CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 27
presentata dai Consiglieri regionali
SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI
l'11 giugno 2009
Istituzione del fondo di solidarietà civile
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Un rapporto predisposto dall'ONU definisce "spaventosi" i livelli di povertà nel mondo ed individua in 3 miliardi, circa la metà della popolazione mondiale, le persone che soffrono condizioni di povertà.
Nel rapporto si stima che la popolazione mondiale passerà nel 2050 dagli attuali 6,1 miliardi a 9,1 miliardi di persone, che l'incremento di popolazione sarà consistente nei 50 paesi più poveri del pianeta (dove ora vive l'85 per cento dei giovani fra i 15 e i 24 anni), che attualmente, oltre 500 milioni di giovani (il 70 per cento in Asia) vivono in povertà con meno di 2 dollari al giorno. L'UNFPA, l'agenzia dell'ONU che si occupa di questi problemi, rammenta che, in tempi recenti, "i governi del mondo si sono impegnati a fare della povertà solo un ricordo".
L'ultimo rapporto del Censis fotografa un'Italia dove il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede il 45,1 per cento dell'intero ammontare della ricchezza. Il "disagio dei senza patrimonio" si misura sul 13,5 per cento di italiani che non ha casa di proprietà: per quasi la metà di essi l'affitto incide sul reddito di oltre il 30 per cento.
Nel mercato del lavoro, dove le donne laureate rappresentano il 56,8 per cento contro il 43,2 per cento dei maschi, il tasso di attività femminile è fermo al 37,1 per cento.
Il Censis riferisce poi le stime del World wealth report dalle quali emerge che gli italiani detentori di ricchezza superiore al milione di dollari sono cresciuti nel 2004 del 3,7 per cento, passando da 188.000 a 195.000.
Sempre nel rapporto 2004-2005 il numero di famiglie che ha patrimoni superiori ai 500 mila euro è cresciuto dell'8 per cento, mentre il 34,7 per cento delle famiglie ricche vive di rendita. La Lombardia fa la parte del leone con il 25,9 per cento dei titolari di patrimoni superiori ai 500 mila euro, mentre la Sardegna registra un 1,7 per cento.
È palpabile l'incremento delle disuguaglianze di ceto e delle disuguaglianze fra nord e sud, con 7,5 milioni di persone che vivono in povertà, pari al 13,2 per cento dell'intera popolazione.
Uno studio realizzato dall'Eurispes, basato su rilevazioni dell'ISTAT e della Banca d'Italia, segnala che nel 2005 il credito al consumo è cresciuto del 23,4 per cento per un volume di 47 miliardi di euro, mentre i consumi pro capite hanno registrato un incremento di appena l'1,1 per cento: vale a dire che le famiglie sono ricorse al debito per accrescere i consumi, ma ciò è servito solo a mantenere quasi esclusivamente il livello di vita del passato. Si sta quindi diffondendo la pratica di rivolgersi al credito al consumo per l'acquisto di beni di prima necessità.
In Sardegna l'espansione del credito al consumo è del 19 per cento.
Peraltro, come risulta dal rapporto BNL-Centro Einaudi, mentre la percentuale di risparmio calcolato sul reddito disponibile passa dal 7 per cento del 2004 al 10 per cento, per lo stesso periodo del 2005 il numero dei risparmiatori diminuisce, segno evidente che la forbice tende a diventare ancora più ampia: più risparmio, meno risparmiatori.
Evidente segnale, come sottolinea l'Audiscom, che aumenta il divario fra le sempre più numerose famiglie in difficoltà e il sempre più ristretto cerchio degli abbienti.
Un'indagine ISTAT sulle forze lavoro, poi, segnala, nel terzo trimestre del 2005, che gli occupati sono aumentati di 57.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2004 (+ 0,3 per cento), ma l'incremento è il risultato del solo nord (+ 142.000 posti), mentre nel mezzogiorno si registra una perdita di 85.000 posti di lavoro (-1,3 per cento).
