CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 605

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente,
BIANCAREDDU

il 17 dicembre 2013

Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge prende avvio da un processo di confronto con le comunit� locali che firmarono delle intese programmatiche, al fine di istituire delle aree protette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonch� delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), iniziato con la precedente Amministrazione regionale, e non portato a compimento.

Il processo ha ripreso vigore dal novembre 2009, quando l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ha convocato i comuni afferenti alle aree di: "Monte Arci", "Tepilora-Sant'Anna", "foreste di Gutturu Mannu", "Marghine-Goceano", "Monte Acuto-Monte Olia", "Tacchi dell'Ogliastra", al fine di firmare un accordo di programma volto all'istituzione di un'area protetta ai sensi della suddetta legge regionale n. 31 del 1989. L'accordo prevede, inoltre, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione d'interventi sul territorio, propedeutici all'istituzione del parco.

Non tutti i comuni hanno aderito all'invito. Infatti, sono stati firmati gli accordi solo con i comuni che afferiscono alle aree di "Tepilora", "Monte Arci", "Gutturu Mannu", "Tacchi dell'Ogliastra" e di "Montarbu e Riu 'e Nuxi", aggiuntosi in un momento successivo.

La legge regionale n. 31 del 1989 prevede che il parco sia istituito con legge regionale e, pertanto, si � avviata la predisposizione del relativo disegno di legge.

Al fine di raggiungere la massima concertazione e di riconoscere le particolari esigenze dei diversi territori, per la stesura del disegno di legge � stato costituito un gruppo di lavoro, composto da due funzionari del Servizio tutela della natura dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, dai rappresentanti delle aree che hanno firmato l'accordo di programma, dai rappresentanti dei due parchi naturali regionali gi� istituiti (al fine di mettere a frutto l'esperienza gi� maturata) e dall'Ente foreste della Sardegna. Sono state inoltre invitate al tavolo di lavoro le province su cui insistono le suddette aree.

Il prodotto del gruppo di lavoro � stato sottoposto anche alla condivisione dei sindaci di tutti i comuni coinvolti.

Dai suddetti tavoli � emerso il fermo proposito di presentare un singolo disegno per ogni area, cos� da introdurre le differenze necessarie a rispettare le esigenze dei territori, in considerazione anche del numero dei comuni coinvolti nei diversi raggruppamenti.

Pur con delle differenze, i diversi disegni di legge mantengono lo stesso impianto normativo, dove si � tenuto conto, oltre che della legge regionale n. 31 del 1989, anche della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette).

Nel presente disegno di legge per l'istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora, area connotata anche dalla presenza di attivit� antropiche, i sindaci dei territori interessati hanno infatti ritenuto di meglio specificare le finalit� dell'istituendo parco, attraverso la declinazione delle azioni da svolgere.

Con la presentazione di questo disegno di legge per l'istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora la Regione intende perseguire concretamente l'obiettivo di tutelare il pregiato patrimonio naturalistico e porre le basi per promuovere uno sviluppo economico e sociale.

Il territorio del parco insiste nei Comuni di Bitti, Lod�, Posada e Torp� ed occupa la parte pi� settentrionale della Barbagia e della Baronia, in Provincia di Nuoro.

Si tratta di un parco che collega le zone interne con quelle costiere, utilizzando il fiume come una vera infrastruttura naturale, un elemento di connessione con una serie di attivit� legate al turismo e alla tutela dell'ambiente.

Gran parte delle aree interessate dal parco � occupata da due grandi foreste demaniali, la foresta di Crastazza-Tepilora nel Comune di Bitti e la foresta di Usinav� nel Comune di Torp�.

Il complesso forestale di Crastazza-Tepilora comprende due corpi "Crastazza" e "Tepilora", censiti in agro del Comune di Bitti, e ricade in un'area montana di notevole interesse ambientale e paesaggistico; nel patrimonio faunistico annovera specie tipiche della macchia mediterranea come il cinghiale, la lepre sarda, la volpe, il gatto selvatico. Negli ultimi anni sono stati avvistati alcuni esemplari di daino e di muflone provenienti dalla vicina foresta di Sos Littos-Sas Tumbas.

