CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 36
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCUREDDU - LOCCI - BARDANZELLU - SANNA Matteo
il 2 luglio 2009
Modifica alla legge regionale n. 5 del 2006 sull'attività di commercio in aree demaniali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Gli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 5 del 2006, rispettivamente definiscono e disciplinano il rilascio delle autorizzazioni e l'attività commerciale su aree pubbliche.
Il principio ispiratore della legge è quello di regolare il piccolo commercio ambulante, gli stalli nei mercatini rionali, ecc. e, quindi, il legislatore ha limitato la possibilità di ottenere l'autorizzazione a svolgere queste attività soltanto a persone fisiche o a soci illimitatamente responsabili di società di persone, escludendo così la possibilità per società di capitali o cooperative di poter svolgere attività commerciali su aree pubbliche.
L'articolo 14 ha esplicitamente individuato, fra le aree pubbliche, anche il demanio marittimo; l'interpretazione letterale del combinato disposto dei due articoli, richiesta dai comuni e rilasciata dai competenti uffici dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, non lascia spazi alla possibilità che le società possano continuare a gestire attività nel demanio portuale.
Appare del tutto evidente che le numerose attività commerciali possono essere svolte all'interno dei porti turistici (da Porto Cervo e Porto Rotondo a Villasimius, da Alghero a Castelsardo da Carloforte a Sant'Antioco), soltanto dai titolari delle relative concessioni demaniali, rilasciate dallo Stato o dalla stessa Regione, nella maggior parte dei casi proprio a società, cooperative o enti locali e, assai più raramente, a singole persone fisiche o società di persone.
Ci si trova quindi dinanzi al paradosso che i concessionari, compresi i comuni, non possono esercitare le attività commerciali per le quali hanno ottenuto le concessioni e pagato i relativi, elevati, canoni demaniali.
Tale norma dispiega i suoi effetti paradossali non soltanto nei porti turistici, ma anche in quelli commerciali, così, ad esempio, anche i chioschi per il check-in o per la vendita dei biglietti delle compagnie di navigazione nei porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres, piuttosto che di Palau, Portoscuso, Carloforte o La Maddalena e Santa Teresa non possono essere autorizzati dai comuni ai sensi della legge regionale n. 5 del 2006.
Questa proposta di legge si propone, pertanto, di escludere il demanio marittimo dalle aree pubbliche sulle quali è consentita la possibilità di svolgere attività commerciali esclusivamente alle persone fisiche o alle società di persone.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica dell'articolo 14
della legge regionale n. 5 del 20061. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 2006, n° 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), le parole "comprese quelle del demanio marittimo" sono sostituite da "escluso il demanio marittimo".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.