CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 598

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
DE FRANCISCI

l'11 dicembre 2013

Famiglia

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge "Famiglia" si pone quale strumento di coordinamento degli indirizzi in materia di politiche familiari che supera la logica degli interventi disorganici e frammentari avuti sino ad oggi.

La strategia che si intende attuare, tramite il presente disegno di legge, si fonda sul ruolo attivo della famiglia quale soggetto su cui investire per il futuro della Regione, valorizzando la sua funzione per la coesione sociale, per il rafforzamento del rapporto tra le generazioni e quale principale riferimento per lo sviluppo sociale, economico e culturale della Regione.

Gli interventi a favore delle famiglie sono stati dettati dall'emergenza e sono quindi necessariamente frammentati e disorganici o attuati in forma indiretta, cioè riflesso, a volte inconsapevole, di altre politiche. Si tratta ora di delineare un quadro organico di interventi che abbiano la famiglia come destinatario, tenendo presenti i concetti di sussidiarietà e sviluppo del capitale umano e sociale, nel senso che gli interventi devono essere attuati in modo da non sostituire, ma sostenere e potenziare le funzioni proprie e autonome delle famiglie, in una logica di empowerment delle stesse e dei loro membri, anziché di mero assistenzialismo.

In Sardegna, nel 2012, il numero delle famiglie risulta pari a 710.828 a fronte di 700.132 nel 2011; la composizione media è di 2,31 unità.

La percentuale di famiglie sulle risorse economiche complessive delle famiglie negli ultimi 12 mesi per giudizio sulle risorse economiche è riportata nella tabella seguente:

Giudizio

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ottime

1,6

1,2

1,2

1,2

0,7

0,7

1

0,6

0,2

Adeguate

47,4

52,6

51,9

54,3

43

51,1

50,6

51,5

54,4

Scarse

41,3

36,2

37,9

33,1

40,7

39,2

38,9

38,3

35,8

Assolutamente insufficiente

8,6

8,9

7,9

10,6

11,1

8,3

8,8

9,3

9,5

(elaborazione fonte ISTAT)

La situazione rappresentata, elaborata su dati dichiarati, evidenzia la precarietà in cui vivono il 45 per cento delle famiglie. Uno zoccolo percentuale che, con differenze non rilevanti del trend, persiste nel tempo, e evidenzia non solo croniche carenze del sistema produttivo regionale, ma anche un'inerzia sociale la cui origine non è solamente economica, ma radicata nel contesto socio-culturale e valoriale sul quale si deve operare con più incisività.

Le priorità di intervento del disegno di legge si sviluppano, in sintesi, su due principali direttive:
- interventi a sostegno di famiglie con difficoltà rilevanti (le famiglie con minori, in particolare quelle numerose; le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti; le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli);
- interventi volti al superamento di difficoltà che, in assenza di supporto economico, culturale e sociale, possono favorire la regressione economica e sociale della famiglia e dei suoi componenti ed interventi volti al contrasto di fenomeni negativi sotto il profilo economico sociale (basso tasso di natalità, invecchiamento della popolazione, deresponsabilizzazione dei ruoli, carenza informativa, stasi culturale e regressione valoriale, ecc.).

I principali interventi si articolano secondo i seguenti ambiti: politiche abitative per la famiglia; promozione della genitorialità e misure a tutela dei minori, servizi educativi in contesto domiciliare, servizi per la prima infanzia, pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro; terzo settore e reti associative familiari; servizi consultoriali e di informazione; tutela dell'equilibrio psico-fisico nelle strutture sanitarie; monitoraggio delle politiche familiari e potenziamento dell'azione amministrativa di coordinamento e controllo.

Il disegno di legge è costituito da 26 articoli raggruppati nei seguenti sette capi:

Capo I (Principi e finalità)

L'articolo 1 definisce il quadro dei principi e delle finalità che si intende perseguire con il disegno di legge. In particolare, è evidenziato il ruolo attivo della famiglia e l'esigenza del suo rafforzamento, limitando le azioni di mero assistenzialismo a fronte di interventi che garantiscano idonei servizi ed aiuti temporanei mirati che consentono o rendono più facile lo svolgimento delle funzioni primarie della famiglia nelle sue fasi evolutive nonché dei suoi componenti.

Capo II (Interventi di carattere economico a sostegno della famiglia)

L'articolo 2 (Agevolazioni finanziarie) autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'abbattimento in conto interessi sui mutui per l'acquisto, ristrutturazione ed ampliamento della prima casa o su prestiti per l'acquisto di arredi. Consente la costituzione di un fondo di garanzia per la concessione di fideiussioni sino al 50 per cento del prestito concesso.

Prevede, inoltre, una serie di misure nell'ambito dell'edilizia residenziale e facilitazioni sotto forma di sgravi fiscali per l'affitto dell'abitazione permanente della famiglia.

Sono individuate le caratteristiche dei soggetti beneficiari, privilegiando neo coppie e nuclei familiari che hanno a carico anziani, minori o soggetti non autosufficienti o disabili e casi di particolare difficoltà quali genitori separati e divorziati, adulti o madri con minori con percorso comunitario concluso, stabilito dai servizi sociali territoriali e/o Tribunale dei minori.

Le ulteriori caratteristiche dei beneficiari, anche in relazione ai limiti di reddito, sono definite, come per gli altri articoli del disegno di legge, con provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 22.
L'articolo 3 prevede la concessione di contributi per l'abbattimento, sino a cinque punti, degli interessi su prestiti a favore delle famiglie con reddito non superiore a euro 30.000.