Un recente rapporto della Caritas delinea la geografia della povertà nel cagliaritano, oltre 38 mila i poveri censiti, pari al 7,8 per cento degli abitanti. La percentuale sale al 14,4 per cento se si considera soltanto l'area metropolitana (capoluogo ed hinterland), mentre negli altri comuni il dato è molto più basso (4 per cento) grazie alla presenza di legami di solidarietà familiare e coesione sociale.
La povertà colpisce le famiglie per il 59 per cento. La causa principale è individuata nella mancanza di lavoro accompagnata da un basso livello di istruzione. Oltre un quarto della popolazione povera (27 per cento) è ricompreso nella fascia di età fra i 50 e 70 anni, ma il fenomeno riguarda anche i minori che rappresentano l'11 per cento dei poveri. Talvolta neanche il lavoro è sufficiente a superare la soglia di povertà: il fenomeno riguarda percentuali sempre più elevate occupate in modo precario e sulla base delle nuove normative relative al mercato del lavoro.
Il 65 per cento dei poveri è assistito dalle parrocchie, il 17 per cento dal volontariato e solo il 10 per cento è aiutato dalle istituzioni.
Dal rapporto emerge anche una "femminilizzazione della povertà" per il crescere della quota femminile sul complesso della popolazione povera accompagnato da un crescente disagio e malessere giovanile con forme rilevanti di devianza. C'è poi una "quasi povertà" che è quella che deriva da condizioni che impediscono di far fronte alle necessità della vita quotidiana, soprattutto se si considera la povertà in relazione ai costi dell'affitto, dell'acqua, del gas, del telefono, spese indispensabili prima di mangiare, di vestirsi, di muoversi.
Ed infine abbiamo le povertà estreme.
La situazione non è migliore nella Provincia di Nuoro (e per assimilazione nel resto dell'Isola) dove i centri provinciali per l'impiego rilevano un tasso di disoccupazione del 26 per cento con 32.000 persone senza occupazione, di cui 13.000 donne; 10.000 persone adulte non hanno mai lavorato, mentre l'INPS eroga 24.000 prestazioni di disoccupazione con una percentuale di lavoratori in cassa integrazione e in mobilità aumentata del 12 per cento rispetto al 2004.
In Sardegna 150.000 sardi vivono con 300 euro al mese ma, sulla base dei dati forniti dai sindacati, sono circa 325.000 i cittadini sardi che soffrono condizioni di povertà, mentre 90.000 di questi non hanno alcun reddito; presumibilmente, il fenomeno della povertà è sottostimato: molti la occultano per dignità ed orgoglio.
È questa, come dice Giampiero Farru, "la società degli invisibili", che grida il diritto di esistere, di esserci, e non di essere solo numeri per statistiche: la povertà non è una situazione naturale ineluttabile, è il frutto della società e della logica di mercato che privilegia il 20 per cento della popolazione assegnandole l'80 per cento delle risorse.
Il problema della povertà deve avere priorità assoluta: è necessario ripartire dagli emarginati, dai diseredati, dagli ultimi in classifica. È un fatto di giustizia sociale, ma anche di etica politica.
E così nel mese di settembre del 2004, in adesione ad una delibera dell'Esecutivo regionale adottata nel mese di giugno dello stesso anno, è nato l'Osservatorio regionale per la povertà. L'Osservatorio nasce dalla consapevolezza che il fenomeno della povertà ha assunto connotazioni preoccupanti, che la categoria dei poveri si è ulteriormente allargata, sino a ricomprendere fasce sociali considerate nel passato autosufficienti e che il disagio materiale produce nuove forme di marginalizzazione e di esclusione sociale.
