CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 612

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica

il 10 gennaio 2014

Norme per il governo del territorio e per la tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree
destinate all'agricoltura

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge recante "Norme per il governo del territorio e per la tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura" è articolato in due titoli, con trattazione separata delle seguenti materie: governo del territorio (Titolo I), norme finali (Titolo II).

Titolo I (Norme per il governo del territorio)

Il Titolo I, relativo alle "Norme per il governo del territorio", si articola nei capi da I a V, comprensivi degli articoli da 1 a 46.

Gli articoli 1 e 2 delineano i principi e le finalità della legge, che si ispira ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo ai comuni e loro forme associative tutte le funzioni relative al governo del territorio e alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio non espressamente conferite dall'ordinamento e dalla presente legge alle province e alla Regione. La legge si propone, inoltre, l'obiettivo della semplificazione, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, della partecipazione e della tutela dei diritti del cittadino; tale obiettivo è perseguito dalla Regione con i comuni, le loro forme associative, e le province.

L'articolo 3 individua nei comuni e loro forme associative, nelle province e nella Regione i soggetti competenti in materia di pianificazione e programmazione territoriale; elenca le funzioni, i compiti e le attività loro conferiti dalla legge.

L'articolo 4 specifica gli strumenti a disposizione per l'attuazione delle funzioni in materia di pianificazione e programmazione territoriale: i comuni o le loro forme associative svolgono le funzioni di pianificazione mediante il piano comunale (PGT) o intercomunale (PIGT) di governo del territorio, strumento di pianificazione che individua e definisce le scelte strutturali di assetto e di sviluppo del territorio; i piani attuativi (PA), strumenti operativi che specificano ed attuano le scelte del piano comunale o intercomunale di governo del territorio. Le province svolgono le funzioni conferite mediante la predisposizione di propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti dalla legge. La Regione svolge le sue funzioni di pianificazione e di programmazione territoriale mediante il documento di programmazione territoriale (DPT) e i piani regionali di settore in esso previsti per la sua attuazione, il Piano paesaggistico regionale (PPR) e gli atti di indirizzo e coordinamento (AIC) per il governo del territorio.

L'articolo 5 introduce gli istituti della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica territoriale. La perequazione urbanistica assicura un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei corrispondenti oneri tra i proprietari inclusi in un determinato ambito territoriale, in modo indipendente dalla destinazione specificamente assegnata ad ogni singola area ricompresa in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica; inoltre, consente e agevola la cessione di diritti edificatori su altre aree aventi analoga destinazione. La compensazione urbanistica territoriale consente, anche in ambito sovracomunale e territoriale, un'equa compensazione alle limitazioni nelle destinazioni d'uso e sostiene le potenzialità di sviluppo del territorio comunale con l'attribuzione di equivalenti valori di natura urbanistica, programmatoria ed economica, con particolare riferimento ai territori che possono risultare svantaggiati dall'attuazione di politiche e strategie di sviluppo regionali e nazionali. Gli istituti sono poi ripresi nelle disposizioni successive.

L'articolo 6 prevede che le previsioni degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale siano concretamente realizzate anche attraverso la partecipazione e la concertazione tra i soggetti istituzionali che hanno competenze in materia di governo del territorio, oltre che con le associazioni economiche e sociali. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale sono, infatti, assicurati, nei limiti e secondo le procedure previste, specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini, dei soggetti portatori di interessi diffusi e delle associazioni per la tutela di interessi diffusi. Nella formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti, assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle proposte dei soggetti intervenuti e indicando le motivazioni in merito all'accoglimento o rigetto delle stesse.

Gli articoli 7, 8 e 9 individuano le modalità di esercizio concertato delle funzioni di pianificazione e programmazione territoriale, introducendo gli accordi territoriali di pianificazione, gli accordi di programma e i programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

Gli Accordi territoriali di pianificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 7, possono essere stipulati da comuni, loro forme associative e dalle province, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, contengono disposizioni finalizzate al coordinamento degli strumenti di governo del territorio che saranno conseguentemente adottati. Gli Accordi di programma, secondo quanto disposto dall'articolo 8, possono essere stipulati da comuni, loro forme associative e province con altri soggetti pubblici e, anche in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, sono finalizzati alla realizzazione di opere con l'obiettivo primario della salvaguardia del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della crescita economica, produttiva e occupazionale del territorio interessato. L'articolo 8, nei commi da 2 a 4, disciplina, inoltre, i casi in cui soggetti privati presentino dei progetti di interventi che necessitino per la loro realizzazione di un accordo di programma tra le amministrazioni pubbliche competenti.

L'articolo 9 prevede che la Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, possano individuare programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica; tali strumenti devono poter incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare, essi possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri e la realizzazione di parchi ecologici-ambientali; devono, comunque, essere perseguiti obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica. Il comma 2 dispone la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico di programmi, piani e progetti da parte dell'Assessorato competente in materia di governo del territorio; in caso di esito positivo, l'iter procedurale è quello descritto per gli Accordi di programma.

L'articolo 10 è relativo alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità alla stessa. In particolare, è stabilito che, nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina legislativa regionale in materia di valutazione ambientale, nei procedimenti di formazione degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 11 concerne il Sistema informativo territoriale regionale (SITR), riferimento conoscitivo fondamentale per la redazione degli strumenti di governo del territorio. Il SITR, infatti, consente la conoscenza e la valutazione degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale e la verifica dei loro effetti, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica. I comuni, le province e gli enti pubblici collaborano alla realizzazione e alla gestione, nell'ambito del sistema informativo territoriale, della base informativa geografica regionale; essi conferiscono gratuitamente al SITR, secondo specifiche istruzioni tecniche, i dati in loro possesso necessari al governo del territorio, utilizzando il proprio sistema informativo, connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica sono redatti sulla carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 12 modifica la composizione del Comitato tecnico regionale urbanistico (CTRU), con la previsione della partecipazione dei funzionari delle province competenti in materia di VAS, si integrano quindi le competenze possedute dall'organo tecnico-consultivo della Regione.

Le disposizioni degli articoli da 13 a 26 riguardano la pianificazione territoriale comunale e intercomunale: con l'introduzione dei piani di governo del territorio (PGT) e dei piani attuativi (PA), è modificato il contenuto ed il ruolo della pianificazione comunale. L'articolo 13 prevede infatti che la pianificazione comunale si esplichi mediante il PGT, strumento di livello strategico, valido a tempo indeterminato e suscettibile di varianti, che individua e definisce le scelte strutturali di assetto e di sviluppo del territorio, specifica le vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità alle esigenze della comunità locale e in coerenza e nel rispetto degli altri strumenti sovraordinati di pianificazione e governo del territorio.

Gli elementi costitutivi del PGT sono descritti negli articoli da 14 a 16. Il documento strategico comunale (DSC), individua e definisce la struttura del territorio comunale, i fattori di rischio, gli elementi di vulnerabilità del territorio, i criteri generali per la loro eliminazione o mitigazione, le risorse strategiche e le invarianti strutturali paesaggistiche e territoriali; il programma comunale dei servizi e delle infrastrutture (PSC), individua la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; il disciplinare urbanistico (DU), regola l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale.

L'articolo 17 disciplina il regolamento edilizio comunale (RE), che contiene le norme e le procedure relative alle opere edilizie, i parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo, la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il RE indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

L'articolo 18 riporta le procedure per l'elaborazione ed approvazione del piano comunale di governo del territorio (PGT), che devono essere elaborati a seguito di processi di concertazione e partecipazione. Il PGT è oggetto di due distinte deliberazioni di adozione e, quindi, di approvazione. A seguito dell'adozione, il piano è presentato alla Direzione regionale competente in materia urbanistica per la verifica di coerenza e all'autorità competente per la VAS per le valutazioni di competenza. La procedura di approvazione del PGT, si conclude con la pubblicazione del piano sul BURAS da parte della Direzione regionale competente in materia urbanistica, previa verifica del recepimento da parte del comune delle osservazioni regionali espresse in sede di verifica di coerenza e contenute nel parere motivato rilasciato dall''autorità competente per la VAS. L'intera procedura deve essere completata entro 18 mesi dalla sua adozione; nel caso di superamento di tale termine o nel caso di mancato recepimento delle osservazioni espresse dall'Amministrazione regionale, la Regione esercita il potere sostitutivo.

L'articolo 19 è relativo alla pianificazione intercomunale, che assicura una coerente ed equilibrata distribuzione territoriale nella realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità riferiti all'ambito intercomunale, agevola l'attuazione degli interventi di compensazione paesaggistica e consente l'utilizzo della perequazione urbanistica e compensazione urbanistica territoriale nel territorio sovracomunale interessato. Possono accedere allo strumento della pianificazione intercomunale i comuni ricadenti in ambiti caratterizzati da contiguità territoriale, o ricadenti negli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni. La pianificazione intercomunale si realizza mediante la redazione di un Piano intercomunale di governo del territorio (PIGT), i cui contenuti coincidono con quelli del PGT. I comuni e le loro forme associative che provvedono congiuntamente alla pianificazione possono utilizzare lo strumento della compensazione urbanistica territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori contro equivalenti valori di natura urbanistica, programmatoria o economica. La procedura di approvazione del PIGT è definita dal successivo articolo e ricalca il procedimento previsto per il PGT, salva la necessità di adozione delle rispettive deliberazioni da parte degli organi competenti dei comuni coinvolti.

