CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 41
presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - SANNA Matteo - STOCHINO - DE FRANCISCI - SANJUST - TOCCO - RANDAZZO - PERU - RASSU - CHERCHI - PITTALIS - LOCCI - CAMPUS - RODIN - MURGIONI - LAI - LADU - SANNA Paolo Terzo - PETRINI - GRECO - PITEA - AMADU - ARTIZZU
il 16 luglio 2009
Imprenditoria sportiva. Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione in ambito sportivo
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la programmazione 2007-2013 l'Italia esce dall'obiettivo 1 e comincia così un nuovo periodo in cui la Sardegna dispone di risorse importanti. Si ha quindi la responsabilità di lavorare ad un necessario progetto di cambiamento. Un cambiamento che deve attuarsi in tempi brevissimi. Occorre attivare un nuovo progetto di sviluppo complessivo che cade in un momento di gravissima crisi a livello mondiale. La programmazione regionale e la gestione delle risorse finanziarie a disposizione devono essere puntuali, concrete e severe così da attuare immediatamente il cambiamento del modello di sviluppo ormai improcrastinabile. In un momento in cui l'isolamento della nostra Isola non è più un limite ma un'opportunità, le culture locali e le differenze dei nostri territori e delle nostre produzioni sono un valore, il compito è quello di costruire un modello di sviluppo "Sardegna" che tenga conto della specificità, della tradizione, dei valori culturali, della conoscenza affinché si raggiunga lo sviluppo più completo nei vari settori. In questo contesto l'obiettivo della nostra Regione deve essere quello di garantire a tutti un lavoro dignitoso e non precario. È d'obbligo coinvolgere e considerare i fattori produttivi e l'insieme dei servizi in modo da accrescere l'offerta di lavoro anche attraverso la maggiore competitività delle imprese presenti e favorire la creazione di nuove, con particolare attenzione a quelle innovative. La politica della famiglia è strettamente legata alle politiche occupazionali che devono contribuire a rimuovere ed accrescere le piccole e medie imprese specie quelle giovanili e femminili. In questo contesto vuole inserirsi la legge istitutiva dell'imprenditoria sportiva. Al tempo stesso, il fenomeno sportivo ha assunto una dimensione economica straordinaria, che lo colloca in una posizione di rilievo tra i vari comparti. Esso, perciò, quando costituisce oggetto di una attività organizzata in forma di impresa, non può essere ingenuo spontaneismo, ma va guidato da criteri di razionalità ed efficienza economica.
Nel panorama normativo nazionale, la presente legge, vuole essere un contributo anche in considerazione del fatto che tale forma di impresa non ha ancora una presenza significativa nel mercato. La normativa vigente della nostra Regione prevede esclusivamente la tutela, la valorizzazione e la promozione dello sport agonistico e non agonistico, rivolte agli enti di promozione sportiva, alle società sportive e alle federazioni sportive. Da più parti, ormai, emerge la necessità di configurare un maggiore e strategico equilibrio fra volontariato e professionalità nel mondo dello sport. La nuova legislazione in materia di impresa sociale e l'evoluzione dell'associazionismo sportivo di promozione sociale sollecitano ad un ripensamento complessivo del sistema di reclutamento professionale all'interno del sistema sportivo.
Il fine della legge vuole essere quello di promuovere misure di politiche del lavoro orientate ai sistemi produttivi e dell'occupazione.
La Regione ha avviato e promosso le misure di politica del lavoro attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base alle diverse caratteristiche del mercato del lavoro regionale, con l'obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro stabili.
Oggigiorno è in continuo aumento il numero delle persone che praticano un'attività sportiva, grazie al progressivo miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e all'evoluzione della cultura e dei costumi dei vari popoli.
La diffusione della pratica sportiva nella società contemporanea è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto in tutte le realtà da un punto di vista sociale, economico e politico. Lo sport è parte integrante della cultura di una società e si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti che la contraddistinguono. Si pensi solamente al bagaglio di tradizioni che le discipline sportive tradizionali apportano alle culture delle nazioni in cui sono praticate o agli stretti legami che intercorrono tra lo sport e i mass media. Con la presente legge si vuole anche favorire uno stretto legame fra lo sport e l'impresa. Ciò al fine di migliorare la qualità dell'offerta sportiva (impiantistica, operatori sportivi, manager dello sport) e soprattutto l'occupazione e lo sviluppo della nostra Isola.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria sportiva e dell'occupazione in applicazione dei principi e delle misure di intervento previsti dalla normativa comunitaria, in armonia con le disposizioni contenute nel proprio Statuto, nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 25 (Interventi a favore del lavoro), nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26 (Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215), nella legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), e in tutte le successive modifiche e integrazioni.
