CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 35
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - VARGIU - FOIS - MELONI Francesco - MULA
il 1° luglio 2009
Norme sui controlli sulle merci in ingresso nella Regione Sardegna
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende porre un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di merci, mettendo in atto controlli di tipo sanitario su alimenti di origine animale e vegetale ed in generale su merci destinate al consumo umano che possano rappresentare, anche solo potenzialmente, un rischio per la salute e la sicurezza delle persone.
Molte merci provenienti dai paesi lontani vengono spesso immesse nel mercato sardo senza le necessarie autorizzazioni e gli opportuni controlli sanitari per l'ingresso. Tali merci, sia quelle alimentari, sia gli animali destinati alla macellazione o all'allevamento, necessitano infatti di controlli sofisticati e certi gią prima del loro invio dal paese di origine, ma in alcuni stati esteri questo non accade.
La Sardegna, essendo un'isola, ha gią diverse problematiche legate a fattori endemici e ha gią, inoltre, dovuto subire malattie come la blue tongue, scrapie, varie virosi del pomodoro e non ultima la totus absoluta, malattia che sta distruggendo il pomodoro e l'intero comparto.
Anche il grano, talvolta, si importa con fattori proteici dichiarati alla fonte, ma non corrispondenti alla realtą, determinando una scorretta concorrenza al nostro grano duro. Le pesanti importazioni stanno creando danni tali da determinare una disfatta del comparto agro-alimentare e il fallimento del centro cerealicolo di raccolta di Sanluri.
Appare pertanto necessaria ed urgente un'azione di controllo, verifica e analisi, anche con stazionamenti in quarantena di tutte le merci in ingresso nella Regione Sardegna prima della loro immissione sul mercato al fine della salvaguardia della salute di tutti.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalitą1. La Regione Sardegna tutela la salute dei cittadini attraverso una politica di sicurezza alimentare.
Art. 2
Organizzazione regionale1. Il Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale dirige e coordina i controlli su tutti gli alimenti che arrivano in Sardegna.
2. A tal fine, presso i porti di Cagliari, Porto Torres, Olbia, Arbatax, Oristano, Portovesme e presso gli aeroporti di Cagliari, Olbia, Alghero, Fenosu e Arbatax sono istituiti i presidi di sanitą marittima e aerea, che provvedono al monitoraggio e al controllo delle merci che giungono in Sardegna.
Art. 3
Modalitą dei controlli1. I presidi di cui all'articolo 2 si avvalgono delle professionalitą operanti presso le Aziende sanitarie locali, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
2. Gli operatori dei presidi valutano la corrispondenza tra quanto dichiarato nelle bolle di accompagnamento delle merci e quanto effettivamente presente e provvedono, eventualmente, allo stoccaggio dei prodotti che dovessero risultare non conformi.
Art. 4
Linee guida regionali1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale, approva le linee guida sull'istituzione ed il funzionamento dei presidi di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2009 e in euro 500.000 per gli anni seguenti.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2009-2012 sono apportate le seguenti modifiche:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL parte corrente
2009 euro 1.000.000
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);in aumento
UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2009 euro 1.000.000
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.0003. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.