CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 10/A
presentata dal consigliere regionale
RASSU
il 15 aprile 2009
Provvidenze a favore dell'artigianato sardo
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge mira a facilitare l'accesso agevolato da parte delle aziende artigiane operanti in Sardegna che, per numero (oltre 40 mila su tutto il territorio isolano), costituiscono una componente significativa del tessuto produttivo locale e, in particolare, delle piccole e medie imprese.
Il limite di 200.000 euro dell'aiuto richiesto è compatibile con la norma de minimis, strumento adottato dalla Commissione europea per dare maggiore efficienza ed efficacia normativa e gestionale agli interventi che si posizionano al di sotto di una determinata soglia quantitativa.
Il ripristino della modalità a sportello, in alternativa alla procedura a bando, ora in uso, per interventi finanziari di valore minimo (ossia de minimis) consente alle imprese sarde di investire in impianti fissi, in relazione alle esigenze di creazione o ampliamento della base produttiva, nel momento in cui si presenta la necessità, senza dover attendere i tempi di pubblicazione dei bandi ed affrontare le relative modalità di espletamento.
Ovviamente, in ossequio alla normativa in materia ed in particolare al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis), le direttive di attuazione, da emanarsi da parte della Giunta regionale dovranno tener conto delle esclusioni ivi previste (settori esclusi), del tetto massimo (importo) e del periodo triennale di utilizzo. Per via delle caratteristiche dell'aiuto de minimis dovranno essere inoltre previste specifiche modalità in ordine alla verifica della cumulabilità (con altri interventi dello stesso tipo de minimis), della sussistenza nel periodo triennale del diritto al beneficio e della possibilità che l'aiuto venga erogato in più soluzioni (in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori).
L'erogazione del solo contributo in conto capitale, di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 51 del 1993, sempre col sistema de minimis, indipendente rispetto all'intervento creditizio bancario, consente un'indubbia accelerazione nell'incasso dell'aiuto, così svincolato dai tempi, spesso troppo lunghi, necessari per l'ottenimento del finanziamento da parte della banca.
Ulteriore snellimento nel processo si potrà realizzare con il ripristino della procedura presso la locale camera di commercio, che già in passato ne ha curato la gestione, ovvero presso un consorzio fidi abilitato, in alternativa al ricorso all'ente creditizio convenzionato per la gestione degli interventi dettati dalla legge regionale n. 51 del 1993. Tale facoltà di scelta tra gli enti convenzionati per l'erogazione del solo contributo in conto capitale, esclusivamente nel limite del de minimis, è ovviamente lasciata alla singola ditta artigiana.
Secondo quanto previsto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, relativa alle aree ammesse a godere delle regole previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l'articolazione del contributo in conto capitale, in linea con l'attuale disciplina, sarà pertanto:
- 30 per cento nelle Province di Cagliari, di Sassari e di Olbia-Tempio;
- 35 per cento nelle Province di Nuoro, di Oristano, dell'Ogliastra, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano,
e sarà ragguagliato alle spese ammissibili e secondo i massimali di spesa agevolabili previsti dall'articolo 9, commi 1 e 7, della legge regionale n. 51 del 1993.Gli aiuti in argomento sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25 per cento delle spese di investimento ammissibili.
L'ammontare delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria, sarà determinato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria, in particolare del sistema del de minimis (totale delle agevolazioni allo stesso titolo ottenute nell'arco del triennio).
In estrema sintesi, lo scenario possibile è il seguente:
a) l'impresa artigiana che effettua un investimento e richiede i benefici della legge regionale n. 51 del 1993 (contributo in conto capitale, contributo in conto interessi), per un ammontare complessivo superiore a euro 200.000, non può che seguire la consueta procedura a bando;
b) l'impresa artigiana che, invece, effettua un investimento ammissibile ai benefici della legge regionale n. 51 del 1993, che prevede, un aiuto inferiore a euro 200.000, se richiede entrambe le agevolazioni (contributo in conto interessi e contributi in conto capitale) si rivolge alla banca convenzionata in qualunque momento (secondo la procedura a sportello);
c) l'impresa artigiana che, invece, richiede il solo contributo in conto capitale può, a sua scelta, rivolgersi anche alla locale camera di commercio oppure a un consorzio fidi abilitato.***************
RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai consiglieri
RASSU, Presidente e relatore - MELONI Marco, Vice presidente, - TOCCO, Segretario - DIANA Giampaolo, Segretario - CAPELLI - COCCO Pietro - DESSÌ - FOIS - MULAS - PITEA - RODIN - ZEDDA Alessandra
pervenuta il 7 agosto 2009
La Sesta Commissione permanente, nella seduta del 5 agosto 2009, ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di minoranza, il seguente testo, che recepisce, con integrazioni, il contenuto della proposta di legge n. 10.
