CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

presentata dai Consiglieri regionali

ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - SANNA Matteo - STOCHINO - CHERCHI - PERU - DE FRANCISCI - TOCCO

il 1° luglio 2009

Istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La separazione delle competenze tra sfera politica, con funzioni di indirizzo e programmazione, e sfera burocratica con funzioni di gestione è alla base del presente progetto di legge.

I compiti di indirizzo del Presidente della Regione e degli assessori si esercitano mediante la definizione di obiettivi, di programmi e di priorità correlati da un potere di controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa in relazione alle direttive impartite.

L'Amministrazione ha invece i compiti di proposta, attuazione e organizzazione.

In questa ottica e con questi obiettivi il decreto legislativo n. 165 del 2001, assieme alla creazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di avvalersi, per la contrattazione di propria competenza, di apposite agenzie tecniche, analoghe all'ARAN nazionale, da istituire con legge regionale. L'obiettivo dell'Agenzia è quello di sapere, nel prossimo futuro, sempre più contemperare le esigenze di valorizzazione dei dipendenti, della loro professionalità e delle loro competenze con la definizione di regole attraverso un'opera di scrittura di norme quanto più possibile chiare, al riparo da qualunque fenomeno interpretativo.

L'Agenzia deve quindi porsi come organismo tecnico di supporto per la gestione dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni del comparto unico costituendo un punto di equilibrio, in particolare per una uniforme applicazione delle regole contrattuali e per l'equiparazione dei trattamenti tabellari.

Tutto ciò costituisce la naturale e necessaria evoluzione, ampliamento e adeguamento della riforma del titolo V dello Statuto che la Regione Sardegna, forte della sua specialità, ha propriamente individuato, recepito e normato tramite la legge regionale n. 9 del 2006 dove, oltre al trasferimento di compiti e funzioni agli enti locali, all'articolo 12, contempla l'istituzione di un comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali nonché la creazione di un'apposita Agenzia per la rappresentanza negoziale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Al fine di realizzare il necessario processo di equiparazione del trattamento economico e giuridico del personale regionale e del personale degli enti locali, in attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, articolo 3, lettera b) e della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), articolo 12, la presente legge, in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto delle norme sull'ordinamento degli enti locali, disciplina il comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di seguito denominato comparto unico, l'ordinamento dell'ARAN Sardegna, nonché il procedimento di contrattazione collettiva.

2. Del comparto unico fanno parte il personale dell'Amministrazione regionale, quello degli enti regionali, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

 

Capo II
Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna)

Art. 2
Natura giuridica dell'Agenzia

1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) di seguito denominata Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione e rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli enti di cui all'articolo 1, in attuazione degli indirizzi e delle direttive fissate dalla Giunta regionale.

3. L'Agenzia disciplina la propria organizzazione e funzionamento interno mediante regolamento, predisposto dal comitato direttivo di cui all' articolo 4, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (CORAN) di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), articolo 59, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Agenzia.

 

Art. 3
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) il direttore;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 4
Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo dell'Agenzia, organo avente funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito da cinque componenti di cui:
a) tre designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno nominato dall'Unione province sarde (UPS);
c) uno nominato dall'ANCI Sardegna.

2. Il presidente e i componenti del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il presidente nomina un vicepresidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del comitato direttivo.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro, di contratto di lavoro e finanziaria.

5. I compensi relativi agli incarichi dei componenti del comitato direttivo sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.

6. Il comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive fissate dalla Giunta regionale e delle indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, nell'ambito dei principi vigenti in materia di pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.

 

Art. 5
Direttore

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del comitato direttivo di cui all'articolo 4.

2. L'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di tre anni, a persona in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

5. Al direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, sulla base degli indirizzi del comitato direttivo, compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

6. L'incarico di direttore può essere revocato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato direttivo dell'Agenzia, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge o per il mancato raggiungimento degli obiettivi della gestione.

7. In caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore, le relative funzioni sono svolte da persona designata dal Presidente della Regione.

 

Art. 6
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 2, ed in armonia con la legislazione vigente in materia per gli enti locali.

2. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. I componenti del collegio durano in carica tre anni.

