CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 595
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica,
RASSUil 5 dicembre 2013
Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), introdotto dall'articolo 15
della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge costituisce una misura anticipatoria e urgente rispetto ad una più complessiva riorganizzazione dell'intero quadro normativo in materia di assetto e governo del territorio, in modifica delle attuali previsioni normative in tema di recupero a fini abitativi dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra.
La materia è oggi regolata dall'articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, che prevede che i seminterrati e i piani pilotis nonché i locali al piano terra degli edifici possano essere destinati a funzioni abitative. Questo con la finalità di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
Il disegno di legge conferma la finalità dell'attuale normativa e, in particolare, che gli interventi, per i quali è consentito il superamento degli indici volumetrici massimi previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente, devono rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l'agibilità previste dai vigenti regolamenti e devono essere reperiti gli spazi per i parcheggi o, nel caso di impossibilità a reperirli, la loro monetizzazione.
Il disegno di legge limita le attuali previsioni ai soli piani pilotis e ai locali al piano terra escludendo i piani seminterrati. Il disegno di legge prevede che, in ogni caso, il recupero a fini abitativi dei piani pilotis e dei locali al piano terra è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata e nelle altre aree che i comuni potranno identificare mediante specifica deliberazione del consiglio comunale.
Per quanto riguarda le situazioni già in essere, il disegno di legge prevede che siano fatte salve le istanze inoltrate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2011, già presentate alla data di entrata in vigore della legge oggetto del presente atto deliberativo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 introdotto dall'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 20111. L'articolo 15 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), è così sostituito:
"Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani pilotis e dei locali al piano terra)
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale) e C (espansione residenziale) con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche mediante il superamento degli indici volumetrici massimi previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente, a condizione che i piani pilotis e i locali siti al piano terra siano esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2011, abbiano un'altezza minima non inferiore a metri 2,40 e rispettino le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l'agibilità previste dai vigenti regolamenti.
3. Il recupero a fini abitativi di cui al presente articolo è, comunque, vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata e nelle altre aree che i comuni identificano mediante specifica deliberazione del consiglio comunale.
4. Gli interventi previsti nel presente articolo sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri, gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.".2. Sono fatte salve le istanze inoltrate ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 introdotto dall'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2011 e già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.