L'articolo 4 promuove interventi sperimentali per soluzioni abitative a favore di genitori separati o divorziati anche a supporto dello svolgimento delle funzioni genitoriali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un fondo di garanzia a favore di soggetti che concedono in locazione immobili di loro proprietà a famiglie con reddito non superiore a euro 30.000 con i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

Capo III (Promozione della genitorialità e misure a tutela dei minori)

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 dispongono interventi volti al sostegno della procreazione responsabile, delle funzioni genitoriali, della natalità e del potenziamento e innovazione dei servizi rivolti alla conciliazione con gli impegni lavorativi dei genitori, ma anche servizi rivolti alla prevenzione ed all'azione educativa e formativa del sistema famiglia. Una parte specifica è dedicata alla tutela dei minori che, qualora affidati in cura alle comunità di assistenza ed alle case famiglie, hanno diritto all'esenzione del ticket sanitario, all'iscrizione gratuita ai servizi di mensa e trasporto scolastici, alla fornitura gratuita di libri di testo scolastici ed all'abbonamento ai servizi pubblici di trasporto.

Capo IV (Iniziative nel campo dei servizi sociali educativi e sanitari per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dell'equilibrio psico-fisico nelle strutture sanitarie)

L'articolo 11 dispone la promozione di interventi socio-educativi, potenziando l'offerta e facilitando l'erogazione di servizi a domicilio; l'istituzione di centri di incontro per preadolescenti e adolescenti con finalità di socializzazione, culturali e pedagogiche; il potenziamento dell'integrazione e dell'interazione tra scuola e ASL nell'attività di prevenzione e informazione nel campo della salute e della sessualità; la concessione di aiuti economici per l'acquisto di libri di testo e di sostegno per la frequentazione di un anno di studi all'estero.

L'articolo 12 prescrive modalità organizzative e comportamentali che i presidi sanitari pubblici o privati convenzionati devono garantire a tutela dell'equilibrio psico-fisico dei pazienti e delle loro famiglie.

Capo V (Misure a favore del lavoro domestico, delle famiglie numerose o in favore di soggetti con altre difficoltà di natura sociale)

L'articolo 13 si pone ad integrazione della normativa statale (legge n. 493 del 1999) che ha introdotto l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per casalinghe/i. L'importo da pagare è di euro 12,91 annuo. Lo Stato assicura a proprio carico l'assicurazione se l'assicurato ha un reddito sotto i 4.648,11 euro e se appartiene ad un nucleo familiare con un reddito totale sotto i 9.296,22 euro. La Regione, in funzione del disposto del presente articolo, pagherà l'assicurazione per fascia di reddito superiore a quella stabilita in esenzione dallo Stato, nel limite di reddito individuato con provvedimento della Giunta regionale.

L'articolo 14 stabilisce la possibilità di integrazione del Fondo unico di cui alla legge regionale n. 2 del 2007 a favore di interventi a sostegno di famiglie in difficoltà con componenti non autosufficienti, minori con situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale e sanitario; il disposto è rivolto anche a soggetti vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, abusi e violenze, nonché, a donne in stato di gravidanza o madri in difficoltà. È previsto un assegno una tantum a supporto dei familiari di lavoratori deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro.

L'articolo 15 prevede il potenziamento dei servizi, ed in particolare dei centri diurni per disabili e persone anziane, a favore delle famiglie che consentono la permanenza nel proprio nucleo di persone non autosufficienti.

Capo VI (Attività di informazione, formazione, associazionismo e organizzazione)

Gli articoli 16, 17 e 18 sono rivolti a garantire la qualità e professionalità del personale in ambito sociale attraverso la qualificazione e formazione, nonché l'iscrizione in appositi elenchi regionali. La misura ha anche la finalità di favorire il raccordo con il mercato del lavoro, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando le opportunità occupazionali che il sistema sociale offre. Inoltre, sono promosse le iniziative di associazionismo familiare quale la banca del tempo e la pianificazione dei servizi di conciliazione, compreso il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici al fine di armonizzarli con le esigenze familiari.

Capo VII (Osservatorio regionale per la famiglia e meeting annuale)

Gli articoli dal 19 al 24 dettano norme organizzative in capo all'Amministrazione regionale per far fronte efficacemente alle proprie funzioni nell'ambito delle politiche sulla famiglia e ad essa connesse. In particolare ci si dota di strumenti fondamentali per garantire il monitoraggio e le verifiche necessarie per valutare gli interventi effettuati e definire le opportune misure, nonché per dare concreta attuazione alla funzione di coordinamento e guida dei vari interventi previsti.

Gli articoli 25 e 26 riguardano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi e finalità

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione orienta la propria azione politica, programmatoria e gestionale verso la valorizzazione ed il benessere della famiglia, considerando la centralità del ruolo che la stessa esercita nell'ambito socio-economico. A tal fine interviene con azioni di tutela volte allo sviluppo di tale ruolo, in sintonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e dai trattati e convenzioni internazionali in materia, tenendo in particolare considerazione il processo di trasformazione sociale e culturale in atto.

