CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 42
presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - SANNA Matteo - STOCHINO
il 17 luglio 2009
Tutela, sostegno e promozione delle attività sportive dei disabili
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge nasce dalla necessità di favorire e tutelare le fasce deboli, anche nel mondo dello sport. Disabili mentali e fisici che hanno diritto a praticare l'attività sportiva quale fattore fondamentale di crescita fisica, culturale e sociale. Si riscontrano ancora oggi le numerose difficoltà che esistono nel mondo dello sport disabile.
La Sardegna manifesta la difficoltà alla pratica sportiva sia nei normodotati che nei disabili. Il ritardo accumulato può essere valutato anche dai dati che si rilevano rapportando il numero totale delle società sportive affiliate alla Federazione italiana sport disabili (FISD): su circa 766 società oggi soltanto 29 sono sarde (appena il 3,7 per cento) e su un totale di 16.730 tesserati gli atleti disabili sardi associati alla FISD sono poco meno di 936.
Nel momento in cui è stata approvata la legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) non si è tenuto in debito conto di prevedere le misure finalizzate a favorire la pratica e la promozione dello sport fra gli atleti con disabilità. La pratica sportiva da parte dei disabili ha fatto grandi progressi negli ultimi anni in tutte le nazioni del mondo, tanto che oggi si celebrano le paralimpiadi estive ed invernali riservate agli atleti disabili, a distanza di quindici giorni dalle olimpiadi riservate agli atleti normodotati.
L'integrazione delle persone con disabilità non transita solo attraverso i servizi alla persona, ma investe anche la partecipazione alla vita più ampia della collettività. La domanda di servizi turistici, di attività sportive, di accesso alle opportunità culturali è in crescita esponenziale.
Dal principio di non discriminazione sancito dal Trattato di Amsterdam (articolo 13) può e deve derivare una politica attenta a valorizzare nel concreto la disabilità come risorsa umana, morale sociale, economica, e culturale. Alla giusta e doverosa tutela dei diritti (primo fra tutti il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione) si deve affiancare un concreto pacchetto di iniziative volte a garantire la libertà di vivere ai cittadini diversamente abili alla pari di tutti gli altri.
La proposta di legge nasce anche dall'esigenza di dare attuazione effettiva a quanto dispone l'articolo 8 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che afferma: "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi sportivi di tempo libero e sociale".
Sono numerosi gli atleti praticanti le diverse attività sportive. Aderiscono alla FISD, riconosciuta ed affiliata al CONI, oltre 16.000 atleti.
Lo scopo della presente legge è quello di dar corso anche alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e favorire la partecipazione degli atleti disabili ai campionati e ai tornei e/o manifestazioni internazionali, nazionali, locali, nonché tutelare, sostenere e favorire l'accesso e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica. Si favorisce la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive adeguati.
Per tutti questi motivi appare urgente e improcrastinabile l'esigenza che anche la Regione Sardegna si doti di norme che tutelino e favoriscano la diffusione della pratica sportiva fra i portatori di handicap, alla pari di quanto hanno fatto molte altre regioni italiane.
La possibilità della partecipazione sportiva per ogni individuo è inteso come una conseguenza che nasce dal diritto alla libertà e alla salute e quindi suscettibile di particolare tutela proprio per le persone con handicap. Lo sport, infatti, è un fattore indispensabile e utile per la riabilitazione ed assume valenze integranti rispetto alle attività di relazioni pubbliche. Tutelare attività sportiva dei disabili implica anche favorire la formazione di personale tecnico specializzato e promuovere la creazione di centri sportivi adeguati e di associazioni specifiche.
Lo sviluppo dello sport e delle attività fisiche e ricreative per i disabili diventa, infatti, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della loro vita e contribuisce alla loro riabilitazione ed integrazione sociale.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nel riconoscere la funzione sociale delle attività sportive, tutela, sostiene e favorisce l'accesso e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.
2. Al fine di sostenere la pratica delle attività fisico-motorie degli atleti con disabilità, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive adeguati.
3. La Regione Sardegna riconosce il ruolo istituzionale del Comitato italiano paralimpico (CIP) della Sardegna e promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive delle persone disabili, considerando che la pratica delle stesse è un diritto alle pari opportunità, un momento di integrazione sociale idoneo a migliorare le condizioni di vita e la salute psicofisica.
