CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 621

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
DE FRANCISCI

il 31 gennaio 2014

Prestazioni di assistenza sanitaria extra-Regione, in Italia e all'estero

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge si è reso necessario in quanto la legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, che disciplina le "prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero" risulta superata dalla normativa nazionale e nello specifico dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni.

Infatti il succitato decreto ha previsto che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 92, comma 16, della legge n. 388 del 2000, venisse abolita l'assistenza in forma indiretta in ambito nazionale confermando la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero.

Da tale data la normativa regionale ha trovato applicazione, in ambito nazionale, solo per la parte relativa all'assistenza in forma diretta, salvo eccezioni concesse ai sensi della circolare ministeriale del 17 gennaio 2002 che ha ritenuto opportuno demandare alle regioni le valutazioni circa la possibilità di ricorrere all'assistenza indiretta. É rimasta invariata la disciplina delle prestazioni sanitarie all'estero sia per l'assistenza diretta che indiretta.

Nel corso degli anni, considerate le criticità emerse e segnalate dalle aziende sanitarie locali, al fine di assicurare una omogeneità di trattamento a livello regionale si è provveduto ad adottare circolari a supporto delle aziende con le quali sono state date indicazioni sulle modalità operative atte a rendere più funzionali le disposizioni già esistenti.

Per quanto premesso, tenuto conto che sono trascorsi oltre venti anni dall'approvazione della legge regionale n. 26 del 1991, si ravvisa la necessità di emanare una nuova legge che disciplini i trasferimenti fuori Regione, in Italia e all'estero, che sia maggiormente rispondente alle esigenze attuali.

Il disegno di legge è costituito da 24 articoli raggruppati in 4 capi:

Capo I - Disposizioni generali

Gli articoli 1, 2 e 3 del capo I definiscono l'oggetto, il quadro dei principi generali e i destinatari a cui viene rivolta la normativa in argomento.

Capo II - Assistenza sanitaria nel territorio nazionale

L'articolo 4 definisce i requisiti della prestazione sanitaria in ambito nazionale e le condizioni di adeguatezza o tempestività presupposto essenziale per l'autorizzazione.

L'articolo 5 stabilisce le procedure di accesso, la documentazione da presentare e i termini entro i quali deve essere emanato il provvedimento di autorizzazione o diniego.

L'articolo 6 prevede in via eccezionale l'autorizzazione in deroga all'assistenza indiretta per quelle prestazioni che non possono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale.

Gli articoli 7 e 8 dettano disposizioni relativi ai rimborsi delle spese di viaggio e ai contributi delle spese di soggiorno, mentre gli articoli 9 e 10 si riferiscono alle anticipazioni e alle liquidazioni.

L'articolo 11 disciplina l'efficacia temporale dell'autorizzazione per prestazioni in continuità terapeutica.

Capo III - Assistenza sanitaria all'estero

L'articolo 12 definisce i requisiti della prestazione sanitaria all'estero e le condizioni di adeguatezza o tempestività, secondo le procedure individuate a livello nazionale dal decreto ministeriale 3 novembre 1989 del Ministero della sanità, presupposto essenziale per l'autorizzazione.

L'articolo 13 stabilisce che le prestazioni possano essere autorizzate presso centri di altissima specializzazione secondo i criteri individuati dall'articolo 5 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 del Ministero della sanità.

L'articolo 14 disciplina l'istituzione del Centro di riferimento regionale, denominato Commissione regionale per l'assistenza sanitaria all'estero, la durata temporale, le qualifiche dei suoi componenti nonché le loro spettanza.

L'articolo 15 stabilisce le procedure di accesso, la documentazione da presentare e i termini entro i quali deve essere emanato il provvedimento di autorizzazione o diniego.

L'articolo 16 detta disposizioni relative ai rimborsi delle spese sanitarie, di viaggio e ai contributi delle spese di soggiorno, mentre gli articoli 17 e 18 disciplinano le anticipazioni e le liquidazioni.

L'articolo 19 disciplina i casi di comprovata gravità ed urgenza per i quali si deroga alle condizioni previste dall'articolo 15.