2. La famiglia, come definita dall'articolo 29 della Costituzione italiana, ricomprende le persone unite da vincoli di parentela, adozione e o affinità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, nell'esercizio della propria attività di coordinamento e programmazione e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie:
a) garantisce adeguati e concreti interventi volti a contrastare le sperequazioni di carattere socio-economico, assicurando equità e misure di sviluppo del ruolo attivo della famiglia che favoriscano la crescita della capacità di iniziativa sociale, economica e culturale, nell'ottica dello sviluppo delle varie forme di capitale umano e sociale, rafforzando la consapevolezza della responsabilità sociale attribuita alla famiglia; per raggiungere questo obiettivo coinvolge la famiglia come soggetto propositivo, favorendo l'associazionismo familiare e le forme di autorganizzazione, la promozione della progettualità sociale e l'attivazione di reti locali delle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni pubbliche, attuino politiche a sostegno delle famiglie nelle comunità locali;
b) promuove interventi mirati a favorire il benessere delle famiglie rendendo effettivi i diritti della famiglia, rafforzando l'impegno attivo della stessa quale luogo di solidarietà tra coniugi e tra le generazioni; in particolare promuove interventi volti a garantire, nel territorio regionale, l'attuazione dei diritti riconosciuti ai minori dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni normative in vigore e provvede alla promozione di iniziative e al rafforzamento degli interventi a tutela dei bambini e degli adolescenti, in collaborazione con le istituzioni preposte e le organizzazioni del privato sociale, con particolare attenzione alle situazioni dei minori privi di un ambiente familiare idoneo alla crescita;
c) affianca agli interventi di tipo assistenzialistico, attuati laddove estremamente necessari, interventi integrativi atti a potenziare le funzioni proprie e autonome delle famiglie, fornendo loro gli strumenti idonei a rafforzare la capacità delle stesse di rispondere direttamente ai propri bisogni; gli interventi sono attuati tramite l'erogazione di servizi, costruiti secondo modelli funzionali alle specifiche esigenze locali in cui la famiglia è territorialmente inserita;
d) garantisce interventi di equità economica e fiscale, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, che tengano realmente conto delle specifiche caratteristiche della famiglia, delle sue evoluzioni e delle criticità connesse ai diversi cicli di vita (coppie giovani e nuove famiglie, famiglie con minori e studenti, con anziani o non autosufficienti, famiglie con disagi conclamati) e favorisce l'accesso al credito delle famiglie, in particolare, con nuovi figli;
e) favorisce politiche abitative per la famiglia affrontando le problematiche connesse non solo dal punto di vista economico, ma anche in relazione all'importanza che l'abitazione riveste per la famiglia studiando soluzioni abitative funzionali e adattabili alle diverse fasi della sua evoluzione, alle specifiche esigenze di ciascun percorso di vita e alle criticità connesse; individua, tra l'altro, modalità di intervento per fronteggiare l'emergenza abitativa dei genitori sparati o divorziati in difficoltà, anche a supporto dell'esercizio delle funzioni genitoriali;
f) riconosce il lavoro di cura familiare quale valore inestimabile da proteggere e incentivare, valorizzare e potenziare in ogni ciclo di vita della famiglia; a tal fine favorisce la conciliazione tra famiglia e lavoro, con particolare riferimento alla pluralità dei compiti e all'ampio ruolo che la donna assume nell'attuale contesto socio-economico; garantisce, altresì, interventi volti a riconsiderare il ruolo maschile all'interno della famiglia, sviluppando la consapevolezza dei compiti di partecipazione al lavoro di cura, di educazione e di assistenza parentale, promuovendo le pari opportunità ed evitando disparità di genere; a tal fine promuove azioni a sostegno dei genitori separati e divorziati che versano in situazioni di difficoltà economica, psicologica e sociale;
g) garantisce interventi volti a contrastare il fenomeno della denatalità, anche rivolti alla difesa e alla salvaguardia della vita, favorendo la prevenzione e rimozione delle cause che possono indurre all'interruzione volontaria della gravidanza, prevedendo misure a sostegno della procreazione responsabile, della maternità e paternità, in particolare nei confronti delle gestanti o genitori in difficoltà.

4. La Regione garantisce la propria funzione di guida, coordinamento, programmazione e controllo nell'ambito delle politiche familiari, dotandosi di apposite strutture che assicurino, tra l'altro, il monitoraggio, la ricognizione e l'analisi delle caratteristiche, delle condizioni di vita e delle trasformazioni delle famiglie presenti sul territorio, al fine di individuare nuove strategie di supporto in relazione ai nuovi bisogni emergenti e adeguare le prestazioni e i servizi esistenti al nuovo contesto. A tal fine assicura, altresì, il monitoraggio e la valutazione, ex ante ed ex post, dell'impatto dei provvedimenti legislativi e regolamentari sulla famiglia e degli interventi programmati e adottati, con particolare riferimento alla materia fiscale ed economica.

 

Capo II
Interventi di carattere economico a sostegno
della famiglia

Art. 2
Agevolazioni finanziarie

1. L'Amministrazione regionale, nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge regionale di bilancio, comunque non superiore ad euro 20.000.000 annui, concede, per il tramite delle proprie società e/o di istituti di credito:
a) prestiti a tasso agevolato per coprire fino al 50 per cento dei costi di arredo e attrezzatura della nuova abitazione entro un limite massimo di euro 4.000 a destinatario, da restituirsi in un massimo di sessanta mesi;
b) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, di proprietà della coppia o di uno dei coniugi, che coprano fino a un massimo del 60 per cento dei costi totali, inclusi quelli notarili e fiscali, che prevedano una spesa massima di euro 250.000; l'abbattimento porta gli interessi da pagare al 2 per cento e la durata massima del mutuo non può oltrepassare i venti anni;
c) la riserva percentuale nella misura del 10 per cento in ogni ambito provinciale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in affitto e in vendita;
d) facilitazioni per l'affitto della casa di abitazione permanente della famiglia sotto forma di sgravi fiscali, anche totali, relativi alle imposte di carattere regionale;
e) modularità e flessibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di soddisfare, nel tempo, le esigenze connesse alle trasformazioni della famiglia e facilitare l'introduzione di forme di co-housing con spazi, attrezzature e servizi condivisi (micro nidi, servizio di car-sharing, portineria intelligente, ecc.).

2. Destinatari degli interventi previsti dal comma 1 sono:
a) coppie che hanno contratto matrimonio da meno di tre anni o che intendano contrarlo entro sei mesi successivi alla presentazione della domanda;
b) nuclei familiari mono o bi-parentali con a carico e convivente da almeno un anno, uno dei seguenti soggetti:
1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
2) familiare non autosufficiente;
3) figlio minore d'età;
4) malato psichico o persona con disabilità mentale o fisica;
c) nuclei familiari che, dopo la loro costituzione, accolgono e accudiscono uno o più anziani, parenti in linea retta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.
d) genitori separati o divorziati in difficoltà;
e) giovani adulti con percorso comunitario concluso o in fase di conclusione a sostegno della loro autonomia;
f) madri con minori che hanno concluso un percorso comunitario dopo un affidamento dei servizi sociali territoriali o del Tribunale dei minori.