Le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 24 sono riferite ai piani attuativi comunali, che comprendono tutti gli strumenti attuativi, comunque denominati, previsti dalla legislazione statale e regionale. I piani attuativi, in coerenza con le indicazioni contenute nel PGT specificano, in via definitiva, i parametri urbanistico-edilizi e identificano cartograficamente le aree e le relative destinazioni d'uso. I piani attuativi, inoltre, sulla base delle previsioni del DU, disciplinano e attuano concretamente la perequazione urbanistica e la compensazione urbanistica. Le previsioni contenute nei piani attuativi e nelle loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

L'articolo 22 disciplina il procedimento di formazione dei piani attuativi, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati in una fase antecedente all'adozione. Il comma 5 dell'articolo stabilisce che i comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti possano prevedere nel PGT che l'esame delle osservazioni e l'approvazione dei piani attuativi siano di competenza della giunta comunale.

L'articolo 23 è relativo alla particolare procedura di approvazione delle varianti non sostanziali ai piani attuativi, ovvero le varianti che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico. Le varianti possono essere oggetto di un'unica deliberazione.

L'articolo 24 evidenzia le norme applicabili, in alcuni casi specifici, ai piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica.

L'articolo 25 specifica, al comma 1, le misure di salvaguardia applicabili nelle more dell'adozione dei piani attuativi e, ai commi da 2 a 4, i provvedimenti cautelari che, qualora ricorrano comprovati motivi d'urgenza, la Giunta regionale può attivare per inibire o sospendere trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 26 prevede le modalità di attivazione della compensazione urbanistica da parte dei comuni; i criteri e limiti generali di carattere edilizio entro i quali, nel rispetto dello strumento di pianificazione generale, è possibile attuarla; la definizione di credito volumetrico, gli ambiti e le modalità del suo utilizzo.

Gli articoli da 27 a 32 attengono alla Pianificazione e programmazione territoriale regionale.

L'articolo 27 contiene la definizione e la composizione del Documento di programmazione territoriale (DPT), strumento di programmazione generale con il quale la Regione definisce, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo, le linee fondamentali di assetto e governo del territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, accrescere la competitività dei sistemi territoriali locali, garantendo la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche; la procedura di formazione del DPT è enunciata nel successivo articolo 28.

L'articolo 29 è relativo al Piano paesaggistico regionale (PPR), predisposto e approvato dalla Regione nel rispetto dei principi generali desumibili dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, per assicurare l'adeguata tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. Il comma 3 dell'articolo disciplina l'obbligo per comuni e province di adeguare i propri piani e programmi al PPR.

Gli articoli da 30 a 32 riportano le procedure per l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, le sue modifiche non sostanziali e per l'aggiornamento e la revisione. È introdotta una fase di partecipazione preliminare all'adozione del Piano e contestuale alla trasmissione della proposta alla Commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. A seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale e della pubblicazione del Piano, possono essere formulate osservazioni entro il termine di sessanta giorni. Esaminate le osservazioni la Giunta regionale approva in via definitiva il PPR e procede alla successiva pubblicazione del Piano sul BURAS.

L'articolo 31 disciplina le ipotesi di applicazione della procedura semplificata di approvazione delle modifiche al PPR, descritta all'interno del medesimo articolo.

L'articolo 32 prevede le procedure per l'aggiornamento e la revisone del PPR. Con periodicità biennale, la Giunta regionale aggiorna i contenuti del Piano con deliberazione pubblicata sul BURAS e pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte; nello stesso termine, la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva la verifica e l'adeguamento del PPR e provvede alla sua pubblicazione sul BURAS.

L'articolo 33 dispone che la Regione, allo scopo di orientare e coordinare l'attività di territoriale di governo del territorio, emana gli specifici atti di indirizzo e coordinamento nei quali sono indicati i criteri generali per il governo delle trasformazioni territoriali, per la valutazione del fabbisogno abitativo, i limiti generali di densità edilizia, di altezza, di distanza minima tra i fabbricati e della qualità delle trasformazioni e delle costruzioni. Inoltre, sono individuati i livelli di flessibilità dei parametri urbanistici ed edilizi necessari. Nell'articolo è inoltre descritta la procedura per l'approvazione degli atti di indirizzo e coordinamento da parte della Giunta e del Consiglio regionale, specificando che nelle more continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le direttive vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 34 norma la compensazione paesaggistica e prevede delle misure per la valorizzazione delle risorse dei territori, prevedendo la possibilità di incentivare programmi di promozione economica e occupazionale o nell'attivazione di programmi di sviluppo locale nella aree sottoposte a vincolo paesaggistico. L'articolo prevede, tra l'altro, la possibilità di acquisire al patrimonio pubblico, mediante permuta, aree interessate dalla presenza di beni paesaggistici e di proprietà di privati.

L'articolo 35 prevede che, qualora un adempimento non risulti effettuato, per inerzia dell'Amministrazione, nell'assunzione degli atti e nel rispetto dei termini procedimentali indicati dalla presente legge, si applichi la disposizione relativa all'esercizio del potere sostitutivo regionale. La disposizione di cui all'articolo 36 disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica, che ha il compito di fornire supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione.

Gli articoli da 37 a 46 contengono norme in materia di tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura e di contenimento del suolo.

L'articolo 37 enuncia i principi in materia di tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura e contenimento del consumo del suolo. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue l'obiettivo primario di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all'edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane.

Gli articoli da 38 a 40 contengono la definizione delle aree destinate all'agricoltura, i criteri per l'edificazione nelle zone agricole, le costruzioni ammesse e gli indici massimi da applicare; sono inoltre disciplinati gli interventi di restauro e ampliamento ammessi per le costruzioni esistenti.

Gli articoli 41 e 42 prevedono la disciplina applicabile, rispettivamente, agli annessi rustici, agli allevamenti zootecnico-industriali e agli altri insediamenti produttivi agricoli e agli edifici in fregio alle strade e alle zone umide.

L'articolo 43 disciplina i sistemi di smaltimento dei reflui di cui devono essere dotate le abitazioni in zona agricola.

L'articolo 44 prevede l'elencazione delle sottoarticolazioni delle aree destinate all'agricoltura in cui i comuni suddividono il proprio territorio, sulla base della valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale con idonea rappresentazione cartografica; tale ripartizione deve essere deliberata entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 45 disciplina le modalità di esercizio dell'agriturismo, consentito, nelle aree agricole, quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola e/o zootecnica.

L'articolo 46 disciplina i punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola.

Titolo II (Norme finali)

Nel Titolo II sono contenute le norme finali, articoli 47-56.

Gli articoli da 47 a 50 prevedono disposizioni relative all'adeguamento della disciplina urbanistica locale, all'attuazione degli strumenti vigenti, alle procedure in corso, ai piani e ai programmi regionali vigenti.

L'articolo 51 detta norme in materia di adempimenti straordinari dei comuni in materia di piani di risanamento urbanistico, assegnando ai comuni il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, per verificare la presenza di insediamenti edilizi, realizzati in tutto o in parte abusivamente, prevedendo che i comuni stessi provvedano all'individuazione e perimetrazione di tali insediamenti mediante deliberazione del consiglio comunale che va poi trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica. La legge prevede infine che laddove i comuni non provvedano, entro i nove mesi successivi alla perimetrazione degli insediamenti abusivi, all'adozione dei Piani di risanamento urbanistico, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 23 del 1985, la Giunta regionale interviene esercitando il potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

L'articolo 52 prevede che la Regione possa concedere contributi ai comuni per la pianificazione comunale e intercomunale; in particolare, per la redazione del PGT, per incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovra comunale e per adeguare alla presente legge i PUC già adottati o approvati.

L'articolo 53 rinvia per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge alle disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente. Gli articoli 54, 55, e 56 dispongono, rispettivamente, in ordine alla modifica, all'abrogazione di precedenti leggi o singole disposizioni di legge e in ordine all'entrata in vigore della legge stessa.

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Sommario

TITOLO I NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 Principi
Art. 2 Finalità

CAPO II. SOGGETTI, STRUMENTI E METODI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 3 Soggetti della pianificazione e della programmazione territoriale
Art. 4 Strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale
Art. 5 Perequazione urbanistica e compensazione urbanistica territoriale
Art. 6 Partecipazione
Art. 7 Accordi territoriali di pianificazione
Art. 8 Accordi di programma
Art. 9. Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio
Art. 10 Valutazione ambientale strategica
Art. 11 Sistema informativo territoriale regionale
Art. 12 Comitato tecnico regionale urbanistico

CAPO III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE E INTERCOMUNALE

Art. 13 Pianificazione comunale
Art. 14 Il documento strategico comunale
Art. 15 Il programma comunale dei servizi e delle infrastrutture
Art. 16 Il disciplinare urbanistico
Art. 17 Regolamento edilizio comunale
Art. 18 Procedure per l'elaborazione ed approvazione del PGT
Art. 19 Pianificazione intercomunale
Art. 20 Procedura di approvazione del PIGT
Art. 21 Piani attuativi
Art. 22 Procedimento di formazione dei piani attuativi
Art. 23 Varianti non sostanziali ai piani attuativi
Art. 24 Norme specifiche per i piani attuativi
Art. 25 Misure di salvaguardia e cautelari
Art. 26 La compensazione urbanistica territoriale

CAPO IV PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 27 Documento di programmazione territoriale
Art. 28 Procedura di formazione del DPT
Art. 29 Piano paesaggistico regionale
Art. 30 Procedure per l'approvazione del Piano paesaggistico regionale
Art. 31 Modifiche non sostanziali del Piano paesaggistico regionale
Art. 32. Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale
Art. 34 Compensazione paesaggistica
Art. 35 Intervento sostitutivo
Art. 36. Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

CAPO V NORME IN MATERIA DI TUTELA, SALVAGUARDIA E SVILUPPO DELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA E DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO

Art. 37. Norme in materia di tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura e di contenimento di consumo del suolo
Art. 38. Aree destinate all'agricoltura
Art. 39 Criteri per l'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Art. 40 Restauro e ampliamento
Art. 41 Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali e altri insediamenti produttivi agricoli
Art. 42 Edifici in fregio alle strade e alle zone umide
Art. 43 Smaltimento dei reflui
Art. 44 Individuazione delle sottoarticolazioni delle aree destinate all'agricoltura
Art. 45 Agriturismo

TITOLO II NORME FINALI

Art. 47 Adeguamento della disciplina urbanistica locale
Art. 48 Attuazione degli strumenti vigenti
Art. 49 Procedure in corso
Art. 50 Piani e programmi regionali vigenti
Art. 51 Adempimenti straordinari dei comuni in materia di piani di risanamento urbanistico ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1985
Art. 52 Incentivi per la pianificazione comunale e intercomunale
Art. 53 Rinvio a norme statali e regionali
Art. 54 Modifiche di leggi regionali
Art. 55 Abrogazioni
Art. 56 Entrata in vigore

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Norme per il governo del territorio

Capo I
Principi e finalità

Art. 1
Principi

1. La presente legge, nel dettare la disciplina concernente il governo del territorio regionale e la tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, assicura lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane che producono effetti diretti e indiretti sul territorio attraverso un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali e le attività economiche con l'ambiente e il paesaggio, garantendo la qualità della vita delle generazioni presenti e future, nel rispetto della conservazione e riproducibilità delle risorse naturali e della salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche anche mediante un minore consumo di territorio, garantendo un uso consapevole delle risorse comuni.

