CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 24

presentata dai Consiglieri regionali

CUCCU - CARIA - CUCCA - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - SABATINI

il 10 giugno 2009

Istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Riforma del titolo V ha innovato il precedente assetto costituzionale, sancendo il principio della equiordinazione degli enti costitutivi della Repubblica, tutti dotati di propri statuti, poteri e funzioni, tutti dotati di pari dignità. Un vero e proprio mutamento di prospettiva rispetto ad un passato caratterizzato da uno Stato accentratore, che si "ripartiva" in regioni, province e comuni, laddove esso è oggi invece "costituito" dai suoi diversi enti territoriali.

Questa evoluzione ha portato in primo piano il ruolo degli enti locali, che oggi godono, al pari delle regioni, di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sono rappresentati a tutti i livelli grazie alla creazione di tutta una serie di raccordi istituzionali con la regione e con lo Stato e sono sentiti nell'ambito degli organismi comunitari, ma soprattutto sono diventati i principali destinatari delle funzioni amministrative. La riforma del titolo V ha consacrato, infatti, nella Carta costituzionale, quel principio di sussidiarietà introdotto in via legislativa già nel 1997 dalla legge Bassanini, portando a compimento un processo decennale di riconoscimento delle autonomie locali, messo nero su bianco quasi contestualmente anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

Se, dunque, in passato si poteva pensare ad un rapporto tra regione ed enti locali di tipo piramidale, laddove la prima esercitava le sue funzioni, avvalendosi dei secondi, oggi, invece, questa relazione è mutata e corrisponde forse più all'immagine di una rete, costituita da tanti nodi che sono appunto le autonomie, che interagiscono tra loro e hanno competenze dai contorni mutevoli. Infatti, in base al principio di sussidiarietà le funzioni amministrative devono essere esercitate al livello più vicino ai cittadini, quello dei comuni in primis e degli enti locali in genere, e l'intervento della regione è giustificato solo laddove esso sia necessario per le funzioni che richiedono un esercizio unitario, a livello regionale appunto.

I mutamenti legislativi consacrati dalla riforma del titolo V hanno determinato importanti ripercussioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione e soprattutto sul pubblico impiego negli enti locali, e ne porteranno ancora di più in futuro, quando il processo di cambiamento istituzionale sarà integralmente sviluppato.

La categoria dei pubblici dipendenti degli enti locali, si trova oggi investita di nuovi compiti e funzioni, e anche di nuove e maggiori responsabilità. Deve dare risposte, deve attuare concretamente il mutamento di prospettiva.

Questo vale per tutte le regioni italiane, e vale anche per la Sardegna, che anzi, in quanto Regione speciale, ha forse in questo campo una marcia in più, da un lato perché il suo statuto di autonomia annovera proprio l'ordinamento degli enti locali tra le materie di competenza legislativa esclusiva, e dall'altro perché il nuovo testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), ha previsto la possibilità per le regioni speciali (oltre che per le province autonome) di avvalersi, per la contrattazione collettiva, di un'agenzia tecnica regionale che rappresenti le pubbliche amministrazioni del territorio.

Un'occasione di cambiamento e di sviluppo che la Regione Sardegna non vuole perdere. Lo dimostra il fatto che, nell'approvare la legge regionale n. 9 del 2006, che attua la riforma del titolo V trasferendo funzioni e compiti agli enti locali, il Consiglio regionale abbia votato sì all'articolo 12 che prevede l'istituzione del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, e la nascita di un'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna, demandando ad una successiva legge regionale l'attuazione di tali disposizioni.

La presente proposta di legge si propone, dunque, di dare piena e concreta attuazione all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, dando vita all'Agenzia ARAN Sardegna e dettando la disciplina per l'equiparazione dei trattamenti tabellari dei dipendenti di Regione ed enti locali che, oltre ad esercitare analoghe funzioni, saranno, quando questo testo diventerà legge, inseriti nello stesso comparto di contrattazione collettiva, una contrattazione che la Sardegna, in quanto Regione speciale, può definire sul suo territorio.

La proposta di legge si articola in quattro titoli.

Il capo I contiene le disposizioni generali, dichiara le finalità della legge e chiarisce che del comparto unico fanno parte: il personale dell'Amministrazione regionale, quello degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali (articolo 1).