3. I criteri per l'individuazione dei beneficiari all'interno delle citate categorie e i relativi limiti di reddito sono definiti secondo le procedure di cui all'articolo 22.

4. Costituisce titolo di preferenza per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1 il non essere titolari, nessuno dei membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di altro alloggio. Sono esclusi i soggetti che hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo pubblico nei venti anni precedenti. Fanno eccezione i casi in cui tale fattispecie riguardi genitori separati o divorziati per i quali si tiene conto della specifica situazione creatasi in termini economici e di oggettiva assenza di soluzioni che consentano l'utilizzo di idonei spazi vitali per sè e per l'accoglienza dei figli. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b), punti 2 e 4, il contributo di cui al comma 1, lettera b), è corrisposto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona con disabilità.

5. Nel caso in cui i soggetti che presentano domanda di ammissione ai benefici di cui al presente articolo non offrano garanzie ritenute sufficienti dagli istituti bancari, la Regione presta fideiussione sino al 50 per cento del prestito richiesto, previa costituzione di apposito fondo e fatta salva la rapida attuazione dei diritti di rivalsa in caso di escussione della garanzia.

6. Salva esplicita clausola di non cumulabilità, i benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili tra loro e con quelli previsti da altre normative nazionali o regionali.

7. Le famiglie che hanno già usufruito dei benefici possono ottenerne la reiterazione solo dopo che siano trascorsi almeno venti anni dall'ultimo provvedimento.

8. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione del presente articolo, armonizza la disciplina ivi prevista con quanto stabilito dalla legge regionale 30 gennaio 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), utilizzando anche le convenzioni attualmente in essere con gli istituti bancari e successivamente provvede alla stipula di nuove convenzioni con uno o più istituti bancari.

 

Art. 3
Aiuti economici diretti alla famiglia
e al sostegno dell'economia

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento stabilito con la legge regionale di bilancio e, comunque, nel limite massimo di euro 5.000.000 annui, concede un contributo per l'abbattimento degli interessi fino ad un massimo di cinque punti percentuali sui prestiti che le famiglie con un reddito complessivo compreso tra i 18.000 e 30.000 euro annui lordi ottengono dal sistema bancario per far fronte a spese correlate ad esigenze familiari per far fronte all'acquisizione di servizi e beni fondamentali per il regolare e dignitoso svolgimento della vita familiare.

2. Il contributo, da restituire in almeno dieci anni, è erogato nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti:
a) il componente della famiglia che chiede e ottiene il prestito deve essere in possesso di un contratto individuale di lavoro dipendente che comunque garantisca la solvibilità rispetto al credito richiesto oppure essere un lavoratore autonomo che assicuri la solvibilità e che ha presentato la dichiarazione dei redditi per i due anni precedenti a quello in cui ha chiesto il prestito;
b) l'ammontare del prestito su cui la Regione garantisce l'abbattimento degli interessi è pari a un massimo di euro 10.000 per le famiglie con un reddito compreso tra i 27.000 e i 30.000 euro annui; tale limite di euro 10.000 decresce di euro 1.000 ogni 3.000 euro di reddito annuo in diminuzione rispetto alla soglia minima di euro 27.000 annui.

3. La Regione attua il presente intervento con apposite convenzioni con uno o più istituti bancari anche per il tramite delle proprie società.

 

Art. 4
Soluzioni abitative per genitori separati
o divorziati

1. Per fronteggiare l'emergenza abitativa dei genitori separati o divorziati in difficoltà, la Regione promuove interventi sperimentali volti all'individuazione e messa a disposizione di soluzioni abitative, anche a supporto dell'esercizio delle funzioni genitoriali, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2.

 

Art. 5
Fondo di garanzia

1. La Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei soggetti che concedono in locazione immobili di loro proprietà a famiglie in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la cui dotazione è stabilita con la legge regionale di bilancio e comunque per un massimo di euro 5.000.000 annui.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri concernenti l'istituzione e la gestione del fondo.

 

Capo III
Promozione della genitorialità e misure
a tutela dei minori

Art. 6
Interventi per la procreazione responsabile

1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e delle correlate risorse annualmente assegnate sull'UPB S05.03.009 (Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente) per servizi integrati alla persona, promuove e assicura un percorso di sostegno alla procreazione responsabile per mezzo di programmi informativi e di orientamento e di sostegno psico-sociale, tramite i consultori familiari di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei Consultori familiari), e gli altri servizi territoriali delle aziende sanitarie locali (ASL), che garantiscano la libertà delle scelte di procreazione, nel rispetto delle convinzioni etiche e della piena integrità psicofisica delle persone che si articola nei programmi di cui al comma 2 e negli interventi di cui all'articolo 7.

2. I programmi di intervento sono finalizzati a:
a) porre in essere interventi di adeguamento delle reti dei consultori regionali e di integrazione dei servizi tra territorio e ospedale;
b) prevedere misure di sostegno volte alla prevenzione e alla rimozione delle cause che possono indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza;
c) promuovere iniziative di informazione circa il diritto alla segretezza del parto e al non riconoscimento del proprio nato come prevenzione dell'abortività volontaria e dell'abbandono; garantire adeguati servizi di sostegno volti ad aiutare le gestanti a decidere responsabilmente se effettuare questa scelta e, dopo la nascita, al fine di sostenere il loro reinserimento sociale; garantire il diritto delle gestanti a partorire in assoluta segretezza;
d) garantire interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'abortività spontanea e alla prevenzione delle cause di potenziali fattori di danno per il nascituro;
e) garantire servizi di informazione e di orientamento sulle attività e programmi di intervento a sostegno della genitorialità e sulle modalità di accesso;
f) prevedere piani personalizzati di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, anche attraverso percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarietà familiare.

 

Art. 7
Interventi a favore della maternità
e della paternità

1. La Regione tutela la maternità e la paternità e sostiene il diritto alla vita in tutte le sue fasi, fin dal concepimento, attraverso specifici programmi di intervento.