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni della Costituzione e dell'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), approvata nel rispetto dei principi generali desumibili dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), disciplina le attività di governo del territorio regionale e la tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio secondo le norme della presente legge, d'intesa con gli enti locali e in modo da assicurare, attraverso un costante coordinamento tra i differenti livelli, modalità di pianificazione condivise e tra loro coerenti.

3. La presente legge si ispira ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza mediante l'attribuzione ai comuni e loro forme associative di tutte le funzioni relative al governo del territorio e alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio non espressamente conferite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione.

4. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, della partecipazione e della tutela dei diritti del cittadino. I comuni e loro forme associative e la Regione perseguono il raggiungimento di tale obiettivo attraverso la responsabilizzazione dei livelli amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure, assicurando la certezza dei tempi anche con l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso.

 

Art. 2
Finalità

1. I comuni e loro forme associative e la Regione, sulla base delle disposizioni della presente legge, esercitano le funzioni relative al governo del territorio e alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) tutela delle identità storico-culturali, degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione degli insediamenti storici e dei centri minori dell'interno a rischio di spopolamento;
b) tutela dei territori costieri, del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
c) contenimento del consumo di suolo in quanto risorsa non rinnovabile;
d) priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo già edificato rispetto all'ulteriore consumo di suolo;
e) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;
f) coerente uso e governo del territorio anche ai fini della sua protezione dai dissesti idrogeologici e della sicurezza delle popolazioni;
g) efficiente utilizzo delle risorse naturali e protezione del clima, nell'ottica della sostenibilità ambientale in coerenza con le priorità stabilite dall'Unione europea;
h) attività di pianificazione territoriale e paesaggistica secondo i principi di tutela e valorizzazione del paesaggio e tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, anche mediante un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di quadri conoscitivi raffrontabili e interoperabili;
i) conseguimento di più elevati livelli di qualità architettonica, edilizia ed insediativa e della diffusione dell'attività edilizia sostenibile e dell'efficienza energetica delle abitazioni;
j) sviluppo di un sistema insediativo equilibrato e policentrico, promuovendo inoltre la massima integrazione tra le diverse vocazioni territoriali della Regione;
k) promozione, in considerazione degli elevati livelli di interdipendenza degli enti locali nella gestione del governo del territorio, della pianificazione intercomunale al fine di favorire l'attuazione di politiche comuni.

 

Capo II.
Soggetti, strumenti e metodi della pianificazione

Art. 3
Soggetti della pianificazione e della programmazione territoriale

1. I soggetti della pianificazione e della programmazione territoriale sono i comuni e loro forme associative e la Regione.

2. I comuni e loro forme associative sono titolari delle funzioni di pianificazione non espressamente attribuite dalla legge alla competenza di altri enti.

3. Nel rispetto dei principi e secondo le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione svolge attività di pianificazione e programmazione territoriale e paesaggistica e assicura il coordinamento e la coerenza degli altri strumenti di pianificazione.

 

Art. 4
Strumenti della pianificazione
e della programmazione territoriale

1. I Comuni o le loro forme associative svolgono le funzioni di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 2, mediante:
a) il piano comunale (PGT) o intercomunale (PIGT) di governo del territorio, strumento di pianificazione che individua e definisce le scelte strutturali di assetto e di sviluppo del territorio;
b) i piani attuativi (PA), strumenti operativi che specificano ed attuano le scelte del piano comunale o intercomunale di governo del territorio; i PA hanno funzione conformativa della proprietà.

2. La Regione svolge le sue funzioni di pianificazione e di programmazione territoriale mediante:
a) il Documento di programmazione territoriale (DPT) e i piani regionali di settore in esso previsti per la sua attuazione;
b) il Piano paesaggistico regionale (PPR);
c) gli atti di indirizzo e coordinamento (AIC) per il governo del territorio.

 

Art. 5
Perequazione urbanistica e compensazione
urbanistica territoriale

1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale sono concretamente realizzate, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, anche attraverso la perequazione urbanistica al fine di:
a) assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei corrispondenti oneri tra i proprietari inclusi in un determinato ambito territoriale, in modo indipendente dalla destinazione specificamente assegnata ad ogni singola area ricompresa in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica;
b) consentire ed agevolare la cessione di diritti edificatori, anche compensativi, su altre aree.

2. Le previsioni degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale sono concretamente realizzate, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, anche attraverso la compensazione urbanistica territoriale al fine di consentire, anche in ambito sovracomunale e territoriale, un'equa compensazione alle limitazioni nelle destinazioni d'uso e sostenere le potenzialità di sviluppo di un territorio comunale con l'attribuzione di equivalenti valori di natura urbanistica, programmatoria ed economica, con particolare riferimento ai territori che possono risultare svantaggiati dall'attuazione di politiche e strategie di sviluppo regionali e nazionali.

 

Art. 6
Partecipazione

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale sono assicurati, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente legge:
a) la concertazione con gli altri soggetti istituzionali che hanno competenze in materia di governo del territorio e con le associazioni economiche e sociali, limitatamente agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini, dei soggetti portatori di interessi diffusi e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), per la tutela di interessi diffusi.

2. Nella formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti, assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle proposte dei soggetti intervenuti e indicando le motivazioni in merito all'accoglimento o rigetto delle stesse.

 

Art. 7
Accordi territoriali di pianificazione

1. I comuni e le loro forme associative possono stipulare, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di cui all'articolo 4, comma 2, accordi territoriali di pianificazione per coordinare la predisposizione degli strumenti di governo del territorio che, in considerazione della sostanziale omogeneità territoriale, ambientale e paesaggistica o della possibile interdipendenza delle loro scelte di pianificazione e di sviluppo, richiedano una considerazione unitaria delle variabili di intervento ipotizzabili.

2. Gli accordi territoriali di pianificazione possono prevedere forme di perequazione urbanistica e compensazione urbanistica territoriale di cui all'articolo 5.

 

Art. 8
Accordi di programma

1. I soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 3 possono stipulare, in coerenza con i principi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con altri soggetti pubblici e privati accordi di programma che, anche in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale di cui all'articolo 4, siano finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere aventi l'obiettivo primario della salvaguardia del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della crescita economica, produttiva e occupazionale del territorio interessato.

2. Nell'ipotesi in cui soggetti privati presentino dei progetti di interventi aventi le finalità di cui al comma 1 che necessitino per la loro realizzazione di un accordo di programma con le amministrazioni pubbliche competenti, essi predispongono, oltre al progetto delle opere previste e agli elaborati dell'eventuale variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, uno studio di fattibilità contenente:
a) la quantificazione dei benefici economico-sociali degli interventi;
b) la verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica;
c) la programmazione pluriennale degli interventi;
d) il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie e le relative fonti.

3. L'amministrazione interessata all'attuazione delle iniziative di cui al comma 2 attiva, ai sensi del comma 1, la procedura per la stipula dell'accordo di programma che si realizza con il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti con competenze in materia paesaggistica, ambientale e di pianificazione. I soggetti privati proponenti partecipano senza diritto di voto.

4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici comunali si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso, i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

 

Art. 9.
Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologici-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede sulla base dell'articolo 8.

4. I programmi, i piani e i progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio possono, se corredati dei necessari contenuti, assumere anche la valenza di piani attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e l'atto attestante il raggiungimento del consenso unanime di cui all'articolo 8, comma 3, qualora sia corredato dei pareri e delle autorizzazioni di competenza di altri enti, ha i requisiti di titolo abilitativo unico per la realizzazione delle opere previste. A tal fine, l'amministrazione procedente indice la Conferenza dei servizi, svolta con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa nazionale e regionale.

5. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante al PGT si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 18. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

 

Art. 10
Valutazione ambientale strategica

1. La Regione e le province svolgono le proprie funzioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, secondo il riparto di competenze stabilito, rispettivamente, nell'articolo 48 e nell'articolo 49 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

2. Fino all'emanazione di una specifica disciplina legislativa regionale concernente le procedure di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità alla VAS e, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, nei procedimenti di formazione degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale di cui all'articolo 4 trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Con atti di indirizzo e coordinamento, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le eventuali procedure di dettaglio dei procedimenti di cui al comma 2, in relazione alle diverse tipologie di strumenti di pianificazione e in base ai seguenti criteri:
a) le consultazioni previste per la VAS degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale si attuano attraverso l'istituto dell'istruttoria pubblica, di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa);
b) i procedimenti amministrativi di verifica di assoggettabilità e di valutazione ambientale strategica devono essere coordinati nel procedimento di adozione e di approvazione degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale.