Art. 2
Contributi1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi per:
a) favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;
b) l'adeguamento delle strutture sportive per le necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità, perché le strutture sportive siano di proprietà dei soggetti richiedenti o risultino in gestione degli stessi;
c) la partecipazione di atleti con disabilità a campionati, tornei e manifestazioni sportivo-agonistiche, in particolare: per le trasferte, il viaggio, il vitto e l'alloggio di atleti disabili, accompagnatori, tecnici e dirigenti che partecipano ad attività sportive promozionali competitive e agonistiche a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
d) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive per disabili, o aperte anche ai disabili, con preferenza per le manifestazioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale, purché indette dal CIP regionale o nazionale o dalle sue federazioni/dipartimenti;
e) la tutela sanitaria, ai sensi della normativa vigente in materia di sport dilettantistico;
f) la formazione di allenatori, istruttori, dirigenti, accompagnatori e guide di atleti disabili;
g) le attrezzature sportive, incluse quelle speciali, e l'abbigliamento di gara necessario allo svolgimento dell'attività sportiva dei disabili;
h) l'affitto e la gestione di impianti sportivi, di sedi e di centri tecnici;
i) le attività e i progetti di avviamento alla pratica sportiva di disabili, indetti e organizzati dal CIP Sardegna o dalle federazioni/dipartimenti riconosciuti dal CIP nazionale;
l) l'organizzazione delle Paralympic days sul territorio della Sardegna.2. Il contributo alle società e associazioni sportive dilettantistiche è concesso in relazione alla categoria assegnata nella certificazione dal Comitato regionale CIP.
3. Il comma 1, dell'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è così integrato: dopo le parole "attività giovanile" sono aggiunte le seguenti: "per le società sportive, di atleti disabili, i contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico sono erogati per tutti gli atleti componenti la società.".
4. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 17 del 1999, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d bis) squadre composte da atleti disabili.".
5. I contributi di cui alla legge regionale n. 17 del 1999, articolo 27, sono concessi alle società e alle associazioni sportive che partecipano alle gare di campionato nazionale a squadre che si svolgono in territorio extra regionale, comprese le fasi di playoff, playout, se obbligatoria di Coppa Italia, Coppe europee.
Art. 3
Soggetti beneficiari1. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 2:
a) i comuni della Sardegna;
b) le società, le associazioni, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive che pratichino, senza finalità di lucro, attività sportiva finalizzata a soggetti con disabilità, iscritte alla Federazione italiana sport disabili.
Art. 4
Sezione speciale albo regionale
delle società sportive1. Nell'albo regionale delle società sportive, di cui alla legge regionale n. 17 del 1999, articolo 9, è istituita una sezione speciale "società sportive per l'attività degli atleti con disabilità" alla quale chiedono apposita iscrizione i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 3.
Art. 5
Interventi di adeguamento1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità, purché le strutture sportive siano di proprietà dei soggetti richiedenti o risultino in gestione degli stessi per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.
Art. 6
Domande di concessione delle agevolazioni1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sono inoltrate all'Assessore regionale competente in materia di sport.
2. L'Assessore competente in materia di sport determina annualmente, con proprio decreto, almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle domande, i criteri per la loro ammissione e per l'assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché per la decadenza o la revoca dei contributi stessi.
3. Ai fini della concessione dei contributi le domande sono corredate dei documenti indicati nella delibera della Giunta regionale, nonché nei decreti di attuazione emanati dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
4. Ai fini della concessione dei contributi i beneficiari producono, unitamente all'istanza di concessione dei contributi, il parere favorevole rilasciato dal Comitato regionale CIP nel quale si attesti l'affiliazione al CIP o alle federazioni/dipartimenti da esso riconosciuti e l'ammissione all'attività sportiva indetta o calendarizzata, per la stagione sportiva di riferimento, del CIP Sardegna.
5. I soggetti beneficiari possono presentare, per lo stesso anno finanziario, una o più domande di contributo riferite agli ambiti di intervento di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 7
Criteri e programma annuale dei contributi1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).
Art. 8
Norma finanziaria1. Per l'attuazione della presente legge è istituito a valere sull'UPB S05.04.001 (strategia 05-sanità e politiche sociali, funzione obiettivo 04 - politiche a favore dello sport e del tempo libero), uno stanziamento denominato "Sport disabili".
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 500.000 per l'anno 2009 e in euro 750.000 rispettivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012.
in aumento
UPB S05.04.001 - SC (NI)
2009 euro 500.000
2010 euro 750.000
2011 euro 750.000
2012 euro 750.000in diminuzione
UPB S08.01.002 - SC 08.0024
(mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A) allegata alla legge finanziaria 2009)2009 euro 500.000
2010 euro 750.000
2011 euro 750.000
2012 euro 750.000