2. I programmi di intervento sono finalizzati a:
a) garantire supporto e assistenza alle gestanti e alle madri in situazioni di difficoltà sin dall'inizio della gravidanza, anche favorendo l'assistenza e l'ospitalità presso famiglie disposte all'accoglienza o strutture residenziali destinate all'accoglienza temporanea;
b) incentivare iniziative di promozione e sostegno delle reti di solidarietà tra famiglie attraverso il coinvolgimento diretto delle famiglie stesse e favorire l'acquisizione di competenze nel lavoro di rete;
c) promuovere attività di informazione e consulenza nei confronti dei genitori, in particolare per affrontare le problematiche legate alla neogenitorialità e alle fasi critiche della preadolescenza e dell'adolescenza, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche con la finalità di condividere progetti educativi che consolidino valori di riferimento e strutturino la personalità dei figli, contrastando i messaggi contradditori ed ambigui dell'attuale società e consentendo di assumere specifiche responsabilità nei confronti del progetto educativo;
d) promuovere e sostenere i progetti innovativi e di auto-organizzazione proposti dalle famiglie o dalle loro reti associative, o tramite l'attivazione di reti di partnership tra soggetti pubblici e privati, anche al fine di fornire servizi capaci di rispondere in modo personalizzato alle esigenze organizzative della singola famiglia;
e) promuovere azioni congiunte ed effettuare interventi che favoriscano il raccordo tra tutti soggetti che intervengono nel percorso volto all'affido familiare e all'adozione, nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare approvate il 25 ottobre 2012 dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con le Conferenze Stato-città ed autonomie locali), che si intendono, con la presente legge, integralmente recepite;
f) garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
g) garantire l'assistenza generalizzata pedagogica e sociale, finalizzata al sostegno e all'educazione alla funzione genitoriale, con particolare riferimento ai nuclei familiari il cui stato di povertà e di marginalità possa costituire condizioni di rischio educativo per i figli;
h) contrastare la denatalità e garantire il corretto equilibrio generazionale attraverso incentivi alla natalità consistenti nell'erogazione di un assegno di massimo 2.000 euro correlato alla nascita (bonus bebè), definito sulla base di parametri reddituali e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con le modalità previste dall'articolo 22; i requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in considerazione del numero dei figli, sono stabiliti dalla Giunta regionale, con le modalità previste dall'articolo 22.

 

Art. 8
Interventi a tutela dei minori

1. La Regione, in base allo stanziamento determinato con la legge regionale di bilancio comunque non superiore a euro 5.000.000, riconosce la famiglia quale alveo naturale per lo sviluppo delle nuove generazioni, promuove interventi volti ad assicurare il benessere dei minori e a prevenire situazioni di difficoltà e a rischio di devianza ed esclusione sociale, tutelando in particolare i minori privi di un ambiente familiare idoneo ad assicurare mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive.

2. I programmi di intervento sono finalizzati a:
a) raccogliere dati e informazioni e a svolgere attività di monitoraggio e analisi delle condizioni di vita dei minori e delle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza e delle famiglie;
b) promuovere iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza volte a prevenire situazioni di difficoltà e a rischio di devianza ed a contrastare la loro insorgenza;
c) promuovere attività di informazione e garantire la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) avviare attività di ricognizione e censimento delle situazioni dei minori accolti da comunità di accoglienza e case famiglia, di analisi e monitoraggio delle situazioni di disagio e degli interventi, al fine di garantire una miglior tutela dei diritti dei minori più fragili;
e) attivare progetti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di intraprendere percorsi educativi personalizzati per i minori che vivono fuori dal proprio ambito familiare;
f) favorire la definizione di percorsi agevolati per l'accesso ai servizi e alle prestazioni specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale per i minori che vivono fuori dal proprio ambito familiare;
g) rafforzare la rete di rapporti e relazioni tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti che riguardano la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) individuare forme di collaborazione e modalità di raccordo con gli operatori che si occupano di tutela minorile e raccogliere informazioni utili ad una più efficace e mirata programmazione degli interventi.

3. Ai minori affidati in cura alle comunità di accoglienza e alle case famiglia è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'iscrizione gratuita ai servizi di mensa e trasporto scolastici, la fornitura gratuita di libri di testo e forniture didattiche e l'abbonamento gratuito ai servizi di trasporto pubblico.

4. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede all'istituzione di un'anagrafe protetta dei minori affidati ad altre famiglie, alle comunità per minori e alle case famiglia del territorio regionale da condividere in rete con le comunità e le case famiglia, con le procure dei tribunali per i minori, con il centro di giustizia minorile e con le altre istituzioni competenti, al fine di garantire il monitoraggio e l'aggiornamento costante degli interventi.

 

Art. 9
Interventi a favore degli asili nido

1. La Regione, nell'ambito del piano dell'infanzia e delle correlate risorse nazionali e regionali, a valere sull'UPB S05.03.006 (Investimenti nel settore socio-assistenziale) e sull'UPB S05.03.007 (Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni), per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree dell'Isola, promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta e aggiorna il Piano triennale per i servizi per la prima infanzia, anche attraverso la promozione delle progettualità sociali e la realizzazione di servizi innovativi e sperimentali promossi da soggetti pubblici e privati al fine di ampliare e migliorare l'offerta delle forme di assistenza e dei servizi integrativi per l'infanzia.

3. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Regione eroga alle aziende, ai comuni e alle unioni di comuni di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure a sostegno di piccoli comuni), finanziamenti per la realizzazione, sul territorio sardo, di uno dei seguenti interventi comprensivi dell'arredo:
a) costruzione di un nuovo nido o micronido;
b) realizzazione di nuova struttura da adibire a un nuovo nido o micronido attraverso il recupero del patrimonio immobiliare esistente;
c) completamento di strutture in corso di realizzazione anche attraverso l'acquisizione di arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio pubblico;
d) ampliamento di strutture esistenti con la creazione di posti/bambino aggiuntivi;
e) gestione e funzionamento delle strutture; la gestione e l'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di flessibilità al fine di venire incontro alle esigenze delle lavoratrici, anche in considerazione del lavoro atipico.

