CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 9
presentata dai Consiglieri regionali
MANINCHEDDA - SANNA Giacomo - DESSÌ - PLANETTA - SOLINAS Christian
il 15 aprile 2009
Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza
e della tutela ambientale***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende pervenire all'adozione di alcune misure finalizzate a valorizzare l'agricoltura regionale nella competizione con i prodotti provenienti da altre località e, in particolare, dall'estero, spesso carenti dal punto di vista della qualità ed estranei alla tradizione regionale, a tutelare il consumatore dal rischio di limitazioni alla libertà dell'offerta, a ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale del trasporto merci.
A tale fine, si propone la registrazione, da parte della Regione Sardegna, di un marchio collettivo di origine da attribuire ai prodotti alimentari locali, così da differenziarli sul mercato ponendo l'accento sul luogo di produzione, nonché l'adozione di un piano regionale di comunicazione e di informazione del consumatore, attraverso il quale fornire un adeguato sostegno pubblicitario ai prodotti dotati del marchio di origine locale.
Il possesso del marchio di origine e la minor distanza del luogo di produzione potranno diventare elementi di rilievo per l'aggiudicazione delle gare per la somministrazione dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
Si prevede, inoltre, la possibilità di concedere un incremento fino al 30 per cento della superficie di vendita prevista dalla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, agli esercizi commerciali che destinino una consistente quota della loro superficie alla vendita di prodotti dotati del marchio di origine e specifichino sugli scontrini fiscali rilasciati ai consumatori la quota di spesa riguardante l'acquisto di tali prodotti.
In materia di rifiuti è disposto che la Giunta regionale proceda, nel rispetto della normativa comunitaria, all'erogazione di contributi finanziari agli esercizi commerciali che adottano procedure di riduzione della produzione di rifiuti e degli imballaggi o effettuano la distribuzione gratuita e filantropica dei prodotti alimentari ritirati dalla vendita per l'approssimarsi della data di scadenza.
Per assicurare e promuovere la libertà dell'offerta è prevista l'istituzione di un Osservatorio regionale della concorrenza, con il compito di vigilare sul rispetto di quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante, e di segnalare eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'adozione delle relative sanzioni.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione promuove:
a) la qualità dei prodotti alimentari della Sardegna;
b) la riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci;
c) la tutela del consumatore attraverso la promozione della libertà dell'offerta.
Art. 2
Marchio di origine dei prodotti alimentari sardi1. La Regione è autorizzata a registrare, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e dell'articolo 2570 del Codice civile, un marchio collettivo di origine per l'individuazione dei prodotti alimentari locali.
2. Il marchio di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per distinguere prodotti alimentari ottenuti in Sardegna.
3. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, disciplina le procedure per l'assegnazione del marchio, i controlli e i casi di revoca dell'assegnazione, nonché le eventuali penali per gli utilizzi non corretti.
4. Nelle gare per la somministrazione dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, a parità degli altri elementi dell'offerta, la Regione e gli enti locali valorizzano il marchio di cui al comma 1 e la minor distanza della località di produzione degli alimenti utilizzati dal luogo di svolgimento del servizio.
5. Il marchio di cui al comma 1 viene riconosciuto automaticamente ai prodotti dotati di marchio DOP (Denominazione origine protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta).
Art. 3
Promozione della qualità alimentare e educazione al consumo1. La Giunta regionale adotta il Piano di comunicazione e di informazione del consumatore sui prodotti dotati del marchio collettivo di origine di cui all'articolo 2, comma 1, previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. Agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n.5 (Disciplina generale delle attività commerciali), che:
a) destinino una quota non inferiore al 50 per cento della superficie di vendita alla vendita di prodotti dotati del marchio collettivo di origine di cui all'articolo 2, comma 1;
b) esplicitino nello scontrino fiscale la percentuale di spesa relativa all'acquisto di prodotti dotati del marchio collettivo di origine di cui all'articolo 2, comma 1, effettuata dal consumatore;
è riconosciuto un incremento del 30 per cento della superficie massima di vendita di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 5 del 2006.3. Alle grandi strutture di vendita che soddisfino le condizioni previste dal comma 2, lettere a) e b), può essere riconosciuto un incremento fino al 30 per cento della superficie di vendita, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2006.
4. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) e previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, concede specifiche agevolazioni finanziarie agli esercizi commerciali che adottano opportune procedure di riduzione della produzione di rifiuti e degli imballaggi o effettuano la distribuzione gratuita e filantropica dei prodotti alimentari ritirati dalla vendita per l'approssimarsi della data di scadenza nei paesi e città cui insistono gli stessi esercizi.
Art. 4
Promozione della libertà dell'offerta1. La Regione tutela e promuove la concorrenza nel territorio regionale.
2. È istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l'Osservatorio regionale della concorrenza; la Giunta regionale disciplina il suo funzionamento.
3. L'Osservatorio regionale della concorrenza è composto da tre membri, compreso il presidente, dotati di documentata esperienza in materia di concorrenza, scelti dal Presidente della Regione da una lista di esperti formata a seguito di apposita procedura pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
4. L'Osservatorio elabora annualmente il rapporto sul mercato interno della Sardegna e vigila, all'interno del territorio regionale, sul rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Qualora riscontri la sussistenza di possibili infrazioni, ne effettua immediata comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Regione informa i cittadini, con capillari campagne di informazione, delle sanzioni applicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito delle segnalazioni di cui al comma 4.
6. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e hanno diritto al trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 5
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 530.000 annui.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL – Parte corrente2008 euro 530.000
2009 euro 530.000
2010 euro 530.000
2011 euro 530.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008)
in aumento
UPB S04.05.001
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti2008 euro 500.000
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
in aumento
UPB S01.03.003
Funzionamento organismi di interesse nazionale2008 euro 30.000
2009 euro 30.000
2010 euro 30.000
2011 euro 30.0003. Alle spese previste per l'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.