La foresta di Usinav� � stata acquisita al patrimonio demaniale nel 1964-1965, � costituita da macchia e presenta differenze di composizione; in taluni casi raggiunge altezze anche di sei o sette metri formando una fitta macchia-foresta.

Molto frequenti nel territorio sono i graniti, il cui aspetto morfologico pi� significativo � dato dalle serre, un susseguirsi caratteristico di creste coniche che ricordano i denti di una sega.

Particolari e caratteristici sono le concavit� e gli incavi (piccoli e grandi) aperti nella roccia o nei massi staccati, detti tafoni. Questi incavi, di forme e dimensioni diverse, talvolta si modellano a guisa di gigantesche sculture, che assumono forme bizzarre, che in qualche modo richiamano sagome di animali o di uccelli rapaci.

Nel territorio sono presenti due oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura (di cui alla legge regionale n. 23 del 1998), quella di "Usinav�" in agro dei Comuni di Torp� e Lod� e quella di "Sos Littos - Sas Tumbas" in agro del Comune di Bitti, che assicurano la tutela del patrimonio faunistico del territorio. Le oasi ospitano numerosi esemplari di fauna nobile stanziale, di avifauna migratoria e di mammiferi. Tra le specie presenti nel territorio di particolare rilevanza si possono citare la pernice sarda, la lepre sarda, il coniglio selvatico, il colombaccio, il merlo, il germano reale, la folaga, la gallinella d'acqua, l'aquila reale, la poiana, lo sparviero, il falco, il gheppio, la civetta, il barbagianni e l'assiolo. Tra i mammiferi sono da annoverare il muflone, cinghiale, la martora, la donnola, il gatto selvatico, la volpe e il riccio.

Il fiume Posada e il rio S. Caterina, assieme ad altri corsi d'acqua di importanza minore, alimentano gli stagni che si sviluppano parallelamente alla fascia di dune costiere che caratterizzano il litorale di Posada.

Con l'abbondante trasporto di detriti, il fiume Posada ha formato depositi di notevole spessore ed ha costruito la pianura litoranea dove il fiume divaga e si biforca. La zona umida di Posada � tra i primi 15 siti nazionali per la nidificazione del pollo sultano (Porphyrio porphyrio) specie minacciata a livello mondiale.

Oltre a questa specie, sono presenti: berta maggiore, marangone dal ciuffo, tarabusino, nitticora, sgarza ciuffetto, garzetta, airone bianco maggiore, airone rosso, airone cenerino, fenicottero rosa, falco di palude, albanella minore, falco pescatore, falco grillaio, falco pellegrino, cavaliere d'Italia, avocetta, occhione, pernice di mare, piro piro, gabbiano roseo, gabbiano corso, sterna zampe nere, sterna comune, martin pescatore, calandrella e averla piccola.

Il disegno di legge istitutivo del Parco naturale regionale di Tepilora � costituito da sei capi; i punti maggiormente significativi vengono di seguito elencati:

Capo I - con gli articoli 1 e 2 si dettano le disposizioni generali per assicurare la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi presenti nell'area del parco, attraverso l'istituzione del parco, che garantir� la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale nonch� lo sviluppo delle attivit� economiche compatibili, nonch� l'esatta delimitazione del parco.

Capo II - con gli articoli 3, 5, 6, 7 e 9, relativi all'organizzazione del parco, si sono definiti gli organi di gestione dell'Ente; � stata garantita la partecipazione degli enti locali all'istituzione del parco ed � stata loro demandata la scelta della forma giuridica dell'ente, nel rispetto della normativa vigente, la delimitazione e la gestione dell'area protetta. Nell'individuare gli organi del parco si � agito in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli apparati. Si sono concentrate le attivit� di predisposizione ed approvazione degli atti, degli strumenti di organizzazione, di regolamentazione e di pianificazione dell'ente, in un unico organismo denominato assemblea del parco (articolo 5); dell'assemblea, con diversi gradi di rappresentanza nelle votazioni deliberative, fanno parte gli stessi comuni, la Regione con il 10 per cento, la Provincia di Nuoro con il 5 per cento e l'Ente foreste della Sardegna con ancora il 5 per cento. L'articolo 4 disciplina i contenuti dello statuto.