L'esame della proposta di legge è stato preceduto dall'audizione delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Casartigiani e dell'Assessore regionale competente in materia.
Così come avvenuto in relazione ad un altro settore dell'economia sarda, quello del commercio, di cui alla proposta di legge n. 11, precedentemente approvata dalla Commissione, nel corso della discussione è emerso un ampio consenso sull'esigenza che l'erogazione degli incentivi regionali sia improntata a meccanismi procedurali tali da garantire celerità e ampiezza nell'accesso, sia pure entro i limiti degli stanziamenti disponibili.
A tal fine si è approvato l'inserimento di un articolo aggiuntivo alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo).
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo prevede che le agevolazioni di cui agli articoli 3 e 10 bis della citata legge regionale il cui ammontare non superi i limiti previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), siano erogate con procedimento a sportello, secondo l'ordine di presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il comma 2 prescrive che la Regione stipuli le convenzioni per la gestione dei fondi destinati alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 51 del 1993 con istituti di credito aventi sufficiente diffusione sul territorio regionale.
Il comma 3 specifica che le domande volte ad ottenere la concessione del solo contributo in conto interessi o del solo contributo in conto capitale possano essere istruite anche dai consorzi fidi costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del comparto.
Si è previsto infine, con un apposito articolo che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, la Giunta regionale emani le direttive e i criteri di attuazione e che entro i sei mesi successivi riferisca al Consiglio regionale sul suo stato di attuazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Provvidenze a favore dell'artigianato sardo.
Titolo: Disposizioni integrative della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40) e successive modificazioni.
Art. 1
Finalità1. Per semplificare le procedure di accesso ai benefici di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), e successive modificazioni, è consentito ai beneficiari, nel rispetto della norma comunitaria de minimis, di richiedere le agevolazioni, al di fuori della normale procedura a bando.
2. L'importo è riferito al totale delle agevolazioni ottenute dall'impresa in un periodo di tre anni e può essere cumulato, senza alcun limite, con altri benefici non in regime di de minimis.
Art. 1
Disposizioni integrative della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modificazioni1. Nella legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40) e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 bis è inserito il seguente:
"10 ter (Semplificazione dei procedimenti)
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 3 e 10 bis il cui ammontare non superi i limiti previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), sono erogate con procedimento a sportello, secondo l'ordine di presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.2. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 10 bis, comma 4, sono stipulate con istituti di credito che abbiano sufficiente diffusione sul territorio regionale.
3. Le domande volte ad ottenere il solo contributo in conto interessi o il solo contributo in conto capitale di cui alla presente legge possono essere istruite, sulla base di apposita convenzione, anche da consorzi fidi costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore.".
Art. 2
Concessione del contributo in conto capitale1. Per la concessione del solo contributo in conto capitale, di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 51 del 1993, è consentita l'istruttoria e l'erogazione sia presso gli enti creditizi già convenzionati che presso le camere di commercio provinciali e presso i consorzi fidi abilitati. I rapporti tra detti enti e l'Amministrazione regionale sono disciplinati da apposita convenzione, da stipulare sulla base della normativa vigente in materia.
Art. 2
SoppressoArt. 3
Direttive di attuazione1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad emanare le direttive ed i criteri di attuazione, ed entro i sei mesi successivi, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione e sull'applicabilità concreta della stessa.
2. Per la copertura finanziaria di tale intervento si fa riferimento alle risorse destinate per le incentivazioni alle attività artigiane.
Art. 3
Direttive di attuazione1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana le direttive e i criteri di attuazione ed entro i sei mesi successivi riferisce al Consiglio regionale sul suo stato di attuazione.