CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 578
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
CHERCHIl'11 novembre 2013
Norme urgenti in materia di agricoltura
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Articolo 1 (Credito in agricoltura)
La norma prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura destinato alle aziende di produzione primaria operanti nel territorio della Sardegna.
Il perdurare della situazione di grave crisi economica e finanziaria internazionale sta determinando una sempre crescente difficoltà delle imprese a reperire risorse finanziarie presso le banche e un forte peggioramento delle condizioni di accesso al credito, in particolare per le imprese del settore agricolo considerate dal sistema bancario ad alto rischio di insolvenza.
In tale contesto l'istituzione di un fondo per la concessione di piccoli prestiti a tasso agevolato per iniziative inerenti il settore primario, rappresenta un importante strumento in grado di ridurre il costo delle operazioni di finanziamento e, nel contempo, migliorare la competitività dell'apparato economico agricolo regionale.
La definizione delle procedure di attuazione della presente norma e le modalità di funzionamento del fondo saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. L'aiuto sarà sottoposto all'approvazione della Commissione europea ex articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Al fine di affrontare le emergenze del settore agricolo sono previste diverse tipologie di intervento quali: la riduzione degli oneri relativi al credito, il consolidamento delle passività onerose derivanti da investimenti aziendali, misure di accesso al credito.
Il fondo di rotazione da istituirsi presso la SFIRS, con una dotazione per l'annualità 2013 quantificata in euro 15.072.768,49, consentirà di reintegrare il capitale di spesa, tramite il rientro delle rate di finanziamento, da utilizzarsi per finanziare nuovi programmi di intervento.
Alla dotazione finanziaria del fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura concorrono le risorse rinvenute nei capitoli sotto riportati, già precedentemente assegnate, che saranno rimodulate per essere destinate all'intervento in argomento:
- euro 4.603768,49 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2010 sul capitolo SC06.1028 e euro 1.673000 sul capitolo SC06.1029 - UPB S06.04.009;
- euro 1.796.000 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2010 capitolo SC06.1088 - UPB SC06.04.013;
- euro 4.000.000 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2010 sul capitolo SC06.0948 - UPB S06.04.005;
- euro 3.000.000 già impegnati a favore di ARGEA per le finalità stabilite dall'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2010 sul capitolo SC06.0949 - UPB S06.04.005.Si ritiene di recuperare e riprogrammare tali risorse al fine di finanziare una misura in grado di sostenere le imprese agricole in questo particolare contesto socio-economico.
Tale disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2 (Finanziamento interventi di accesso al credito)
L'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, stabiliva che le risorse del fondo gestito da ISMEA per l'attuazione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006 fossero destinate all'attuazione degli interventi di ricambio generazionale in agricoltura di cui al regime di aiuti n. XA 259/09, denominato "Agevolazioni per l'inserimento in agricoltura", registrato da ISMEA presso la Commissione europea. In considerazione dei modesti risultati ottenuti da tale intervento, a fronte di una cospicua dotazione finanziaria, con questa norma si stabilisce che a tale azione sia destinata la somma di euro 3.000.000 e che la restante parte della disponibilità sia destinata al finanziamento di interventi di accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sardegna nel settore della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione.
Articolo 3 (Salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà)
Si prevede l'istituzione di un regime di aiuto finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine delle imprese agricole di produzione primaria e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che consenta alle stesse di far fronte agli oneri di funzionamento con risorse proprie.
La definizione delle procedure di attuazione della presente norma e le modalità di funzionamento del fondo saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. L'aiuto sarà sottoposto all'approvazione della Commissione europea ex articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per la realizzazione dell'intervento è stimata una spesa pari a euro 7.000.000 per l'anno 2013, ai quali si farà fronte:
- quanto a euro 4.000.000 sulle somme disposte dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007, sul cap. SC06.0011 - UPB S06.01.002 impegnate ed erogate ad ARGEA Sardegna;
- quanto a euro 3.000.000 sulle somme disposte dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2008, sul cap. SC06.0011 - UPB S06.01002 impegnate a favore di ARGEA Sardegna.Articolo 4 (Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale e agli enti locali)
La norme è diretta a superare le difficoltà incontrate dai gruppi di azione locale (GAL) e dagli enti locali nell'attuazione di alcune misure del PSR 2007-2013.
Alcuni problemi riscontrati dai GAL e dagli enti locali derivano dalle tipologie di investimenti definite dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006, le sole per le quali il successivo articolo 56 prevede la possibilità di concedere anticipazioni ai beneficiari fino al 50 per cento del contributo pubblico.
Ciò comporta l'esclusione dalla possibilità di ottenere un'anticipazione per tutti i beneficiari delle seguenti misure:
a) misure attuate con bando GAL con beneficiari gli enti locali:
- misura 321, azione 1 "Servizi sociali", azione 2 "Interventi a sostegno dell'attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale", azione 3 "Servizi ambientali";
b) misure attuate con bando regionale e con beneficiari i 13 GAL:
- misura 413 "Azioni di sistema";
- misura 421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale";
c) misure con bando regionale e con beneficiari gli enti locali:
- misura 323, azione 1, sotto-azione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000".Si evidenzia che:
- i GAL non dispongono di risorse proprie: usufruiscono solo dei rimborsi per le spese di gestione riconducibili allo svolgimento delle proprie funzioni a valere sulla misura 431 del programma;
- è noto che i finanziamenti a favore degli enti locali negli ultimi anni hanno subito una rilevante riduzione; tale situazione pesa soprattutto sui 281 comuni dell'Area Leader di cui 229 risultano classificati in stato di malessere demografico grave, gravissimo, precario (68,74 per cento dei comuni sardi con densità di 28 ab/Kmq, identificabili con le sigle C1 e D1).Con questa norma si vuole dare ai GAL e agli enti locali la possibilità di usufruire delle anticipazioni regionali per poter attuare i progetti finanziabili mediante le misure sopra elencate.
