CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 41/A
presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - SANNA Matteo - STOCHINO - DE FRANCISCI - SANJUST - TOCCO - RANDAZZO - PERU - RASSU - CHERCHI - PITTALIS - LOCCI - CAMPUS - RODIN - MURGIONI - LAI - LADU - SANNA Paolo Terzo - PETRINI - GRECO - PITEA - AMADU - ARTIZZU
il 16 luglio 2009
Imprenditoria sportiva. Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione in ambito sportivo
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la programmazione 2007-2013 l'Italia esce dall'obiettivo 1 e comincia così un nuovo periodo in cui la Sardegna dispone di risorse importanti. Si ha quindi la responsabilità di lavorare ad un necessario progetto di cambiamento. Un cambiamento che deve attuarsi in tempi brevissimi. Occorre attivare un nuovo progetto di sviluppo complessivo che cade in un momento di gravissima crisi a livello mondiale. La programmazione regionale e la gestione delle risorse finanziarie a disposizione devono essere puntuali, concrete e severe così da attuare immediatamente il cambiamento del modello di sviluppo ormai improcrastinabile. In un momento in cui l'isolamento della nostra Isola non è più un limite ma un'opportunità, le culture locali e le differenze dei nostri territori e delle nostre produzioni sono un valore, il compito è quello di costruire un modello di sviluppo "Sardegna" che tenga conto della specificità, della tradizione, dei valori culturali, della conoscenza affinché si raggiunga lo sviluppo più completo nei vari settori. In questo contesto l'obiettivo della nostra Regione deve essere quello di garantire a tutti un lavoro dignitoso e non precario. È d'obbligo coinvolgere e considerare i fattori produttivi e l'insieme dei servizi in modo da accrescere l'offerta di lavoro anche attraverso la maggiore competitività delle imprese presenti e favorire la creazione di nuove, con particolare attenzione a quelle innovative. La politica della famiglia è strettamente legata alle politiche occupazionali che devono contribuire a rimuovere ed accrescere le piccole e medie imprese specie quelle giovanili e femminili. In questo contesto vuole inserirsi la legge istitutiva dell'imprenditoria sportiva. Al tempo stesso, il fenomeno sportivo ha assunto una dimensione economica straordinaria, che lo colloca in una posizione di rilievo tra i vari comparti. Esso, perciò, quando costituisce oggetto di una attività organizzata in forma di impresa, non può essere ingenuo spontaneismo, ma va guidato da criteri di razionalità ed efficienza economica.
Nel panorama normativo nazionale, la presente legge, vuole essere un contributo anche in considerazione del fatto che tale forma di impresa non ha ancora una presenza significativa nel mercato. La normativa vigente della nostra Regione prevede esclusivamente la tutela, la valorizzazione e la promozione dello sport agonistico e non agonistico, rivolte agli enti di promozione sportiva, alle società sportive e alle federazioni sportive. Da più parti, ormai, emerge la necessità di configurare un maggiore e strategico equilibrio fra volontariato e professionalità nel mondo dello sport. La nuova legislazione in materia di impresa sociale e l'evoluzione dell'associazionismo sportivo di promozione sociale sollecitano ad un ripensamento complessivo del sistema di reclutamento professionale all'interno del sistema sportivo.
Il fine della legge vuole essere quello di promuovere misure di politiche del lavoro orientate ai sistemi produttivi e dell'occupazione.
La Regione ha avviato e promosso le misure di politica del lavoro attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base alle diverse caratteristiche del mercato del lavoro regionale, con l'obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro stabili.
Oggigiorno è in continuo aumento il numero delle persone che praticano un'attività sportiva, grazie al progressivo miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e all'evoluzione della cultura e dei costumi dei vari popoli.
La diffusione della pratica sportiva nella società contemporanea è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto in tutte le realtà da un punto di vista sociale, economico e politico. Lo sport è parte integrante della cultura di una società e si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti che la contraddistinguono. Si pensi solamente al bagaglio di tradizioni che le discipline sportive tradizionali apportano alle culture delle nazioni in cui sono praticate o agli stretti legami che intercorrono tra lo sport e i mass media. Con la presente legge si vuole anche favorire uno stretto legame fra lo sport e l'impresa. Ciò al fine di migliorare la qualità dell'offerta sportiva (impiantistica, operatori sportivi, manager dello sport) e soprattutto l'occupazione e lo sviluppo della nostra Isola.
