CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 4

presentata dal Consigliere regionale

RASSU

il 31 marzo 2009

Istituto sardo per il cavallo

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Dal 2005, anno della soppressione dell'Istituto incremento ippico della Sardegna, il settore ippico regionale ha perduto un riferimento pubblico definito e sicuro. L'azione legislativa, da allora, si è caratterizzata rispetto alla collocazione dell'ente soppresso come estremamente incoerente ed indefinita, determinando vari passaggi istituzionali (ERA, LAORE, AGRIS), fatto questo non manifestatosi per nessun altro degli enti soppressi.

La stagnazione del settore così originata è la conseguenza di questa incoerenza ed inefficacia degli atti normativi. Essa si è manifestata sino ad oggi con:
- l'annullamento della forza propulsiva di un sistema consolidato;
- lo squilibrio delle funzioni, ora in direzione dell'assistenza tecnica, ora della ricerca, con conseguente annullamento dell'organicità della guida pubblica di un sistema multifattoriale quale era quello ippico sardo, sino al 2005 sostenuto da un'efficiente azione istituzionale integrata nei vari aspetti;
- l'impoverimento della struttura originaria sotto il profilo delle risorse umane, degli investimenti, della credibilità nei confronti dell'utenza allevatoriale e dei terzi partner ed interlocutori;
- l'intensa demotivazione professionale del personale residuale, da tre anni in attesa di indicazioni programmatiche precise, coerenti e condivisibili;
- l'assoggettamento a ganasce burocratiche che impediscono il regolare funzionamento persino dell'ordinaria amministrazione;
- la spinta alla contrapposizione tra aree residue del vecchio ente (Tanca Regia/resto dell'Ente);
- la distanza incolmabile tra una pesante e disinteressata amministrazione centrale e un'impoverita struttura operativa;
- l'assenza totale di atti d'indirizzo specifico per il settore da parte dei referenti istituzionali, dell'Assessorato e dell'Amministrazione regionale in generale;
- l'indebolimento complessivo di ogni ambito operativo, privato del motore di una pianta organica mai rinnovata;
- il decadimento delle strutture e dei beni, la mancanza d'investimenti seri e d'impostazione pluriennale a favore dell'utenza del settore.

Da qui, e non solo, la necessità di ridare autonomia operativa all'Istituto onde poter dare risposte concrete ad un settore importante che rappresenta un patrimonio unico ed insostituibile per la Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Norme istitutive e generali

1. La Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo l'allevamento del cavallo come risorsa di valenza storica, culturale, economica, sociale e produttiva rilevante nel complesso delle politiche agricole regionali, si dota, con la presente legge, di uno strumento pubblico a sostegno dell'incremento e della valorizzazione delle produzioni ippiche.

2. In conformità al comma 1 è istituito l'Istituto sardo per il cavallo con sede in Ozieri.

3. È abrogato il comma 9 dell'articolo 7, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

4. All'Istituto è garantita autonomia amministrativa, organizzativa e operativa, con spazi autonomi di proposizione e di ricerca.

 

Art. 2
Inquadramento

1. L'Istituto sardo per il cavallo è inquadrato nell'organizzazione della Regione quale struttura tecnico-operativa per l'incremento e la valorizzazione delle produzioni ippiche.

 

Art. 3
Finalità dell'Istituto sardo per il cavallo

1. L'Istituto sardo per il cavallo rappresenta e garantisce le competenze della Regione autonoma della Sardegna nell'ambito delle seguenti finalità:
a) esercizio di tutte le competenze regionali nell'ambito della riproduzione equina derivanti dalle normative vigenti in materia, fornendo le necessarie garanzie pubbliche; attuazione dei controlli relativi all'esercizio della monta pubblica e privata, dell'inseminazione artificiale, dello stoccaggio, trasporto, manipolazione ed utilizzo del materiale germinale ed embrionale; reperimento, sul mercato mondiale, di riproduttori e materiale germinale utile al miglioramento genetico della popolazione equina della Sardegna in coerenza con gli obiettivi della selezione, contribuendo alla definizione degli stessi in conformità alle esigenze del mercato e alle specificità produttive della Regione sarda, provvedendo particolarmente alla tutela ed alla preservazione della razza anglo-arabo-sarda, derivante dalla più che secolare esperienza selettiva dell'allevamento equino della Sardegna; promozione e sostegno della sperimentazione produttiva delle razze da sella europee ed il loro incrocio con la popolazione anglo-arabo-sarda;
b) contribuire alla produzione di pony ed alla diffusione dell'equitazione negli strati giovanili della popolazione della Sardegna, incrementando il mercato interno degli utilizzatori del cavallo;
c) contribuire alla tutela ed allo studio delle razze equine ed asinine tipiche della Sardegna;
d) contribuire alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura;
e) contribuire all'orientamento delle attività degli ippodromi della Sardegna e garantire la vigilanza della Regione sulla loro attività;
f) espletare attività di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance; predisporre moduli predittivi delle performance della progenie;
g) gestire il flusso informativo relativamente a tutti gli elementi attivi e passivi del comparto; elaborare dati, produrre statistiche e canalizzare l'informazione; creare ed aggiornare banche dati per la registrazione delle genealogie;
h) collaborare con gli enti tecnici nazionali ed internazionali del comparto;
i) collaborare con le università, le autorità sanitarie, gli istituti ed enti di studio e di ricerca, le imprese, gli enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell'Istituto.

