CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

presentata dai Consiglieri regionali

ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - STOCHINO - SANNA Matteo - TOCCO - DE FRANCISCI

l'11 giugno 2009

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Istituzione della vicedirigenza regionale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'istituzione della vicedirigenza nella Regione Sardegna si rende necessaria per diversi motivi di cui si indicano di seguito i principali:
1. sgravare i dirigenti di compiti e funzioni proprie (che comunque non potrebbero essere svolte da semplici funzionari) come ad esempio quella di responsabile di procedimento nelle gare per l'assegnazione di appalti;
2. liberare i dirigenti dallo svolgimento di funzioni di staff (affidandole ai vicedirigenti) per meglio impegnarli invece nella direzione dei servizi o nella direzione d'area;
3. per ottenere economie organizzative e migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa: dato il numero (in costante diminuzione) di dirigenti di ruolo e restando però (in aumento) costante il numero di funzioni da esercitare si potrebbe diminuire il numero dei servizi (che sono a direzione dirigenziale) riaccorpando tra loro quelli omogenei o trasformando i servizi, o parte di essi, in uffici (a direzione vicedirigenziale);
4. la trasformazione o la rimodulazione dei servizi in uffici (da affidare ai vicedirigenti) consentirebbe ai pochi dirigenti in organico di assolvere più agevolmente la supervisione di tali uffici raggruppati all'uopo in "aree" omogenee. In questo caso il dirigente passerebbe dalla direzione del servizio alla direzione d'area;
5. l'ufficio, dal punto di vista gerarchico-organizzativo, si pone in posizione subordinata rispetto al servizio ma, sovraordinata rispetto al settore;
6. l'ufficio può essere posto anche alle dirette competenze della direzione generale per lo svolgimento di particolari funzioni di carattere generale, ad esempio: Ufficio comunicazione, Ufficio controlli, Ufficio gare, Ufficio organizzazione e formazione, Ufficio studi, Ufficio legale, ecc.

L'istituzione dell'area contrattuale della vicedirigenza riguarda un contingente limitato di personale di circa 350 unità; questo è infatti il numero stimato di funzionari in possesso dei requisiti per diventare vicedirigente a fronte degli attuali 1.300 (circa) funzionari in servizio.

Per quanto attiene al costo della istituzione della vicedirigenza si può affermare che esso risulterebbe praticamente nullo (attualmente, infatti, sono attivi circa 350 settori più un numero imprecisato di alte professionalità (50-100 posizioni) per un totale di 400-450 posizioni organizzative).

Attualmente in Regione esiste già de facto la funzione vicedirigenziale che viene svolta dai funzionari di categoria D con incarico di coordinamento o di alta professionalità per il quale percepiscono una retribuzione di posizione di cui all'articolo 101 del CCRL vigente (attualmente pari a 774 euro lordi mensili).

Unica eccezione potrebbe essere costituita da un numero limitatissimo di funzionari (con i requisiti per diventare vicedirigente) che, per vari motivi legati alla riorganizzazione delle direzioni generali voluta dalla Giunta precedente, al momento non ricopre ancora incarichi di posizione.

Ciò, comunque, non cambia la sostanza. Infatti, i fondi per la retribuzione delle posizioni provengono tutti dal fondo unico di rendimento e posizione a disposizione di ciascuna direzione generale che, eventualmente, provvederebbe a ridistribuire fra il personale le risorse per la retribuzione delle posizioni vicedirigenziali create ex novo, fermo restando l'ammontare del fondo.

In sostanza non vi sarebbe un aumento dei costi, ma una semplice ridistribuzione fra gli aventi titolo: prima i vicedirigenti, quindi a seguire, funzionari e impiegati fino all'esaurimento delle somme a disposizione dei fondo.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998

1. Nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), dopo l'articolo 33 bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 33 ter (Vicedirigenza)

1. È istituita l'area della vicedirigenza in sezione contrattuale autonoma all'interno del comparto dei dirigenti della Regione Sardegna.

2. La vicedirigenza è ordinata in un'unica qualifica. Ai vicedirigenti competono:
a) la direzione di uffici per lo svolgimento di attività di elevata rilevanza gestionale e amministrativa, ovvero per la pianificazione, gestione e coordinamento di programmi o progetti di elevata complessità;
b) lo svolgimento di attività di progettazione, ovvero valutazione e controllo o attività di studio, di ricerca e di consulenza.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono conferite ai vicedirigenti regionali con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione su proposta dell'Assessore competente nel ramo dell'amministrazione e sentito il direttore generale della struttura di destinazione.

4. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e, se non revocata entro sessanta giorni dalla data di scadenza, si intende rinnovata per la stessa durata. Con provvedimento motivato che non presupponga o implichi giudizio negativo sull'operato del vicedirigente, è sempre possibile il trasferimento del vicedirigente a diversa funzione vicedirigenziale.

5. Il vicedirigente, per esigenze organizzative, può svolgere funzioni dirigenziali di direzione di servizio con diritto al trattamento economico e giuridico relativo.

6. Il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, composto quest'ultimo dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, costituiscono la struttura della retribuzione del vicedirigente. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.

7. L'accesso alla qualifica di vicedirigente, a regime, è consentito al personale in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio nella categoria D.

8. In sede di prima applicazione, per un contingente di personale non superiore alle 350 unità e sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuto nella categoria D o equivalente, sono inquadrati nella qualifica di vicedirigente i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale in possesso di diploma di laurea presenti in servizio nella categoria D alla data del 1° gennaio 2006.

9. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 8, per un contingente di personale non superiore alle 30 unità in possesso di diploma di maturità e sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuto nella categoria D o equivalente si prescinde dal requisito del titolo del diploma di laurea per i dipendenti regionali di ruolo della categoria D, purché risultanti in servizio nella medesima categoria alla data del 1° gennaio 2006 e purché, a far data dal 1° gennaio 2004, abbiano ricoperto per almeno ventiquattro mesi anche non continuativi incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative. Per entrambi i contingenti di personale, ai fini del suddetto computo dell'anzianità di servizio nella categoria D, a far data dal 1° gennaio 2004, i periodi di servizio anche non continuativo svolti ricoprendo incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative, sono maggiorati del 50 per cento.

10. I posti di vicedirigente che dovessero rendersi vacanti nel triennio successivo sono ricoperti attingendo alla graduatoria degli idonei relativa alla valutazione dei titoli di servizio.

11. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il CORAN predispone e sottopone alla trattativa con le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale, una bozza di contratto collettivo per il personale con qualifica di vicedirigente.".