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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, MINIERE, CAVE E TORBIERE, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, LAVORO E OCCUPAZIONE, TURISMO, COMMERCIO, FIERE E MERCATI, RISORSE ENERGETICHE, FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai consiglieri
RASSU, Presidente - MELONI Marco, Vice presidente - TOCCO, Segretario - DIANA Giampaolo, Segretario - COCCO Pietro - DESSÌ - FOIS - MULAS - OPPI - PERU - PITEA - ZEDDA Alessandra, relatore.
pervenuta il 28 luglio 2010
La Sesta Commissione, nella seduta del 15 aprile 2010, ha approvato a maggioranza la proposta di legge n. 41, recante la disciplina degli "Interventi a favore dell'imprenditoria sportiva. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)".
Il testo definitivo licenziato dalla Commissione tiene conto delle osservazioni formulate dalla Commissione Ottava, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno e dei suggerimenti proposti dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
La proposta intende promuovere la creazione e la diffusione di un innovativo modello di imprenditoria avente ad oggetto i servizi per lo sport.
La volontà di sostenere una nuova forma di impresa nel settore dello sport muove dal riconoscimento della pratica sportiva quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino, di crescita culturale e civile della società, ma anche quale oggetto di un nuovo e crescente bisogno economico da soddisfare con servizi e soluzioni imprenditoriali innovative.
L'intento della proposta, pertanto, consiste nel contribuire allo sviluppo di un aspetto importante della vita dei cittadini attraverso un miglioramento dell'offerta sportiva, sostenendo, nel contempo, uno strumento imprenditoriale innovativo agevolmente integrabile al tessuto economico esistente. Tale obiettivo deve essere perseguito privilegiando le imprese che diano garanzie di formazione professionale di qualità e stabile occupazione.
Si è scelto di percorrere questa strada apportando modifiche alla vigente legge regionale in materia di promozione dello sport, al fine di consentire un inserimento organico delle nuove attività imprenditoriali con l'offerta di servizi sportivi già esistenti.
La normativa regionale vigente, infatti, prevede esclusivamente la tutela e la valorizzazione dello sport, agonistico e non agonistico, attraverso gli enti di promozione sportiva, le società sportive e le federazioni sportive.
Lo strumento individuato dalla proposta, invece, è quello del complesso sportivo integrato, con il quale si intende l'azienda costituita da un insieme di impianti sportivi o campi polivalenti e caratterizzata dall'erogazione di servizi accessori in ambito sportivo, ricreativo, socio-assistenziale, formativo e promozionale.
La contribuzione a tale forma di impresa è fornita attraverso il sistema della procedura valutativa a sportello, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) caratterizzata da tempi brevi di erogazione del beneficio, requisito indispensabile per un avvio celere delle nuove iniziative imprenditoriali.
La selezione dei progetti imprenditoriali migliori dal punto di vista della possibile redditività e dell'impatto nell'occupazione, invece, è garantita dal necessario rispetto, da parte dell'iniziativa per la quale si richiede una contribuzione regionale, di parametri relativi all'impatto economico e occupazionale, che saranno identificati con successiva delibera della Giunta regionale e dalla indispensabile presentazione di un piano di formazione professionale finalizzato alla creazione di occupazione stabile.
La proposta presta particolare attenzione, inoltre, al ruolo sociale e di valorizzazione del territorio svolto dall'impresa, privilegiando le iniziative che si caratterizzano per un'alta efficienza energetica e un basso impatto ambientale.
L'esigenza di evitare che la contribuzione all'impresa sia dispersa in iniziative di tipo speculativo che nulla apportano all'economia e all'occupazione regionale e che, spesso, si risolvono in un danno per le finanze regionali, è garantita dall'imporre che la sede operativa dell'impresa beneficiaria sia ubicata nel territorio della Regione autonoma della Sardegna ed ivi sia mantenuta, a pena di decadenza dei benefici, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione del contributo.
È stata inserita, infine, una clausola valutativa degli effetti prodotti dall'intervento, nell'intento di comprenderne le ricadute economiche e occupazionali e apportare gli eventuali opportuni correttivi per il raggiungimento delle finalità perseguite.
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La Commissione bilancio, nella seduta del 2 marzo 2010, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento rappresentando quanto segue.
L'articolo 9 (Norma finanziaria) quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della proposta in esame in euro 2.000.000, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013, prevedendo quale copertura finanziaria l'utilizzo delle risorse di cui alla voce 1) della tabella A (FNOL parte corrente) allegata alla legge finanziaria 2010.
Poiché la predetta voce 1) reca risorse per la sola annualità 2010, si suggerisce di provvedere alla copertura delle spese previste per tutti gli esercizi unicamente mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) (Interventi vari) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).
Nella considerazione che l'intervento proposto parrebbe avere carattere permanente si suggerisce altresì di provvedere alla copertura finanziaria anche per gli anni successivi al 2013.
