CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 1

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - BEN AMARA - SECHI - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU

il 19 marzo 2009

Reddito di cittadinanza e contrasto della povertà. Fondo regionale di solidarietà sociale

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Una parte rilevante della società sarda è costretta a vivere in una condizione ingiusta di disagio materiale e morale. Il reddito personale di estese categorie di lavoro diviene sempre più inadeguato rispetto ai bisogni essenziali della vita. Non solo: sul reddito personale, spesso insufficiente, grava in modo sempre più esteso anche il bisogno di altre persone senza reddito alcuno, determinando così situazioni di progressivo impoverimento familiare e sociale. Inoltre, risulta crescente il numero delle persone sole, senza reddito e senza sostegno materiale alcuno e perciò espulse dal contesto sociale. Tutto ciò accade oggi in modo ancora più drammatico in una condizione di innegabile crisi di sistema nella quale è precipitata l'economia mondiale, anche a causa di colpevoli comportamenti delle burocrazie finanziarie e di deteriori processi di accumulazione delle ricchezze prodotte nella disponibilità di pochi gruppi di persone in pochi paesi. Le differenze tra chi vive condizioni di profondo disagio e chi, al contrario, vanta super redditi e ingenti ricchezze si sono progressivamente dilatate. Perciò è necessaria una decisa azione di riequilibrio sociale partendo dal processo di sostanziale equità redistributiva delle risorse disponibili.

La presente proposta di legge, perciò, prevede:

1. il riconoscimento del reddito di cittadinanza, come disponibilità minima in favore di ogni persona in ragione dei bisogni essenziali e della dignità della vita;
2. la rispondenza fra reddito minimo garantito alla persona e inserimento e utilità sociale attraverso la definizione, di norma, di un percorso lavorativo e/o formativo;
3. il raccordo necessario fra prevalenti condizioni di bisogno e misure adottate in materia di politiche attive del lavoro, da concordare prioritariamente in favore dei soggetti più deboli nel sistema produttivo (principio di moralità pubblica);
4. il raccordo indispensabile con tutte le misure statali e comunitarie in materia. Soprattutto dovrà essere rimodulata ogni disponibilità e misura comunitaria finalizzata agli obiettivi della coesione e della inclusione sociale ovvero ogni misura orientabile , in modo coerente, con tali obiettivi. La grande sfida è quella di sconfiggere la povertà in capo ad ogni persona perché tutti siano per davvero cittadini di una nuova Europa sociale e solidale. Perciò la dimensione europea della dignità umana, del riequilibrio economico, dell'equità sociale dovrà riguardare innanzitutto la vita delle persone e non genericamente i territori ed il PIL raggiunto ed il reddito medio. E ciò sia nella attuale vigenza (2007-2013) del quadro finanziario comunitario, sia nella più oggettiva configurazione di sostegno alla condizione di insularità: insularità che è geografica e, come tale, ineliminabile e solamente compensabile, ma che è anche "insularità sociale" (isolamento, abbandono, discriminazione) e, come tale è, invece, progressivamente e interamente superabile;
5. il totale decentramento e partecipazione dell'ente locale primario (comune) nella gestione delle risorse e nella progettazione degli interventi sociali più idonei e più utili alla comunità;
6. l'istituzione del "Fondo regionale di solidarietà sociale", come luogo e strumento di raccolta e di organizzazione delle risorse necessarie per rispondere progressivamente alla totalità delle condizioni di forte disagio presenti nella società;
7. di consentire, con una spesa relativamente misurata rispetto al complesso del bilancio regionale, di alleviare diffusamente il disagio sociale in Sardegna. Fra interventi integrali e concorrenti si avrebbe in partenza un'entità di oltre 30.000 possibilità di intervento finalizzato all'utilità sociale a beneficio delle comunità con una platea di destinatari finali, allo stato quantificata in non meno di 100.000 unità;
8. la significativa adesione al progetto di solidarietà sociale dei rappresentanti di tutto il popolo presenti nelle principali istituzioni pubbliche (Consiglio regionale e parlamenti) attraverso la devoluzione pubblica e volontaria al Fondo di parte delle indennità percepite.

La presente legge è depositata inizialmente nella attuale forma prevedendosi tuttavia un decisivo ulteriore sostegno:

a) da parte di ognuno dei Consiglieri regionali di convincimento democratico ed autonomistico, anche al di fuori di una logica ristretta di schieramento precostituito, implicando peraltro l'adesione alla proposta anche l'impegno ad una partecipazione contributiva;
b) da parte dei cittadini perché la legge è stata elaborata nei suoi principi ispiratori da un gruppo di intervento sociale che ha richiesto per intanto il deposito nel Consiglio regionale, proponendosi altresì l'obiettivo di un diretto sostegno da acquisire nella società sarda attraverso lo strumento della "petizione".

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi

1. La Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente perché ogni persona nel territorio isolano superi la condizione di povertà e possa perciò disporre di un reddito di cittadinanza in termini sufficienti a garantire la dignità della vita.

