CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 11/A

presentata dal consigliere regionale

RASSU

il 15 aprile 2009

Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge mira a velocizzare l'accesso al credito agevolato da parte delle aziende commerciali operanti in Sardegna dando loro la possibilità di accedere al credito agevolato con la procedura a sportello.

In sede di predisposizione del bando per il 2008, il Servizio commercio dell'Assessorato ha stimato che vengano presentate circa 2.000 domande e che con la dotazione finanziaria per il 2008, pari a 7 milioni di euro, possano essere agevolate un massimo di 130 domande (pari al solo 6-5 per cento delle domande di agevolazione previste). Per il 2009 e per le successive annualità bisognerà, pertanto, prevedere una dotazione più ampia di risorse, affinché si possano concretamente perseguire le finalità della legge. La combinazione della procedura a bando con la scarsità di risorse in campo (solo 7 milioni di euro) determina una drastica selezione della domanda di credito agevolata penalizzando le aziende più deboli, che sono poi quelle che hanno maggior necessità dell'intervento agevolativo. Perseguendo sulla strada del bando e non adeguando la dotazione finanziaria alla domanda, stimata dallo stesso Assessorato in 2.000 richieste, si snatura di fatto la finalità della legge.

Il ripristino della modalità a sportello, in alternativa alla procedura a bando sinora in uso, consente alle imprese sarde di accedere al credito agevolato allorquando si presenta la necessità, senza dover attendere i tempi di pubblicazione dei bandi ed affrontare le relative modalità di espletamento.

L'erogazione del solo contributo in conto capitale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9, non abbinato all'intervento creditizio bancario, con la prevista modalità a sportello consente un'indubbia accelerazione nell'incasso dell'aiuto, così svincolato dai tempi, spesso troppo lunghi, necessari per l'ottenimento del finanziamento da parte della banca.

Ulteriore snellimento nel processo si potrà realizzare con l'utilizzo di un consorzio fidi abilitato, in alternativa al ricorso all'ente creditizio convenzionato per la gestione degli interventi dettati dalla legge regionale n. 9 del 2002. Viene lasciata all'azienda richiedente la facoltà di scelta per l'erogazione del solo contributo in conto capitale tra l'ente creditizio convenzionato ed un consorzio fidi abilitato. L'auspicato incremento, nella legge finanziaria per il 2009, della dotazione a favore dei consorzi fidi, consentirà loro di operare, più fattivamente rispetto al passato, per accompagnare l'impresa nell'accesso al credito bancario.

Gli aiuti in argomento sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse esenti da qualsiasi aiuto pubblico a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25 per cento delle spese di investimento ammissibili.

Tutte le risorse finanziarie che verranno assegnate, a partire dal 2009, per gli interventi di cui alla legge regionale n. 9 del 2002, saranno pertanto interamente utilizzate per la procedura a sportello. L'ammontare della dotazione dovrà essere incrementato, rispetto agli attuali 7 milioni di euro assolutamente insufficienti, per soddisfare una percentuale accettabile delle richieste ipotizzate in circa 2000 all'anno, secondo le stime del competente Servizio commercio dell'Assessorato.

Gli enti istruttori (banca e consorzio fidi) provvederanno al blocco automatico della ricezione delle domande, a seguito del raggiungimento del complessivo ammontare dello stanziamento. Le pratiche, complete di tutta la documentazione, verranno istruite secondo l'ordine di presentazione della domanda. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione all'ente istruttore, in linea con quanto già previsto dalle direttive di attuazione vigenti.

L'istruttoria dovrà essere svolta entro sessanta giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della domanda. Le domande presentate dopo l'esaurimento dei fondi disponibili, avranno priorità nell'istruttoria allorquando verrà ripristinata nell'anno successivo o in sede di eventuale assestamento di bilancio la dotazione finanziaria..

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai consiglieri

RASSU, Presidente e relatore - MELONI Marco, Vice presidente, - TOCCO, Segretario - DIANA Giampaolo, Segretario - CAPELLI - COCCO Pietro - DESSÌ - FOIS - MULAS - PITEA - RODIN - ZEDDA Alessandra

pervenuta il 22 luglio 2009

La Sesta Commissione permanente ha approvato all'unanimità dei votanti, nella seduta del 14 luglio 2009, il seguente testo, che recepisce, modificando e integrando i commi 3 e 4 della legge regionale n. 9 del 2002, il contenuto originario della proposta di legge n. 11.

L'esame della proposta di legge è stato preceduto dall'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e dell'Assessore regionale competente in materia.

Nel corso delle audizioni e nel corso della discussione è emerso un ampio consenso sull'esigenza di chiarire in forma specifica che l'erogazione degli incentivi debba essere improntata a meccanismi procedurali tali da garantire celerità ed ampiezza nell'accesso, sia pure entro i limiti degli stanziamenti disponibili, in relazione ai quali si conferma, peraltro, l'urgenza di un cospicuo incremento.

Si è pertanto ritenuto di escludere esplicitamente la procedura a bando, alla quale l'Amministrazione regionale ha in precedenza fatto ricorso e che non si è rivelata efficace ai fini dell'erogazione degli incentivi secondo le esigenze di tempestività delle imprese, ciò che di fatto ha finito per penalizzare le più deboli.

Si è inoltre specificato, integrando le previsioni originarie della proposta di legge, da un lato che l'affidamento dell'istruttoria delle domande ad istituti di credito convenzionati dovrà privilegiare tra i medesimi quelli che abbiano una diffusione sul territorio regionale sufficiente per assicurare un servizio capillare alle imprese, dall'altro, in accoglimento delle richieste provenienti dalle rappresentanze di categoria, che le domande volte ad ottenere la concessione del solo contributo in conto interessi o del solo contributo in conto capitale potranno essere istruite anche dai consorzi fidi costituiti dalle associazioni più rappresentative del comparto.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio.

 

Titolo: Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio).

 

Art. 1
Procedure di accesso ai benefici

1. Per semplificare le procedure di accesso ai benefici di cui alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), e successive modificazioni e integrazioni, è consentito ai beneficiari di cui all'articolo 3 della stessa legge, di richiedere le agevolazioni con il sistema a sportello anziché a bando.

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), sono sostituiti dai seguenti:
"3. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, disciplinata da apposita convenzione con istituti di credito che abbiano sufficiente diffusione sul territorio regionale, è affidata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Le richieste volte ad ottenere il solo contributo in conto interessi o il solo contributo in conto capitale possono essere istruite, sulla base di apposita convenzione, anche dai consorzi fidi costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del comparto.
4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione è effettuata esclusivamente con procedura a sportello. Le incentivazioni sono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, nei limiti delle disponibilità finanziarie."

 

Art. 2
Erogazione del contributo in conto capitale

1. Per la concessione del solo contributo in conto capitale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9 del 2002, è consentita l'istruttoria e l'erogazione anche presso i consorzi fidi abilitati. I rapporti tra detti enti e l'Amministrazione regionale sono disciplinati da apposita convenzione, da stipulare sulla base della normativa vigente in materia.

 

 

Art. 2

Soppresso

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Per la copertura finanziaria si fa riferimento alle risorse destinate per le incentivazioni alle attività commerciali.

 

 

Art. 3

Soppresso