3. Qualora i piani comunali o intercomunali di governo del territorio siano già stati sottoposti con esito positivo a valutazione ambientale strategica, i relativi piani attuativi non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità se non comportano variante e se lo strumento comunale sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica ha già definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui i piani attuativi comportino variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nei piani sovraordinati e ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati.

4. La VAS comprende, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE); a tal fine, il rapporto ambientale o lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure da atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

 

Art. 11
Sistema informativo territoriale regionale

1. Il Sistema informativo territoriale regionale (SITR) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la redazione degli strumenti di governo del territorio. Esso consente la conoscenza e la valutazione degli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale e la verifica dei loro effetti in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge e in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.

2. Il SITR rappresenta la piattaforma informativa unitaria per comuni, province e Regione in materia di governo del territorio e di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e per il coordinamento delle informazioni utili alla gestione dei tributi, del catasto, delle risorse idriche ed energetiche della Regione.

3. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte integrante del sistema informativo territoriale comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; esse contengono dati e informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e urbanistica e della programmazione regionale e locale.

4. I comuni, le province e gli enti pubblici interessati collaborano alla realizzazione e alla gestione, nell'ambito del sistema informativo territoriale, della base informativa geografica regionale.

5. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo territoriale. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione della base informativa.

6. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SITR, secondo specifiche istruzioni tecniche, i dati in loro possesso necessari al governo del territorio. A tali fini ciascuna pubblica amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.

7. Al fine di realizzare una banca dati uniforme della strumentazione urbanistica a livello regionale, ai fini della verifica di coerenza di cui all'articolo 18, comma 8, gli enti trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.

8. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica sono redatti sulla carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale. La base cartografica degli strumenti di pianificazione comunale, laddove venga aggiornata a scala di maggiore dettaglio rispetto a quella regionale anche a cura degli enti, segue le specifiche tecniche indicate dalla Giunta regionale.

9. La Regione assume il sistema WGS84 quale sistema di riferimento regionale.

 

Art. 12
Comitato tecnico regionale urbanistico

Il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica (CTRU), operante presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, è un organo tecnico-consultivo della Giunta in materia urbanistica ed assetto del territorio.

2. Il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica, presieduto dal direttore generale competente in materia urbanistica o suo delegato, è costituito da:
a) un funzionario dell'Assessorato competente in materia urbanistica;
b) un funzionario per ogni Assessorato regionale;
c) cinque esperti in materia urbanistica, paesaggistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse, non dipendenti della pubblica amministrazione, designati dalla Giunta regionale;
d) un esperto in materia urbanistica, paesaggistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse, designato dalla Giunta regionale, tra una terna indicata dalle associazioni degli enti locali;
e) i soprintendenti per i beni architettonici e artistici o loro delegati;
f) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati;
g) il funzionario responsabile della VAS.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario designato dall'Assessorato competente in materia urbanistica.

4. Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del CTRU sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per l'intera legislatura.

 

Capo III
Pianificazione territoriale comunale
e intercomunale

Art. 13
Pianificazione comunale

1. La pianificazione comunale si esplica mediante il piano comunale di governo del territorio (PGT); il PGT è lo strumento di livello strategico che individua e definisce le scelte strutturali di assetto e di sviluppo del territorio, specifica le vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità alle esigenze della comunità locale e in coerenza e nel rispetto degli altri strumenti sovraordinati di pianificazione e governo del territorio.

2. Il PGT è valido a tempo indeterminato e può essere oggetto di varianti.

3. Il PGT è costituito da:
a) il documento strategico comunale (DSC);
b) il programma comunale dei Servizi e delle infrastrutture (PCS);
c) il disciplinare urbanistico (DU).

 

Art. 14
Il documento strategico comunale

1. Il documento strategico comunale definisce i principi e le scelte fondanti di assetto e di sviluppo del territorio comunale.

2. Il DSC individua e definisce:
a) la struttura del territorio comunale attraverso l'individuazione degli ambiti comunali di paesaggio, dei sistemi di relazioni territoriali, dei sistemi infrastrutturali e funzionali e dell'insieme dei vincoli gravanti sul territorio e dei relativi obiettivi di qualità;
b) la struttura paesaggistica e l'interazione fra le caratteristiche storico-culturali, ambientali, insediative, infrastrutturali e funzionali valutandone la loro consistenza, localizzazione e vulnerabilità;
c) i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del territorio e i criteri generali per la loro eliminazione o mitigazione;
d) le aree di pericolosità idrogeologica presenti nel territorio comunale, specificatamente per quelle parti che il DSC individua come trasformabili, secondo le regole tecniche individuate dalle norme di attuazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);
e) le risorse strategiche e le invarianti strutturali paesaggistiche o territoriali, per le quali sono stabilite le regole d'uso nonché gli obiettivi di qualità, al fine di garantire la loro conservazione e riproducibilità secondo i principi di sviluppo sostenibile;
f) il quadro conoscitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale sostenibile, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione e di pianificazione regionale;
g) i principali processi di sviluppo e scenari di crisi in riferimento agli usi attuali del territorio, alle attività socio-economiche insediate o insediabili e al fabbisogno abitativo, anche delineando le potenziali influenze con la struttura paesaggistica e territoriale;
h) con riferimento a ciascuno degli ambiti comunali di paesaggio, dei sistemi di relazioni territoriali e dei sistemi infrastrutturali e funzionali di cui alla lettera a), i criteri generali per identificare, in funzione dei relativi obiettivi di qualità e dei requisiti qualitativi minimi previsti, l'idoneità prevalente del territorio in termini di:
1) conservazione e riproducibilità;
2) miglioramento;
3) trasformabilità;
i) con riferimento all'intero territorio e per ciascuno degli ambiti comunali di paesaggio, dei sistemi di relazioni territoriali e dei sistemi infrastrutturali e funzionali e in coerenza con gli obiettivi di qualità e con i requisiti qualitativi minimi di cui alla lettera a), i limiti quantitativi coerenti con l'idoneità prevalente del territorio, privilegiando la riqualificazione dell'esistente, la minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, paesaggistiche, ambientali ed energetiche, i limiti quantitativi, per uno scenario temporale decennale, esplicitano la capacità massima di carico sostenibile con riferimento ai fattori che incidono sul territorio quali le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, la dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde, per i servizi, per le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale e la quantità massima di suolo sottratto alla funzione agricola e agro-pastorale;
j) il perimetro del tessuto urbano consolidato.

3. Il DSC non determina effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

 

Art. 15
Il programma comunale dei servizi e delle infrastrutture

1. Il programma comunale dei servizi e delle infrastrutture (PCS) prevede, a supporto delle politiche indicate nel DSC, la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, la dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato nonché tra le opere della viabilità e le aree urbanizzate e una loro razionale distribuzione sul territorio comunale.

2. Il PCS determina il numero degli utenti dei servizi per l'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune e gravitante sulle diverse tipologie di servizi, anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare indicata nel DSC, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovra comunale nonché in base ai flussi turistici.

3. Il PCS, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza di cui al comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche in riferimento a fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, ne stabilisce e quantifica il loro adeguamento e individua le modalità di intervento.

4. Il PCS:
a) indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo del DSC, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione;
b) assicura, in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsione del DSC, una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;
c) indica i servizi da assicurare nel caso di localizzazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.

5. Le previsioni contenute nel PCS, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, possono avere carattere prescrittivo e vincolante sul regime giuridico dei suoli.

6. Qualora previsti dal PCS, i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi, hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del PGT. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.

7. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PCS che demandano al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplano la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

8. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, qualora riguardi aree per le quali non è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

9. Il PCS può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale.

 

Art. 16
Il disciplinare urbanistico

1. Il DU regola l'attività urbanistica e edilizia per l'intero territorio comunale; esso si compone:
a) della disciplina per la gestione del tessuto urbano consolidato;
b) della disciplina per la gestione del restante territorio comunale, con riferimento a ciascuno degli ambiti comunali di paesaggio, dei sistemi di relazioni territoriali, dei sistemi infrastrutturali e funzionali, individuati nel DSC;
c) del regolamento edilizio (RE).

2. La disciplina di cui al comma 1, lettera a), individua e definisce, all'interno del complessivo perimetro del tessuto urbano consolidato come delimitato con linea chiusa nel DSC:
a) le aree e le modalità per l'utilizzazione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
b) le modalità di intervento per le aree nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento delle aree edificate esistenti;
c) le modalità di intervento per le aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto previsto nel piano comunale dei servizi;
d) le aree nelle quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
e) le aree all'interno delle quali gli interventi sono ammessi previa approvazione di piano attuativo;
f) la disciplina della perequazione urbanistica di cui all'articolo 5;
g) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città.

3. Il DU, in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b), definisce:
a) i criteri e la disciplina che i piani attuativi di cui all'articolo 21 della presente legge, devono seguire per la definizione e la realizzazione di:
1) interventi di nuova edificazione in addizione agli insediamenti esistenti;
2) interventi di sostituzione e riorganizzazione del tessuto urbanistico;
b) i criteri e la disciplina per la realizzazione degli interventi in attuazione di politiche di settore del comune;
c) la disciplina del territorio agricolo ai sensi del capo V (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura);
d) la disciplina della perequazione urbanistica di cui all'articolo 5.

4. La disciplina di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltre, nel rispetto degli atti regionali di indirizzo e coordinamento per il governo del territorio, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione e riorganizzazione:
a) caratteristiche tipologiche e morfologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) indici di permeabilità;
e) altezze massime e minime;
f) modalità insediative che consentano continuità negli elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
g) destinazioni d'uso non ammissibili;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e mitigazione degli impatti delle infrastrutture e della viabilità con elementi di mitigazione ambientale.

