CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 18

presentata dai Consiglieri regionali

BRUNO - ESPA - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SANNA Gian Valerio - SORU

il 22 maggio 2009

Norme a favore della famiglia

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge vuole colmare il vuoto legislativo intorno a un soggetto cui riconoscere il proprio ruolo istituzionale: la famiglia, dai proponenti ritenuta fondamentale per lo sviluppo e la crescita della società sarda. La famiglia deve riacquistare il ruolo centrale, riconosciuto dalla Carta costituzionale, che in questi ultimi anni è venuto meno a favore di un sistema che privilegia l'affermazione autosufficiente del singolo nel tentativo di ridurre la famiglia a un fatto essenzialmente privato o ridimensionato secondo un modello individualistico. Al contrario la famiglia, costituzionalmente definita “società naturale fondata sul matrimonio”, è una formazione sociale, un luogo di solidarietà e affetto, un progetto di vita duraturo, il cui vincolo, assunto pubblicamente e responsabilmente, è riconosciuto dallo Stato.

Dalle analisi più recenti emerge che in Italia la famiglia è il capitale sociale primario della società per almeno due motivi: primo, perché è a partire da essa che si genera la coesione del tessuto sociale nella sfera del lavoro, della partecipazione civica, dell'impegno pro-sociale, e non viceversa; secondo, perché diventa sempre più decisiva agli effetti della felicità delle singole persone, perché il benessere degli individui dipende maggiormente dal loro capitale sociale familiare. Non si può considerare esclusivamente come un soggetto di bisogni, un problema, ma come una risorsa da coltivare, da valorizzare affinché esprima tutte le sue potenzialità. È una risorsa perché accoglie la vita, perché forma l'individuo, perché eroga servizi alla persona, agli anziani, ai bambini, ai malati, ai portatori di handicap, perché cura l'educazione dei figli, svolgendo in tutti questi ambiti un ruolo primario, a volte non riconosciuto che, tuttavia, non può essere totalmente delegato ad altri soggetti.

La proposta di legge si sviluppa su tre livelli principali: in primo luogo, gli interventi volti a favorire la formazione di nuove famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e al contempo fornire servizi che si avvicinino maggiormente alle loro necessità. Inoltre, si riconosce la famiglia come soggetto che si prende cura degli anziani e dei diversamente abili; in tal senso si prevedono misure che le garantiscano la libertà di scegliere i servizi di cura di cui avvalersi. Infine, se la famiglia è una risorsa, lo è ancora di più la famiglia numerosa, che viene riconosciuta e sostenuta attraverso un richiamo legislativo ad hoc e misure concrete di intervento, che non la riducano a una somma algebrica di individui, ma che tengano conto della sua specificità, prevista dalla stessa Costituzione.

Consapevoli che occorra promuovere e sostenere la famiglia anche con eventi culturalmente rilevanti, con la proposta di legge si istituisce il Festival internazionale della famiglia, da tenersi annualmente in Sardegna.

Tutti gli interventi di questa proposta di legge sono ispirati dal principio di sussidiarietà, non interventi assistenziali, ma misure volte a rendere la famiglia partner degli interventi e non un destinatario passivo; in quest'ottica si promuove l'associazionismo familiare che da un lato valorizzi e sostenga la famiglia nella sua vita interna, dall'altro le restituisca un ruolo sociale, pubblico e politicamente rilevante.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, in osservanza dei principi sanciti agli articoli 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione italiana, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale giuridicamente e politicamente rilevante, nucleo fondamentale della società, la famiglia, così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione e dalle leggi dello Stato, e in essa il rapporto che lega tra loro persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità.

 

Art. 2
Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nucleo familiare, rimuovendo gli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
b) riconoscere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole, valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
c) promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità fra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione degli impegni di cura e di educazione dei figli;
d) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
e) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, attraverso la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative volte anche a consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;
f) organizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido e all'adozione nazionale e internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili;
g) predisporre una capillare informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.

 

Art. 3
Associazionismo familiare

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione, in forma coordinata con gli enti locali, favorisce e finanzia, sulla base di progetti, le forme di associazionismo familiare, promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, crea l'albo delle associazioni familiari che individua tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato, che hanno per scopo la tutela della famiglia ed in specie quelle che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati, mutuo aiuto nel lavoro domestico e cura di ogni componente della famiglia.

2. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire l'albo delle associazioni familiari di cui al comma 1 e a promuovere la prima iscrizione entro i successivi sessanta giorni.

 

Art. 4
Agevolazioni finanziarie

1. Sono destinatari dei benefici previsti dai seguenti commi:
a) i soggetti previsti dall'articolo 1;
b) le coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro dodici mesi.

2. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizioni di temporaneo e particolare disagio, la Regione istituisce i prestiti-famiglia, consistenti in finanziamenti da restituire secondo piani di rimborso concordati, entro il limite massimo di sessanta mesi, senza interessi o a tasso agevolato a carico dei mutuatari in ragione delle diverse capacità reddituali, per sopperire a spese attinenti le necessità della vita familiare; condizione di ammissibilità alla misura è la percezione di un reddito familiare complessivo inferiore alla soglia di povertà relativa determinata annualmente dall'ISTAT per il singolo cittadino, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare. I finanziamenti agevolati non possono superare l'importo massimo di euro 36.000.

3. Per l'attuazione della misura di cui al comma 2 è costituito un fondo finalizzato all'abbattimento parziale o totale del tasso d'interesse. Le regole di gestione di tale fondo e le modalità applicative della misura sono disciplinate da delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. I prestiti-famiglia sono erogati da istituti ed aziende di credito operanti in Sardegna, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica, secondo convenzioni sottoscritte con la Regione.

4. Qualora coloro che presentano domanda di prestito-famiglia non siano in grado di offrire sufficienti garanzie per il finanziamento richiesto, la Regione, su richiesta dell'istituto di credito, può concedere fideiussione a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del finanziamento.

5. Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, (Fondo per l'edilizia abitativa) e successive modifiche, estendendone l'applicazione a tutti i soggetti di cui al comma 1.

6. I contributi sono concessi per una durata massima di venti anni e sono commisurati sino a un importo massimo di euro 100.000 di mutuo.

7. La mancata contrazione del matrimonio entro un anno dalla concessione del prestito o mutuo, determina l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari, ai fini del rimborso.

 

Art. 5
Benefici per la formazione di nuove famiglie

1. La Regione, al fine di facilitare la formazione di una nuova famiglia, prevede:
a) nei programmi di edilizia pubblica e sovvenzionata, una riserva del 20 per cento degli alloggi costruiti per la locazione e per l'assegnazione in proprietà, indivisa o in proprietà individuale;
b) il rimborso per i primi due anni di matrimonio del 50 per cento delle spese relative alla tassa sui rifiuti riguardante l'abitazione principale;
c) il rimborso delle spese di prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui al comma 1, e gli indirizzi per la corresponsione, da parte dei comuni singoli e associati, dei benefici stessi.

3. I soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 esibiscono l'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione degli stessi. La mancata esibizione comporta la revoca della concessione e il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei normali tassi d'interesse bancari.

 

Art. 6
Promozione della genitorialità

1. La Regione favorisce l'istituzione, nei comuni della Sardegna, dei Centri famiglia anche attraverso convenzioni con le associazioni familiari, di cui all'articolo 3, che hanno per scopo la tutela della famiglia. L'attività dei Centri famiglia assicura:
a) l'attività di formazione etico-giuridica idonea a consentire la costituzione consapevole e partecipata della famiglia;
b) la prevenzione degli stati di disagio;
c) il sostegno ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà;
d) la consulenza giuridica sui provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari, l'attivazione degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio;
e) la promozione di corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti, il sostegno a coppie e gestanti in difficoltà;
f) la mediazione tra genitori in casi di separazione ed in relazione ai rapporti con i figli in casi di disagio.

2. La Regione favorisce la costituzione dei nidi familiari organizzati dalle famiglie presso il proprio domicilio, dei nidi familiari o di quartiere destinati a bambini che vivono in abitazioni limitrofe, dei micro nidi. Tali servizi sono gestiti da personale volontario, educatori specializzati, psicologi che stipulano contratti con gruppi di famiglie e con i comuni.

3. La Regione, inoltre, agevola la realizzazione di micro nidi e di asili nido nei luoghi di lavoro del settore pubblico e delle imprese private, prevedendo incentivi alla creazione di tali servizi e disciplinando forme di accreditamento e convenzionamento per quelle strutture che ne garantiscono la funzione pubblica, ai sensi della legge regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

4. La Regione favorisce la diffusione dei servizi resi dalla cosiddetta “madre di giorno”, che consistono nella possibilità di affidare bambini, da uno a cinque anni, a un'altra madre opportunamente formata e supportata in tale attività da un operatore sociale professionale. Le "madri di giorno" sono ricompensate con un contributo da parte del comune o degli utenti che usufruiscono del servizio. La Regione, a tal fine, predispone, in un'apposita sezione del suo sito internet, gli elenchi di madri di giorno e di persone qualificate che accudiscano i bambini a domicilio.

5. L'attuazione degli interventi oggetto del presente articolo è disciplinata da regolamento, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7
Servizi di cura

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di sostegno di carattere economico, istituisce un fondo speciale per le famiglie che assumono compiti di cura di persone diversamente abili e di anziani.

2. Il fondo è utilizzato, in particolare, per:
a) favorire il rientro in famiglia, o in un ambiente di vita di tipo familiare, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario;
b) superare l'istituzionalizzazione delle cure e promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio;
c) migliorare la qualità della vita dei soggetti con autosufficienza compromessa;
d) sostenere le famiglie delle persone in difficoltà attraverso l'organizzazione di una rete di servizi.