 

Art. 4
Direzione generale

1. La guida dell'istituto è affidata ad un direttore generale, di nomina del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il direttore generale dovrà essere nominato tra i dirigenti del comparto regionale e degli enti ed agenzie, con laurea in Medicina veterinaria o Scienze agrarie e anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale non inferiore ai cinque anni, ovvero tra professionisti provvisti dei titoli di laurea più sopra richiamati con comprovata esperienza dirigenziale e/o manageriale esterni all'Amministrazione regionale, agli enti ed agenzie. Il direttore generale garantisce le funzioni di governo dell'ente, definendo gli obiettivi ed i programmi annuali e pluriennali da attuare e verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

2. Il funzionamento dell'Istituto è garantito dagli organi tecnici, amministrativi e scientifici organizzati in servizi e settori. Per la propria attività l'Istituto dispone di uffici, aziende, laboratori e infrastrutture, garantendo la preservazione delle proprie dotazioni storiche e identitarie.

3. Alla direzione generale fanno capo i servizi generali, di segreteria e di staff e il Centro di riproduzione equina. Quest'ultimo svolge i compiti funzionali alla riproduzione equina derivanti dall'applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche ed agisce sotto la guida di un medico veterinario con funzioni di direttore sanitario, il quale risponde degli atti del centro direttamente al direttore generale ed alle autorità sanitarie.

 

Art. 5
Comitato tecnico

1. A supporto della definizione di obiettivi e strategie tecniche della direzione generale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le varie rappresentanze del comparto in ambito regionale e aventi titolo rispetto agli obiettivi generali dell'Istituto, provvede alla nomina di un comitato tecnico costituito dallo stesso direttore generale, da un esperto ippologo di chiara e comprovata competenza tecnico scientifica, da due ippicoltori e da un tecnico esperto in discipline sportive che prevedano l'utilizzo del cavallo.

2. Il comitato tecnico ha funzione consultiva e di rappresentanza tecnica delle istanze provenienti dal territorio, dall'allevamento, dal mercato, dallo sport e dalle scienze.

3. Il comitato tecnico è convocato dal direttore generale almeno una volta l'anno nel corso dell'anno solare.

4. Il comitato tecnico dura in carica tre anni dalla nomina, i membri sono rinnovabili una sola volta ed, in ogni caso, decadono in coincidenza con il termine della legislatura regionale.

5. I membri del comitato tecnico prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto unicamente ad un gettone di presenza, stabilito ogni anno in sede di bilancio, comprensivo delle spese per i pasti, l'alloggio e per il raggiungimento della sede della riunione, come previsto per i dipendenti regionali.

 

Art. 6
Finanziamento

1. Ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il direttore generale dell'Istituto, a formula proposte di finanziamento dello stesso, coerenti con la programmazione annuale o pluriennale della Regione autonoma della Sardegna.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in materia di agricoltura, in fase di stanziamento del proprio bilancio di previsione, eroga a favore dell'Istituto sardo per il cavallo un contributo di esercizio ed una quota investimenti per consentire lo svolgimento delle attività e dei programmi dell'Istituto stesso.

3. La Regione autonoma della Sardegna garantisce il finanziamento dell'Istituto mediante designazione di apposito capitolo del proprio bilancio di previsione denominato: "Finanziamento a favore dell'Istituto sardo per il cavallo" con iscrizione in competenza delle relative somme; il finanziamento è destinato alla gestione e sviluppo delle attività di cui all'articolo 1. L'Istituto provvede all'elaborazione di un proprio bilancio sulla base degli indirizzi politici e della programmazione delle attività.

4. L'Istituto sardo per il cavallo trasmette all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, all'atto della loro approvazione, il proprio bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché ampie e documentate relazioni tecniche sulla programmazione delle attività dell'Istituto e sul loro svolgimento.

 

Art. 7
Norme finali

1. L'Istituto sardo per il cavallo assume le funzioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, con l'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge, per l'anno 2009, si fa fronte mediante il trasferimento delle risorse già destinate dall'Agenzia AGRIS al Dipartimento per l'incremento ippico; alle spese per gli anni successivi si fa fronte con quota parte delle entrate della Regione previste dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).