Il presidente del parco (articolo 6) � eletto da e fra i membri dell'assemblea.

I membri dell'assemblea e il collegio dei revisori dei conti (articolo 7) operano a titolo onorifico, in ottemperanza alla legge dello Stato n. 122 del 2011. Sempre nell'intento di semplificare si � demandato all'Assessore della difesa dell'ambiente la nomina per decreto degli organismi del parco.

Il direttore del parco (articolo 8) � scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio.

Capo III - con gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, relativi alla programmazione e gestione delle attivit� del parco, si sono dettagliatamente definiti tre fondamentali strumenti di pianificazione, programmazione e gestione dell'attivit� del parco: piano del parco (articolo 11), regolamento del parco (articolo 14) e programma di sviluppo economico e sociale del parco (articolo 13). Rispettivamente al piano sono stabilite, nello specifico, le finalit� e i contenuti, e si potr�, tra l'altro, prevedere l'individuazione di aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime, e ancora, individuare terreni di propriet� privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene. Sono state definite, inoltre, l'efficacia giuridica del piano del parco, le procedure di adozione e della definitiva approvazione, riservata, quest'ultima, cos� come per il regolamento del parco e per il programma di sviluppo economico e sociale, all'Assessore della difesa dell'ambiente. Il regolamento del parco dovr� indicare le modalit� delle attivit� consentite, i divieti e le eventuali deroghe, in conformit� alle previsioni del piano e della normativa di settore. L'altro importante strumento previsto dal disegno di legge riguarda il programma di sviluppo economico e sociale del parco, finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione ambientale, con le esigenze di valorizzazione e di attivazione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento, anche attraverso l'utilizzo di accordi di programma fra enti.

Per le finalit� di cui sopra, l'Ente parco identifica e tutela, a termini di legge, un marchio tipico di qualit� da concedere a servizi e prodotti locali che soddisfino le finalit� del parco. In questo capo (articolo 16), sono definiti il ruolo e le modalit� di collaborazione dell'Ente foreste della Sardegna con l'Ente parco.

Capo V - sono state definite (articolo 22) delle norme di salvaguardia provvisoria da applicare nelle more dell'approvazione degli strumenti di gestione del parco, la gestione faunistica (articolo 23) e la sorveglianza e vigilanza (articolo 24).

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione del Parco naturale regionale
di Tepilora

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Tepilora.

2. Il Parco naturale regionale di Tepilora comprende le aree di Tepilora e Crastazza nel Comune di Bitti, Sant'Anna nel Comune di Lod�, Usinav� nel Comune di Torp� e il Rio Posada, che attraversa tutti i comuni e sfocia nel Comune di Posada, ed � ubicato in un'area di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, connotata anche dalla presenza di attivit� antropiche.

3. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione della biodiversit� e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attivit� scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attivit� produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

4. Il parco ha l'obiettivo della salvaguardia, della qualificazione, della valorizzazione e del rafforzamento delle attivit� agro-silvo-pastorali, promuove ed incentiva l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale, al fine di ottenere produzioni biologiche e di qualit�.

