CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 618

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale,
CONTU

il 17 gennaio 2014

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, e abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22 (Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale))

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge regionale muove, nel contempo, dall'accertata impossibilità dell'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, il quale fa riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, recante disposizioni per il superamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale, istituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 modificativo, con integrale sostituzione del testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2 marzo 1982, e dall'esigenza di temperare, con strumenti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti all'attualità, la situazione di disagio in cui si trova il personale destinatario delle attuali disposizioni recate dal sopraccitato articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013.

Dette disposizioni sono inapplicabili in quanto mirate all'iscrizione di nuovi soggetti nella lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008 il cui requisito essenziale di iscrizione è stata la preesistente iscrizione all'albo istituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, albo venuto a cessare al momento dell'istituzione ed attivazione della lista speciale quale strumento, appunto, di superamento dell'albo stesso.

É da tenere conto, inoltre, l'impossibilità per l'Amministrazione regionale di dare applicazione a norme comunque tese a conseguire il medesimo risultato sostanziale sotteso alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013, attesi i vincoli di valenza nazionale attualmente esistenti, ed estesi anche alle regioni a statuto speciale, in materia di personale e di contenimento della spesa pubblica, come peraltro già evidenziato più volte anche dalla Corte costituzionale per ultimo con la recente sentenza n. 277/2013 del 18 novembre 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme recate da leggi della Regione.

Il presente disegno di legge, prendendo atto del disagio in cui versano i soggetti indicati quali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013, mira a sostituire integralmente tali disposizioni con la previsione di un nuovo e diverso intervento, profilato quale sostegno al reddito, rivolto alla medesima platea di destinatari di cui al vigente testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013.

Il disegno di legge allegato consta di un unico articolo, composto da 1 comma, che modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013. L'articolo novellato è composto da 6 commi.

Il primo comma dell'articolo modificato prevede che, nelle more della riorganizzazione del comparto del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, il personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL proprio del settore della Formazione professionale), con organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna e convenzionati con la medesima per lo svolgimento di attività formative, cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risulti inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, è iscritto, a richiesta, in una specifica lista attivata presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per essere confermato od avviato a percorsi di utilizzo presso pubbliche amministrazioni non costituenti instaurazioni di rapporto di pubblico impiego.

Il secondo comma prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli enti locali, le aziende sanitarie, le agenzie della Regione, le società partecipate e le società in house dell'Amministrazione regionale, convenzioni finalizzate ad avviare percorsi di utilizzo del personale predetto.

Il terzo comma prevede, inoltre, che al personale iscritto nella lista di cui al comma 1, inserito in percorsi di utilizzo presso pubbliche amministrazioni, è corrisposto un bonus di utilizzo, anche sotto forma di rimborso spese integrativo delle previste misure di sostegno al reddito, fino a concorrenza dell'importo complessivo pari al 100 per cento della corrispondente retribuzione netta riferita al proprio livello di inquadramento secondo il CCNL della formazione professionale.

Il quarto comma reca la norma finanziaria concernente gli oneri previsti, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014-2015, con previsione di copertura a carico delle risorse già destinate agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2013 ed iscritte in conto delle UPB S01.02.008 e UPB S01.02.002; gli stessi oneri fanno carico all'UPB S06.06.004 - Fondo regionale per l'occupazione.

Il quinto comma reca la procedura per le conseguenti variazioni di bilancio a termini dell'articolo 33, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

Il sesto comma, infine, prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2013, norma satellite dell'attuale disposto dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 2013.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale
n. 10 del 2013

1. L'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Misure straordinarie nel comparto della formazione professionale)
1. Nelle more della riorganizzazione del comparto del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, il personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) proprio del settore della formazione professionale (FP)), con organismi di formazione accreditati presso la Regione e convenzionati con la medesima per lo svolgimento di attività formative, cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risulti inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, è iscritto, a richiesta, in una specifica lista attivata presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per essere confermato od avviato a percorsi di utilizzo presso pubbliche amministrazioni non costituenti instaurazioni di rapporto di pubblico impiego.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli enti locali, le aziende sanitarie, le agenzie della Regione, le società partecipate e le società in house dell'Amministrazione stessa, convenzioni finalizzate ad avviare percorsi di utilizzo del personale di cui al comma 1.
3. Al personale iscritto nell'elenco previsto dal comma 1, inserito in percorsi di utilizzo presso pubbliche amministrazioni, è corrisposto un bonus di utilizzo, anche sotto forma di rimborso spese, integrativo delle previste misure di sostegno al reddito, fino a concorrenza dell'importo complessivo pari al 100 per cento della corrispondente retribuzione netta riferita al proprio livello di inquadramento secondo il CCNL della formazione professionale.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014-2015, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22 (Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale)), ed iscritte in conto delle UPB S01.02.008 e UPB S01.02.002; gli stessi oneri fanno carico all'UPB S06.06.004 - Fondo regionale per l'occupazione.
5. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni a' termini dell'articolo 33, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
6. É abrogato il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2013.".