CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 617
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCIil 17 gennaio 2014
Disciplina per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
In data 10 febbraio 2000 è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 361, il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286.
Con tale regolamento è stata data attuazione ad uno specifico profilo della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59, per la semplificazione amministrativa.
La semplificazione della procedura di acquisto della personalità giuridica incide sul rapporto tra autonomia privata e ordinamento, ampliando la sfera della prima. Infatti, l'acquisto della personalità giuridica non deriva più dal rilascio di un provvedimento concessorio rimesso alla discrezionalità, seppure limitata, dell'autorità governativa o regionale, ma consegue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Conseguentemente il regolamento abroga diverse norme del Codice civile, tra cui, in particolare, gli articoli 12 e 16, comma 3.
Il regolamento prevede l'istituzione di un registro delle persone giuridiche tenuto presso le prefetture e presso le regioni e la soppressione del registro delle persone giuridiche tenuto presso le cancellerie dei tribunali; l'iscrizione delle istituzioni nei registri ha, come detto, funzione costitutiva dell'acquisto della personalità giuridica e non soltanto di pubblicità.
Il regolamento disciplina anche la procedura per il riconoscimento stabilendo termini perentori per la conclusione della stessa: in particolare il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni o, nel caso fosse necessario un supplemento di istruttoria, entro centottanta giorni.
La Regione, pur essendo trascorsi, ormai tanti anni dall'entrata in vigore del regolamento statale, non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio ordinamento, così come disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
É stata, solamente, emanata da parte della Giunta regionale la deliberazione n. 14/2 del 24 aprile 2001, con la quale si è provveduto ad istituire "nelle more dell'approvazione della legge regionale di recepimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000" il registro regionale delle persone giuridiche, individuando nel direttore del competente servizio della Presidenza l'organo che esercita i compiti di formazione e tenuta dello stesso registro, stabilendo, altresì, che per quanto riguardava il procedimento da seguire per il riconoscimento delle persone giuridiche doveva ritenersi di fatto abrogata la legge regionale n. 36 del 1987, essendo venuti meno gli istituti ai quali la legge stessa faceva riferimento, e direttamente applicabili le norme di procedura contenute nella disposizione statale.
Il disegno di legge è costituito da dodici articoli.
L'articolo 1 individua la finalità e l'oggetto della norma.
L'articolo 2 individua le funzioni di competenza regionale.
L'articolo 3 individua gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alla tenuta del registro regionale delle persone giuridiche.
L'articolo 4, disciplina la struttura del registro regionale delle persone giuridiche, le notizie che devono essere contenute in esso e la sua tenuta da parte del competente servizio.
L'articolo 5 disciplina il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.
L'articolo 6 disciplina la modalità con le quali le istituzioni iscritte devono provvedere in caso di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto e gli eventuali casi di perdita dei requisiti per l'iscrizione.
L'articolo 7 disciplina il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile.
L'articolo 8 regola l'estinzione, la devoluzione dei beni e la cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche.
L'articolo 9 stabilisce che i dati personali relativi alle persone giuridiche verranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
L'articolo 10 abroga la legge regionale n. 36 del 1987.
L'articolo 11 precisa che dall'attuazione della legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore della disposizione legislativa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e oggetto1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), le seguenti funzioni amministrative:
a) riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
b) tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, già istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 14/2 del 24 aprile 2001.2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti della associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.
Art. 2
Funzioni di competenza regionale1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla Direzione generale della Presidenza della Regione.
2. Le funzioni concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica privata, determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private;
b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 23 del Codice civile;
d) la dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'articolo 27 del Codice civile;
e) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del Codice civile;
f) la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale ai sensi delle disposizioni di attuazione del Codice civile.3. Nei confronti delle fondazioni sono esercitate le seguenti ulteriori funzioni amministrative:
a) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile;
b) il coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione, ai sensi dell'articolo 26 del Codice civile;
c) la trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 28 del Codice civile.
Art. 3
Organi competenti all'adozione
dei provvedimenti1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, lettere c), d), ed e), e 3.
2. Con determinazione del dirigente del servizio competente per materia sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) ed f).
Art. 4
Registro regionale delle persone
giuridiche private1. Il Registro regionale delle persone giuridiche, già istituito presso la Regione con deliberazione n. 14/2 del 24 aprile 2001, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, individua nel direttore del competente servizio della Presidenza della Regione l'organo che esercita i compiti di formazione e tenuta del registro stesso.