5. Le finalit� istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora sono:
a) tutelare il patrimonio ambientale del territorio attraverso la realizzazione di interventi di:
1) ripristino e rinaturalizzazione del paesaggio fluviale, delle zone umide, degli ambienti costieri e riparali, ove degradati, anche al fine di ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat;
2) recupero e salvaguardia delle funzionalit� generali del sistema idrologico, nella salvaguardia degli equilibri idraulici ed idrogeologici e nell'attuazione di interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
3) contrasto al fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, attraverso la regolamentazione delle attivit� che comportano la diminuzione del trasporto solido, quali la realizzazione di nuovi sbarramenti artificiali;
b) promuovere attivit� di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, finalizzate alla conservazione della biodiversit� e alla protezione della risorsa idrica e fluviale quali:
1) monitoraggio delle componenti ambientali del territorio e delle pressioni che incidono negativamente sulla biodiversit� (monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi);
2) organizzazione, anche d'intesa con la Regione e la provincia competente, di speciali corsi di formazione per le diverse attivit� di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali-escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del parco;
c) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attivit� economiche in forme compatibili con le finalit� della presente legge, anche al fine di migliorare la qualit� della vita delle popolazioni residenti attraverso la:
1) promozione dell'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, che incentiva forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
2) promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche colturali biologiche e a basso impatto ambientale;
3) regolamentazione della pesca tradizionale, sportiva e professionale;
4) valorizzazione delle aree ripariali del fiume e dell'intero compendio boschivo anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
5) allestimento di infrastrutture ed incentivazione di iniziative per la mobilit� lenta;
6) promozione di attivit� culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
7) agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attivit� produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;
8) promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
9) individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
10) valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualit� e delle attivit� agricole condotte secondo i criteri di sostenibilit�;
d) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicit�, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunit� locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

6. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

7. Il parco � un ente di diritto pubblico, dotato di personalit� giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

 

Art. 2
Delimitazione del parco

1. Il Parco naturale regionale di Tepilora, di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di Bitti, Lod�, Posada, Torp�, secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:20.000 di cui all'allegato A, che interessa una superficie complessiva pari a 7.877,81 ettari (ha) di territorio di cui rispettivamente: Bitti 4.779 ha; Lod� 1.107,82 ha; Posada 841,42 ha; Torp� 1.149,57 ha.

2. La delimitazione di cui al comma 1 pu� essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'articolo 11.

3. La perimetrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel parco, anche in previsione dell'adesione di comuni limitrofi, che conferiscono per le finalit� del parco loro territori, a condizione che sia mantenuta la contiguit� delle aree e la continuit� del perimetro.

4. I confini del parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade d'accesso al parco, di apposite tabelle.

 

Capo II
Organizzazione del parco

Art. 3
Organi del parco

1. L'Ente parco ha personalit� giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel Comune di Bitti.

2. Sono organi dell'Ente:
a) l'assemblea del parco;
b) il presidente dell'assemblea;
c) il collegio dei revisori dei conti.

3. Le competenze e le modalit� di funzionamento degli organi del parco sono disciplinate dalla presente legge e dallo statuto dell'Ente.

4. I membri dell'assemblea e il presidente svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.

 

Art. 4
Statuto

1. Lo statuto dell'Ente, in conformit� alla presente legge, stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco.

2. Lo statuto prevede la costituzione e le modalit� di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.

3. Lo statuto � predisposto dall'assemblea entro sei mesi dalla data d'insediamento, ed � approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata approvazione, da parte degli organi del parco, dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore della difesa dell'ambiente attiva la procedura per i controlli sostitutivi per gli enti locali.

 

Art. 5
Assemblea del parco

1. L'assemblea � costituita dal presidente della Provincia di Nuoro o da un suo delegato, dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, dal presidente dell'Ente foreste della Sardegna o da un suo delegato, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato.

2. L'assemblea per il primo insediamento � nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i componenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti.

3. L'assemblea elegge al suo interno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, che assume il ruolo di presidente del parco. Il presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il primo insediamento dell'assemblea � effettuata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. L'assemblea pu� eleggere, al proprio interno, un vice presidente secondo le modalit� e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

5. All'assemblea compete:
a) formulare gli indirizzi relativamente all'attivit� tecnica-amministrativa dell'Ente parco;
b) predisporre e approvare la proposta di statuto;
c) predisporre e approvare, in coerenza con le direttive stabilite dalla Regione, le linee guida per la redazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale;
d) predisporre il piano del parco e il programma di sviluppo economico e sociale, da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
e) predisporre e approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
f) approvare il regolamento;
g) approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente.