Benché l'Osservatorio abbia attivato potenti riflettori tutto è rimasto immutato: alla consapevolezza che i confini della povertà sono mobili o addirittura fluttuanti si risponde con nuove statistiche, nuovi documenti da leggere, diagrammi, timbri, percentuali. Si discute di nuove strategie per cambiare il nostro piccolo mondo e si ignora che ben 160.000 cittadini di quest'Isola vivono con appena 300 euro al mese; si ipotizzano piani per la costruzione di una "solidarietà di lungo periodo", ma non si attiva alcuna iniziativa capace di qualche risposta positiva verso una "solidarietà corta" per superare l'emergenza. E, come dice Monsignor Vittorio Nozza della Caritas italiana, "i nuovi poveri crescono perché non ci si cura abbastanza dei vecchi poveri".
Questa proposta di legge nasce per dare una prima risposta all'emergenza povertà; prende spunto da altre iniziative nazionali e regionali che parlano di reddito minimo di inserimento, di reddito di ultima istanza, di reddito di cittadinanza, ma nasce anche dalla consapevolezza che ci sono differenti definizioni di povertà, da quella assoluta alla relativa, a quella soggettiva, alla povertà umana.
E nasce ponendo in capo a chi ha redditi più alti, ben oltre la soglia della media regionale, l'onere di concorrere coattivamente alla costituzione di un fondo di solidarietà sociale. Un onere aggiuntivo è previsto, anche indipendentemente dal volume del reddito totale, in capo a particolari categorie di persone elette o nominate in qualità di amministratori della res publica.
Le risorse per alimentare il fondo di solidarietà sociale sono trasferite ai comuni sulla base della legge regionale n. 25 del 1993.
I comuni devono predisporre un apposito regolamento ed utilizzare le risorse unicamente per l'espletamento di funzioni socio assistenziali a favore delle famiglie o dei singoli in stato di bisogno, parallelamente ma distintamente rispetto alle altre iniziative ad essi attribuite dalla legge o ad essi delegate.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Fondo di solidarietà sociale1. La Regione Sardegna istituisce il fondo di solidarietà sociale.
Art. 2
Imposta di solidarietà sociale1. Per alimentare il fondo di cui all'articolo 1, è istituita l'imposta di solidarietà sociale, denominata anche ISS.
Art. 3
Applicazione dell'ISS1. L'imposta di solidarietà sociale si applica in tutti i comuni della Sardegna.
Art. 4
Soggetti passivi1. Sono soggetti passivi dell'imposta i cittadini residenti in Sardegna il cui reddito imponibile, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e successive modificazioni, è superiore ad euro 80.000 annui.
Art. 5
Misura dell'ISS1. L'ISS si applica nella misura fissa del 5 per cento calcolata sul reddito complessivo netto o base imponibile.
Art. 6
Imposta aggiuntiva1. I parlamentari nazionali ed europei eletti in Sardegna, i consiglieri e gli assessori regionali e provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo, i presidenti, i commissari e gli amministratori di enti e/o società comunque partecipate o controllate dalla Regione o da altre istituzioni pubbliche locali, nominati o eletti per decisione delle pubbliche istituzioni, sono soggetti, indipendentemente dal volume del reddito imponibile, ad un'imposta supplementare aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, calcolata sui proventi annuali netti percepiti per l'espletamento della funzione.
Art. 7
Misura dell'imposta aggiuntiva1. L'imposta aggiuntiva dovuta dai soggetti di cui all'articolo 6 si applica nella misura fissa del 15 per cento.
Art. 8
Termini di pagamento1. L'imposta è pagata per il 50 per cento entro i termini di scadenza della dichiarazione dei redditi e per il restante 50 per cento entro il mese di dicembre dello stesso anno.
Art. 9
Mancato pagamento1. In caso di parziale o mancato pagamento dell'imposta entro i termini di cui all'articolo 8 si applicano le disposizioni previste nell'articolo 10.