4. Le aziende e i comuni, anche nelle loro forme associative, accedono ai finanziamenti previsti dal comma 3 per una sola volta nell'arco di dieci anni; il finanziamento è revocato e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi:
a) l'intervento oggetto del contributo non è concluso entro trenta mesi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento;
b) per lo stesso intervento sono già stati ottenuti altri contributi statali, regionali, comunitari o comunque concessi da enti o istituzioni pubbliche;
c) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla procedura di selezione;
d) per cessazione del servizio prima di cinque anni dall'apertura.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, la Regione favorisce, inoltre, la costituzione di nidi familiari organizzati dalle famiglie presso il proprio domicilio, di nidi di quartiere destinati a bambini che vivono in abitazioni limitrofe e di micronidi e agevola la realizzazione di micronidi e asili nido nei luoghi di lavoro del settore pubblico e delle imprese private, prevedendo incentivi alla creazione di tali servizi e disciplinandone le più opportune forme di accreditamento e di convenzionamento.

6. I servizi per l'infanzia sono gestiti da personale qualificato individuato con appositi provvedimenti della Giunta regionale.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei finanziamenti, l'ammontare degli stessi e la modalità di erogazione delle risorse disponibili.

 

Art. 10
Servizi educativi in contesto domiciliare

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie e andare incontro ai bisogni di personalizzazione delle scelte di cura e diversificazione dei servizi, favorisce la diffusione dei servizi educativi in contesto domiciliare anche attraverso un programma di incentivi economici o sgravi fiscali.

2. La Regione favorisce la diffusione dei servizi resi dalla "mamma accogliente", servizio effettuato da una mamma con idoneo titolo di qualificazione, alla quale possono essere affidati bambini fino ai cinque anni di età. La "mamma accogliente" possiede un titolo di studio adeguato e aver completato un percorso di formazione qualificante per le attività da svolgere riconosciuto dalla Regione.

3. Le "mamme accoglienti" percepiscono un contributo da parte del comune e/o degli utenti che usufruiscono di tale servizio. I comuni utilizzano per questa finalità una quota del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

4. Alle famiglie con figli a carico in età prescolare e con entrambi i coniugi che lavorano, può essere riconosciuto un contributo economico sotto forma di rimborso del 50 per cento del costo del personale qualificato che ha effèttuato prestazioni a domicilio. Il contributo è subordinato all'utilizzo del personale qualificato iscritto negli appositi elenchi regionali di cui al comma 5.

5. La Regione pubblica, in una sezione del suo sito istituzionale, gli elenchi regionali del personale qualificato che esercita attività in ambito sociale, anche a domicilio, individuato secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

 

Capo IV
Iniziative nel campo dei servizi sociali, educativi e sanitari per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dell'equilibrio psico-fisico
nelle strutture sanitarie

Art. 11
Iniziative nel campo dei servizi sociali, educativi e sanitari per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione, direttamente o tramite gli enti locali, ed in base allo stanziamento stabilito con la legge regionale di bilancio, comunque non superiore a euro 3.000.000, promuove iniziative di carattere socio-educativo rivolte all'infanzia e all'adolescenza volte a:
a) potenziare l'offerta socio-educativa, anche mediante convenzioni con enti o soggetti che già gestiscono tali servizi, con particolare riguardo alla necessità di favorire la conciliazione tra gli orari di lavoro dei genitori e gli orari scolastici;
b) realizzare interventi educativi e/o assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da patologie gravi o croniche o portatori di handicap che non possono, temporaneamente o permanentemente, frequentare a scuola;
c) organizzare servizi educativi e ludici per l'assistenza ai bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi;
d) costituire ludoteche pubbliche o private come servizio educativo, ricreativo e culturale;
e) istituire centri di incontro per preadolescenti e adolescenti aventi finalità socializzanti, pedagogiche e culturali, anche attraverso il supporto di personale qualificato e la collaborazione dei genitori interessati; tali centri sono gestiti direttamente dagli enti pubblici territoriali, comuni o province e sono finanziati attraverso interventi specifici a seguito di presentazione di progetti;
f) incentivare iniziative di mutuo aiuto psicopedagogico ai nuclei familiari che ne facciano richiesta, attraverso il supporto di personale qualificato messo a disposizione degli enti pubblici, inclusi i servizi forniti dalle aziende sanitarie locali;
g) incoraggiare l'integrazione e l'interazione tra scuola e ASL nell'attività di prevenzione e informazione nel campo della salute e della sessualità;
h) promuovere progetti, incentivare e sostenere iniziative da sviluppare a livello di ente locale, anche in collaborazione con la cooperazione sociale e le associazioni di volontariato, tesi a favorire l'incontro e lo scambio tra generazioni attraverso l'individuazione e l'utilizzo di spazi comuni;
i) concedere aiuti economici per l'acquisto di libri di testo e borse di studio per frequentare all'estero un anno di studi delle scuole superiori.

 

Art. 12
Tutela dell'equilibrio psico-fisico
nelle strutture sanitarie

1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psicofisico del bambino i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati con la Regione garantiscono sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive del minore, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia e, per bambini in età scolare, con la classe.