Capo IV - Disposizioni finali, norme transitorie e finanziarie

L'articolo 20 disciplina le modalità di erogazione del contributo per le spese di trasporto della salma, nel caso in cui il paziente deceduto sia stato preventivamente autorizzato alle cure in Italia o all'estero.

L'articolo 21 prevede l'erogazione dei contributi regionali previa presentazione dei rendiconti da parte delle aziende sanitarie locali e l'articolo 22 i ricorsi.

L'articolo 23 indica le spese necessarie per l'attuazione della legge. L'articolo 24 abroga la legge regionale n. 26 del 1991.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Costituzione del servizio sanitario nazionale), dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), del decreto ministeriale 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero), dell'articolo 8 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e dell'articolo 92, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna disciplina le prestazioni di assistenza sanitaria extra-Regione, stabilendone i criteri e le modalità di fruizione.

 

Art. 2
Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 8 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 92, comma 16, della legge n. 388 del 2000, l'assistenza sanitaria è erogata in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate del Servizio sanitario nazionale (SSN). È abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza.

 

Art. 3
Destinatari

1. Possono fruire dei benefici previsti dalla presente normativa i cittadini italiani residenti in Sardegna, nonché le categorie ad essi equiparate dalla vigente legislazione e dagli accordi internazionali ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e, nello specifico, i cittadini comunitari ed extracomunitari, residenti in Sardegna ed iscritti negli elenchi delle aziende sanitarie locali.

 

Capo II
Assistenza sanitaria nel territorio nazionale

Art. 4
Requisiti della prestazione sanitaria

1. Le prestazioni sanitarie possono essere autorizzate, preventivamente, nell'ambito del territorio nazionale quando le strutture sanitarie regionali pubbliche o convenzionate sono nell'impossibilità di erogarle adeguatamente o tempestivamente.

2. La prestazione è considerata non ottenibile adeguatamente quando necessita di professionalità, procedure tecniche e curative o attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate del territorio regionale.

3. La prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando in ambito regionale è prevista una lista di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare la prestazione in tempi tali da non compromettere lo stato di salute dell'assistito.

 

Art. 5
Procedimento di autorizzazione

1. La concessione dei benefici previsti dall'articolo 4 è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva alla prestazione. A tal fine il richiedente presenta all'azienda sanitaria locale di residenza una domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) proposta sanitaria redatta da un medico specialista pubblico o privato convenzionato, operante nel territorio regionale, che certifichi la necessità delle prestazioni precisando che le stesse non possono essere assicurate in ambito regionale e individuando contestualmente la struttura nazionale idonea ad erogare dette prestazioni sanitarie;
b) copia del certificato di iscrizione al SSN;
c) autocertificazione attestante la residenza, o altro certificato comprovante l'appartenenza ad una delle categorie equiparate ai sensi dell'articolo 3;
d) eventuale ulteriore documentazione sanitaria utile per l'esame del caso clinico.

2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, l'azienda, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego.

3. Il diniego alla richiesta di autorizzazione, motivato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, indica la struttura o le strutture regionali in grado di assicurare la prestazione.

4. Qualora la necessità e l'urgenza di ricorrere ad un presidio sanitario extra-Regione riguardi un paziente in regime di ricovero presso un presidio sanitario del Servizio sanitario regionale, l'autorizzazione si da per concessa dalla direzione sanitaria del presidio. L'interessato provvede alla richiesta dei benefici all'azienda di appartenenza dopo la dimissione disposta dalla struttura extraregionale.

 

Art. 6
Casi eccezionali

1. In casi eccezionali al principio generale, di cui all'articolo 2 il ricorso a forme di assistenza indiretta è ammesso esclusivamente per prestazioni di carattere eccezionale non garantite dal Servizio sanitario nazionale.

2. L'istanza, corredata dalla relazione sanitaria di uno specialista pubblico o privato convenzionato competente in materia, è autorizzata dalla Regione, previa valutazione da parte dell'azienda competente per territorio.

3. Per le prestazioni autorizzate eccezionalmente, il rimborso della spesa sanitaria, a carico dell'azienda competente, grava interamente sul Fondo sanitario regionale.

 

Art. 7
Rimborsi spese di viaggio

1. Per le prestazioni sanitarie autorizzate in ambito nazionale è concesso il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito.

