CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 17

presentata dai Consiglieri regionali

VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MELONI Francesco - MULA

l'8 maggio 2009

Disposizioni per l'immediato pagamento dei debiti ai fornitori da parte della pubblica amministrazione nella Regione Sardegna

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il ritardo nei pagamenti delle prestazioni e delle forniture da parte dell'intero "sistema pubblico" isolano, dalla Regione Sardegna, agli enti locali, agli enti controllati, rappresenta un grave elemento complessivo di diseconomia, che appesantisce di contenzioso e di interessi passivi il sistema pubblico, sottraendo risorse agli investimenti e strozzando il sistema dell'impresa privata, necessariamente costretta a rivolgersi al credito, già ampiamente deficitario nella nostra Regione.

La stessa correttezza delle procedure delle gare d'appalto rischia di essere caricata di oneri impropri per effetto dell'estemporaneità dei pagamenti, che annullano la certezza del diritto dei titolari del credito.

L'esasperante lentezza del sistema dei pagamenti, che è già intollerabile nelle congiunture economiche ordinarie, è diventata oggi un ancor più straordinario cappio al collo del mondo dell'impresa isolano nel presente quadro congiunturale economico di grave sofferenza complessiva del sistema produttivo e del tessuto sociale della nostra Isola.

È del tutto evidente, infatti, che il grave ritardo nei pagamenti mette oggi più che mai in discussione la stessa sopravvivenza delle aziende, spesso a rischio di fallimento per via della crisi di liquidità e della difficoltà di accesso al credito, con incombenti, drammatiche ricadute sull'occupazione, già così duramente colpita in Sardegna.

Il presente provvedimento legislativo rappresenta, dunque, un elemento di riequilibrio del sistema, finalizzato al ripristino della certezza del diritto, che ha una reale ricaduta immediata sull'economia della Sardegna perché consente di immettere immediatamente in circuito ingenti risorse economiche, la cui disponibilità verrebbe invece differita dalla inefficienza e dalla farraginosità burocratica dell'attuale sistema dei pagamenti.

I vantaggi complessivi dell'intervento sarebbero, dunque, assai significativi, mentre gli oneri per la Regione sarebbero decisamente limitati, sostanzialmente ricondotti alla possibilità di anticipare le somme dovute attraverso un sistema di garanzie bancarie rigorosamente regolamentato con l'effettivo accertamento della sussistenza dei diritti alla liquidazione.

Con l'approvazione della presente proposta di legge, in definitiva, la Regione compie un elementare e utilissimo atto di giustizia perché si fa carico di tutti gli oneri dei ritardi nei pagamenti, generati dalla Regione stessa o da altri enti pubblici, riportando in capo al debitore oneri che, nel tempo, sono stati impropriamente trasferiti sul creditore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Accelerazione delle modalità di pagamento

1. I crediti accertati e scaduti nei confronti:
a) della Regione autonoma della Sardegna;
b) degli enti strumentali regionali;
c) delle aziende sanitarie locali;
d) degli enti locali della Sardegna;
e) delle società e degli enti a maggioranza regionale;
f) delle società e degli enti a maggioranza degli enti locali della Sardegna,
che siano vantati da parte di imprese, in qualunque forma costituite, ed enti di diritto privato che abbiano in Sardegna la sede legale o una stabile organizzazione e propri dipendenti ivi residenti, nonché le altre persone fisiche residenti in Sardegna possono essere oggetto di cessione, procura all'incasso o altro atto analogo nei confronti di banche operanti nel territorio regionale, che assicurino l'anticipazione dell'intero credito o di una sua parte.

 

Art. 2
Convenzione quadro

1. La cessione del credito avviene con atto specifico da stipularsi tra il creditore e una o più banche di cui all'articolo 1, secondo apposita convenzione quadro predisposta dall'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, con delega di pagamento notificata al debitore e con garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della Regione.

2. Tra la Regione e gli altri enti debitori di cui all'articolo 1 viene stipulata apposita convenzione che assicuri l'accertamento della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la verifica della ricuperabilità del credito della Regione autonoma della Sardegna entro i due esercizi che seguono la cessione, anche in base alle somme che potranno essere iscritte nei bilanci di previsione in base alla legislazione vigente.

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012; alle stesse si fa fronte con quota parte delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).