Il capo II disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 2) e di un proprio regolamento (articolo 3).

Agli articoli da 4 a 7 sono individuati gli organi dell'Agenzia (comitato direttivo, direttore e collegio dei revisori dei conti), mentre all'articolo 8 sono chiarite le competenze spettanti alla Giunta regionale.

L'attività dell'ARAN Sardegna si fonda sull'approvazione di programmi annuali e pluriennali di attività, predisposti dall'Agenzia sulla base delle direttive della Giunta regionale e sottoposti all'approvazione della Giunta stessa (articolo 9).

L'articolo 10 è dedicato al trasferimento all'Agenzia della necessaria dotazione organica mentre, all'articolo 11, la proposta di legge affida all'ARAN Sardegna il compito di curare tutte le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione.

Il capo III regola la procedura per l'equiparazione dei trattamenti tabellari, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2018, e deve essere portata avanti gradualmente in più rinnovi contrattuali (articolo 12).

L'articolo 13 disciplina il procedimento di contrattazione, l'articolo 14 regola l'interpretazione delle clausole contrattuali nei casi in cui sorgano controversie in ordine al loro concreto significato, mentre l'articolo 15 introduce il meccanismo del recupero da parte delle amministrazioni del comparto unico degli idonei nelle graduatorie concorsuali.

Il capo IV detta, infine, le disposizioni finanziarie e finali, sancendo regole precise per il controllo della spesa dell'ARAN Sardegna (articolo 16), prevedendo il monitoraggio dell'attività dell'Agenzia, che deve presentare annualmente un rapporto sulle evoluzioni di fatto delle retribuzioni del personale del comparto unico alla Giunta regionale e alla competente Commissione del Consiglio regionale (articolo 17) e garantendo la necessaria copertura finanziaria per l'attuazione della legge (articolo 19).

I proponenti auspicano che la presente proposta di legge sia esaminata prima possibile dal Consiglio regionale, nella convinzione che la sua trasformazione in legge potrà contribuire a rendere più moderna, efficace ed efficiente l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione in Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Al fine di realizzare il necessario processo di equiparazione dei trattamenti retributivi relativi al personale regionale e al personale degli enti locali, in attuazione dell'articolo 3, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna e dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), la presente legge, in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, istituisce e disciplina il comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di seguito denominato comparto unico.

2. Del comparto unico fanno parte: il personale dell'Amministrazione regionale, quello degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e i dipendenti degli altri enti locali.

3. È escluso dal comparto unico il personale degli enti locali e regionali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.

4. In attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006, agli effetti della contrattazione collettiva, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

5. Sono considerate rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori alle quali risultino iscritti almeno il 5 per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento al comparto unico, ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il 5 per cento dei voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

 

Capo II
Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna)

Art. 2
Natura giuridica dell'Agenzia

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) di seguito denominata Agenzia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta al potere di vigilanza della Giunta regionale.

 

Art. 3
Regolamento

1. L'Agenzia adotta un proprio regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno, predisposto dal comitato direttivo di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla sua istituzione e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

 

Art. 4
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) il direttore;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 5
Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito da cinque componenti, dei quali:
a) tre designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, dei quali uno con funzioni di presidente;
b) uno nominato dall'Unione province sarde (UPS);
c) uno nominato dall'ANCI Sardegna.

2. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3. I componenti del comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

 

Art. 6
Direttore

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del comitato direttivo di cui all'articolo 5. L'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di tre anni rinnovabili, a persona in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

2. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento medio spettante ai direttori di servizio presso la Regione.

3. Il conferimento dell'incarico di direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

4. Al direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, sulla base degli indirizzi del comitato direttivo, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

5. L'incarico di direttore può essere revocato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato direttivo dell'Agenzia, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge o per il mancato raggiungimento degli obiettivi della gestione.

6. In caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore, le relative funzioni sono svolte dal presidente del comitato direttivo.

 

Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3, e in armonia con la legislazione vigente in materia di enti locali.

2. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. I componenti del collegio durano in carica tre anni.

 

Art. 8
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, approva:
a) il regolamento interno;
b) il bilancio di previsione e consuntivo;
c) gli atti di indirizzo e le direttive alle quali l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio della sua attività;
d) i programmi annuali e pluriennali di attività;
e) le deliberazioni di affidamento di consulenze esterne;
f) la pianta organica del personale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono contestualmente trasmessi alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

 

Art. 9
Programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Agenzia predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.