6. La direzione del parco fornisce all'assemblea il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.

7. Alle riunioni dell'assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore del parco.

8. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza dell'assemblea le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono cos� determinate:
a) 10 per cento alla Regione;
b) 5 per cento alla Provincia di Nuoro;
c) 5 per cento all'Ente foreste della Sardegna;
d) la restante quota risulta cos� suddivisa: al Comune di Bitti il 26 per cento, al Comune di Lod� il 18 per cento, al Comune di Torp� il 18 per cento e al Comune di Posada il 18 per cento.

9. Per la validit� delle deliberazioni dell'assemblea � necessaria la partecipazione dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione. In caso di parit� prevale il voto del presidente.

 

Art. 6
Presidente del parco

1. Il presidente del parco � eletto fra i membri dell'assemblea, � nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dura in carica tre anni, e comunque non oltre il mandato nell'ente di provenienza. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla presente legge.

 

Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), dei quali:
a) due designati dalla Regione;
b) uno designato dell'assemblea.

2. Il collegio dei revisori dei conti � nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.

4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarit� contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalit� previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'Ente parco.

5. I revisori operano a titolo onorifico. Possono essere esclusivamente rimborsate le spese sostenute. Gli eventuali gettoni di presenza sono rimborsati nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

 

Art. 8
Direttore del parco

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, � scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio, tra persone in possesso del diploma di laurea, prioritariamente attinente alla gestione di risorse naturali, di comprovata professionalit� ed esperienza almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di strutture organizzative complesse, presso organismi privati o enti pubblici, con particolare riguardo ad esperienze maturate nella gestione di aree naturali protette.

2. Il direttore � incaricato per un periodo massimo di cinque anni, allo scadere dei quali decade automaticamente, ma pu� partecipare alle successive selezioni.

3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali.

4. La Regione pu� nominare all'interno della commissione di selezione un proprio rappresentante.

5. Il direttore ha la responsabilit� gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza.

6. Il parere del direttore � obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

 

Art. 9
Servizi e personale del parco

1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa. La struttura � posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.

2. Il parco pu� avvalersi sia di personale proprio, sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

3. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, � sottoposto al parere della Regione. Esso deve uniformarsi, salvo gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli enti locali.

4. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna, che opera nel territorio del parco, svolge la propria attivit� al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Ente foreste della Sardegna.

5. Per la gestione dei servizi e delle attivit� economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'Ente parco pu� avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

 

Capo III
Programmazione e gestione delle attivit�
del parco

Art. 10
Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il parco persegue le finalit� di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
a) il piano del parco;
b) il programma di sviluppo economico e sociale;
c) il regolamento del parco.

 

Art. 11
Piano del parco: finalit� e contenuti

1. Il piano del parco, di seguito denominato piano, � lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale che comprende gli elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano) e il regolamento, con le norme tecniche di attuazione.

2. Il piano dispone in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree, con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti, in virt� delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
b) i sistemi di accessibilit� veicolare e pedonale, con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalit� di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalit� di esercizio delle attivit� produttive e compatibili con il parco.

3. Il piano, sulla base di formali intese tra l'Ente parco e i comuni interessati, pu� prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi del titolo IV, articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

4. Il piano pu� individuare terreni di propriet� privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene.

 

Art. 12
Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica

1. Il piano � predisposto dall'Ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed � adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano � reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'Ambiente ed � pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Contestualmente all'avvio dell'elaborazione del piano, � attivata la procedura di valutazione ambientale strategica, secondo la normativa vigente.

3. Il piano del parco � soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

4. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Il piano � coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), mentre ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali, ai piani territoriali e ad ogni altro strumento di pianificazione e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilit�, indifferibilit� ed urgenza.

6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati, che svolgono o intendono svolgere attivit� disciplinate dal piano stesso.

 

Art. 13
Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il programma di sviluppo economico e sociale, di seguito denominato programma, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le modalit� per la promozione e la valorizzazione delle attivit� produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attivit� diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.

2. Il programma � finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.

3. Per le finalit� di cui al comma 1, l'Ente parco identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualit� da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualit� e che soddisfino le finalit� del parco.