Art. 10
Casi di inottemperanza1. I soggetti passivi d'imposta, così come indicati negli articoli 4 e 6, che non ottemperino o ottemperino parzialmente, entro i termini stabiliti, a quanto previsto dagli articoli 5 e 7, sono soggetti al pagamento, in favore della Regione, di un importo comprendente l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa.
Art. 11
Avviso di accertamento1. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 10, la Regione notifica al contribuente inadempiente avviso di accertamento nel quale è indicato l'importo dovuto, comprensivo della sanzione, e l'invito a versarlo entro sessanta giorni dalla data di notifica.
Art. 12
Riscossione1. L'imposta accertata e non pagata nei termini fissati dall'articolo 11 è riscossa, unitamente alla relativa sanzione amministrativa, esclusivamente mediante ruoli.
Art. 13
Ruolo dei contribuenti1. Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico, e indica per ciascuno di essi le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, la base imponibile, l'ammontare della relativa imposta e della sanzione.
Art. 14
Ruoli principali e suppletivi1. I ruoli si distinguono in principali e suppletivi: nei ruoli principali si iscrivono le imposte dovute in base alle dichiarazioni e non pagate; nei ruoli suppletivi si iscrivono le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio.
Art. 15
Procedure per il pagamento1. Le imposte iscritte nei ruoli devono prevedere un'unica soluzione di pagamento. Il ruolo è consegnato almeno sessanta giorni prima della scadenza all'ufficio deputato alla riscossione che ne rilascia ricevuta; con la consegna il ruolo diventa esigibile.
2. Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e successive modificazioni.
3. Le competenze che le disposizioni di cui al comma 2 attribuiscono all'intendente di finanza e/o al Ministro per le finanze sono esercitate dalla Giunta regionale.
4. I ruoli sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro il 30 giugno di ogni anno. Il Presidente della Regione, previo accertamento di conformità alle disposizioni di legge, appone ai ruoli il visto di esecutorietà. Sono iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte corrispondenti ad accertamento, nonché le relative sanzioni, contro le quali non sia stato proposto ricorso o quando sullo stesso si è avuta una pronuncia definitiva.
Art. 16
Ricorsi1. Avverso l'avviso di accertamento è ammesso ricorso alle competenti commissioni tributarie nel rispetto, per quanto compatibili, delle procedure, delle forme e dei tempi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e successive modificazioni.
Art. 17
Modulistica1. Il Presidente della Regione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la modulistica necessaria per la dichiarazione che deve essere resa dai soggetti passivi di cui agli articoli 4 e 6; entro la stessa data approva il modello di conto corrente postale utile al versamento dell'imposta.
Art. 18
Regolamento di attuazione1. Nella fase di prima applicazione della presente normativa ed entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione delle risorse da parte dell'Assessorato regionale competente, i comuni devono predisporre un regolamento approvato dai consigli comunali.
2. Il regolamento può essere modificato, seguendo le stesse modalità, trascorsi due anni dalla prima approvazione e successivamente di biennio in biennio, per adeguarlo alle mutate condizioni economico-sociali del territorio.
Art. 19
Prescrizione1. I termini di prescrizione per la notifica dell'avviso di accertamento da parte della Regione sono quelli previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Art. 20
Convenzioni Stato-Regione1. Il Presidente della Regione, per avvalersi degli organi dello Stato preposti alla verifica ed al controllo (Guardia di finanza e Polizia tributaria) e per utilizzare i servizi posti in capo alle commissioni tributarie, stipula col Governo nazionale apposita convenzione.
Art. 21
Norma finanziaria1. La Regione Sardegna provvede ad istituire un apposito capitolo di bilancio denominato fondo di solidarietà sociale.
2. Le risorse confluite nel fondo di solidarietà sociale sono destinate ad incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali; vanno ripartite secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 - Compiti della Regione nella programmazione); sono destinate in via esclusiva all'espletamento delle funzioni socio-assistenziali a favore dei singoli e/o delle famiglie in stato di bisogno.