2. La Regione considera il reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti sociali fondamentali ed inderogabili dei cittadini.

3. Il reddito di cittadinanza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale della Unione europea, e come tale è da affermare in proprio in Sardegna e da rivendicare presso ogni altro potere statale e comunitario.

 

Art. 2
Destinatari e contenuto

1. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà e come sostegno alle politiche di inclusione sociale, ai residenti da almeno ventiquattro mesi nella Regione Sardegna, e con decorso immediato per gli emigrati di ritorno che si ritrovino nelle condizioni di cui all'articolo 3.

2. Il reddito di cittadinanza, commisurato nel minimo all'importo di euro 750 per mese, è assicurato, al compimento della maggiore età, nei seguenti modi:
a) erogazione monetaria diretta in favore della persona per i bisogni essenziali della vita, qualora la condizione personale sia tale da escludere l'applicazione di un adeguato percorso lavorativo, formativo e/o scolastico;
b) nel corrispettivo per un'attività lavorativa da svolgere presso ed in favore della comunità locale secondo programmi di intervento deliberati dal consiglio comunale ed attinenti il campo della utilità pubblica;
c) nel sostegno ad un percorso mirato di inserimento formativo e/o scolastico.
Nell'ipotesi di cui al punto b) all'equivalente monetario in conto dalla prestazione lavorativa così come definita dal presente comma è da aggiungere il costo relativo delle prestazioni assicurative e previdenziali.

 

Art. 3
Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza le persone che ne facciano richiesta al comune di residenza e che abbiano un reddito familiare stimato inferiore ad euro 9.000 aumentato di un terzo per ogni componente il nucleo familiare oltre il primo.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposite direttive, le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato individuando le modalità di utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini della individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili.

3. Qualora più componenti del nucleo familiare siano nella condizione di avere diritto al reddito di cittadinanza, tale diritto è comunque riconosciuto in capo alle singole persone nei limiti di concorrenza necessari all'integrazione del minimo di cui all'articolo 2, comma 2, come forma di reddito personale minimo globale.

4. Il reddito familiare non distinguibile per singola persona opera come coefficiente di riduzione proporzionale in capo ad ognuno degli aventi diritto.

5. In ogni caso, anche in deroga al criterio di cui all'articolo 3, comma 1, il risultato d'insieme dovrà garantire il diritto individuale di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Ai fini della presente legge non costituisce reddito familiare riferibile a persone diverse dal titolare, ogni forma di assegno o di servizio pubblico riconosciuto alle persone non autosufficienti.

 

Art. 4
Raccordo con le politiche attive del lavoro e iniziative di moralità pubblica

1. I titolari del diritto al reddito di cittadinanza, ai sensi dalla presente legge, hanno preferenza, a parità di altre condizioni, nell'accesso ai benefici delle leggi regionali in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale finalizzata. L'esercizio di tale diritto deve essere opportunamente sostenuto ed agevolato dalla Regione e dagli enti locali anche con specifiche misure informative, formative e di animazione economica.

2. Per il concreto perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione provvede a finanziare annualmente con specifica norma nella legge di bilancio e ad adeguare e specificare le direttive di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio) e provvede ugualmente a specificare, con appositi indirizzi applicativi, ogni altra normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro da realizzare in sede locale, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988) e successive modificazioni e integrazioni. Dette specificazioni costituiscono parte integrante delle direttive applicative dalla presente legge.

3. L'azione amministrativa dalla Regione è orientata nel suo complesso a favorire misure di moralità pubblica anche attraverso il più adeguato inserimento sociale dei soggetti economicamente svantaggiati, dei soggetti a rischio di emarginazione sociale e dei soggetti diversamente abili in attività di lavoro, di servizio e di sostegno scolastico, accordando perciò a tali soggetti priorità nei diversi ambiti di competenza.

 

Art. 5
Raccordo con le misure comunitarie

1. Attraverso i necessari interventi sono previste misure idonee al conseguimento degli obiettivi della presente legge, avuto riguardo agli indirizzi comunitari in materia di coesione e di contrasto all'esclusione sociale, tramite l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito del sessennio di programmazione comunitaria in corso.

2. Tali misure, predisposte secondo criteri di coerenza, convergenza e misurabilità integrano, anche finanziariamente, le azioni disposte dalla legislazione nazionale e regionale per le finalità indicate dall'articolo 2. L'Amministrazione regionale predispone, partecipa o promuove interventi, a qualunque titolo finanziati dall'Unione europea, per le predette finalità.

 

Art. 6
Funzioni dei comuni

1. La gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza è assicurata dai comuni della Sardegna.

2. La organizzazione e la gestione degli interventi è contenuta in apposito programma comunale che prevede le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e l'accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la possibile integrazione con altri interventi e servizi.
Il programma comunale opera per il miglior coordinamento degli interventi tenendo conto di analoghi ed integrativi interventi che possano aversi nel territorio in relazione alle competenze ed ai mezzi disponibili in capo agli enti sovracomunali, alle ASL, ai centri dei servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e ad ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella presente legge.