2. In tutte le articolazioni assistenziali delle aziende sanitarie locali della Regione e, in particolare, nei reparti di pediatria, puericultura, chirurgia pediatrica, sezioni neonatali e terapie intensive pediatriche, sono individuate modalità organizzative che, pur nel rispetto delle norme igieniche e di prevenzione delle infezioni ospedaliere, consentono:
a) l'accesso e la permanenza dei genitori o persone di loro fiducia, affettivamente legate al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo una presenza e un conforto costante;
b) la presenza dei genitori o persone di loro fiducia, durante la visita medica di reparto, all'atto di prelievi per esami di laboratorio, durante le medicazioni e altre attività terapeutiche, purché precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;
c) l'attività ludico-espressiva del bambino, con la destinazione di una stanza del reparto a sala giochi, fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione delle misure più adeguate a riprodurre, in ospedale, condizioni di vita il più possibile simili a quelle ordinarie;
d) la presenza in ospedale di uno psicologo che possa offrire assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione;
e) le esperienze della "terapia del sorriso" anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

 

Capo V
Misure a favore del lavoro domestico, delle famiglie numerose o a favore di soggetti con altre difficoltà di natura sociale

Art. 13
Interventi a favore del lavoro domestico

1. La Regione riconosce e valorizza il lavoro domestico non retribuito delle donne e degli uomini. A tal fine, nell'ambito delle risorse stanziate con legge regionale di bilancio comunque non superiori a euro 15.000, provvede al pagamento della polizza assicurativa per la copertura dei rischi infortunistici casalinghi, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), del membro della famiglia che svolge esclusivamente attività lavorativa domestica, con reddito superiore a quello di esenzione già stabilito dalla norma statale, secondo limiti e criteri definiti dalla Giunta regionale.

 

Art. 14
Finanziamenti ai comuni per interventi a favore delle famiglie con difficoltà di natura sociale

1. La Regione, per gli obiettivi previsti dall'articolo 1, può integrare il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 assegnando ai comuni finanziamenti dedicati a interventi di sostegno alle famiglie con un reddito inferiore ai 18.000 euro annui complessivi, da attivare in coerenza con i principi e secondo le modalità definite dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)).

2. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 1 sono i seguenti:
a) interventi di durata limitata per famiglie in difficoltà con almeno tre figli a carico, residenti in Sardegna da almeno tre anni;
b) interventi per l'assistenza in ambito familiare a componenti non autosufficienti o affetti da problemi di natura psichica che non usufruiscono di altri interventi pubblici a qualsiasi titolo;
c) progetti in favore di minori in situazioni multi problematiche di ordine psico-sociale-sanitario o, nei casi di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, dell'assegno di mantenimento;
d) interventi volti a garantire solidarietà alle donne non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
e) progetti volti a garantire sostegno e soccorso a soggetti vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, stupri, abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso misure che ne consentano l'accoglienza nei casi in cui la permanenza in famiglia costituisca grave pregiudizio per le situazioni di vita della persona o degli altri componenti il nucleo familiare;
f) interventi volti ad assicurare un tempestivo supporto ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro attraverso l'erogazione di un assegno una tantum; la regolamentazione dell'intervento è attuata con deliberazione della Giunta regionale che, in relazione alle risorse disponibili, stabilisce criteri, modalità e importo dell'assegno comunque non superiore a euro 3.000.

 

Art. 15
Iniziative per consentire la permanenza di
persone non autosufficienti nel nucleo familiare

1. La Regione, al fine di consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio nucleo familiare e contrastare il ricorso improprio all'ospedalizzazione, supporta le famiglie delle persone in difficoltà attraverso l'organizzazione di una rete di servizi e favorisce e l'istituzione e il potenziamento dei centri diurni per disabili e persone anziane.

 

Capo VI
Attività di informazione, formazione
associazionismo e organizzazione

Art. 16
Formazione e aggiornamento continuo
del personale

1. A garanzia della terzietà dei servizi e della loro qualificazione e qualità, il personale destinato a garantire l'assistenza familiare in tutti le varie forme previste, è iscritto in elenchi, definiti per qualificazione richiesta, per i quali la Regione attua percorsi formativi e di aggiornamento nell'ambito delle risorse stanziate per il piano della formazione professionale. Il personale dedicato ai servizi di assistenza deve essere avviato dagli enti preposti attingendo dagli elenchi.

2. I servizi di assistenza per i quali la Regione contribuisce direttamente o indirettamente, non possono essere svolti da familiari, comunque tenuti, per il vincolo di parentela, al lavoro di cura. Il lavoro di cura deve trovare supporto psicologico e formativo attraverso supporti esterni e di qualità.

3. La Regione, anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali e gli enti di formazione accreditati, adotta un piano di formazione delle figure professionali necessarie per un'adeguata dotazione di personale qualificato in tutte le strutture di assistenza. Nell'ambito del piano sono contenute sezioni per la formazione delle mamme accoglienti e dei componenti dei nuclei familiari selezionati dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5.

 

Art. 17
Associazionismo familiare

1. La Regione, al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alle politiche regionali per la famiglia, anche in forma coordinata con gli enti locali e in applicazione del principio di sussidiarietà, favorisce l'associazionismo tra famiglie promuovendo iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione sull'identità e il ruolo sociale della famiglia e organizzando e attivando le banche del tempo.

2. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione tra reti di famiglie disposte a offrire gratuitamente parte del loro tempo, in base alle rispettive esigenze, per attività di cura, custodia, mutua assistenza e scambio di servizi di reciprocità, sulla base delle loro capacità di fare e di auto organizzarsi, anche al fine di aiutarsi nelle piccole necessità quotidiane e nelle fondamentali fasi della vita.

3. Le associazioni e le formazioni del privato sociale, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

 

Art. 18
Pianificazione dei servizi e conciliazione

1. La Regione garantisce interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare. Promuove la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedono forme di articolazione delle attività lavorative tendenti a conciliare tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare.

2. A tal fine il Presidente della Regione promuove con le parti interessate una o più conferenze di servizi per coordinare gli orari e i modi di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative scolastiche e dell'apertura al pubblico delle amministrazioni pubbliche armonizzando, nel limite del possibile, il funzionamento di tali servizi con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia.

 

Capo VII
Osservatorio regionale per la famiglia
e meeting annuale

Art. 19
Osservatorio regionale per la famiglia

1. La Regione, al fine di coinvolgere le associazioni a favore della famiglia nella concreta attuazione della presente legge, istituisce un osservatorio regionale per la famiglia.

