CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 582
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria
LIORI,
di concerto con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio,
CRISPONI,
l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,
CONTU,
l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
CHERCHI,
e l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ZEDDAil 21 novembre 2013
Disposizioni urgenti in materia di accesso al credito
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La finalità del presente disposto normativo è quella di risolvere alcune criticità presenti nella normativa regionale vigente ed accelerare la ripartizione e il trasferimento delle risorse destinate all'integrazione dei fondi rischi costituti presso i Confidi regionali in attesa dell'approvazione di una legge regionale che provveda a riordinare organicamente la materia.
Con l'articolo 1 si dispone che la ripartizione ed il trasferimento delle risorse siano assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 7, commi 47 e 48, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, facendo salve le disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente in materia.
Con l'articolo 2 si prevede l'abrogazione dei primi due periodi dell'articolo 4, comma 43, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, la cui formulazione ha rappresentato finora la criticità maggiore nel trasferimento delle risorse ai consorzi.
Con l'articolo 3 si disciplina la deroga dell'applicazione dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2007, n. 2, che prevede il parere della Commissione competente per materia del Consiglio regionale, per le deliberazioni della Giunta regionale di adeguamento delle direttive di attuazione vigenti al presente disposto normativo. Si dispone, inoltre, che le direttive di attuazione assicurino l'uniformità di trattamento nella ripartizione delle risorse tra i consorzi beneficiari.
Con l'articolo 4, data l'urgenza, si dispone l'entrata in vigore del disposto normativo nel giorno della sua pubblicazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Fondi rischi presso i Confidi1. In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino organico della normativa in materia di Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), fatta salva la normativa nazionale, le modalità per la ripartizione e il trasferimento delle risorse destinate all'integrazione dei fondi rischi presso i Confidi sono disciplinate dall'articolo 7, commi 47 e 48, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
Art. 2
Abrogazione parziale1. Il primo e il secondo periodo del comma 43, dell'articolo 4, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) sono soppressi.
Art. 3
Deroga al parere della Commissione competente1. In deroga all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), per il solo adeguamento delle direttive di attuazione vigenti alle presenti disposizioni, si prescinde dal parere della Commissione competente. In ogni caso, le direttive di attuazione assicurano l'uniformità di trattamento dei Confidi beneficiari.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).