 

Art. 17
Regolamento edilizio comunale

1. Il regolamento edilizio contiene le norme e procedure relative alle opere edilizie, comprese le norme igieniche e sanitarie di interesse edilizio e la disciplina degli elementi architettonici, cromatici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

2. Nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, sono previste norme, per gli edifici di nuova costruzione, relative all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. Nel caso in cui il comune istituisca la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

4. Il regolamento edilizio, inoltre, contiene la definizione dei parametri edilizi e le metodologie per il loro calcolo, nonché la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

 

Art. 18
Procedure per l'elaborazione ed approvazione del PGT

1. Il comune, nel procedimento di formazione del PGT assicura la concertazione e la partecipazione di cui all'articolo 6. A tal fine convoca una o più conferenze pubbliche alle quali possono partecipare tutti coloro vi abbiano interesse e alle quali sono invitati tutti i soggetti competenti in materia ambientale, territoriale e paesaggistica e nelle quali vengono presentate e discusse le linee guida per la redazione del PGT e il rapporto ambientale preliminare relativo alla VAS.

2. Le linee guida e il rapporto ambientale preliminare relativo alla VAS, sono inviati all'autorità competente per la VAS e pubblicati sul sito web del comune e della Regione ai fini della consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si conclude, con le indicazioni per la redazione del rapporto ambientale da parte di tutti gli enti competenti in materia ambientale, territoriale e paesaggistica, entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare all'autorità competente per la VAS, salvo termine temporale inferiore concordato tra autorità competente e autorità procedente.

3. Successivamente alla conclusione della precedente fase di consultazione, entro il termine di trenta giorni, le linee guida del PGT e il rapporto preliminare per la VAS, valutate le indicazioni emerse, sono approvate dal consiglio comunale.

4. Il comune provvede ai successivi adempimenti per la redazione del PGT che è poi trasmesso al consiglio comunale che lo adotta insieme al rapporto ambientale e agli altri elaborati previsti per la VAS.

5. Entro quindici giorni dall'adozione, il PGT è:
a) depositato a disposizione del pubblico interessato e dei soggetti competenti in materia ambientale, per sessanta giorni presso la segreteria del comune e pubblicato nel sito internet del comune e della Regione; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante contestuale avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), nell'albo del comune, mediante l'affissione di manifesti e la pubblicazione su almeno due dei quotidiani editi in Sardegna e nel sito istituzionale del comune e della Regione; l'avviso, che contiene il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica, svolge anche le funzioni di pubblicità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006; il comune può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
b) contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, lettera a), il PGT è trasmesso alla Direzione regionale competente in materia di governo del territorio per essere sottoposto, previo parere del CTRU, alla verifica di coerenza, rispetto agli strumenti sovraordinati di governo del territorio e agli atti di indirizzo e coordinamento regionali, emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
c) contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, lettera a), il PGT è trasmesso insieme al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica dello stesso, all'autorità competente per la VAS; l'autorità competente mette a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

6. Il comune, in qualità di autorità procedente, ai fini della VAS e ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, promuove, fra il quindicesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS di cui al comma 5 lettera a), uno o più incontri pubblici per fornire una completa informazione sul PGT e sul rapporto ambientale e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica, dando adeguata pubblicità di tali incontri mediante pubblicazione dei calendari e degli esiti sul sito del comune.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di cui al comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

8. Entro il medesimo termine di sessanta giorni la Direzione regionale competente in materia urbanistica, trasmette al comune una nota contenente le valutazioni in merito alla coerenza del PGT rispetto agli atti e strumenti sovraordinati e le relative prescrizioni che il comune ha l'obbligo di recepire nel PGT; con provvedimento motivato del direttore generale competente in materia urbanistica, il suddetto termine può essere prorogato, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, in relazione alla complessità dell'istruttoria o al fine di acquisire, in un'unica soluzione, integrazioni documentali; il termine inizia nuovamente a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa completa; ricevuta la documentazione integrativa richiesta e decorsi i termini precedenti, la verifica di coerenza si intende conclusa positivamente qualora la Direzione regionale competente in materia urbanistica non si sia pronunciata; decorso il termine di sessanta giorni senza che il comune provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, la verifica di coerenza si intende conclusa negativamente; la Direzione regionale competente in materia urbanistica ne dà atto con provvedimento esplicito.

9. L'autorità competente in materia di VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi del comma 7 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per proporre osservazioni di cui al comma 7. La tutela avverso il silenzio dell'autorità competente è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

10. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente in materia di VAS e con la Direzione regionale competente in materia urbanistica, provvede, prima della presentazione del PGT per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 9 e delle valutazioni e prescrizioni di cui al comma 8, alle opportune revisioni del piano.

11. Il PGT e il rapporto ambientale, insieme al parere motivato e alla documentazione acquisita nell'ambito della consultazione e a tutti gli altri pareri o nulla osta comunque denominati, sono trasmessi al consiglio comunale nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere motivato o, comunque, dalla scadenza del termine di cui al comma 9. Il consiglio comunale delibera l'approvazione del PGT motivando adeguatamente l'accoglimento o il rigetto di ciascuna delle osservazioni e pareri presentati.

12. Il comune, entro i successivi quindici giorni, trasmette la delibera di approvazione alla Direzione regionale competente in materia urbanistica che, laddove ravvisi il mancato recepimento delle valutazioni e prescrizioni di cui al comma 8, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di cui al comma 11, invita il comune a conformarsi a tali valutazioni e prescrizioni.

13. La Direzione regionale competente in materia urbanistica, solo dopo aver verificato il recepimento nel PGT da parte del comune delle sue osservazioni in merito alla verifica di coerenza, provvede alla pubblicazione del piano sul BURAS. Il PGT entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURAS.

14. La procedura di approvazione del PGT è completata entro diciotto mesi dalla sua adozione.

15. In caso di inerzia dell'amministrazione, nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal comma 14, si applica la disciplina prevista dall'articolo 39.

16. Le varianti al PGT sono adottate e approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo.

 

Art. 19
Pianificazione intercomunale

1. La pianificazione intercomunale tra comuni ricadenti in ambiti caratterizzati da contiguità territoriale, ovvero ricadenti negli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, di cui alla legge regionale 2 agosto 2005 n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), può essere effettuata qualora riguardi un numero di comuni non inferiore a quattro o un numero di comuni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 5.000 abitanti.

2. La pianificazione intercomunale si realizza mediante la redazione, di un PIGT ai sensi dell'articolo 4, avente i contenuti di cui agli articoli 13,14, 15, 16 e 17, ed esteso ai territori dei comuni contermini ricompresi nell'ambito considerato.

3. La pianificazione intercomunale:
a) assicura una coerente ed equilibrata distribuzione territoriale nella realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità riferiti all'ambito intercomunale;
b) agevola l'attuazione degli interventi di compensazione paesaggistica nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 34;
c) consente l'utilizzo della perequazione urbanistica e compensazione urbanistica territoriale riferite al territorio sovracomunale interessato.

4. La Regione, inoltre, al fine di incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica intercomunale:
a) è autorizzata a concedere ai comuni che utilizzano le modalità di cui al comma 2 contributi per la redazione degli strumenti di pianificazione intercomunale;
b) tiene conto, nella predisposizione degli strumenti regionali di pianificazione per il governo del territorio, delle risultanze degli atti della pianificazione intercomunale approvati o adottati, con particolare riferimento all'individuazione delle tematiche trasversali, quali le dotazioni infrastrutturali e produttive, il dimensionamento delle capacità insediative e residenziali, la tutela ambientale, riferite agli ambiti oggetto di pianificazione.

5. I comuni, e loro forme associative che provvedono congiuntamente alla pianificazione in forma intercomunale, possono utilizzare lo strumento della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica territoriale di cui all'articolo 5 per realizzare lo scambio di diritti edificatori contro equivalenti valori di natura urbanistica, programmatoria o economica.

 

Art. 20
Procedura di approvazione del PIGT

1. I comuni o loro forme associative di cui all'articolo 19, comma 1, esercitano la funzione della pianificazione intercomunale, attraverso il PIGT, mediante l'attribuzione di delega, con atto approvato da tutti i consigli comunali interessati, all'esercizio di tale funzione a una delle forme associative degli enti locali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 oppure a uno dei comuni interessati.

2. Per i fini di cui al comma 1, è elaborato uno schema di convenzione che contiene le indicazioni sui limiti, modalità, vigilanza e durata dell'attribuzione a uno dei comuni o loro forme associative della delega della funzione pianificatoria intercomunale. Tale convenzione è successivamente approvata da ciascuno dei consigli comunali dei comuni interessati.

3. Il PIGT segue le procedure di approvazione del PGT di cui all'articolo 18, con la specificazione che il piano intercomunale è adottato e approvato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei comuni compresi nel territorio interessato dal piano.

 

Art. 21
Piani attuativi

1. Le previsioni indicate nel PGT sono attuate mediante i piani attuativi comunali. Essi comprendono tutti gli strumenti attuativi, comunque denominati, previsti dalla legislazione statale e regionale.

2. Per la trasformazione urbanistica ed edilizia delle aree non urbanizzate è sempre obbligatoria la predisposizione di un piano attuativo.

3. Il PGT realizza le azioni di sviluppo mediante i piani attuativi comunali, nonché mediante la realizzazione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale, di cui al PCS.

4. I piani attuativi, in coerenza con le indicazioni contenute nel PGT, in particolar modo relativamente al rispetto delle previsioni del PAI, specificano in via definitiva, i parametri urbanistico-edilizi e identificano cartograficamente le aree e le relative destinazioni d'uso che, all'interno di ciascuno degli ambiti comunali di paesaggio, dei sistemi di relazioni territoriali e dei sistemi infrastrutturali e funzionali, attuano le previsioni generali del PGT.

5. I piani attuativi, sulla base delle previsioni del DU, disciplinano e attuano concretamente la perequazione urbanistica di cui all'articolo 5 e la compensazione urbanistica territoriale di cui all'articolo 26.

6. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). I proprietari degli immobili interessati, anche in mancanza della maggioranza assoluta, qualora dimostrino di poter realizzare un sottocomparto autonomo e funzionale possono presentare una proposta stralcio del piano attuativo. In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002.

7. Le previsioni contenute nei piani attuativi e nelle loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

8. I PA rispondono agli indirizzi di biosostenibilità, di risparmio energetico ed idrico e di qualità architettonica.

 

Art. 22
Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I PA, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata, sono definiti mediante specifica procedura di istruttoria pubblica, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 40 del 1990, finalizzata alla comparazione e valutazione delle diverse ipotesi alternative, in attuazione delle previsioni del PGT, in termini di benefici sociali, economici, paesaggistici, ambientali, di organico e coerente sviluppo del territorio e in termini di sostenibilità finanziaria e fattibilità tecnico-amministrativa dell'intervento proposto.

2. Successivamente alla procedura di cui al comma 1, i piani attuativi sono adottati dal consiglio comunale. Entro quindici giorni dall'adozione, il piano è depositato presso la sede della segreteria comunale per un periodo di trenta giorni nel quale il piano adottato rimane a disposizione del pubblico; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale, sul BURAS nonché sul sito internet del comune. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito chiunque può formulare osservazioni.

3. Entro i successivi sessanta giorni con atto motivato, il consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il piano attuativo. Il comune contestualmente trasmette una comunicazione di approvazione del piano all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

4. I piani attuativi diventano efficaci il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURAS.

5. I comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti possono prevedere nel PGT che l'esame delle osservazioni e l'approvazione dei piani attuativi siano di competenza della giunta comunale.

6. Per i piani attuativi non è necessario attivare il procedimento della VAS, qualora il PGT sia stato approvato, ai sensi dell'articolo 18, con parere motivato positivo da parte dell'autorità competente per la VAS. In tal caso, i piani attuativi specificano in via definitiva i contenuti del rapporto ambientale del PGT per l'ambito da essi considerato.

7. Le varianti ai piani attuativi sono adottate e approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo.

8. In caso di inerzia dell'Amministrazione nel rispetto dei termini procedimentali previsti dai precedenti commi 2 e 3 si applica la disciplina prevista dall'articolo 39.

 

Art. 23
Varianti non sostanziali ai piani attuativi

1. Le varianti che incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo in misura non superiore al 5 per cento del volume del piano originariamente approvato e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, sono approvate con un'unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro trenta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali o dalle giunte comunali nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 22.

2. In caso di inerzia dell'Amministrazione nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal precedente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 39.

 

Art. 24
Norme specifiche per i piani attuativi

1. I piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia qualora siano decorsi cinque anni dalla loro approvazione e non sia stata stipulata la relativa convenzione.

2. I piani attuativi d'iniziativa pubblica hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste. La dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia per cinque anni.

3. I piani attuativi d'iniziativa privata sono corredati da atto di convenzione urbanistica che regola gli obblighi, le garanzie e gli adempimenti tra le parti, derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai medesimi piani attuativi.

4. Le convenzioni prevedono che il rilascio delle concessioni edilizie dei singoli immobili avvenga esclusivamente qualora sia stata completata la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per almeno il 70 per cento del totale in termini di superficie territoriale o qualora siano state realizzate le opere di urbanizzazione necessarie per rendere funzionale il piano o i singoli comparti in esecuzione.

5. Le convenzioni possono disciplinare la possibilità di attuare i piani attuativi per lotti funzionali.

6. Il regime fiscale e tributario derivante dal diritto ad edificare si applica esclusivamente a seguito dell'adozione dei piani attuativi che costituiscono, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, atto conformativo della proprietà e del regime giuridico dei suoli.

 

Art. 25
Misure di salvaguardia e cautelari

1. Dalla data di adozione del PGT, o del PIGT o dei PA, fino all'approvazione di ciascun piano, e comunque non oltre due anni dalla loro adozione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A).

2. Per comprovati motivi d'urgenza ed in relazione alle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il provvedimento della Giunta regionale è immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.

4. La deliberazione della Giunta regionale è esplicitamente motivata e indica e perimetra cartograficamente i beni o le aree oggetto del provvedimento.

 

Art. 26
La compensazione urbanistica territoriale

1. La compensazione urbanistica territoriale prevede che i proprietari di aree o edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o derivante da dichiarazione di notevole interesse pubblico, ottengano, in luogo del prezzo del bene da espropriare, adeguata capacità edificatoria sotto forma di credito edilizio su altre aree o edifici, anche di proprietà pubblica, già destinate all'edificazione dagli strumenti della pianificazione comunale, previo accordo tra l'amministrazione e i soggetti interessati e contestuale cessione all'amministrazione delle aree sottoposte a vincolo.

2. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta in virtù di compensazioni urbanistiche di cui al comma 1. I crediti edilizi sono annotati presso un registro comunale dei crediti, predisposto, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità stabilite dal DU. Essi sono liberamente commerciabili.

3. Il PGT individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi.

4. La compensazione urbanistica fra il comune e i proprietari delle aree interessate agli interventi avviene mediante convenzione annotata presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La convenzione, in conformità alle disposizioni del DU, stabilisce le modalità di attuazione della compensazione, la localizzazione delle aree sulle quali trasferire il credito edilizio, i tempi di attuazione ovvero la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio nel caso di inutilizzabilità del credito edilizio nel periodo convenuto.

5. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2, possono disporre criteri e limiti generali di carattere edilizio entro i quali, nel rispetto della pianificazione urbanistica comunale, i comuni attuano la compensazione urbanistica.

 

Capo IV
Pianificazione e programmazione
territoriale regionale

Art. 27
Documento di programmazione territoriale

1. Il DPT è lo strumento di programmazione generale con il quale la Regione definisce, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo, le linee fondamentali di assetto e governo del territorio al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, accrescere la competitività dei sistemi territoriali locali, garantendo la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche.

2. Il DPT definisce, considerando l'intero territorio regionale, gli indirizzi da perseguire in relazione ai diversi soggetti e strumenti della pianificazione, assicurando una stretta correlazione tra di essi. Esso è composto:
a) dal quadro descrittivo del territorio regionale, con l'evidenziazione delle potenzialità, delle dinamiche evolutive, delle situazioni di vulnerabilità e delle condizioni di trasformazione compatibili nel tempo;
b) dalle previsioni programmatiche indicanti l'insieme degli obiettivi da perseguire, esplicitandone le priorità e i livelli di interazioni e le valutazioni di massima della fattibilità economica finanziaria delle previsioni stesse;
c) dalle linee guida della pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale;
d) dal quadro programmatico per l'aggiornamento e l'adeguamento al DPT della pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale vigente;
e) dalla individuazione dei piani regionali di settore che concorrono alla sua attuazione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more di approvazione del DPT, si assume, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), il PPR come quadro di riferimento territoriale e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale e locale.

 

Art. 28
Procedura di formazione del DPT

1. La Giunta regionale elabora la proposta di DPT e organizza le conferenze pubbliche per la programmazione territoriale alle quali partecipano gli enti locali, gli altri enti pubblici e i soggetti portatori di interessi diffusi ricadenti nel territorio. La Giunta regionale illustra ai partecipanti la proposta di DPT, acquisisce le loro proposte e osservazioni e, successivamente, approva definitivamente la proposta di DPT che trasmette al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il DPT entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1.

3. Il DPT entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.

4. Il DPT è un documento strategico di indirizzi la cui attuazione si realizza attraverso gli altri strumenti di pianificazione e programmazione di cui all'articolo 4; pertanto, il DPT non è sottoposto alla procedura di VAS.

 

Art. 29
Piano paesaggistico regionale

1. Nel rispetto dei principi generali desumibili dal decreto legislativo n. 42 del 2004, la Regione predispone e approva il PPR al fine di assicurare un'adeguata tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. Il PPR, in coerenza con le linee guida previste dal DPT, individua i valori paesaggistici, ambientali e identitari e le risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale e ne definisce la disciplina di tutela, salvaguardia e valorizzazione. Il PPR può essere predisposto, adottato e approvato per fasi e per ambiti territoriali diversi.

2. Il Piano contribuisce ad attuare le strategie dello sviluppo territoriale definite nel DPT mediante l'indicazione:
a) delle modalità di intervento nei relativi ambiti territoriali di paesaggio che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di compensazione tra comuni;
b) del ruolo dei sistemi delle città e dei sistemi locali, degli insediamenti turistici, dei servizi produttivi, delle aree agricole e di quelle caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovra-comunale;
c) delle azioni integrate per la tutela, salvaguardia e valorizzazione delle valenze paesaggistiche.

3. L'approvazione del PPR comporta l'obbligo, per gli altri soggetti della pianificazione e della programmazione, di adeguare i propri piani e programmi alle previsioni del PPR, in particolare per i comuni di adeguare i propri strumenti di pianificazione entro il termine di diciotto mesi.

 

Art. 30
Procedure per l'approvazione del Piano paesaggistico regionale

1. La Giunta regionale, in coerenza con il DPT, predispone la proposta di PPR. Tale proposta è trasmessa alla competente Commissione del Consiglio regionale. Contestualmente la Giunta regionale svolge l'istruttoria pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 40 del 1990.

2. La Commissione consiliare competente in materia di governo e assetto del territorio valuta la proposta di PPR, ne verifica la coerenza con il DPT ed entro trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, anche sulla base delle osservazioni formulate dalla competente Commissione del Consiglio regionale, delibera l'adozione del PPR, ne dispone il deposito per sessanta giorni presso gli uffici regionali, provvede alla sua pubblicazione sul sito internet, completo di tutti i suoi allegati, e ne dà avviso sul BURAS.

4. Entro i sessanta giorni di cui al comma 3, chiunque può formulare osservazioni sul piano adottato.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate e approva in via definitiva il PPR.