4. Il programma ha validit� triennale e pu� essere annualmente aggiornato.

5. Il programma � adottato dall'Ente parco entro due anni dalla sua costituzione, ed � approvato in via definitiva entro sei mesi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 14
Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco, di seguito denominato regolamento, disciplina l'esercizio delle attivit� consentite entro il territorio del parco ed � adottato dall'Ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano, e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalit� di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attivit� artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attivit� sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attivit� di ricerca scientifica;
f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attivit�, da affidare a interventi di occupazione giovanile di volontariato, con particolare riferimento alle comunit� terapeutiche e al servizio civile;
h) l'accessibilit� nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani.

3. Nel parco le aree agricole sono spazi a valenza produttiva e paesaggistica, caratterizzati dalla presenza di attivit� agricole. L'Ente parco promuove l'esercizio di tali attivit� e riconosce tali aree anche come spazi vocati alla fruizione e conoscenza del parco e dei suoi elementi caratteristici. Per le aree agricole, il regolamento persegue in particolare le seguenti finalit�:
a) garantire la sostenibilit� dello sviluppo economico del settore rurale;
b) incentivare gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale;
c) favorire il recupero e la riqualificazione edilizia funzionale, attraverso l'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e delle loro pertinenze, anche al fine dell'insediamento di attivit� di carattere turistico, della creazione di una rete dell'ospitalit� diffusa all'interno del parco, e della promozione dell'attivit� rurale, per favorire la conoscenza del parco stesso;
d) promuovere attivit� agricole, che garantiscano la conservazione dei paesaggi agrari storici e la continuit� ecosistemica, le pratiche agricole tradizionali, le produzioni tipiche di qualit�;
e) garantire, nella realizzazione di nuovi fabbricati abitativi e agricolo-produttivi, ove consentiti, il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario.

4. Nel parco sono vietate le attivit� e le opere che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli elementi naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attivit� agro-pastorali; nonch� l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali; l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonch� l'asportazione di minerali;
b) la modificazione del regime delle acque.

5. � consentita e regolamentata la raccolta delle specie vegetali di interesse tradizionale.

6. � consentito l'esercizio delle attivit� di pesca tradizionale, professionale e sportiva disciplinata dal regolamento.

7. � consentita la realizzazione di opere e manufatti a sostegno della pesca e dell'agricoltura, purch� consentite dalle norme del PPR e del PAI.

8. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettivit� locali.

9. Il regolamento stabilisce, altres�, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, in particolare per quanto riguarda la lettera a) esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire per l'iniziativa e sotto la diretta responsabilit� dell'Ente parco.

10. Il regolamento � approvato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente entro quaranta giorni dalla richiesta e pubblicato sul BURAS.

Art. 15
Accordi di programma

1. Il Presidente della Regione promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), accordi di programma tra Regione, Ente parco ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma di sviluppo economico e sociale. Pu� sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

2. La Giunta regionale pu� promuovere l'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonch� delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, mediante l'attribuzione di premialit� o priorit� nei contributi e negli incentivi, gi� previsti dalla legislazione vigente, nei settori indicati dal citato articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1989.

 

Art. 16
Ente foreste della Sardegna

1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si tiene conto delle attivit� di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste � titolare.

2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione, che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco, sono preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'Ente parco, in coerenza con il piano del parco.

 

Art. 17
Poteri di autotutela dell'Ente parco

1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attivit� in difformit� dal piano, dal regolamento o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attivit� medesima ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali, a spese del trasgressore, con la responsabilit� solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, in caso di costruzione o trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione, in danno degli obbligati, secondo la procedura di legge, al fine di recuperare le relative spese.

 

Art. 18
Nulla osta

1. Nelle aree del parco � prescritto, per lo svolgimento di determinate attivit� indicate dal piano e dal regolamento, il preventivo nulla osta. Esso � rilasciato dal direttore, a richiesta dell'interessato.

2. Fatti salvi i casi in cui � richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta � rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali � prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta � rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'Ente parco o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'Ente parco, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, pu� chiedere integrazioni per una volta sola, e rinviare di ulteriori trenta giorni dal ricevimento delle stesse i termini di rilascio del nulla osta.