Il costo di tale operazione per la Regione è sostanzialmente pari a zero in quanto sia i GAL sia gli enti locali provvederanno a restituire le somme ricevute a seguito del rimborso delle spese effettuate da parte dell'organismo pagatore AGEA.
Al fine di semplificare almeno in parte le procedure, l'articolo prevede che l'Amministrazione regionale possa recuperare le anticipazioni degli enti locali mediante conguaglio a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, a seguito dei rimborsi effettuati a favore degli enti locali stessi dall'organismo pagatore AGEA.
Articolo 5 (Finanziamento misura 112 del Programma di sviluppo rurale)
Si prevede un finanziamento con fondi esclusivamente regionali della Misura 112 del Programma di sviluppo rurale che sostiene l'insediamento dei giovani agricoltori attraverso l'erogazione di un premio unico.
Articolo 6 (Assistenza tecnica in zootecnia)
Con questa disposizione è prevista l'estensione dell'aiuto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, fino al 31 dicembre 2015.
Inoltre, vengono soppressi i contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori (ARA) per il coordinamento delle Associazioni provinciali allevatori (APA) e viene precisato che i servizi di assistenza tecnica devono essere svolti a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.
L'aiuto verrà erogato dall'Agenzia LAORE Sardegna con le risorse presenti nel proprio bilancio.
Articolo 7 (Sostituzione comma 4-bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008)
Il comma così modificato consente di integrare il contributo conferito ai consorzi di bonifica prevedendo, nella versione proposta, che il finanziamento regionale concorra, oltre che alle spese per la gestione degli impianti consortili, anche ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica. Viene inoltre incrementata la percentuale massima di contribuzione che viene elevata dal 40 al 60 per cento. La norma rimanda all'organo esecutivo, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, la definizione dei criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare. La ratio della legge è da rinvenirsi nella volontà di contribuire con maggiore incidenza alle spese di gestione e coprire in parte i costi riguardanti l'attività istituzionale al fine di ridurre il carico impositivo gravante sui consorziati in una situazione di forte crisi dell'intero settore agricolo in modo da promuovere la ripresa del comparto.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Credito in agricoltura1. È istituito presso la SFIRS un fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura. Il fondo è destinato alle aziende di produzione primaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo. L'aiuto di cui al presente articolo è sottoposto all'approvazione della Commissione europea, ex articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. Alle spese previste per l'attuazione del fondo di rotazione, valutate per l'anno 2013 in euro 15.072.768,49, si fa fronte con le risorse rinvenute sui capitoli sottoelencati, mediante rimodulazione delle risorse precedentemente assegnate:
a) euro 4.603.768,49 capitolo SC06.1028 e euro 1.673.000 capitolo SC06.1029 - UPB S06.04.009;
b) euro 1.796.000 capitolo SC06.1088 - UPB SC06.04.013;
c) euro 4.000.000 capitolo SC060948 - UPB S06.04.005;
d) euro 3.000.000 capitolo SC06.0949 - UPB S06.04.005.
Art. 2
Finanziamento interventi di accesso al credito1. Il fondo per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), è determinato in euro 3.000.000.
2. La quota restante delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi regionali funzionali a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, aventi sede operativa in Sardegna, nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione. Tali interventi sono individuati e disciplinati da deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
Art. 3
Salvataggio e ristrutturazione imprese
in difficoltà1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che preveda la concessione di finanziamenti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole, singole o associate, in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà". Sono ammissibili al regime le aziende agricole di produzione primaria e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del regime di salvataggio e ristrutturazione.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in euro 7.000.000 per l'anno 2013, si fa fronte con:
a) euro 4.000.000 sulle somme disposte dal'articolo 21, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sul capitolo SC06.0011 - UPB S06.01.002 impegnate ed erogate a favore di ARGEA Sardegna;
b) euro 3.000.000 sulle somme disposte dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sul capitolo SC06.0011 - UPB S06.01.002 impegnate a favore di ARGEA Sardegna.
Le disposizioni attuative del presente comma sono inoltrate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 4
Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale e agli enti locali1. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), è autorizzata, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la spesa di euro 2.000.000 finalizzata alla concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei gruppi di azione locale e degli enti locali, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure immateriali di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 possono essere recuperate anche mediante compensazione a valere sulle assegnazioni effettuate sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, successivamente ai rimborsi operati dall'organismo pagatore AGEA a favore dell'ente locale beneficiario.
Art. 5
Finanziamento misura 112 del Programma
di sviluppo rurale1. Per la prosecuzione degli interventi previsti nella misura 112 del PSR 2007-2013 della Sardegna "Insediamento dei giovani agricoltori", è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 4.000.000.
Art. 6
Assistenza tecnica in zootecnia1. L'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), continua ad applicarsi sino alla data del 31 dicembre 2015. All'erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000.
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 è così sostituita:
"d) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna fino al 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna".4. Gli aiuti di cui al presente comma sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del TFUE.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le procedure di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.
Art. 7
Modifica del comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 20081. Il comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) è così sostituito:
"4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la gestione degli impianti consortili ed ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica, nella misura massima del 60 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. I criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.".