2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri su provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi di carattere generale e specifico concernenti le materie socio-assistenziali e sanitarie che interessano la famiglia;
b) studia e analizza le situazioni di disagio, devianza, violenza, monoparentalità, nonché il rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali;
c) elabora e divulga dati statici sulla composizione delle famiglie e sulle problematiche della famiglia in Sardegna;
d) valuta l'efficacia degli interventi attuati dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici e privati nonché dalle associazioni in favore della famiglia e redige rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge;
e) rileva le condizioni di vita e le necessità delle famiglie nelle quali siano presenti minori, portatori di handicap, orfani, figli di emigrati, nomadi, extracomunitari o comunque in condizione di povertà e emarginazione, al fine di suggerire interventi che garantiscano uguaglianza di opportunità e prevengano processi di emarginazione e disadattamento.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, determina la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza dei dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, di soggetti di riconosciuta e comprovata esperienza nel campo della sociologia della famiglia, di rappresentanti delle associazioni delle famiglie e di rappresentanti degli enti locali.

4. L'osservatorio, che dura in carica fino al termine della legislatura nella quale è stato costituito, ha sede presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e si avvale dei supporti tecnici e logistici dell'Assessorato stesso.

5. L'attività svolta dai componenti dell'osservatorio è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dei bilancio regionale.

6. La Regione può istituire annualmente due borse di studio, di durata annuale, a favore di giovani laureati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività proprie dell'osservatorio.

 

Art. 20
Manifestazione annuale sulle problematiche
della famiglia

1. La Regione promuove e organizza annualmente una manifestazione sulle problematiche della famiglia, da tenersi a rotazione nei territori storici della Sardegna, volta a consentire lo studio, l'analisi e il dibattito, con funzione propositiva, sulle problematiche della famiglia e sui valori, costumi e cultura delle istituzioni familiari nel mondo.

2. Alla manifestazione partecipano gli enti locali, le aziende sanitarie locali, i consultori privati, le organizzazione economiche, le organizzazioni sociali, le associazioni delle famiglie e di volontariato e ogni altro soggetto che operi nell'ambito della politica familiare.

3. La manifestazione di cui al comma 1 ha il compito di:
a) approfondire e valutare le situazioni della famiglia tenuto conto delle trasformazioni e delle problematiche emergenti;
b) esaminare lo stato di attuazione della presente legge e delle politiche a favore della famiglia, anche in relazione alle criticità eventualmente emerse.

4. L'Assessorato regionale competente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), cura l'organizzazione della manifestazione, fissa il calendario e la sede, avendo cura di ripartirli funzionalmente in un ambito di tempo circoscritto.

 

Art. 21
Istituzione del Servizio della famiglia

1. Presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Servizio della famiglia al fine di provvedere, tra l'altro, al monitoraggio delle caratteristiche e delle condizioni di vita e delle trasformazioni delle famiglie presenti sul territorio, che favorisca l'individuazione delle strategie di supporto in relazione ai nuovi bisogni emergenti e l'adeguamento delle prestazioni e dei servizi esistenti al nuovo contesto. Il servizio provvede, inoltre, alle attività di monitoraggio e analisi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), e al monitoraggio e alla valutazione, ex ante ed ex post, dell'impatto dei provvedimenti legislativi e regolamentari e degli interventi programmati e/o adottati, con particolare riferimento alla materia fiscale ed economica.

2. Il personale, non superiore a trenta unità, è reclutato prioritariamente attraverso procedure di mobilità esterna e/o interna rivolte a figure professionali con competenze in ambito sociale, informatico e amministrativo-contabile. Possono essere, altresì, istituite borse di studio a favore di giovani laureati, con priorità per gli esperti in organizzazione, metodologia e tecniche del servizio sociale, evoluzione dei servizi e ricerca operativa in ambito economico-sociale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

Art. 22
Disposizioni attuative e piano triennale
sulle politiche per la famiglia

1. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede all'emanazione di apposite disposizioni attuative per i diversi interventi previsti dalla presente legge stabilendo, tra l'altro e qualora non già fissati in legge, i limiti di natura economica applicabili in relazione alle risorse disponibili per ogni anno.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla stesura di un piano triennale sulle politiche per la famiglia. Il piano tiene conto degli interventi previsti dalla legge e funge da base per le assegnazioni delle risorse della legge finanziaria e di bilancio.

 

Art. 23
Pareri della Commissione consiliare

1. I provvedimenti da sottoporre a parere della Commissione consiliare competente in materia di famiglia sono inoltrati a cura della Direzione generale della Presidenza, entro e non oltre cinque giorni dall'approvazione della deliberazione provvisoria e la Commissione esprime il parere di competenza entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso il quale il parere si intende acquisito.

 

Art. 24
Controlli e attività ispettiva

1. La Regione attua procedure di ispezione e controllo sui servizi all'assistenza e nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi e finanziamenti, anche in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche.

 

Art. 25
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 36.000.000 annui a decorrere dall'anno 2014 e fanno carico alle UPB, indicate nel comma 2, del bilancio della Regione per gli stessi anni e alle corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni successivi.

2. Agli oneri si fa fronte per gli anni 2014 e 2015 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per gli stessi anni in conto dell'UPB S05.01.001 e per gli anni successivi con le entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto ed iscritte nel bilancio per i medesimi anni.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S05.01.001
Spese per il servizio sanitario regionale - parte corrente
2014 euro 36.000.000
2015 euro 36.000.000

in aumento

UPB S05.03.006
Finanziamenti per attività socio-assistenziali e a favore della famiglia
2014 euro 6.000.000
2015 euro 6.000.000

UPB S05.03.007
Provvidenze a favore di soggetti svantaggiati, della famiglia e loro associazioni
2014 euro 5.000.000
2015 euro 5.000.000

UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2014 euro 25.000.000
2015 euro 25.000.000

 

Art. 26
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).