La Commissione ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
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L'Ottava Commissione, nella seduta antimeridiana del 17 settembre 2009, ha espresso, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, il parere sulla proposta di legge in oggetto con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la finalità del presente testo è quella di favorire, attraverso l'erogazione di contributi, la realizzazione di impianti sportivi con annessi servizi ricreativi e socio-assistenziali di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero esclusivamente la realizzazione e/o la gestione di questi ultimi;
b) all'articolo 3 si segnala l'opportunità di procedere ad una riformulazione del primo periodo del comma 1, definendo con maggiore precisione i soggetti beneficiari delle agevolazioni, sia al fine di meglio precisare il rapporto intercorrente tra le disposizioni ivi contenute e quelle di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sia al fine di evitare che rimanga in capo all'Esecutivo un eccessivo ambito di discrezionalità nell'individuazione dei destinatari della norma.***************
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Imprenditoria sportiva. Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione in ambito sportivo
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria sportiva e dell'occupazione in applicazione dei principi e delle misure di intervento previsti dalla normativa comunitaria, in armonia con le disposizioni contenute nel proprio Statuto, nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 25 (Interventi a favore del lavoro), nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26 (Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215), nella legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), e in tutte le successive modifiche e integrazioni.
2. Con la presente legge si favorisce la realizzazione di complessi sportivi integrati, cioè l'insieme di più impianti sportivi, campi polivalenti, con elementi accessori e/o servizi autonomi e/o in comune.
Titolo: Interventi a favore dell'imprenditoria sportiva. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)
Art. 1
Finalità1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è sostituito dal seguente:
"1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale ed economica dello sport e ne promuove la pratica, la diffusione e l'esercizio imprenditoriale nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino, di crescita culturale e civile della società e di sostegno all'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.".2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1999, sono aggiunte le parole: "con particolare preferenza per i complessi sportivi integrati di cui all'articolo 12 bis.".
Art. 2
Benefici1. I benefici di cui alla presente legge sono erogati secondo i seguenti parametri:
a) contributo economico in conto capitale: massimo il 25 per cento (con un tetto di euro 1.200.000) dell'importo risultante da computo metrico del progetto approvato dal comune dove l'opera viene realizzata;
b) credito di imposta in conto esercizio: massimo il 50 per cento (con un tetto di euro 50.000 annui) dell'importo risultante dalle spese effettivamente sostenute per l'approvvigionamento energetico e idrico per i primi tre anni di attività;
c) contributo per la formazione professionale: 100 per cento del costo della formazione professionale specifica per il personale da impiegare nell'attività imprenditoriale proposta;
d) contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato: il contributo è erogato nella misura massima del 60 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea;
e) spese di gestione.2. I contributi economici di cui al comma 1 sono concessi nei limiti percentuali dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione europea per la Regione Sardegna.
Art. 2
Contributi per l'imprenditoria sportiva1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1999, è inserito il seguente:
"Art. 12 bis (Contributi per l'imprenditoria sportiva)
1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto dei limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, è autorizzata a concedere contributi ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale avente ad oggetto la gestione di un complesso sportivo integrato.
2. Si intende per complesso sportivo integrato l'azienda costituita da un insieme di impianti sportivi o campi polivalenti e caratterizzata dall'erogazione di servizi accessori in ambito sportivo, ricreativo, socio-assistenziale, formativo e promozionale.
3. I benefici della presente legge sono erogati con procedura valutativa a sportello ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Ai fini della ammissibilità all'attività istruttoria si adottano parametri relativi oltre che all'impatto economico anche a quello occupazionale, sociale, energetico, ambientale e alla valorizzazione del territorio.
4. Il complesso sportivo integrato, per accedere ai benefici di cui al presente articolo, deve essere dotato di un piano di formazione professionale finalizzato alla creazione di occupazione stabile.
5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con una delle seguenti forme e nel rispetto dei limiti indicati:
a) contributo in conto capitale nel limite del 20 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile;
b) contributo in conto interessi e finanziamento agevolato nel limite del 75 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile;
c) concessione di garanzia nel limite del 75 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile;
d) credito d'imposta nel limite del 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'esercizio precedente.
I contributi complessivi concedibili non possono superare il 75 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile.6. La sede operativa dell'impresa beneficiaria deve essere ubicata nel territorio della Regione autonoma della Sardegna ed ivi mantenuta, a pena di decadenza dei benefici, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione del contributo.
7. Le modalità e i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare.".
Art. 3
Soggetti ammissibili1. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 2 le cooperative, le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, aventi quale oggetto sociale la promozione e la pratica di ogni attività sportiva anche rivolta a persone con disabilità, attraverso la realizzazione e conseguente gestione e/o la formazione e la gestione di società sportive operanti nel settore agonistico e/o della sola promozione e pratica sportiva. I complessi sportivi integrati, oggetto dell'attività d'impresa di cui all'articolo 1, sono dotati di un sistema impiantistico che miri al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e al rispetto ambientale.
