti nei relativi settori di attività;
c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro attribuzioni.
Art. 46
Articolazione della dirigenza1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) segretario generale;
b) vicesegretario generale;
c) dirigente di servizio;
d) dirigente di staff.3. L'incarico di segretario generale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di dirigente di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.
4. Gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato salvo quanto diversamente previsto nella presente legge.
Art. 47
Conferimento dell'incarico di segretario generale1. L'incarico di segretario generale del Consiglio regionale e di vice segretario generale del Consiglio regionale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. L'incarico è conferito a personale del ruolo dirigenziale del Consiglio regionale in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta e agli incarichi in precedenza conferitigli nell'ambito dell'amministrazione. Il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
3. L'incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all'amministrazione in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
4. L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente rinnovabile.
5. Il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio.
6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati dall'Ufficio di presidenza; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla fine della legislatura, ovvero alla cessazione dalle funzioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico. Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico, avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate.
7. Salvo quanto determinato ai sensi dei commi 5 e 6, trovano applicazione le disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.
8. I soggetti cui sia conferito l'incarico di cui al comma 1 non possono rivestire cariche pubbliche, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
Art. 48
Sostituzione dei dirigenti1. Gli incarichi di sostituto dei dirigenti del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del medesimo, su proposta del segretario generale.
2. I sostituti sono individuati tra il personale appartenente al IV livello in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la dirigenza, o comunque quando si rendano vacanti le posizioni dirigenziali, possono essere conferiti incarichi di dirigenza a personale del Consiglio regionale inquadrato nel IV livello. Il conferimento può avvenire per un numero massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti complessivamente previsto per gli incarichi medesimi. La scelta è operata in via prioritaria fra i dipendenti appartenenti al servizio al quale attiene la sostituzione e aventi la maggiore anzianità di servizio nel medesimo. Al dipendente del IV livello non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile.
4. Ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza e quello iniziale della categoria dirigenziale oltre alle indennità connesse allo svolgimento dell'incarico medesimo.
Art. 49
Competenze del segretario generale1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale con funzioni di sovrintendenza e di impulso della gestione dell'amministrazione, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; garantisce, da una posizione gerarchicamente sovraordinata, il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni dei servizi.
Art. 50
Funzioni ed attribuzioni dei dirigenti di servizio1. I dirigenti di servizio e di struttura equiparata a servizio, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa:
a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, dell'Ufficio di presidenza;
b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto di forniture e servizi;
c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti;
d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni a carico del bilancio del Consiglio regionale;
e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione ed agli altri specificati con regolamento;
f) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento;
g) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
h) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo.2. I dirigenti di servizio e di struttura equiparata a servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
Art. 51
Funzioni e attribuzioni del dirigente di staff1. Presso la segreteria generale della Presidenza del Consiglio possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici, ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.
2. L'organizzazione e articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del segretario generale che si avvale del personale medesimo.
Art. 52
Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza è coadiuvato da un apposito nucleo di valutazione.
3. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale. Il nucleo di valutazione è composto dal segretario generale, che lo presiede, e da due esperti esterni all'amministrazione. I componenti esterni eletti nel rispetto delle rappresentanze delle minoranze consiliari, rimangono in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile.
5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di legge.
6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività agli organi di direzione politica. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.
Art. 53
Esiti della verifica1. L'esito negativo della verifica di cui all'articolo 50, comma 1, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, il trasferimento ad altra struttura ovvero l'attribuzione di diverso incarico.
2. L'esito negativo della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, salvo che non ricorrano i più gravi motivi che giustifichino la revoca dell'incarico. Nel caso della revoca, al dipendente interessato non può essere conferito, per un periodo di almeno un anno, alcun incarico dirigenziale; durante detto periodo al dipendente possono essere assegnati compiti della qualifica funzionale inferiore.
3. Il nucleo di valutazione in relazione al trattamento economico connesso alle funzioni dirigenziali propone, sulla scorta della verifica annuale, la graduazione percentuale della sua corresponsione sulla base dei giudizi comparativi fra dirigenti in rapporto agli obiettivi da conseguire.
Titolo IV
Competenze dell'Ufficio di presidenzaCapo I
Competenze dell'ufficio di presidenzaArt. 54
Competenze dell'Ufficio di presidenza
in materia di personale1. Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza sono adottati i seguenti atti:
a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;
b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante ai servizi;
c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;
d) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al servizio;
e) comando di dipendenti del Consiglio presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
h) nomina, su proposta del segretario generale, dei componenti le commissioni di concorso;
i) ogni altra competenza espressamente prevista dalla presente legge.2. Le delibere dell'Ufficio di presidenza relative agli atti di cui al comma 1 sono trasmesse alla Commissione consiliare competente ed ai gruppi consiliari.
Titolo V
ContrattazioneCapo I
ContrattazioneArt. 55
Rappresentatività sindacale1. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei dipendenti del Consiglio regionale è individuata facendo riferimento all'effettiva consistenza delle stesse in relazione al numero degli aderenti.
Art. 56
Procedimento di contrattazione1. I contratti collettivi del personale del Consiglio regionale sia appartenente alla qualifica di dirigente, sia appartenente alle altre qualifiche, sono stipulati per la parte pubblica, da una delegazione di tre membri, nominati dall'Ufficio di presidenza, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 55.
2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative, il segretario generale trasmette all'Ufficio di presidenza, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato del contratto collettivo; questo è corredato da appositi prospetti, redatti in collaborazione con la ragioneria, contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa e l'indicazione della copertura per l'intero periodo di validità contrattuale.
3. L'Ufficio di presidenza, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.
4. Il contratto collettivo ha durata triennale relativamente allo stato giuridico e biennale con riguardo al trattamento economico; è soggetto a rinnovo decorsi i previsti termini.
Art. 57
Interpretazione autentica dei contratti collettivi1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 56, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.
Art. 58
Aspettative e permessi sindacali1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un accordo, stipulato tra il segretario generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale iscritto alle organizzazioni sindacali.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime, il segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Titolo VI
Norme finali e transitorieCapo I
Norme finali e transitorieArt. 59
Ulteriori forme di autonomia1. Sono fatte salve le ulteriori forme di tutela dell'autonomia del Consiglio regionale previste dalla legislazione vigente.
2. Le attribuzioni direttamente connesse all'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio regionale, sono disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano i principi generali di cui alla legge n. 421 del 1992 e per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
Art. 60
Verifica dell'organico1. L'Ufficio di presidenza procede con scadenza almeno quadriennale alla verifica della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale funzionale;
b) carichi di lavoro rilevati.2. La proposta di revisione della dotazione organica del Consiglio, elaborata dall'Ufficio di presidenza e corredata da una relazione illustrativa, costituisce allegato al bilancio annuale del Consiglio regionale.
Art. 61
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.