CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 16
presentata dai Consiglieri regionali
CAPELLI - OPPI - BIANCAREDDU - CONTU Felice - CAPPAI
MILIA - OBINU - STERIil 7 maggio 2009
Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e delle attività economiche agro-silvo-pastorali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Va innanzitutto ricordato che le regioni a statuto speciale come la Sardegna avevano il dovere - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 - con specifica legge regionale, di promuovere eventuali norme di attuazione in materia di incendi boschivi decidendo autonomamente di renderle meno restrittive e più legate alla realtà dei nostri territori. Basti pensare che le norme della legge n. 353 del 2000 e successivamente del decreto legislativo n. 227 del 2001 definiscono come bosco anche la macchia mediterranea e i pascoli cespugliati, praticamente buona parte di tutto il territorio della nostra Regione.
Nel 2007 si sono verificati in Sardegna numerosi incendi estivi, soprattutto a causa della perdurante siccità, che ha reso i terreni maggiormente esposti a gravi danni che in effetti si sono verificati.
A seguito degli incendi sono stati compromessi i redditi di molte imprese dedite all'allevamento, che costituisce una delle attività economiche più diffuse e importanti.
L'alta specializzazione delle imprese sarde in questa attività crea ricchezza non solo per l'agricoltura, ma anche per un consistente indotto, che comprende sia altre attività economiche, quali le industrie di trasformazione, il commercio, i trasporti e i servizi in generale legati ai prodotti, ma anche per tutte le comunità coinvolte, poiché la grande qualità dei prodotti comporta la valorizzazione del territorio e contribuisce a far conoscere in Italia e nel mondo i comuni e le aree interessate.
Per la tipologia dell'attività, per la conformazione del terreno e per le radicate tradizioni culturali delle comunità locali, queste attività sono concentrate in vaste aree e al verificarsi di un incendio, che spesso si espande per tutta la zona con la forza del vento e la siccità dei terreni, i territori a pascolo di molti comuni vengono interamente distrutti dalla furia del fuoco.
In questi casi il danno per gli allevatori è duplice in quanto viene, nell'immediato, a mancare completamente il terreno utilizzato come pascolo e, successivamente, lo squilibrio dell'ecosistema e il forte rallentamento della ripresa vegetativa che si registra negli anni successivi ad un incendio, impediscono la realizzazione del normale ciclo colturale e vegetativo per cui il pascolo è impedito o reso meno redditizio per molti anni successivi all'evento.
Il divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, relativo esclusivamente alle aree boscate, viene esteso, in base ad una errata interpretazione, ai pascoli arborati, con la conseguenza di inibire per 10 anni il pascolo nelle zone incendiate, anche quando le aree erano sempre state destinate a queste utilizzazioni.
Tale interpretazione comporta danni gravissimi per gli allevamenti sardi, considerata la particolare conformazione delle zone, in cui i terreni dedicati al pascolo presentano quasi sempre anche una notevole vegetazione arborea.
Tale interpretazione è contraria sia alla lettera che alla ratio della legge n. 353 del 2000, dal momento che la normativa è diretta, giustamente, ad evitare che aree, prima boscate, vengano dolosamente incediate per destinarle a pascolo, ma risulta del tutto inapplicabile ai pascoli arborati, che sono già destinati a pascolo, per cui è evidente che, rispetto ad essi, non c'è alcun pericolo di incendi dolosi provocati da pastori.
Gli incendi che hanno interessato tali aree, come è dimostrato dalle risultanze delle indagini effettuate, quando dolosi, non sono mai stati procurati da pastori che sono invece le prime vittime di tali fatti.
Si ritiene, pertanto, di dover procedere tempestivamente - articoli 1 e 2 della presente proposta di legge - per chiarire inequivocabilmente agli organi di vigilanza che l'articolo 10 della richiamata legge n. 353 del 2000, relativo al divieto decennale di pascolo, non si applica alle zone utilizzate, precedentemente all'incendio, come pascolo arborato, ma solo alle zone boscate, come stabilito dalla disposizione sopra richiamata.
Articolo 3 - Il decreto legislativo n. 228 del 2001 riguarda tutte le attività produttive o più spesso di servizio che si affiancano collateralmente all'attività agricola tradizionale per servizi alla collettività (ambientali, paesaggistici, ecc.) tra cui prevenzione incendi e cura delle foreste, lavori pubblici (manutenzione opere pubbliche, spalatura neve, pulitura scoli irrigui, ecc.). Sono tutte attività venute d'attualità a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 227 del 2001, dopo che, dal 1994, la legge n. 97 le aveva previste originariamente per le aziende agricole montane. Le aziende agricole, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e erogare prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
La presente proposta di legge è finalizzata a favorire una grande attenzione per la salvaguardia del territorio e per il suo presidio anche attraverso la predisposizione di bandi ed appalti, a cura degli enti locali, allo scopo di stimolare gli stessi ad assicurare il più alto livello di tutela ambientale con il mantenimento dei livelli occupativi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione dell'economia agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, e dello Statuto, mediante interventi speciali diretti al consolidamento e allo sviluppo delle attività economiche in connessione con la tutela del territorio e dell'ambiente.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio della Sardegna ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), ovvero ai sensi degli articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e successive modificazioni.
Art. 2
Definizione di bosco1. Agli effetti della presente legge regionale e di ogni altra norma in vigore, nel territorio della Sardegna i termini bosco e foresta sono equiparati.
2. Sono esclusi dalla definizione di bosco e foresta i pascoli arborati, i pascoli cespugliati, la macchia mediterranea e tutte le superfici regolarmente pascolate seppur con presenza di alberi di alto fusto e/o cespugli di macchia mediterranea.
Art. 3
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, potranno stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, redatte sulla base di un apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale, definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a euro 50.000 nel caso di imprenditori singoli, ed euro 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata.
3. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale concede alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, un contributo straordinario sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.
Art. 4
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 10.000.000 per l'anno 2009 e in euro 6.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S06.04.004
Interventi per favorire l'accesso al mercato finanziario e agli investimenti delle imprese agricole2009 euro 10.000.000
2010 euro 6.000.000
2011 euro 6.000.000
2012 euro 6.000.000in diminuzione
UPB S08.01.003
FNOL - investimenti2009 euro 10.000.000
2010 euro 6.000.000
2011 euro 6.000.000
2012 euro 6.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria.3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e su quelle corrispondenti dei bi1anci per gli anni successivi.