CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 19

presentata dal Consigliere regionale

SANNA Gian Valerio

il 27 maggio 2009

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37
(Norme in materia di gruppi consiliari)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge si propone di intervenire con modifiche ed integrazioni sulla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37, avente per oggetto "Norme in materia di gruppi consiliari".

Come è noto, negli anni trascorsi si è sovrapposta in materia di gestione del personale dei gruppi consiliari una eterogeneità di modalità e di interpretazioni varie in ordine agli aspetti contrattuali ed amministrativi di detto personale tali da rendere difficilmente attuabili gli obiettivi posti nella citata legge regionale. Le ragioni sono rinvenibili sia nelle esperienze delle legislature trascorse che dal fatto che gli stessi gruppi consiliari, espressione dei partiti politici rappresentativi delle diverse realtà politiche regionali, hanno subito negli ultimi vent'anni veloci e profonde trasformazioni, trascinando con sé scelte ed organizzazioni interne ai gruppi che si sono conseguentemente cristallizzate.

La presente proposta di legge si propone di raccogliere tali esperienze e le varie condizioni venutesi a creare nel tempo, per procedere attraverso la definizione di alcune procedure alla armonizzazione delle condizioni contrattuali, alla definizione di un ruolo ad esaurimento per le posizioni attualmente in essere e dunque alla creazione di una condizione operativa che sottragga alle presidenze dei gruppi funzioni amministrative e gestionali non assimilabili ai compiti ascritti alla funzione politico-istituzionale.

Il principio posto a base dell'articolato è che l'amministrazione del Consiglio regionale della Sardegna debba operare, anche rispetto ai servizi resi dai diversi gruppi consiliari, quale interfaccia operativo delle funzioni e delle prerogative che definiscono il ruolo più generale dei Consiglieri regionali.

L'amministrazione del Consiglio infatti, nelle more della messa a regime delle modalità ordinarie di reclutamento e gestione del personale dei gruppi previsto dall'articolo 2 della citata legge regionale, opererà in coordinamento con i gruppi, per la gestione del ruolo unico di detto personale che, mantenendo l'attuale profilo privatistico del proprio contratto di lavoro, assicurerà ad esaurimento le proprie funzioni ai gruppi secondo proporzioni e modalità meglio definite dalla proposta di legge.

La proposta dunque intende superare le difficoltà fino ad ora emerse nella delicata gestione del personale, senza ledere principi giuridici né interferire nella sfera dei diritti dei lavoratori interessati con l'unico obiettivo di condurre al rapido esaurimento del ruolo unico così definito.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione del ruolo del personale dipendente dei gruppi consiliari

1. Ai fini della presente legge è istituito presso l'amministrazione del Consiglio regionale il ruolo unico straordinario, ad esaurimento, per il personale dipendente dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di gruppi consiliari).

2. Il personale dipendente dei gruppi consiliari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto in tale ruolo in costanza di inquadramento, trattamento economico e norme contrattuali.

3. Gli obblighi contrattuali e la gestione amministrativa del personale iscritto al ruolo unico straordinario sono assegnati al Servizio prerogative consiglieri regionali. Sulla base del personale assegnato, i singoli gruppi riversano sull'apposito conto presso il Servizio di gestione del personale gli oneri dovuti per il trattamento economico e ogni eventuale altra somma dovuta.

4. Il personale di cui al comma 2 è distaccato presso i singoli gruppi secondo i seguenti criteri:
a) due unità per ogni gruppo costituito ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale ed avente consistenza numerica fino a cinque consiglieri;
b) una unità aggiuntiva per ogni incremento di consistenza del gruppo non superiore alle cinque unità;
c) gli eventuali esuberi rilevabili fino ad esaurimento, a seguito dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 2 e dei precedenti punti a) e b) sono assegnati prioritariamente e in via proporzionale ai gruppi aventi maggiore consistenza numerica salvo differente accordo fra singolo gruppo e dipendente interessato; ai fini degli esuberi si considera la minore anzianità di servizio prestato.

5. Il distacco del personale di cui al comma 2 è disposto dal dirigente responsabile del Servizio prerogative dei consiglieri, secondo conforme istanza dei presidenti dei gruppi.

6. Al personale in distacco ai gruppi e a quello comandato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1995, è attribuita, per la durata del distacco, una indennità pari a quella spettante al personale dell'Amministrazione regionale assegnato al Gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali secondo le disposizioni previste dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.

 

Art. 2
Normativa transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro i tre mesi successivi alla costituzione o modifica di nuovi gruppi, il personale di cui all'articolo l è soggetto a verifica per quanto concerne la consistenza numerica, l'uniformità contrattuale ed i profili professionali.

2. La carenza numerica di personale, accertata secondo i parametri previsti dal comma 4 dell'articolo 1, autorizza, su richiesta, i gruppi consiliari al ricorso al comando secondo le modalità già previste dalla legge regionale n. 37 del 1995.

3. Il Servizio prerogative consiglieri regionali emana un prospetto indicante qualifiche e mansioni per il personale da comandarsi, comprensivo degli oneri necessari a carico del gruppo consiliare.

4. Al personale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia collocato in quiescenza a richiesta, sono corrisposti gli incentivi nella misura prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo); al medesimo personale che sia comunque collocato in quiescenza entro sessanta giorni, è riconosciuta una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio.

 

Art. 3
Trasferimento di somme

1. Le somme previste all'articolo 1, comma 3, sono trasferite dai singoli gruppi al bilancio del Consiglio regionale ed iscritte ai relativi capitoli allo scopo istituiti.

 

Art. 4
Vigenza del contratto

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il contratto collettivo di lavoro del personale dei gruppi consiliari è rinnovato sulla base delle scadenze contrattuali previste per il comparto dei dipendenti della Regione, dal Servizio prerogative consiglieri regionali e dalla rappresentanza indicata dal personale dei gruppi.

 

Art. 5
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1995;
b) l'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1995;
c) la tabella A allegata alla legge regionale n. 37 del 1995.

 

Art. 6
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale n. 37 del 1995.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.