3. Il programma di interventi è attuato sulla base di progetti personalizzati che stabiliscono l'intesa assistenziale-terapeutica tra la persona interessata, la famiglia, gli operatori sociali e sanitari oltre che, eventualmente, gli organismi di solidarietà e di volontariato.

 

Art. 8
Interventi per le famiglie numerose

1. La Regione, con apposito regolamento approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce misure di integrazione reddituale a favore delle famiglie con almeno tre figli a carico, a partire dalla nascita del terzo figlio e per ogni ulteriore figlio minorenne, fino al compimento del diciottesimo anno di età, purché convivente e a carico del richiedente.

2. Il regolamento stabilisce, inoltre, i limiti di accesso alle misure integrative e la loro determinazione quantitativa, in funzione dei diversi livelli di reddito della famiglia beneficiaria.

 

Art. 9
Osservatorio comunale della famiglia

1. Le associazioni delle famiglie di cui all'articolo 3, e le altre associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale ed aventi per scopo sociale la tutela e l'erogazione di servizi nei settori dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, possono costituire, in raccordo con il comune nel quale svolgono la propria attività, un Osservatorio della famiglia.

2. Funzioni principali degli osservatori comunali della famiglia sono:
a) monitorare le esigenze e le problematiche dei nuclei familiari, raccogliere dati, segnalazioni, proposte, redigere rapporti trimestrali da trasmettere alla Consulta regionale;
b) intrattenere un rapporto di collaborazione con gli enti locali promuovendo il miglioramento dei servizi previsti nel Piano unitario locale dei servizi alla persona, ai sensi della legge regionale n. 23 del 2005;
c) organizzare e gestire iniziative volte a promuovere la crescita culturale e morale della famiglia in ambito locale.

 

Art. 10
Consulta regionale per la famiglia

1. È istituita la Consulta regionale per la famiglia, organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprimere pareri al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale su provvedimenti che possono incidere sulla qualità della vita familiare;
b) avanzare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale a favore della famiglia;
c) redigere periodicamente rapporti sullo stato di attuazione della presente legge valutandone l'efficacia e proporre opportuni aggiornamenti in collaborazione con organismi di volontariato sociale, associazioni ed esperti che operano nel settore mediante specifici studi, seminari e convegni;
d) effettuare indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare.

2. La Consulta si compone di:
a) sei rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite e operanti per finalità rientranti nella politica familiare o a essa collegate;
b) un rappresentante del forum delle famiglie;
c) un sociologo;
d) un esperto in diritto di famiglia;
e) un tributarista;
f) due componenti scelti fra assistenti sociali ed educatori che operino nelle strutture socio-assistenziali;
g) tre rappresentanti delle autonomie locali, dei quali due espressione dei comuni ed uno delle province, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
h) un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia, con funzioni di segretario.

3. Con regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta.

4. La Consulta è nominata e insediata dal Presidente della Regione, elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il suo funzionamento sono forniti dalla Regione.

5. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata e deve presentare almeno due rapporti all'anno, pena la decadenza del mandato.

6. È previsto per i componenti della Consulta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio secondo i tariffari regionali.

 

Art. 11
Festival internazionale della famiglia

1. La Regione promuove e sostiene il Festival internazionale della famiglia, da tenersi annualmente in Sardegna. La manifestazione è volta a consentire lo studio, l'analisi, il dibattito, la proposta delle problematiche, dei valori, dei costumi e della cultura delle istituzioni familiari nel mondo.

2. Compongono il Festival internazionale della famiglia le iniziative delle associazioni familiari, a livello regionale, nazionale e internazionale, i premi sui migliori film e documentari sulla famiglia, la fiera internazionale dei prodotti e dei servizi per la famiglia, i congressi internazionali riguardanti la maternità, l'infanzia e la terza età, la rassegna editoriale internazionale, i concorsi internazionali letterario e musicale.

3. L'Assessorato regionale competente cura l'organizzazione del Festival, fissa il calendario e la sede delle manifestazioni, avendo cura di ripartirle funzionalmente in un ambito di tempo circoscritto e nei diversi ambiti territoriali della Sardegna.

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.000.000 per l'anno 2009 e in euro 35.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi per il finanziamento di spese correnti

2009 euro 2.000.000
2010 euro 35.000.000
2011 euro 35.000.000
2012 euro 35.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:

voce 2
2009 euro 2.000.000

voce 8
2010 euro 35.000.000
2011 euro 35.000.000
2012 euro 35.000.000

in aumento

UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali

2009 euro 2.000.000
2010 euro 35.000.000
2011 euro 35.000.000
2012 euro 35.000.000

3. Alla ripartizione in capitoli delle risorse si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 ( Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.