2. Il rimborso è concesso anche per le spese di viaggio dell'accompagnatore o accompagnatori, quando si verifica una delle seguenti condizioni:
a) la presenza dell'accompagnatore, ritenuta indispensabile e adeguatamente motivata dallo specialista proponente, sia richiesta all'atto della domanda di autorizzazione all'azienda;
b) il paziente sia non autosufficiente ai sensi della normativa vigente attestata dal verbale di invalidità al 100 per cento con accompagnatore, o minore di anni 18.
In relazione alla particolare affezione del paziente l'azienda può autorizzare in via eccezionale la presenza di due accompagnatori.

3. Con il provvedimento di autorizzazione l'azienda competente individua preventivamente il mezzo di viaggio più idoneo per il paziente. Tale mezzo deve essere pubblico ed il viaggio deve essere effettuato in classe economica, fatti salvi i casi di comprovata necessità o urgenza, in cui è ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio o pubblico di classe non economica quali taxi, noleggio con conducente o simili.

4. Il rimborso delle spese di viaggio avviene su presentazione di adeguata documentazione comprovante l'utilizzo dei mezzi di trasporto sia pubblici che privati. Per l'utilizzo del mezzo proprio il rimborso è pari a un quinto del costo benzina litro per chilometri percorsi.

5. Sono ammesse al rimborso anche le spese dei diritti di agenzia e gli eventuali pedaggi autostradali debitamente documentati.

 

Art. 8
Contributi spese di soggiorno

1. La Regione concorre alle spese di soggiorno connesse con le prestazioni sanitarie autorizzate in ambito nazionale ai sensi degli articoli 4 e 5, sia per il paziente non ospedalizzato che per l'eventuale accompagnatore o accompagnatori.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella forma di diaria giornaliera per un importo massimo di euro 100, così determinato:
a) un contributo fisso giornaliero per il vitto, pari a euro 50;
b) un contributo giornaliero per l'alloggio fino ad un massimo di euro 50 la cui spesa deve essere adeguatamente documentata.

 

Art. 9
Anticipazioni

1. L'azienda sanitaria locale può concedere anticipazioni per le spese di viaggio, di cui all'articolo 7, fino ad un massimo del 90 per cento e per quelle di soggiorno, di cui all'articolo 8, fino ad un massimo del 50 per cento.

2. La richiesta dell'anticipazione, da effettuarsi all'atto della domanda di autorizzazione, contiene il preventivo delle spese di viaggio e una dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria individuata, indicante il periodo medio di degenza o di trattamento.

 

Art. 10
Liquidazioni

1. Per ottenere i benefici previsti dal presente titolo il richiedente inoltra all'azienda sanitaria locale entro sessanta giorni dalla dimissione dalla struttura la documentazione comprovante le spese sostenute per il viaggio e per l'alloggio.

2. Accertata la regolarità, l'azienda sanitaria locale entro sessanta giorni dispone la liquidazione delle spese di viaggio e del contributo di soggiorno.

 

Art. 11
Efficacia temporale dell'autorizzazione per prestazioni in continuità terapeutica

1. Nel caso di prestazioni sanitarie che richiedono più trattamenti diagnostico-terapeutici l'autorizzazione ha efficacia per tutti i trattamenti effettuati entro l'anno dalla data di emanazione del provvedimento a condizione che il richiedente produca all'atto della domanda di autorizzazione, o successivamente al primo trattamento, un programma diagnostico-terapeutico attestante la necessità di cure ripetute da parte della struttura che ha in carico il paziente.

2. La determinazione di termini di efficacia dell'autorizzazione, qualora differenti da quelli della proposta terapeutica, deve essere motivata.

3. Quando la domanda è presentata successivamente al primo anno di trattamenti autorizzati è indispensabile produrre una nuova proposta sanitaria specialistica attestante la necessità di ulteriori trattamenti secondo il procedimento di cui all'articolo 5.

 

Capo III
Assistenza sanitaria all'estero

Art. 12
Requisiti della prestazione sanitaria

1. I benefici previsti dagli articoli 16, 17, 18 e 19 possono essere concessi per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione individuate con le procedure previste dal decreto ministeriale 3 novembre 1989 del Ministero della sanità, che non sono ottenibili adeguatamente o tempestivamente presso le strutture pubbliche o convenzionate del SSN.