3. Ogni comune riceve e seleziona le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente, definisce l'ordine delle priorità con criterio oggettivo derivante dall'accertato maggior tasso di bisogno, provvede all'erogazione dei fondi assegnati in conto delle diverse finalità di cui all'articolo 2 ed effettua i controlli sulle prestazioni erogate.

4. Per lo svolgimento di dette funzioni è riconosciuto al comune, da parte dalla Regione, un contributo pari al 10 per cento del fondo complessivo stanziato nella presente legge.

 

Art. 7
Istanza del cittadino - Gratuità

1. I cittadini aventi diritto presentano al comune di residenza la richiesta di usufruire del reddito di cittadinanza allegando le dichiarazioni e l'indicazione della relativa documentazione che saranno specificate nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 3 in relazione agli indicatori di cui allo stesso articolo.

2. La procedura deve essere senza oneri per il cittadino avente diritto ed è perciò cura della amministrazione pubblica acquisire direttamente o, comunque, garantire la copertura dei costi eventuali di tutti i certificati relativi al corredo della pratica.

 

Art. 8
Erogazione degli interventi

1. Il comune, sulla base delle istanze ricevute, seleziona gli aventi diritto e propone, per ciascuno di essi, l'intervento complessivo, prevedendo, oltre il ricorso alla diretta erogazione monetaria quando ciò risulti indispensabile, le misure idonee a perseguire le finalità di cui all'articolo 2, concordando gli opportuni interventi di altri enti istituzionali competenti.

2. Possono, in particolare, essere previste le seguenti misure:
a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
d) accesso compensativo ai servizi sociali e socio-sanitari;
e) sostegno al percorso scolastico e formativo in ogni ordine e grado;
f) sostegno alla scolarità nella fascia dell'obbligo;
g) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
h) sostegno alle spese di affitto.

 

Art. 9
Risorse

1. In sede di legge finanziaria e di bilancio la Regione stanzia e adegua, ogni anno, l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alle finalità della presente legge in ragione del fabbisogno che emergerà nel contesto sociale della Sardegna.

2. Le risorse disponibili sono immediatamente attribuite ai comuni in ragione e proporzionalmente al fabbisogno concretamente rappresentato.

3. Al fine dell'accertamento del fabbisogno, in sede di prima applicazione, i comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, selezionano le domande e comunicano alla Regione il numero e l'ammontare complessivo delle erogazioni richieste e ritenute ammissibili.

4. Per gli anni successivi, entro il 30 maggio di ogni anno, i comuni presentano alla Regione, oltre al prospetto aggiornato delle richieste in atto, un rendiconto dettagliato dell'utilizzo delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, dal quale risultino le erogazioni, le misure che le hanno accompagnate, il periodo di erogazione e l'esito dell'intervento.

 

Art. 10
Monitoraggio, valutazione e verifica

1. Alla Regione, sulla base delle relazioni annuali dei comuni e di verifiche anche a campione, competono il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi di cui alla presente legge.

 

Art. 11
Fondo regionale di solidarietà sociale

1. Ai fini del completo realizzo delle finalità della presente legge è istituito un apposito Fondo regionale di solidarietà sociale destinato a raccogliere, oltre ai diretti interventi finanziari che la Regione definisce, anno per anno, nel proprio bilancio, anche le ulteriori devoluzioni che vorranno a tal fine stabilire altri soggetti pubblici e privati.

2. Analogamente, in sede locale, viene specificata, curata e tenuta la gestione di analogo Fondo comunale costituito dalla quota parte di devoluzione regionale e dagli incrementi che autonomamente stabiliscono altri soggetti pubblici e privati, a partire dal medesimo ente locale.

3. Possono, tramite specifica procedura definita d'intesa con le relative amministrazioni parlamentari, contribuire con proprie devoluzioni volontarie alla costituzione del Fondo regionale di solidarietà sociale, di cui al comma 1, i consiglieri regionali della Sardegna e i parlamentari nazionali ed europei eletti in Sardegna.

 

Art. 12
Iniziativa di partecipazione solidale

1. La Regione agevola, nell'ambito dei propri programmi ordinari di intervento in materia promozionale delle attività culturali e sociali, le iniziative rivolte alla raccolta di risorse private che valgano ad integrare il Fondo regionale di solidarietà sociale di cui all'articolo 11.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede attraverso lo stanziamento nel bilancio della Regione dalla somma di euro 200.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 2009, da iscrivere in apposita UPB della Presidenza della Giunta regionale, comprensiva sia degli apporti diretti di risorse proprie della Regione, sia dei proventi statali e comunitari in materia.

2. Ogni anno, in sede di bilancio previsionale, detto stanziamento è adeguato in aumento od in diminuzione, in ragione del concreto fabbisogno rappresentato dal progressivo soddisfacimento del diritto riconosciuto ai soggetti destinatari.