2. Con la presente legge si favorisce la realizzazione di complessi sportivi integrati, cioè l'insieme di più impianti sportivi, campi polivalenti, con elementi accessori e/o servizi autonomi e/o in comune.
Art. 2
Benefici1. I benefici di cui alla presente legge sono erogati secondo i seguenti parametri:
a) contributo economico in conto capitale: massimo il 25 per cento (con un tetto di euro 1.200.000) dell'importo risultante da computo metrico del progetto approvato dal comune dove l'opera viene realizzata;
b) credito di imposta in conto esercizio: massimo il 50 per cento (con un tetto di euro 50.000 annui) dell'importo risultante dalle spese effettivamente sostenute per l'approvvigionamento energetico e idrico per i primi tre anni di attività;
c) contributo per la formazione professionale: 100 per cento del costo della formazione professionale specifica per il personale da impiegare nell'attività imprenditoriale proposta;
d) contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato: il contributo è erogato nella misura massima del 60 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea;
e) spese di gestione.2. I contributi economici di cui al comma 1 sono concessi nei limiti percentuali dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione europea per la Regione Sardegna.
Art. 3
Soggetti ammissibili1. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 2 le cooperative, le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, aventi quale oggetto sociale la promozione e la pratica di ogni attività sportiva anche rivolta a persone con disabilità, attraverso la realizzazione e conseguente gestione e/o la formazione e la gestione di società sportive operanti nel settore agonistico e/o della sola promozione e pratica sportiva. I complessi sportivi integrati, oggetto dell'attività d'impresa di cui all'articolo 1, sono dotati di un sistema impiantistico che miri al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e al rispetto ambientale.
2. L'attività realizzata nei complessi sportivi integrati è caratterizzata:
a) dalla produzione contemporanea di servizi alla persona in ambito sportivo, ricreativo e socio-assistenziale (quali, a titolo esemplificativo baby parking, studi medici, ecc.);
b) da particolare impatto economico, occupazionale, sociale, di supporto alle attività turistiche, alla promozione e valorizzazione del territorio;
c) da un piano di formazione professionale finalizzato all'assunzione e creazione di occupazione stabile.3. La sede operativa della società o cooperativa è ubicata nel territorio della Regione Sardegna ed è mantenuta, pena di decadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati restano vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 4
Spese di gestione1. Le spese di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono effettivamente sostenute e documentate e riguardano costi per l'acquisto e la produzione di energia, approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali, trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna, trasporti interni alla Sardegna, acquisto di attrezzature sportive e altri beni mobili, costi bancari e oneri finanziari, esclusi quelli relativi al finanziamento agevolato.
Art. 5
Modalità di erogazione e revoca dei contributi1. I contributi sono erogati a seguito di accordo di programma tra la Regione autonoma della Sardegna ed i soggetti beneficiari.
2. L'erogazione del contributo in conto capitale è così regolamentata:
a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione o della firma dell'accordo di programma;
b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.3. I contributi concessi dalla presente legge sono revocati dalla Regione autonoma della Sardegna per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi secondo quanto definito nell'accordo di programma.
Art. 6
Modalità istruttorie1. I benefici della presente legge sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).
2. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino all'estinzione del mutuo.
3. L'erogazione delle provvidenze avviene con atto del competente assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.
Art. 7
Direttive di attuazione1. Le modalità di applicazione della presente legge sono disciplinate unitariamente con direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione delle stesse, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 8
Norma transitoria1. Per l'anno 2009 è prevista un'attuazione sperimentale attraverso la soluzione di un progetto di rilevanza sovracomunale le cui modalità sono regolate con successiva delibera di Giunta regionale.
Art. 9
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma e valutati in euro 2.000.000 per anno vanno a valere per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 sull'UPB S08.01.002 - FNOL,
in aumento
UPB S06.06.001 - cap. SC06.1529
2009 euro 1.200.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A) allegata alla legge finanziaria 2009
2009 euro 1.200.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000