2. La prestazione è considerata non ottenibile adeguatamente quando necessita di professionalità, procedure tecniche, curative e attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate del territorio nazionale.

3. La prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando in ambito nazionale è prevista una lista di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare la prestazione in tempi tali da non compromettere lo stato di salute dell'assistito.

 

Art. 13
Requisiti del presidio sanitario estero

1. Il rimborso delle spese sanitarie può essere concesso per prestazioni che, oltre a presentare i requisiti di cui all'articolo 12, siano erogate da centri esteri di altissima specializzazione secondo i criteri individuati dall'articolo 5 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 del Ministero della sanità.

 

Art. 14
Commissione regionale per l'assistenza sanitaria all'estero

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale è istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti sanitari che legittimano il trasferimento per cure all'estero.

2. La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un medico con incarico di direttore di struttura complessa appartenente all'area funzionale di medicina interna del Servizio sanitario regionale (SSR);
c) un medico con incarico di direttore di struttura complessa appartenente all'area funzionale di chirurgia generale del SSR;
d) un medico con incarico di direttore di struttura complessa per la disciplina di igiene e medicina preventiva del SSR;
e) un medico dell'Amministrazione regionale o altro dirigente medico dipendente del SSR.

3. Qualora la patologia del caso concreto non sia attinente né per equipollenza, né per affinità alle specialità rappresentate in commissione, quest'ultima è integrata da un medico con incarico di direttore di struttura complessa del SSR della disciplina interessata.

4. Per la valutazione delle equipollenze e affinità delle diverse branche specialistiche, si osservano le norme di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1983 (Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali) del Ministro della sanità e successive modifiche ed integrazioni.

5. La Commissione dura in carica tre anni.

6. Ai componenti di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), se trattasi di personale non dipendente dell'Amministrazione regionale, e al comma 3 spettano:
a) un gettone di presenza di euro 30 a seduta;
b) il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme e secondo le misure previste dalla normativa per i dipendenti regionali.

 

Art. 15
Procedimento di autorizzazione

1. La concessione dei benefici è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva alla prestazione volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 12. A tal fine il richiedente presenta all'azienda sanitaria locale di residenza una domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) proposta sanitaria di un medico specialista, pubblico o privato convenzionato operante nel territorio regionale, che certifichi la necessità delle prestazioni precisando che le stesse non possono essere assicurate in ambito nazionale, individuando contestualmente la struttura estera idonea ad erogare dette prestazioni sanitarie;
b) copia del certificato di iscrizione al SSN;
c) autocertificazione attestante la residenza, o altro certificato comprovante l'appartenenza ad una delle categorie equiparate ai sensi dell'articolo 3;
d) eventuale ulteriore documentazione sanitaria utile per l'esame del caso clinico.

2. Qualora la necessità e l'urgenza di ricorrere ad un presidio sanitario estero riguardi un paziente in regime di ricovero presso una struttura del SSN, l'autorizzazione si da per concessa dalla direzione sanitaria del presidio e l'interessato provvede alla richiesta dei benefici entro sessanta giorni dalla dimissione.

3. Per le prestazioni in continuità terapeutica si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

4. L'azienda sanitaria locale entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, e previa verifica dei requisiti richiesti per accedere ai benefici, la trasmette alla commissione di cui all'articolo 14 per l'acquisizione del parere tecnico-sanitario ai fini della concessione o meno dell'autorizzazione. La commissione si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione della domanda.

5. Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante ed ha per oggetto l'accertamento, sulla base dei criteri di adeguatezza e tempestività di cui all'articolo 12, dei presupposti sanitari che legittimano il ricorso all'assistenza sanitaria all'estero.

6. La commissione individua, inoltre, il mezzo di trasporto più idoneo per il paziente in relazione al caso clinico ed alle eventuali condizioni d'urgenza e si pronuncia sulla necessità dell'accompagnatore o accompagnatori secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a).

7. Entro cinque giorni dal parere tecnico -sanitario della commissione e comunque entro trentacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'azienda sanitaria locale, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, adotta il conseguente provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

8. Il diniego dell'autorizzazione, motivato ai sensi della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, indica la struttura o le strutture nazionali in grado di assicurare la prestazione.