6. Il PPR entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURAS.

7. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la Giunta regionale provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.

8. Al fine di promuovere una maggiore adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'Amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le università e con gli ordini ed i collegi professionali interessati.

 

Art. 31
Modifiche non sostanziali del
Piano paesaggistico regionale

1. Nel rispetto dei principi generali desumibili dal decreto legislativo n. 42 del 2004, la Giunta regionale verifica costantemente lo stato di attuazione del PPR e apporta aggiornamenti gli adeguamenti necessari per:
a) assicurare l'adeguamento o l'armonizzazione delle Norme tecniche di attuazione e degli elaborati del PPR con sopravvenute disposizioni statali di livello sovraordinato;
b) assicurare l'adeguamento, il coordinamento e la razionalizzazione delle Norme tecniche di attuazione con sopravvenute pronunce giurisdizionali;
c) le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applica la seguente procedura semplificata:
a) la Giunta regionale adotta la proposta di modifica del PPR, ne dispone il deposito per quindici giorni, provvede alla sua pubblicazione sul sito internet, completo di tutti i suoi allegati, e ne dà avviso sul BURAS;
b) entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni sulla proposta adottata;
c) trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'approvazione della modifica del PPR e provvede alla sua pubblicazione sul BURAS;
d) le modifiche al PPR entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURAS.

3. Per le modifiche non sostanziali di cui al presente articolo non è necessaria la procedura di VAS.

 

Art. 32.
Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale

1. Nel rispetto dei principi generali desumibili dal decreto legislativo n. 42 del 2004, con periodicità biennale la Giunta regionale procede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva la verifica e l'adeguamento. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.

2. Preliminarmente a qualunque atto di verifica e adeguamento del piano paesaggistico, il Presidente della Regione espone al Consiglio regionale, che si pronuncia nel merito, le linee guida caratterizzanti il lavoro di predisposizione del PPR.

3. La Regione, allo scopo di orientare e coordinare l'attività di governo del territorio, emana specifici atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento contengono i criteri generali per il governo delle trasformazioni territoriali, i criteri generali per la valutazione del fabbisogno abitativo, i limiti generali di densità edilizia, di altezza, di distanza minima tra i fabbricati e della qualità delle trasformazioni e delle costruzioni. Inoltre, essi individuano i livelli di flessibilità di tali parametri urbanistici ed edilizi necessari per la coerente considerazione dei caratteri sociali e identitari delle differenti aree regionali.

5. L'Assessore competente in materia di governo del territorio trasmette alla Giunta regionale la proposta degli atti di indirizzo e coordinamento che approva preliminarmente e la trasmette al Consiglio regionale che, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), li approva.

6. Fino all'approvazione degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le direttive vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al decreto assessoriale 2266/U del 1983.

 

Art. 34
Compensazione paesaggistica

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle istanze formulate dai comuni in sede di approvazione dei PGT o di loro varianti, individua i comuni i cui territori risultano particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico in conseguenza delle disposizioni derivanti dai vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale e dispone adeguate misure compensative, anche mediante finanziamento di interventi pubblici di promozione economica e occupazionale o mediante l'attivazione di programmi di sviluppo locale.

2. La compensazione paesaggistica può anche assumere il ruolo di azione ad iniziativa pubblica volta al recupero, alla tutela paesaggistica di aree private, compromesse o interessate da attività non compatibili con la disciplina paesaggistica e si attua in sede di istruttoria pubblica articolata per ambiti territoriali omogenei. Essa è attivata dalla Regione su richiesta del comune o della provincia e consiste in una o più proposte da esaminarsi in sede di istruttoria pubblica, secondo il principio del prevalente interesse pubblico.

3. Le proposte di cui al comma 2 si articolano secondo due linee d'intervento:
a) permuta di area privata contro equivalente area pubblica, con grado maggiore di compatibilità paesaggistica per le attività in oggetto, oltre ad un incremento volumetrico non superiore al 20 per cento delle volumetrie esistenti;
b) permuta di area privata contro equivalente area privata con grado maggiore di compatibilità paesaggistica, oltre ad un incremento volumetrico non superiore al 20 per cento delle eventuali volumetrie esistenti.

4. Le aree così pervenute al patrimonio pubblico confluiscono nel patrimonio regionale e vengono assegnate in gestione alla Conservatoria delle coste. Per la valutazione del grado di compatibilità paesaggistica si fa riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica individuati nel PPR.

5. Le operazioni di compensazione paesaggistica e i conseguenti accordi pubblico-privato nonché gli oneri connessi a tali azioni, individuati in sede di istruttoria pubblica, sono deliberati dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e le loro conclusioni sono pubblicate nel BURAS.

 

Art. 35
Intervento sostitutivo

1. In tutti i casi in cui per inerzia dell'amministrazione un adempimento non risulti effettuato nell'assunzione degli atti o nel rispetto dei termini procedimentali indicati dalla presente legge, si applicano le disposizione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Nel caso di inerzia relativa al PGT e/o PIGT e a sue varianti e relativamente all'articolo 51, l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'Assessorato regionale, provvede, nei successivi trenta giorni, con proprio atto, alla nomina di un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva nel termine assegnatoli, comunque non superiore a centoventi giorni.

3. Nel caso di inerzia relativa a piani attuativi e loro varianti, il proponente il piano può avanzare istanza all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica il quale, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, assegna all'ente stesso un termine di tempo non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'Assessorato regionale provvede, nei successivi quindici giorni, con proprio atto, alla nomina di un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva nel termine assegnatogli, comunque non superiore a novanta giorni.

4. Resta, comunque, in capo ai comuni l'adozione ed approvazione degli strumenti per il governo del territorio di loro competenza, così come individuati dall'articolo 3, comma 3.

5. Nel procedimento di approvazione del PGT e del PIGT, l'intervento sostitutivo della Regione è obbligatorio qualora l'amministrazione interessata eccepisca il conflitto di interesse in capo alla metà più uno dei consiglieri comunali o nei casi in cui, per le medesime ragioni, venga meno il rapporto elettivo di proporzione fra maggioranza e minoranza consiliare.

 

Art. 36.
Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione.

2. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4, 5 e 6 e negli altri casi previsti dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo). Svolge, inoltre, funzione consultiva della Giunta regionale.

3. La Commissione è costituita ai sensi e per le finalità dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal proprio insediamento, alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La Commissione opera come collegio imperfetto.

5. La commissione regionale di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è istituita con decreto del Presidente della Regione ed opera presso l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica; resta in carica per la durata della legislatura in cui è stata costituita e decade improrogabilmente novanta giorni dopo l'insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.

6. La Commissione regionale è composta:
a) dal direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
c) dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici o suo delegato;
d) dal soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio o suo delegato;
e) dal soprintendente per i beni archeologici o suo delegato;
f) da tre esperti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio scelti dalla Giunta regionale nell'ambito di terne designate:
1) dall'Università di Cagliari;
2) dall'Università di Sassari;
3) dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale aventi sede nella Regione;
4) dalle associazioni portatrici di interessi diffusi ed operanti nella Regione, riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge in materia culturale ed ambientale.

7. Sulle proposte di nomina di cui alla presente lettera si esprime la Commissione consiliare competente entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta della Giunta regionale.

8. La commissione è integrata da un esperto in materia di paesaggio designato dal sindaco del comune interessato ed è altresì integrata dal comandante regionale del Corpo forestale della Sardegna nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.

9. Le funzioni organizzative e di segreteria della Commissione sono espletate dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

10. La commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

11. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione la Giunta regionale, previa deliberazione su proposta dell'Assessore competente, provvede alle nomine.

 

Capo V
Norme in materia di tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura e di contenimento del consumo del suolo

Art. 37.
Norme in materia di tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura e di contenimento di consumo del suolo

1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità nonché di contenere il consumo di suolo quale risorsa non rinnovabile, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il fenomeno del frazionamento delle aree destinate all'agricoltura finalizzato all'edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane.

2. Gli strumenti del governo del territorio e per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio promuovono la valorizzazione delle vocazioni produttive delle aree destinate all'agricoltura garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio; incoraggiano la permanenza della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; favoriscono il riuso e il recupero funzionale e paesaggistico del patrimonio edilizio esistente sia per l'utilizzo aziendale che per quello abitativo.

3. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l'esigenza di salvaguardia delle aree destinate all'agricoltura da un improprio sfruttamento e l'esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l'esercizio dell'attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree destinate all'agricoltura si applicano le disposizioni del presente capo.

 

Art. 38.
Aree destinate all'agricoltura

1. Sono definite aree destinate all'agricoltura le parti del territorio destinate all'esercizio dell'agricoltura, della pastorizia, della zootecnia, dell'itticoltura e alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.

2. Le aree destinate all'agricoltura sono individuate tenendo in considerazione il sistema aziendale agricolo esistente, la capacità produttiva del suolo, la presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, la vulnerabilità delle risorse nonché la caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

 

Art. 39
Criteri per l'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura sono ammesse le seguenti costruzioni:
a) residenze connesse alla conduzione agricola del fondo;
b) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva);
d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti, e per il recupero del disagio sociale;
e) fabbricati che per loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;
f) fabbricati di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili;
g) fabbricati per agriturismo, così come normati all'articolo 45;
h) punti di ristoro, così come normati all'articolo 46;

2. Gli indici fondiari massimi da applicare sono i seguenti:
a) 0,03 mc/mq per le residenze di cui al comma 1, lettera a); negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale l'indice fondiario massimo è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo ettaro e del 75 per cento per gli ettari successivi;
b) 0,20 mc/mq per i fabbricati di cui al comma 1, lettera b); tale indice può essere incrementato fino al valore di 0,50 mc/mq con apposita delibera di consiglio comunale;
c) 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui al comma 1, lettera c);
d) 0,10 mc/mq per le strutture di cui al comma 1, lettera d);
e) 0,03 mc/mq per i fabbricati di cui al comma 1, lettera e); tale indice può essere incrementato fino al valore di 0,10 mc/mq con apposita delibera di consiglio comunale;
f) 0,03 mc/mq per i fabbricati di cui al comma 1, lettera f); tale indice può essere incrementato fino al valore di 1,00 mc/mq con apposita delibera di consiglio comunale;

3. Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in 1,00 Ha, salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in Ha 0,50. Non è stabilita una superficie minima per i fabbricati di cui al comma 1, lettera f).