 

Art. 7
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, delibera gli atti di indirizzo e le direttive alle quali l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio della sua attività ed approva i seguenti atti:
a) il regolamento interno;
b) il bilancio di previsione e consuntivo;
c) i programmi annuali e pluriennali di attività;
d) le deliberazioni di affidamento di consulenze esterne;
e) la pianta organica del personale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono contestualmente trasmessi alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

 

Art. 8
Programmazione e controllo

1. L'Agenzia sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.

2. I programmi annuali e pluriennali predisposti dall'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale.

3. L'Agenzia sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure per il controllo amministrativo contabile.

 

Art. 9
Personale

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla costituzione della dotazione organica dell'Agenzia, assegnando ad essa personale, beni ed attrezzature della Regione o di altri enti facenti parte del nuovo comparto previa intesa con gli stessi.

2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Agenzia, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, sono attivate le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), articoli 30, 34 e 34 bis.

 

Art. 10
Attività di studio e informazione

1. L'Agenzia cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie per l'esercizio della contrattazione e può avvalersi della consulenza e dei pareri dell'ARAN.

2. L'Agenzia cura, inoltre, l'informazione al pubblico sullo svolgimento delle sue funzioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP).

 

Capo III
Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Art. 11
Reclutamento del personale

1. Le amministrazioni del comparto unico, fatto salvo il rispetto delle procedure di mobilità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'assunzione di personale, in alternativa all'espletamento delle procedure concorsuali, possono ricoprire i posti disponibili o vacanti, nella dotazione organica, avvalendosi delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto, previa intesa con le stesse, procedendo allo scorrimento delle graduatorie relative alla categoria e profilo professionale corrispondenti ai posti da ricoprire.

2. I candidati dichiarati idonei e collocati nelle suddette graduatorie, qualora siano chiamati da altro ente del comparto diverso da quello che ha indetto ed espletato la procedura concorsuale, e non accettino l'assunzione, non subiscono alcun pregiudizio e conservano l'originaria posizione, ai fini dello scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione a cui quest'ultima si riferisce.

 

Art. 12
Equiparazione dei trattamenti tabellari

1. Ai fini della concreta realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, negli atti di indirizzo è previsto l'esplicito obiettivo di equiparazione dei trattamenti tabellari del personale rientrante nel comparto unico, che si conclude entro il 31 dicembre 2013.

2. L'equiparazione di cui al comma 1 si realizza attraverso un processo graduale e articolato in più bienni economici in attuazione delle direttive della Giunta regionale, che tengono conto, in via prioritaria, dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali;
c) investire a favore dell'innovazione tecnologica e nella semplificazione delle procedure.

 

Art. 13
Procedura di contrattazione

1. L'Agenzia entro sessanta giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette alla Giunta regionale il testo sottoscritto per la stipulazione definitiva del contratto collettivo e degli eventuali accordi, corredato da appositi prospetti con l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa.

2. La Giunta, verificata la conformità alle direttive impartite, si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento del testo di cui al comma 1. Decorso tale termine, il silenzio è interpretato come assenso e l'autorizzazione s'intende rilasciata.

3. Non è in alcun caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportino direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti quelli stabiliti a tal fine dalla legge finanziaria e dal bilancio della Regione.

 

Art. 14
Interpretazione autentica dei contratti

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con la procedura di cui all'articolo 13, sostituisce la clausola in questione con effetto retroattivo dalla data di vigenza del contratto.

 

Capo IV
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 15
Controllo della spesa

1. L'Agenzia rispetta i limiti di spesa determinati dalla Giunta regionale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque rispetta i limiti massimi di spesa autorizzati con la legge finanziaria regionale.

2. Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto.

3. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali. Tale equiparazione, a partire dall'esercizio finanziario 2010, è garantita per una quota pari all'80 per cento dall'Amministrazione regionale e per il rimanente 20 per cento dagli enti locali.

 

Art. 16
Monitoraggio

1. L'Agenzia, nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, predispone a scadenza annuale un rapporto sulle evoluzioni di fatto delle retribuzioni del personale rientrante nel comparto unico e sullo stato di avanzamento delle procedure di equiparazione dei trattamenti tabellari di cui all'articolo 12. Tale relazione è trasmessa alla Giunta regionale e alla competente Commissione del Consiglio regionale.

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 e 18 milioni per l'anno 2012.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011 e 2012 è apportata la seguente variazione:

in aumento

UPB S01.06.001 - cap. SC01.1081
Spese per la realizzazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali
2009 euro 6.000.000
2010 euro 6.000.000
2011 euro 6.000.000
2012 euro 18.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.003
Fondo nuovi oneri legislativi
2009 euro 6.000.000
2010 euro 6.000.000
2011 euro 6.000.000
2012 euro 18.000.000