 

Art. 16
Forme di concorso nella spesa per prestazioni sanitarie all'estero

1. Nel caso di ricorso a prestazioni sanitarie erogate presso centri di altissima specializzazione sussistendo le condizioni indicate dagli articoli 12 e 13, è previsto:
a) rimborso delle spese sanitarie per prestazioni erogate da centri pubblici o centri privati senza scopo di lucro con tariffe certificate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane;
b) rimborso delle spese di viaggio del paziente e dell'eventuale accompagnatore o accompagnatori, secondo le disposizioni previste dall'articolo 7;
c) rimborso delle spese per prestazioni sanitarie a carattere libero-professionale, comprese quelle fruite in regime di ricovero;
d) contributo per le spese di soggiorno del paziente non ospedalizzato e dell'eventuale accompagnatore o accompagnatori connesse alle prestazioni sanitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 15; il contributo è concesso nella forma di diaria giornaliera per un importo massimo di euro 130, così determinata:
1) un contributo fisso giornaliero per il vitto, pari a euro 65;
2) un contributo giornaliero per l'alloggio fino ad un massimo di euro 65 la cui spesa deve essere adeguatamente documentata.

 

Art.17
Anticipazioni

1. L'azienda sanitaria locale, su richiesta, concede anticipazioni per le spese sanitarie e di viaggio fino ad un massimo del 90 per cento e per quelle di soggiorno fino ad un massimo del 50 per cento.

2. La richiesta dell'anticipazione, da effettuarsi all'atto della domanda di autorizzazione, contiene il preventivo delle spese di viaggio e quello delle eventuali spese sanitarie rilasciato dal presidio estero, con l'indicazione del periodo medio di degenza o di trattamento; per le prestazioni libero professionali deve essere presentato il preventivo di spesa.

 

Art. 18
Liquidazioni

1. Per ottenere i benefici il richiedente inoltra all'azienda sanitaria locale, entro sessanta giorni dalla dimissione dalla struttura estera, la documentazione comprovante le spese sostenute per il viaggio e per il soggiorno e le spese sanitarie eventualmente sostenute.

2. Valutata la documentazione ed accertata la regolarità, l'azienda sanitaria locale dispone la liquidazione delle spese rimborsabili entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.

 

Art. 19
Casi eccezionali

1. Nei casi di comprovata ed eccezionale gravità ed urgenza le forme di concorso pubblico nella spesa previste dai precedenti articoli 12 e 13 sono concesse anche per prestazioni non preventivamente autorizzate, purché esse abbiano i requisiti di cui all'articolo 16.

2. Il rimborso delle spese sostenute è concesso dall'azienda sanitaria locale, previo parere tecnico-sanitario della commissione di cui all'articolo 14, su domanda dell'interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dal pagamento delle spese, pena di decadenza.

3. Qualora la necessità e l'urgenza di ricorrere ad un presidio sanitario estero riguardi un paziente in regime di ricovero presso un presidio sanitario di altra regione, l'autorizzazione è rilasciata dal centro di riferimento di quest'ultima ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989.

 

Capo IV
Disposizioni finali, norme transitorie e finanziarie

Art. 20
Contributo per il trasporto della salma

1. In caso di decesso del paziente, preventivamente autorizzato alle cure, la Regione eroga un contributo per le spese di trasporto della salma, nella misura dell'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

2. La relativa domanda è presentata all'azienda competente per territorio entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento, la quale provvede entro sessanta giorni alla liquidazione del contributo spettante.

3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 21
Contributi regionali

1. I contributi a carico della Regione ai sensi dell'articolo 8 comma 2, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), e dell'articolo 20, comma 1, sono erogati direttamente dalle aziende sanitarie locali.

2. La Regione, dietro presentazione del relativo consuntivo da produrre entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario trasferisce alle aziende le somme rendicontate.

 

Art. 22
Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 è possibile esperire ricorso ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 23
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 14, comma 6, 16, comma 1, lettera d) e dall'articolo 20, valutati in euro 5.028.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si fa fronte mediante le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero) abrogata all'articolo 24 ed iscritte in conto delle UPB S05.04.001 e S05.04.007 del bilancio regionale per gli anni 2014-2015, e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 24
Abrogazione

1. La legge regionale n. 26 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.