CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 583

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
CHERCHI

il 21 novembre 2013

Riforma delle agenzie agricole. Istituzione dell'agenzia ARARS

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con questo disegno di legge si vuole semplificare e migliorare il sistema delle agenzie agricole delineato dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.

L'attuale impianto viene completamente rivisto prevedendo l'abolizione in toto dell'Agenzia ARGEA Sardegna e l'accorpamento di LAORE e AGRIS in una nuova agenzia, l'Agenzia per la ricerca applicata e l'assistenza tecnica in agricoltura della Regione Sardegna (ARARS).

Articolo 1 - Finalità

Sopprime le agenzie ARGEA Sardegna, LAORE Sardegna e AGRIS Sardegna.

Articolo 2 - Direzione generale per l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Istituisce presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale una nuova direzione generale per l'erogazione degli aiuti in agricoltura in cui, in sostanza, confluisce ARGEA Sardegna.

Articolo 3 - Istituzione dell'agenzia ARARS

Istituisce l'Agenzia regionale per la ricerca applicata e l'assistenza tecnica in agricoltura (ARARS), definendone i campi di operatività. L'agenzia si sostituisce alle soppresse AGRIS e LAORE.

Articolo 4 - Natura giuridica dell'ARARS

Detta disposizioni sulla natura dell'agenzia e definisce i controlli cui è sottoposta.

Articolo 5 - Struttura dell'ARARS

Definisce e illustra l'articolazione organizzativa dell'agenzia, riconducendola a quella tradizionale degli assessorati ovvero direzione generale e servizi.

Articolo 6 - Organi delle agenzie

Indica quali siano gli organi dell'agenzia.

Articolo 7 - Funzioni e nomina del direttore generale

Disciplina la nomina del direttore generale e ne stabilisce le funzioni.

Articolo 8 - Indirizzo e controllo

Individua le funzioni di indirizzo e controllo in capo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, gli atti dell'agenzia sottoposti a controllo e disciplina la modalità di adozione dello statuto.

Articolo 9 - Coordinamento

Detta le norme per la definizione dei controlli interni.

Articolo 10 - Entrate e patrimonio

Definisce e disciplina il patrimonio e le entrate dell'agenzia.

Articolo 11 - Personale

Contiene disposizioni in materia di personale.

Articolo 12 - Collegio dei revisori dei conti

Disciplina la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 13 Prima approvazione dello statuto e della pianta organica

Stabilisce dei termini per l'approvazione dello statuto e della pianta organica.

Articolo 14 - Abrogazione di norme

Abroga la legge regionale n. 13 del 2006.

Articolo 15 - Norma finanziaria

Indica le spese necessarie per l'attuazione della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge riordina il sistema delle agenzie regionali che operano nei settori agricolo, forestale e agro-alimentare.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le agenzie ARGEA Sardegna, LAORE Sardegna e AGRIS Sardegna di cui alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

 

Art. 2
Direzione generale per l'erogazione degli aiuti in agricoltura

1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale la Direzione generale per l'erogazione degli aiuti in agricoltura con competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenzia ARGEA Sardegna sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima; le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

3. Il personale a tempo indeterminato dell'agenzia ARGEA Sardegna è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato.

 

Art. 3
Istituzione dell'agenzia ARARS

1. È istituita l'Agenzia regionale per la ricerca applicata e l'assistenza tecnica in agricoltura (ARARS), quale organo tecnico-specialistico in materia di agricoltura a sostegno dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. L'agenzia ARARS svolge e promuove la ricerca scientifica applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica, fornisce assistenza tecnica e dà attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, I'ARARS succede ad AGRIS Sardegna e LAORE Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e in tutte le funzioni svolte dalle soppresse agenzie.

4. L'agenzia ha sede legale in Cagliari.

 

Art. 4
Natura giuridica dell'ARARS

1. L'ARARS ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. L'agenzia è sottoposta ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

3. All'agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti.

 

Art. 5
Struttura dell'ARARS

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, l'articolazione organizzativa dell'ARARS è disciplinata dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. L'agenzia è articolata in una direzione generale e in servizi, secondo il modello organizzativo previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti. Le funzioni dirigenziali sono attribuite secondo il disposto dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.

4. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituiti per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.

5. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta motivata del direttore generale dell'agenzia, di concerto con il direttore generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

6. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative di livello inferiore, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento.

 

Art. 6
Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 7
Funzioni e nomina del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia. Entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Dirige e coordina le attività dell'agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi attribuiti e del rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite.

2. Il direttore generale conferisce gli incarichi ai dirigenti, previo parere conforme dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. Si applicano l'articolo 24, comma 1, ad eccezione delle lettere d) ed e), e l'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998.

4. L'incarico di direttore generale delle agenzie è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. Il direttore generale è individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge regionale.

6. Per i soggetti esterni, l'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

7. Il rapporto di lavoro del direttore generale non può avere durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro novanta giorni successivi alla fine della stessa.

8. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali degli assessorati, senza alcuna ulteriore maggiorazione.

9. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre la revoca dell'incarico di direttore generale qualora, nella gestione dell'agenzia, venga accertata grave inefficienza nello svolgimento dell'attività, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e delle direttive impartite, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità dell'agenzia.

10. Con il decreto di revoca di cui al comma 9 si può provvedere alla nomina di un commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'agenzia per un periodo non superiore a sessanta giorni.

 

Art. 8
Indirizzo e controllo

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale svolge prevalentemente funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo in materia di agricoltura.

2. L'ARARS opera quale struttura tecnico-operativa sul territorio, nel rispetto di quanto statuito dall'Assessorato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale definisce annualmente, con un atto di indirizzo, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche dell'agenzia.

4. Ai fini della verifica della corretta esecuzione degli atti di indirizzo di cui al comma 1, l'agenzia trasmette periodicamente all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.

5. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, gli atti dell'agenzia di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995.

6. Il direttore generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale promuove e coordina l'azione unitaria dell'Assessorato e dell'ARARS e a tal fine può inviare al direttore generale direttive vincolanti per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'organo politico.

7. Lo statuto dell'agenzia è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro il termine trenta giorni dall'assegnazione, trascorso il quale viene in ogni caso definitivamente approvato.

 

Art. 9
Coordinamento

1. L'ARARS fornisce all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale tutte le informazioni, gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione.

2. Sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'ARARS definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

3. L'agenzia svolge ogni altro compito affidatole dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nell'ambito della programmazione regionale agricola.

 

Art. 10
Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell'agenzia ARARS è costituito dai beni mobili e immobili delle soppresse agenzie AGRIS e LAORE, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

2. L'agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) i proventi derivanti da attività e servizi svolti;
d) le rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.

 

Art. 11
Personale

1. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti.

2. Le disposizioni dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione hanno immediata applicazione, senza necessità di recepimento, al personale dell'agenzia.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'ARARS possono, attraverso appositi accordi, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, si stabiliscono le modalità attuative del presente articolo.

 

Art. 12
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica il presidente e dura in carica cinque anni.

3. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

4. Al presidente e ai componenti dei collegio sindacale competono i compensi previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

 

Art. 13
Prima approvazione dello statuto
e della pianta organica

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in sede di prima applicazione, lo statuto dell'agenzia secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in sede di prima applicazione, la pianta organica dell'agenzia ARARS.

 

Art. 14
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge é abrogata la legge regionale n. 13 del 2006.

 

Art. 15
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 92.393.000 annui cui si fa fronte con le disponibilità recate dalle UPB S06.04.001 ed UPB S06.04.002 del bilancio della Regione per l'anno 2013 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).