4. Per le residenze, la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in Ha 1,00, salvo quanto diversamente disposto dagli strumenti urbanistici comunali. Negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari.

5. I comuni introducono nel PGT apposite norme finalizzate ad evitare l'ulteriore edificazione nelle aree già definite agricole nello strumento urbanistico comunale, già computate per precedenti edificazioni. Con lo stesso strumento può essere disciplinata la possibilità di utilizzare più corpi aziendali al fine di raggiungere la superficie minima indicata. L'utilizzo di più corpi aziendali separati può essere ammesso solo per il raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul lotto interessato dall'intervento, i quali sono invece calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo su cui si edifica. I mappali contigui sono considerati come unico fondo.

 

Art. 40
Restauro e ampliamento

1. Per le costruzioni esistenti nelle aree destinate all'agricoltura sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici nonché, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

2. L'ampliamento del volume residenziale è realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo.

 

Art. 41
Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali e altri insediamenti produttivi agricoli

1. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi distano almeno 50 metri dai confini di proprietà. Detti fabbricati distano altresì 500 metri se trattasi di allevamento per suini, 300 metri per avicunicoli e 100 metri per bovini, ovicaprini ed equini, dal limite del perimetro del tessuto urbano consolidato come delimitato con linea chiusa nel DSC.

2. I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi hanno un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50 per cento.

3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2, non si applicano agli impianti di acquacoltura e itticoltura e ai fabbricati di loro pertinenza.

4. I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale sono ubicati in aree a tale scopo destinate dagli strumenti urbanistici generali, fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli. Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50 per cento dell'area di pertinenza.

5. Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture-agrarie con regime normato dall'articolo 878 del Codice civile per quanto attiene le distanze dai confini di proprietà.

6. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 percento del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria.

 

Art. 42
Edifici in fregio alle strade e alle zone umide

1. Per gli edifici esistenti ubicati nelle fasce di rispetto stradale e nelle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definite dalle vigenti disposizioni legislative;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

2. Gli interventi edilizi sono autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

3. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui all'articolo 39, comma 1, in aree destinate all'agricoltura anche inferiore alla superficie minima di cui all'articolo 39.

 

Art. 43
Smaltimento dei reflui

1. Tutti i fabbricanti esistenti o da realizzare nelle aree destinate all'agricoltura, che non siano allacciati a fognature comunali, sono dotati, secondo la natura del sottosuolo, di adeguato sistema di smaltimento o di depurazione dei reflui, eliminando l'eventuale scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna.

2. Valgono in ogni caso le eventuali norme maggiormente restrittive stabilite dai regolamenti comunali.

3. Nelle zone classificate di bonifica sono altresì rispettate le eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica.

 

Art. 44
Individuazione delle sottoarticolazioni delle aree destinate all'agricoltura

1. Nella formazione dei nuovi PGT i comuni suddividono le aree destinate all'agricoltura del proprio territorio nelle seguenti sotto articolazioni:
a) E1: aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;
b) E2: aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
d) E4: aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

2. La caratterizzazione del territorio comunale nelle differenti articolazioni previste dal comma 1 implica la differenzazione degli usi ammissibili e dei parametri urbanistici ed edilizi per ciascuna delle sottoarticolazioni territoriali individuate.

3. La ripartizione in sottoarticolazioni delle aree agricole di cui al presente articolo è deliberata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge mediante la valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale con idonea rappresentazione cartografica. 

5. All'interno delle aree destinate all'agricoltura il PGT delimita come le aree interessate all'organizzazione di centri rurali, con la previsione delle attività economiche e dei servizi connessi alla residenza, anche stagionale.

6. Nel PGT sono inoltre disciplinate tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi di recupero degli edifici preesistenti, per le nuove edificazioni e i mutamenti di destinazione d'uso, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico ambientale rurale e il rispetto delle tradizioni locali.

 

Art. 45
Agriturismo

1. Nelle aree destinate all'agricoltura è consentito l'esercizio dell'agriturismo quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola.

2. Il lotto minimo per la realizzazione di una attività agrituristica è pari a 3 Ha.

3. Per la realizzazione delle strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo si applicano i parametri edilizi previsti per le strutture aziendali di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b).

4. Per la realizzazione dei posti letto agrituristici si applica il parametro di 50 mc a posto letto; sono ammessi 3 posti letto per ettaro. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità è di 6 camere e 10 posti letto. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto.

5. Nelle aree destinate all'agricoltura è consentita la realizzazione di punti di ristoro indipendenti dall'attività agricola.

6. Per punti di ristoro si intendono i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di 40 e ad attività sportive e ricreative.

7. I punti di ristoro sono previsti come attrezzatura al servizio della viabilità e pertanto non si addensano nella medesima località, sono distanziati l'uno dall'altro non meno di 3 km e sono ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a metri 500 per i comuni di II, III e IV classe, e metri 2.000 per i comuni di I classe. Tali limiti di distanza sono ridotti ad un terzo nelle Isole di La Maddalena, San Pietro e Sant'Antioco.

8. Il lotto minimo per la realizzazione di un punto di ristoro è pari a 3 ha.

9. Per la realizzazione del punto di ristoro si applica un indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con apposita delibera del consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.

 

Titolo II
Norme finali

Art. 47
Adeguamento della disciplina urbanistica locale

1. Gli enti locali adeguano la propria strumentazione urbanistica al quadro degli strumenti definiti dalla presente legge entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della stessa.

 

Art. 48
Attuazione degli strumenti vigenti

1. Fino all'approvazione del PGT secondo i contenuti e le procedure della presente legge, i comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani urbanistici se adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale e se già sottoposti a positiva verifica di coerenza da parte degli uffici regionali. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PGT possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici:
a) i piani attuativi dei piani urbanistici comunali vigenti che, anche in variante, siano già adeguati alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale, se già sottoposti a positiva verifica di coerenza da parte degli uffici regionali;
b) le varianti agli strumenti urbanistici vigenti anche in attuazione di atti di programmazione negoziata, solo previa verifica di coerenza con le disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale;
c) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani di livello regionale.

 

Art. 49
Procedure in corso

1. Per il completamento delle procedure relative all'adeguamento della pianificazione comunale alla vigente pianificazione regionale paesaggistica in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale può deliberare l'applicazione delle disposizioni procedurali previgenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora il PUC sia stato adottato.

 

Art. 50
Piani e programmi regionali vigenti

1. Fino all'entrata in vigore del Documento di programmazione territoriale regionale DPT conservano valore ed efficacia le vigenti disposizioni regionali contenute in piani e programmi di carattere generale relativi alla programmazione regionale urbanistica e territoriale.

 

Art. 51
Adempimenti straordinari dei comuni in materia di piani di risanamento urbanistico ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 23
del 1985

1. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni verificano la presenza di insediamenti edilizi, realizzati in tutto o in parte abusivamente, di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), caratterizzati da edifici esistenti alle date stabilite dalla suddetta legge regionale n. 23 del 1985, dall'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), e dall'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio-Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

2. Entro il termine di cui al comma 1, i comuni provvedono all'individuazione e alla perimetrazione di tali insediamenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 23 del 1985 mediante deliberazione del consiglio comunale e alla sua trasmissione all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i comuni con deliberazione del consiglio comunale, da trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, dichiarano l'assenza di tali insediamenti ovvero di aver già provveduto alla loro individuazione e perimetrazione con precedenti atti.

4. Nel caso in cui i comuni, successivamente alla perimetrazione di cui al comma 2, non provvedano entro i successivi nove mesi all'adozione dei piani di risanamento urbanistico ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 23 del 1985, si applica la disciplina prevista dall'articolo 39.

 

Art. 52
Incentivi per la pianificazione comunale
e intercomunale

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi ai comuni al fine di:
a) redigere il PGT;
b) incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovracomunale prevista all'articolo 19 mediante la maggiorazione dei contributi;
c) incentivare l'adeguamento alla presente legge dei PUC già adottati o approvati ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989 e adeguati al PPR;

2. Per le stesse finalità i comuni di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di specifico protocollo, della collaborazione dei competenti uffici regionali per l'elaborazione del proprio PGT.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui al comma 1, si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23.).

 

Art. 53
Rinvio a norme statali e regionali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.

 

Art. 54
Modifiche di leggi regionali

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente:
"i bis) gli interventi e le opere in attuazione dei piani di utilizzo e fruizione dei litorali (PUL).".

 

Art. 55
Abrogazioni

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 10 bis;
b) la legge regionale 1°luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45) e successive modifiche;
c) l'articolo 72, secondo periodo, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);
d) la legge regionale 6 maggio 1998, n. 13 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13);
e) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348);
f) la legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione-Legge finanziaria 2002), articolo 31, commi 5, 5 ter e 5 quater.
g) la legge regionale n. 8 del 2004 ad eccezione dell'articolo 6;
h) il comma 2 dell'articolo 5, della legge regionale n. 9 del 2006;
i) l'articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
j) la legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), ad eccezione dell'articolo 1;
k) gli articoli 7, 11, 12 e 13 bis della legge regionale n. 4 del 2009;
l) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole - Articolo 8 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45);
m) il decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna), limitatamente alle norme riguardanti la zona omogenea E.

 

Art. 56
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.