CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 579

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI

il 12 novembre 2013

Modifiche alla lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna)

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge incide sulla normativa che disciplina i contributi in favore dei gruppi consiliari, ossia la legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna) e la legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

Considerato che la perdurante crisi economica impone misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, e tenuto altresì conto che l'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012, ha prescritto di circoscrivere e limitare i contributi in favore dei gruppi consiliari, con il presente progetto normativo si sopprimono totalmente i contributi in favore dei gruppi, fatta salva la quota per le spese necessarie alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo, attualmente prevista dal punto 3) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1966.

L'articolo 1 dispone, pertanto, l'abrogazione dei punti 1) e 2) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1966 e la riformulazione del punto 3); stabilisce, inoltre, che le spese di consumo siano a carico del Consiglio regionale e che l'Ufficio di Presidenza determini il tetto massimo delle stesse, nonché i modi e i termini per la resa del conto finale.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1966

1. La lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 (legge finanziaria 1992), dall'articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 52 (Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna)), dall'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), dall'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), e dall'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è sostituita dalla seguente:
"d) il contributo a favore di ciascun gruppo consiliare nella seguente misura mensile: una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari). Le spese di consumo relative a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d'ufficio e informatiche sono a carico del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo delle stesse, i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun gruppo.".