CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 14
presentata dai Consiglieri regionali
SORU - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA
CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio
MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonioil 23 aprile 2009
Stemma, gonfalone e sigillo della Regione autonoma della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende completare il percorso di innovazione nella raffigurazione grafica della Regione iniziato con l'adozione della bandiera avvenuta con legge regionale 15 aprile 1999, n. 10, che reca un modello grafico diverso da quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952, attributivo di uno stemma e di un gonfalone alla Regione stessa.
Lo scopo di tale intervento normativo � diretto ad omogeneizzare le modalit� rappresentative della Regione in tutte le sue espressioni formali quali lo stemma, il sigillo ed il gonfalone.
L'intervento normativo � effettuato attraverso la modifica della predetta legge regionale n. 10 del 1999 modificandone il titolo, in modo tale da comprendere anche la determinazione dello stemma, del gonfalone e del sigillo della Regione.
L'articolo 2 introduce l'articolo 1 bis alla legge regionale n. 10 del 1999 che riconosce la bandiera, lo stemma, il gonfalone ed il sigillo, quali simboli ufficiali della Regione e li definisce opportunamente adeguandoli all'impostazione della bandiera introdotta dalla legge regionale n. 10 del 1999.
L'articolo 3 introduce l'articolo 1 ter alla legge regionale n. 10 del 1999 che regolamenta l'utilizzo dello stemma della Regione e prevede, inoltre, l'adozione di uno specifico "manuale d'uso", diretto a garantire una standardizzazione dell'utilizzo dell'immagine della Regione negli atti formali e nei documenti emanati dalla Regione stessa.
L'articolo 4, modificativo dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 1999, specifica che l'applicazione delle sanzioni fa riferimento alla violazione delle sole norme relative alla modalit� di esposizione della bandiera e introduce gli importi delle sanzioni stesse in euro.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 10 del 19991. Il titolo della legge regionale 15 aprile 1999, n. 10 (Bandiera della Regione), � sostituito dal seguente: "Bandiera, stemma, gonfalone e sigillo della Regione autonoma della Sardegna".
Art. 2
Simboli della Regione1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1999 � aggiunto il seguente:
"Art. 1 bis (Simboli della Regione)
1. I simboli ufficiali della Regione autonoma della Sardegna sono:
a) la bandiera;
b) lo stemma;
c) il gonfalone;
d) il sigillo.2. La Regione adotta, quale suo stemma il medesimo simbolo rappresentato nella bandiera della Regione, di cui all'articolo 1, contenuto in cornice rettangolare con filetto nero, orientato con le teste di moro rivolte verso destra e associato alla scritta "Regione autonoma della Sardegna" riportata in carattere maiuscolo, secondo il bozzetto di cui all'allegato A.
3. Il gonfalone della Regione reca lo stemma di cui al comma 2, secondo il bozzetto di cui all'allegato B, fermo restando il valore storico del gonfalone concesso alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952.
4. Il sigillo della Regione � di forma circolare, al centro riporta lo stemma di cui al comma 2 e la associata dicitura "Regione autonoma della Sardegna * Presidenza *" riportata in corona, secondo il bozzetto di cui all'allegato C".
Art. 3
Utilizzo dello stemma della Regione1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1999 � aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1 ter (Utilizzo dello stemma della Regione)
1. Lo Stemma della Regione � stampato su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, in tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi.2. Parimenti lo stemma della Regione compare sul frontespizio del Bollettino ufficiale della Regione e sull'intestazione del sito internet istituzionale della Regione stessa.
3. Con decreto del Presidente della Regione � approvato uno specifico "manuale d'uso" per definire le modalit� di utilizzo uniforme dello stemma".
Art. 4
Sanzioni1. All'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 1999, dopo le parole "La violazione delle norme della presente legge" sono aggiunte le parole "relative all'esposizione della bandiera", e le parole "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 51 a euro 516".
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