CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 7

presentata dal Consigliere regionale

RASSU

l'8 aprile 2009

Ristrutturazione finanziaria, consolidamento esposizioni debitorie e agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese agricole e agro-pastorali

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il settore agricolo ed agro-pastorale, composto in Sardegna per la quasi totalità da piccole e medie imprese, rappresenta per la nostra economia uno dei fattori trainanti.

A causa comunque delle peculiarità e caratteristiche del sistema economico isolano, per certi versi sistema chiuso, il settore risente più di altri dei riflessi negativi originati da fattori esterni allo stesso sistema che ne condizionano la redditività.

In particolare i costi della produzione risentono pesantemente della condizione geografica della nostra Regione che paga la propria insularità con ciò che di negativo questo fatto comporta.

Fattori negativi: la mancanza della continuità territoriale merci con l'esterno, la scarsità di infrastrutture interne, l'alto costo energetico e del denaro, l'assenza di una politica per l'export e la mancata modernizzazione del settore.

Il costo dei trasporti infatti, da e per la Sardegna, aggiunto al più elevato costo dell'energia e del denaro, ha determinato e continua a determinare gravissimi squilibri economici che, nella debole economia isolana, causano gravi svantaggi socio-strutturali.

La stabilità dell'intero sistema economico della Sardegna può ottenersi attraverso il riequilibrio economico finanziario del settore agricolo e agro-pastorale. Il fallimento della politica industriale, infatti, che ha evidenziato la mancanza e la debolezza dei presupposti economici, ha posto in evidenza la necessità di ridare al settore agricolo il ruolo che gli era stato tolto.

Queste obiettive difficoltà intrinseche al sistema economico isolano di cui si è appena accennato, sono state ancor più accentuate dall'impatto che la debolezza di questo sistema ha dovuto sopportare al seguito dell'adesione dell'Italia all'euro, della globalizzazione dei mercati, non trovandosi in alcun modo strutturato per affrontarli.

Ne è derivato un aumento di costi di produzione con conseguente squilibrio dei prezzi, con un insopportabile appesantimento per la struttura delle aziende, che già avevano difficoltà a sopportare le difficoltà congiunturali di un sistema così strutturato.

Come se non bastasse, le imprese agricole e pastorali sarde a causa del rigetto, da parte dell'Unione europea, della famigerata legge regionale n. 44 del 1988 si sono ritrovate gravate da una insopportabile situazione debitoria.

Le piccole e medie imprese agricole, quindi, già interessate dalla congiuntura negativa del mercato, hanno dovuto contrarre con te banche prestiti agrari a tasso ordinario e comunque superiori al tasso agevolato, ricorrendo all'indebitamento a breve o a medio termine, anche per sopperire tra l'altro agli eventi calamitosi e alle epizoozie che ne hanno condizionato e compromesso la capacità produttiva negli anni scorsi. A causa di ciò gli imprenditori si trovano oggi nella condizione di non poter garantire i rientri imputabili ai prestiti contratti, con le loro aziende messe all'asta dal sistema creditizio.

In questo panorama le piccole e medie imprese agricole ed agro-pastorali si trovano al collasso e sull'orlo del tracollo economico, con conseguenti ripercussioni catastrofiche sul sistema economico, non solo regionale ma anche nazionale, poiché il crollo del settore agro pastorale trascinerà per effetto domino gli altri settori economici isolani che non godono certo di buona salute. Le passività accumulate frenano il loro slancio produttivo impedendo anche il decollo del settore che pure ha obiettive potenzialità di sviluppo, impedendone di fatto il rinnovamento e l'ammodernamento.

Si rende indispensabile, oltre che improcrastinabile, l'intervento della Regione per bloccare le azioni esecutive delle banche nei confronti delle imprese indebitate ed insolventi, promuovendo, tramite la finanziarla SFIRS, un intervento specifico che consenta, senza peraltro creare turbative economiche e concorrenziali sul mercato, il dilazionamento nel medio e lungo termine delle gravi esposizioni del settore e blocchi le azioni esecutive in corso.

L'intervento proposto eviterebbe il tracollo di un intero settore economico quale è quello delle piccole e medie imprese agricole ed agro-pastorali in Sardegna e garantirebbe tra l'altro, pur mantenendo intatta la capacità produttiva complessiva, la ripresa della redditività aziendale e i livelli occupativi del comparto.

Non bisogna, inoltre, dimenticare come in molte occasioni le gravose garanzie richieste per l'accesso al credito costituiscano un ostacolo insormontabile per l'avvio e lo sviluppo delle imprese operanti in campo agricolo ed agro-alimentare; di conseguenza si è ritenuto opportuno affiancare all'intervento sopradescritto la creazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un apposito fondo destinato a garantire le banche e gli intermediari finanziari per i prestiti effettuati a favore delle imprese operanti nel settore, da gestire con la collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agroalimentare (ISMEA).