4. L'Ente parco pubblica, nelle forme previste dalla legge, l'elenco dei nulla osta rilasciati.

 

Art. 19
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'autorit� regionale

1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarit� di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento dell'assemblea ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.

2. Per mancata ottemperanza degli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.

3. In caso di grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili ed urgenti e pu� attivare le procedure dei commi 1 e 2.

 

Capo IV
Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 20
Beni immobili

1. L'Ente parco pu� provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili, necessari per il conseguimento delle finalit� del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilit�.

2. L'Ente parco esercita il diritto di prelazione sul trasferimento, a titolo oneroso, della propriet� e dei diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area parco e gi� individuati dal piano del parco, fatta salva la precedenza a favore dell'Ente foreste della Sardegna e dei soggetti privati, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della propriet� coltivatrice) e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente parco esercita la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione, che deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data di trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e le modalit� di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, pu� esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

3. I beni immobili, a qualsiasi titolo acquisiti, costituiscono il patrimonio del parco.

 

Art. 21
Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite da:
a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) contributi della Comunit� europea;
c) contributi della Regione;
d) contributi degli altri soggetti partecipanti all'Ente parco;
e) contributi e finanziamenti di specifici progetti;
f) lasciti, donazioni, liberalit�, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni e da attivit� economiche, nonch� dai proventi delle sanzioni, ed ogni altro finanziamento acquisito in conformit� alle disposizioni vigenti.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'Ente con un contributo annuale.

3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'Ente parco � determinata dallo statuto.

4. L'Ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

Capo V
Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni

Art. 22
Norme di salvaguardia provvisorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attivit�:
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
b) raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
c) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorit� preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della variet� e molteplicit� delle biocenosi fluviali e riparie;
d) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
e) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.

3. Nelle aree perimetrate dal PAI si fa riferimento alle Norme tecniche di attuazione dello stesso.

4. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

 

Art. 23
Gestione faunistica

1. All'interno del parco � vietata l'attivit� venatoria.

2. Il parco esegue i censimenti e il monitoraggio della fauna selvatica. Gli interventi di gestione della fauna selvatica sono definiti e regolamentati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. A tale riguardo, l'Ente parco si dota di un apposito regolamento faunistico.

3. Il parco soccorre la fauna selvatica ferita o in difficolt� e la conferisce al Centro recupero animali selvatici competente per territorio.

4. Il parco promuove attivit� di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione, anche volte alla riduzione dei fenomeni di avvelenamento con esche e bocconi, in ossequio all'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2012 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) e alla normativa vigente in materia.

 

Art. 24
Sorveglianza e vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco, sono esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

2. Qualora se ne ravvisi la necessit�, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna e l'Ente parco, possono essere attivate delle collaborazioni, nei limiti delle loro competenze, con:
a) la polizia municipale dei comuni aderenti al parco;
b) le compagnie barracellari;
c) il personale del parco appositamente incaricato dal direttore del parco;
d) il personale dell'Ente foreste della Sardegna operante nel parco;
e) le associazioni di volontariato autorizzate dal direttore del parco.

3. Il personale del parco, di cui al comma 2, qualora incaricato di funzioni sanzionatorie o repressive, � munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal direttore e in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, in conformit� alla normativa vigente.

4. Il direttore coordina le diverse forze coinvolte nelle funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione.

 

Art. 25
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

 

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 26
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del 1991.

 

Art. 27
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, della presente legge sono valutati in euro 50.000 annui.

2. Agli stessi oneri si provvede per l'anno 2013, con le risorse di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto dell'UPB S04.08.002 del bilancio regionale per lo stesso anno.

3. Agli oneri per gli anni 2014 e successivi si provvede mediante l'utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 04

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - investimenti
2013 euro 50.000

STRATEGIA 08

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2014 euro 50.000
2015 euro 50.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale n. 12 del 2013;

in aumento

UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2013 euro 50.000
2014 euro 50.000
2015 euro 50.000

5. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UPB del bilancio regionale per gli anni 2013-2015 e su quelle corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 28
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.

 

***************

allegato A

***************