2. L'attività realizzata nei complessi sportivi integrati è caratterizzata:
a) dalla produzione contemporanea di servizi alla persona in ambito sportivo, ricreativo e socio-assistenziale (quali, a titolo esemplificativo baby parking, studi medici, ecc.);
b) da particolare impatto economico, occupazionale, sociale, di supporto alle attività turistiche, alla promozione e valorizzazione del territorio;
c) da un piano di formazione professionale finalizzato all'assunzione e creazione di occupazione stabile.3. La sede operativa della società o cooperativa è ubicata nel territorio della Regione Sardegna ed è mantenuta, pena di decadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati restano vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 3
Spese ammesse a contributo1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 17 del 1999, è inserito il seguente:
"Art. 13 bis (Spese ammesse a contributo per i complessi sportivi integrati)
1. Per i contributi di cui all'articolo 12 bis, oltre alle spese di cui all'articolo 13, sono ammesse anche le spese di gestione, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli altri beni mobili, per le attività promozionali e per la formazione del personale.".
Art. 4
Spese di gestione1. Le spese di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono effettivamente sostenute e documentate e riguardano costi per l'acquisto e la produzione di energia, approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali, trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna, trasporti interni alla Sardegna, acquisto di attrezzature sportive e altri beni mobili, costi bancari e oneri finanziari, esclusi quelli relativi al finanziamento agevolato.
Art. 4
Criteri di priorità. Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 17 del 19991. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1999, è aggiunta la seguente:
"b bis) per i contributi di cui all'articolo 12 bis, all'attività dei complessi sportivi integrati ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale.".
Art. 5
Modalità di erogazione e revoca dei contributi1. I contributi sono erogati a seguito di accordo di programma tra la Regione autonoma della Sardegna ed i soggetti beneficiari.
2. L'erogazione del contributo in conto capitale è così regolamentata:
a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione o della firma dell'accordo di programma;
b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.3. I contributi concessi dalla presente legge sono revocati dalla Regione autonoma della Sardegna per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi secondo quanto definito nell'accordo di programma.
Art. 5
Modalità di erogazione dei contributi.
Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 17 del 19991. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 17 del 1999, è aggiunta la seguente:
"b bis) quanto ai complessi sportivi integrati, per i contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento al momento della concessione del contributo e del 50 per cento a seguito della verifica della documentazione finale di spesa da parte dell'Amministrazione regionale.".2. Al comma 1 dell'articolo 16 legge regionale n. 17 del 1999, dopo le parole: "alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 11, 12 e 17" sono inserite le seguenti: "e delle opere e degli interventi di cui all'articolo 12 bis".
Art. 6
Modalità istruttorie1. I benefici della presente legge sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).
2. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino all'estinzione del mutuo.
3. L'erogazione delle provvidenze avviene con atto del competente assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.
Art. 6
Modalità istruttorie(soppresso)
Art. 7
Direttive di attuazione1. Le modalità di applicazione della presente legge sono disciplinate unitariamente con direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione delle stesse, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 7
Direttive di attuazione(soppresso)
Art. 8
Norma transitoria1. Per l'anno 2009 è prevista un'attuazione sperimentale attraverso la soluzione di un progetto di rilevanza sovracomunale le cui modalità sono regolate con successiva delibera di Giunta regionale.
Art. 8
Clausola valutativa1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999, è aggiunto il seguente:
"Art. 41 bis (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 bis e valuta i risultati ottenuti dall'erogazione di contributi ivi previsti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 12 bis, specificando il numero dei soggetti beneficiari, l'ammontare e le modalità di erogazione delle risorse stanziate e di quelle revocate, la tipologia degli impianti e dei servizi accessori erogati;
b) le eventuali criticità riscontrate nella realizzazione degli interventi;
c) gli effetti prodotti dall'erogazione dei benefici su capitale sociale, fatturato annuo, numero e tipologia contrattuale dei dipendenti delle imprese beneficiarie;
d) le opinioni degli operatori del settore e degli utenti dei servizi riguardo l'efficacia delle misure di cui alla presente legge nel qualificare l'offerta di attività sportive presenti sul territorio.2. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle analisi previste al comma 1, sia in fase di presentazione delle domande, sia in fase di rendicontazione.".
Art. 9
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma e valutati in euro 2.000.000 per anno vanno a valere per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 sull'UPB S08.01.002 - FNOL,
in aumento
UPB S06.06.001 - cap. SC06.1529
2009 euro 1.200.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A) allegata alla legge finanziaria 2009
2009 euro 1.200.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
Art. 9
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S06.06.001
Reti di partenariato imprenditoriale
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024
FNOL - parte corrente
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2010.3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.