2. Il registro di cui al comma 1 è formato da due parti: una generale e l'altra analitica.
3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
4. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume (fascicolo) in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
5. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:
a) la data dell'atto costitutivo;
b) la denominazione;
c) lo scopo sociale;
d) il patrimonio;
e) la durata, se determinata;
f) la sede legale;
g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;
j) la deliberazione di scioglimento;
k) gli estremi dei provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione o dispongono la trasformazione;
l) il cognome e nome dei liquidatori;
m) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della cancelleria del tribunale;
n) ogni altra notizia obbligatoria per legge;
o) ogni altra notizia utile per la tenuta del registro stesso.6. Il registro è tenuto con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. La tenuta, l'aggiornamento e la conservazione del registro sono effettuati con modalità informatiche in modo da garantire completezza, pubblicità, tempestività, diffusione e certezza delle informazioni contenute nel rispetto, altresì, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
7. Nel registro sono iscritti tutti gli enti che, a seguito del procedimento di cui all'articolo 5, ottengono il riconoscimento di personalità giuridica. L'iscrizione ha effetto costitutivo.
8. Nel registro sono iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a seguito di approvazione, secondo quanto disposto all'articolo 6.
9. Sono soggetti, altresì, ad iscrizione nel registro il trasferimento della sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
10. Il registro e i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. Il servizio rilascia gli estratti e i certificati richiesti.
Art. 5
Procedimento per l'acquisto
della personalità giuridica1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, redatta in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, è indirizzata al competente servizio della Presidenza della Regione. Alla domanda sono allegati copia autentica ed in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto e la documentazione come individuata dal servizio.
3. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l'atto costitutivo e lo statuto, in forma di atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, sono redatti in conformità alle norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.
4. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è necessario il soddisfacimento delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che la dotazione patrimoniale sia adeguata al perseguimento delle finalità statutarie. La consistenza del patrimonio è dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni istituite per testamento può, in caso di inerzia dei soggetti abilitati alla presentazione della domanda, essere disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
6. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il competente servizio della Presidenza provvede ad emanare il provvedimento all'iscrizione.
7. Qualora il servizio competente ravvisi motivi ostativi all'iscrizione al Registro, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 6, ne dà motivata comunicazione al richiedente. Quest'ultimo, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti.
8. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, la Regione non comunica il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
9. La Giunta regionale può individuare la consistenza minima delle risorse finanziarie e patrimoniali ai fini del riconoscimento.
Art. 6
Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'iscrizione nel registro è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla deliberazione di adozione delle modifiche stesse o dal rilascio della copia autentica notarile in caso di atto pubblico. La domanda è corredata dalla documentazione individuata dal competente servizio.
2. Le modificazioni dell'atto costituivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il riconoscimento della personalità giuridica.
3. Qualora le modifiche statutarie siano tali da comportare la perdita dei requisiti in base ai quali sussiste la competenza regionale, è dichiarata, con provvedimento dirigenziale, l'impossibilità a procedere per incompetenza, a cui fa seguito la cancellazione dal Registro delle persone giuridiche.
Art. 7
Controllo e vigilanza sull'amministrazione
delle fondazioni1. La Regione esercita il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile.
2. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione entro quarantacinque giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta.
3. Il controllo sulla documentazione trasmessa alla Regione è esercitato con modalità a campione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Le fondazioni sono tenute a trasmettere, inoltre, ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. La documentazione contabile e patrimoniale trasmessa ai fini del controllo è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.
Art. 8
Estinzione, devoluzione dei beni e cancellazione dal registro1. La Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del Codice civile. Lo scopo si intende divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi dell'ente.
2. La domanda per la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del Codice civile delle persone giuridiche private, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa alla Regione, contiene l'indicazione delle cause di estinzione ed è corredata dalla documentazione individuata dal competente servizio.
3. La Regione dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni attuative del Codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, su ordine del presidente del tribunale, si provvede alla cancellazione dal registro.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di devoluzione dei beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del Codice civile.
Art. 9
Trattamento dei dati1. Il trattamento dei dati personali, necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Le informazioni relative sono organizzate dalla Direzione generale della Presidenza della Regione in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d'intesa tra tali soggetti.
Art. 10
Abrogazione di norme1. É abrogata la legge regionale 14 settembre 1987, n. 36 (Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 ed 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati).
Art. 11
Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
Art. 12
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).