2. I programmi annuali e pluriennali predisposti dall'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Agenzia definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure per il controllo amministrativo contabile.

 

Art. 10
Personale

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione dell'Agenzia, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla prima costituzione della dotazione organica e al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature della Regione o di enti regionali necessari per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia.

2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Agenzia può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente.

3. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti ancora vacanti si procede mediante concorsi pubblici.

 

Art. 11
Attività di studio e informazione

1. L'Agenzia cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie per l'esercizio della contrattazione e può avvalersi della consulenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

2. L'Agenzia cura, inoltre, l'informazione al pubblico sullo svolgimento delle sue funzioni, anche attraverso l'istituzione di un Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP).

 

Capo III
Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Art. 12
Equiparazione dei trattamenti tabellari

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, si provvede a dare corso ad un processo di equiparazione dei trattamenti tabellari del personale rientrante nel comparto unico, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2018. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le relative risorse aggiuntive a partire dall'esercizio finanziario 2009.

2. L'equiparazione di cui al comma 1 si realizza attraverso un processo graduale portato avanti in più rinnovi contrattuali, in attuazione delle direttive della Giunta regionale, che tengono conto, in via prioritaria, dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali;
c) investire a favore dell'innovazione tecnologica e della semplificazione delle procedure.

3. Allo scopo di favorire l'immediata operatività dell'Agenzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della sua completa autonomia funzionale, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'Agenzia.

 

Art. 13
Procedura di contrattazione

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, l'Agenzia trasmette alla Giunta regionale il testo sottoscritto per la stipulazione definitiva del contratto collettivo e degli eventuali accordi, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto nonché la quantificazione complessiva della spesa.

2. La Giunta, verificata la conformità alle direttive impartite, si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento del testo di cui al comma 1. Decorso tale termine, il silenzio è interpretato come assenso e l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Non è in alcun caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportino direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti quelli stabiliti a tal fine dalla legge finanziaria e dal bilancio della Regione.

 

Art. 14
Interpretazione autentica dei contratti

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con la procedura di cui all'articolo 13, sostituisce la clausola in questione con effetto dalla data di vigenza del contratto.

 

Art. 15
Recuperi da graduatorie concorsuali

1. Le amministrazioni del comparto unico, in relazione alle procedure di assunzione di personale, possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto, previa intesa con dette organizzazioni, purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale.

2. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella per la quale, a seguito di concorso, sono risultati idonei.

 

Capo IV
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 16
Controllo della spesa

1. L'Agenzia rispetta i limiti di spesa determinati dalla Giunta regionale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque i limiti massimi di spesa autorizzati con la legge finanziaria regionale.

2. Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché la indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

3. Le risorse stanziate nei singoli trienni per l'equiparazione contrattuale sono ripartite percentualmente rispetto ai costi sostenuti dai singoli enti alla data del 31 dicembre 2008. I restanti costi rimangono a carico dei bilanci dei singoli enti.

 

Art. 17
Monitoraggio

1. L'Agenzia, nei primi nove anni di attuazione della presente legge, predispone a scadenza annuale un rapporto sulle evoluzioni di fatto delle retribuzioni del personale rientrante nel comparto unico e sullo stato di avanzamento delle procedure di equiparazione dei trattamenti tabellari di cui all'articolo 12. Tale relazione è trasmessa alla Giunta regionale e alla competente Commissione del Consiglio regionale.

 

Art. 18
Soppressione del CORAN

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (CORAN) di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Alla stessa data di cui al comma 1, 1'ARAN Sardegna succede al CORAN in tutte le funzioni esercitate ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.

 

Art. 19
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, 2011 e in 15 milioni di euro per l'anno 2012. Alla relativa spesa si fa fronte mediante la variazione di bilancio di cui al comma 2.2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2009-2010-2011-2012 è apportata la seguente variazione:

in aumento

UPB S01.06.001 - cap. SC01.1080
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2009 euro 5.000.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 15.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.003
Fondo nuovi oneri legislativi
2009 euro 5.000.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 15.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 2009.