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a intervenire per una sola volta con appositi strumenti finanziari da destinare alle seguenti finalità:
a) consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese agricole ed agro-pastorali singole o associate, delle cooperative e consorzi operanti nel settore che, a causa dei ricorrenti eventi eccezionali e calamitosi di situazioni congiunturali e di svantaggio socio-strutturale, dimostrano di trovarsi in difficoltà finanziaria e di insolvenza verso il sistema bancario, ciò in quanto tali imprese non sono in condizioni di rimborsare le esposizioni debitorie con gli istituti di credito, originate da debiti contratti a tasso ordinario o comunque superiore all'agevolato e relativi alla conduzione, l'esercizio, la ristrutturazione, l'acquisto di terreni per l'accorpamento e il riordino fondiario, l'acquisto di aziende, l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario nonché dalle esposizioni debitorie provenienti da aperture di credito e da prestiti agrari a scadenza annuale ottenuti per l'esercizio dell'attività aziendale;
b) agevolazione dell'accesso al credito a favore delle imprese agricole ed agro-pastorali attraverso la creazione di un apposito fondo di garanzia.

 

Art. 2
Destinatari

1. Possono beneficiare delle provvidenze della presente legge, per una sola volta, le piccole e medie imprese agricole ed agro-pastorali, singole o associate, le cooperative e i consorzi operanti nel settore.

2. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze, statali, regionali e comunitarie percepite per lo stesso scopo.

 

Art. 3
Aumento del capitale sociale della SFIRS Spa

1. Per gli scopi di cui all'articolo 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'aumento del capitale sociale della SFIRS per l'acquisto, pro soluto, dei crediti derivanti dalle esposizioni debitorie relative alle operazioni di finanziamento effettuate dalle banche alle imprese del comparto agricolo. L'importo da finanziare per tale scopo è pari a euro 122.000.000.

 

Art. 4
Acquisto dei crediti degli imprenditori agricoli

1. L'acquisto dei crediti è effettuato dalla finanziaria regionale SFIRS Spa tramite un soggetto appositamente costituito. La stima dei crediti deve essere effettuata da idonea società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici e di terzietà, selezionata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedure di gara, sulla base dei criteri generalmente utilizzati nella cessione degli stessi dagli istituti di credito, e deve interessare aziende con capacità prospettiche atte a far fronte al rimborso del debito. Per i finanziamenti per i quali sono già in corso le azioni legali, la banca cedente si obbliga a chiedere l'immediata sospensione delle azioni esecutive.

 

Art. 5
Rinegoziazione dei crediti

1. Il cessionario del credito, divenutone titolare, favorisce la rinegoziazione dell'importo, della durata e del tasso di interesse. Il cessionario procede alla rinegoziazione del credito acquistato sulla base dell'importo erogato per l'acquisto del credito maggiorato degli interessi. La durata del periodo di rimborso può essere stabilita in cinque anni di cui uno di preammortamento per i prestiti agrari con rata annuale; in dieci anni di cui due di preammortamento per i finanziamenti per investimenti di esposizione fino a 150.000 euro; in quindici anni di cui due di preammortamento per le esposizioni di importo superiore. La misura dell'interesse è pari al tasso di riferimento vigente per il settore agrario al momento della rinegoziazione. Il pagamento del capitale e degli interessi avviene in rate semestrali per durate maggiori di cinque anni.

 

Art. 6
Piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria

1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare con la richiesta delle agevolazioni un piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria, che contenga le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa e che dimostri, con apposita documentazione, l'adeguatezza delle misure proposte.

2. Il piano di risanamento economico e di ristrutturazione deve consentire il ripristino della redditività dell'impresa e il suo riequilibrio economico e, a consolidamento avvenuto, la copertura della totalità dei suoi costi senza che ciò determini aumento della capacità produttiva complessiva, né indebite distorsioni di concorrenza, consentendo altresì un accettabile equilibrio finanziario.

 

Art. 7
Competenze dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è competente per la definizione delle procedure relative all'acquisto pro soluto dei crediti e per la stipula, di concerto con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale, della relativa convenzione con il soggetto cessionario.

 

Art. 8
Fondo di garanzia

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole ed agro-pastorali è costituito un apposito fondo di euro 10.000.000 destinato a concedere garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

2. La gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con la collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agro-alimentare (ISMEA), previa stipula dei necessari accordi programmatici.

 

Art. 9
Direttive di attuazione

1. Le direttive di attuazione della presente legge sono emanate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 132.000.000 per l'anno 2009 ed alla relativa spesa si fa fronte con quota parte delle compartecipazioni erariali di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).