CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 23
presentata dai Consiglieri regionali
ANNA Matteo - DIANA Mario - STOCHINO - SANNA Giacomo - CAPELLI - MURGIONI - CHERCHI - PERU - MILIA - MELONI Francesco - VARGIUil 5 giugno 2009
Norme di carattere urbanistico per i villaggi turistici e per i campeggi
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge detta una specifica disciplina per un settore, quello delle cosiddette case mobili, che non è attualmente puntualmente normato e che determina rilevanti incertezze applicative.
La normativa che si propone intende, in particolare, disciplinare in maniera specifica il rilevante aspetto riguardante la necessità che l'installazione di tali manufatti mobili sia assentita da idoneo permesso di costruire.
Infatti, la vigente disciplina del testo unico dell'edilizia, espressamente estende la necessità del rilascio del permesso di costruire anche per l'installazione di case mobili che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro o depositi e che non soddisfino esigenze meramente temporanee.
La presente proposta di legge, dato per assodato tale disposto, introduce delle disposizioni di carattere urbanistico nella vigente normativa regionale di settore, basate proprio sul concetto di utilizzo temporaneo del manufatto; ciò nella consapevolezza che solo tale profilo possa consentire l'apertura di una breccia nei confronti della normativa statale vigente.
In sintesi, la proposta di legge stabilisce che per i villaggi turistici e i campeggi, il cui insediamento sia stato legittimamente assentito e che esercitino attività ricettiva, non sia richiesto il rilascio di un nuovo titolo edilizio per l'installazione dei manufatti, le case mobili appunto, in quanto queste non costituiscono volumi in senso edilizio. Ciò perché è puntualmente specificato che tali manufatti non sono suscettibili di conseguire un aumento dei volumi in senso strettamente edilizio, proprio in quanto essi non sono ancorati al suolo in modo stabile e sono caratterizzati da meccanismi di rotazione in funzione della presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori ed amovibili in ogni momento.
La proposta di legge, infine, nel fornire la necessaria base giuridica al legittimo insediamento della case mobili, da un lato elimina l'incertezza normativa attualmente esistente, dall'altro lato pone le premesse per un ulteriore sviluppo del turismo cosiddetto all'aria aperta secondo modalità ambientalmente sostenibili.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 221. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Norme di carattere urbanistico per i villaggi turistici e i campeggi)
1. Le unità abitative insediabili nelle aziende e strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 4 e 5, possono consistere in:
a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e comportanti creazione di volumi edilizi; essi, pertanto, sono assentibili a condizione che rispettino i parametri urbanistico edilizi contenuti nella vigente strumentazione urbanistica;
b) case mobili non ancorate al suolo in modo stabile, caratterizzate da meccanismi di rotazione in funzione della presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori ed amovibili in ogni momento;
c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati stabilmente al suolo, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e amovibili in ogni momento.2. I manufatti di cui al comma 1, lettere b) e c), non costituiscono volumi in senso edilizio e, pertanto, non rilevano ai fini del rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente. Non è richiesto il rilascio di un nuovo titolo edilizio per l'installazione dei manufatti non costituenti volumi in senso edilizio, in quanto aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettere b) e c), che vengano ubicati in villaggi turistici o campeggi già dotati di idoneo titolo edilizio.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.