CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 37

presentata dai Consiglieri regionali

ZUNCHEDDU - COCCO Daniele Secondo - BEN AMARA - MARIANI - SECHI -
ZEDDA Massimo - SALIS - URAS

il 7 luglio 2009

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Coldiretti si è resa protagonista, attraverso la raccolta di oltre un milione di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sull'origine dei prodotti agro-alimentari italiani, dell'introduzione nell'ordinamento nazionale dell'obbligo di indicare nell'etichettatura dei prodotti agro-alimentari il luogo d'origine della materia agricola prima impiegata.

L'approvazione della legge n. 204 del 2004, con la quale il Parlamento ha recepito le istanze provenienti da quanti si sono riconosciuti nel progetto della Coldiretti, ha risposto al duplice obiettivo di garantire una corretta e completa informazione ai cittadini circa la provenienza dei prodotti destinati al consumo alimentare, nonché di tutelare il vero made in Italy agro-alimentare.

In questa medesima ottica, la Coldiretti si fa promotrice di iniziative a livello regionale finalizzate ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli provenienti dalle imprese agricole operanti sul territorio delle singole regioni. Va, infatti, considerata necessaria l'introduzione di norme di legislazione regionale atte a fronteggiare l'invasione del mercato agro-alimentare da parte di prodotti provenienti da paesi stranieri che non sempre si caratterizzano per gli standard qualitativi da sempre riconosciuti propri del patrimonio enogastronomico italiano, mettendo altresì a dura prova una parte importante del tessuto socio-economico delle singole realtà territoriali.

Far conoscere le peculiarità dei prodotti agricoli locali e sostenerne il consumo, attraverso l'adozione di adeguate misure volte a favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori e una migliore offerta di tali prodotti nell'ambito della rete commerciale operante nella singola regione, rappresenta un possibile e auspicabile rimedio al fenomeno dell'aumento ingiustificato dei prezzi di tali prodotti.

In modo specifico, la proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio regionale si compone di 9 articoli.

Nel primo articolo sono individuate le finalità cui si ispira la proposta di legge.

Gli articoli 2 e 3 intendono introdurre l'obbligo generalizzato di non impiegare prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'ambito della ristorazione collettiva pubblica, con contestuale previsione dell'obbligo, per i gestori di tale servizio, di garantire l'utilizzo prevalente di prodotti agro-alimentari di origine regionale.

L'articolo 4 vuol favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agricoli provenienti dal territorio regionale attraverso la valorizzazione della vendita diretta di tali prodotti da parte delle imprese agricole operanti sullo stesso territorio.

Nell'articolo 5 si prevedono forme di incentivo a favore delle imprese commerciali del settore della ristorazione e di quello alberghiero che offrano ai propri clienti prodotti agricoli regionali in misura percentuale rilevante rispetto a quelli complessivamente somministrati, consentendo alle imprese che soddisfino tale condizione l'impiego di un segno distintivo contenente lo stemma della Regione così da essere più facilmente riconoscibili da parte dei consumatori.

Di seguito, l'articolo 6 introduce l'obbligo per i titolari di centri commerciali e grandi strutture di distribuzione in via di realizzazione o di ampliamento di mettere in vendita una determinata percentuale di prodotti agro-alimentari regionali.

Il successivo articolo 7 riconosce uno sgravio fiscale sul carburante a favore delle imprese commerciali che, in modo prevalente, si approvvigionano direttamente da imprese agricole operanti nella Regione, evitando in tal modo di ricorrere ad acquisti fuori dalla Regione con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto al trasporto merci proveniente da località distanti.

L'articolo 8 prevede specifiche competenze in capo agli enti locali ed alla Regione per effettuare attività di controllo e sanzionatoria a garanzia del rispetto delle nuove norme regionali e di quelle già in vigore in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, con particolare riguardo all'obbligo di far risultare in modo trasparente in sede di etichettatura il luogo di origine di tali prodotti.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un'adeguata informazione dei consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

2. A tal fine la Regione disciplina interventi per:
a) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
b) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;
c) favorire l'incremento delle vendite dirette di prodotti agricoli regionali;
d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli attraverso idonea attività di controllo;
e) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

3. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

 

Art. 2
Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), è fatto divieto ai soggetti che erogano servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è considerata grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di ristorazione.

 

Art. 3
Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica

1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che alla preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agro-alimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.

3. L'utilizzazione dei prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti è evidenziata espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

 

Art. 4
Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), articolo 4, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio.

2. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati, per lo stesso prodotto, in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall'Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.

3. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets da parte degli imprenditori agricoli.

4. La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non è soggetta alla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, articolo 4, comma 4.

 

Art. 5
Promozione dei prodotti agricoli regionali

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. La Regione riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali.

3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2 nella percentuale ivi indicata è documentato nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

4. Alle imprese di cui al presente articolo viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, un contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con delibera della Giunta regionale.

 

Art. 6
Norme in materia di edilizia

1. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di grandi strutture di vendita o di centri commerciali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 4, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli ed agro-alimentari, è subordinato all'obbligo dei richiedenti di porre in vendita prodotti regionali in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento della produzione agricola ed agro-alimentare complessivamente acquistata su base annua.

2. Per le grandi strutture di vendita e i centri commerciali che adempiono all'obbligo di cui al comma 1 è altresì ridotto del 30 per cento il contributo per il rilascio del permesso di costruire. La violazione del medesimo obbligo comporta, a carico dei beneficiari della riduzione, il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione, all'interno delle strutture ove è accertata la violazione, dell'attività di commercializzazione di prodotti agricoli ed agro-alimentari per un periodo da dieci a trenta giorni.

 

Art. 7
Norme per ridurre l'utilizzo di oli minerali
di origine fossile

1. Allo scopo di limitare l'utilizzo degli oli minerali elencati dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), articolo 21, comma 1, le imprese commerciali esercenti attività di vendita al dettaglio, di ristorazione e di ospitalità che, nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti agricoli nel corso dell'anno, dimostrino di aver acquistato prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, del totale dei prodotti agricoli acquistati, hanno diritto ad una riduzione del 50 per cento della quota dell'accisa spettante alla Regione sugli oli minerali per autotrazione.

2. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente norma.

 

Art. 8
Attività di controllo e sanzioni

1. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi organi, di gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

11 - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

UPB (NI)
Oneri per l'attuazione delle norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali
2009 euro 5.000.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000

2. Alla relativa copertura si provvede con le disponibilità del FNOL - parte corrente per il 2009, che viene ridotto di pari importo, e per gli anni successivi tramite il bilancio regionale.