CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 573
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ZEDDA
e dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FLORISil 23 ottobre 2013
Oneri della previdenza integrativa per il personale ex Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) transitato al nuovo gestore del servizio idrico integrato Abbanoa Spa
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge è composto da 5 articoli, compresi quelli relativi alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.
Art. 1 - Ambito di applicazione
La legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, che ha previsto il passaggio diretto dei dipendenti ex ESAF ad Abbanoa Spa, ha altresì disposto il trasferimento della gestione del fondo integrativo dell'ESAF al FITQ costituito presso l'Amministrazione regionale. La previdenza complementare prevista dal contratto di lavoro applicato da Abbanoa Spa, CCNL gas - acqua, tuttavia, è meno onerosa rispetto alla gestione del FITQ dal momento che prevede oneri a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il dipendente decida di versare quote ulteriori rispetto al solo versamento del TFR.
La presente legge si propone di distribuire gli oneri della previdenza complementare tra Abbanoa Spa e l'Amministrazione regionale, in modo che gravino sulla prima solo gli oneri che avrebbe comunque dovuto versare per i dipendenti del settore privato.
La norma si propone, altresì, di trovare una soluzione alle difficoltà di bilancio causate al FITQ dal comportamento posto in essere dal gestore Abbanoa Spa. Il gestore, infatti, ha omesso di versare per intero gli importi dallo stesso dovuti, nonché di riversare le quote a carico dei dipendenti, già trattenute in busta paga.
Art. 2 - Ripartizione degli oneri per la previdenza integrativa del personale ex ESAF di competenza del datore di lavoro
L'articolo 2 ripartisce gli oneri della previdenza integrativa di competenza del datore di lavoro tra il gestore Abbanoa Spa e l'Amministrazione regionale, prevedendo una differenziazione delle relative quote in relazione a tre diversi periodi:
- dalla data di trasferimento del personale ex ESAF al gestore Abbanoa Spa e fino al 31 dicembre 2006;
- dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011;
- dal 1° gennaio 2012.L'individuazione di una disciplina differente si rende necessaria in quanto nei tre periodi suindicati è variata la percentuale di contribuzione al FITQ a carico del datore di lavoro. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2012, è variato anche il metodo di contribuzione al medesimo fondo (secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 "Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 - Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale").
Comma 1 - Il comma 1 dispone che, dalla data di trasferimento del personale dell'ex ESAF al gestore del servizio idrico integrato Abbanoa Spa e fino alla data del 31 dicembre 2006, la spesa di competenza del datore di lavoro per la previdenza integrativa del personale ex ESAF rimanga a totale carico del gestore idrico Abbanoa Spa. La disposizione si giustifica per il fatto che, limitatamente a tale periodo, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro al FITQ (pari al 6,5 per cento) era inferiore a quella dovuta, per i dipendenti del settore privato, ai fini del trattamento di fine rapporto.
Comma 2 - Il comma 2 dispone, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, che la spesa di competenza del datore di lavoro per la previdenza integrativa del personale ex ESAF:
- resti a carico del gestore Abbanoa Spa nella misura del 6,91 per cento dell'intera retribuzione lorda;
- sia a carico dell'Amministrazione regionale nella misura dello 0,59 per cento dell'intera retribuzione lorda.La diposizione pone a carico del gestore Abbanoa Spa unicamente gli oneri che avrebbe comunque dovuto versare per gli altri dipendenti del settore privato, mentre pone a carico dell'Amministrazione regionale la quota finalizzata all'erogazione della rendita vitalizia, dovuta solo per i dipendenti provenienti dall'ex ESAF.
In tale comma si fa riferimento alle percentuali di contribuzione vigenti nel periodo in esame e calcolate secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 15 del 1965.
Comma 3 - Il comma 3 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2012, la spesa di competenza del datore di lavoro per la previdenza integrativa del personale ex ESAF:
- resti a carico del gestore Abbanoa Spa per un ammontare corrispondente al contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 27 del 2011, ossia per l'ammontare (attualmente pari al 6,91 per cento) stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per l'erogazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile;
- sia a carico dell'Amministrazione regionale, per un ammontare corrispondente al contributo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 27 del 2011, ossia per un ammontare (attualmente pari allo 0,59 per cento) finalizzato, ai sensi della medesima legge, all'erogazione della rendita vitalizia.In tal modo gli oneri suppletivi per l'erogazione della rendita vitalizia, che la citata legge regionale n. 10 del 2005 pone a carico del gestore Abbanoa Spa, passano alla competenza dell'Amministrazione regionale. Rimane a carico del gestore Abbanoa Spa unicamente la quota finalizzata all'erogazione del trattamento di fine rapporto, secondo le medesime modalità previste per il settore privato e senza ulteriore aggravio di costi.
Art. 3 - Copertura delle somme non versate dal gestore del servizio idrico al FITQ
Comma 1 - Il primo comma stabilisce che l'Amministrazione regionale provvede ad anticipare al FITQ le somme (rivalutate), che alla data del 31 dicembre 2012 non risultano ancora corrisposte dal gestore Abbanoa Spa al FITQ medesimo, sia a titolo di contribuzione dovuta dal datore di lavoro (limitatamente alla quota rimasta a carico del gestore Abbanoa Spa, ai sensi dell'articolo 2), sia a titolo di riversamento delle quote a carico dei dipendenti e trattenute in busta paga. In tal modo si salvaguardano, prioritariamente, i diritti dei dipendenti e si mette al riparo il FITQ da pericoli di dissesto finanziario.
Comma 2 - Il comma 2 chiarisce che la disposizione del comma 1 non libera il gestore Abbanoa Spa dal suo debito, il che configurerebbe un aiuto di Stato, ma comporta unicamente una variazione del soggetto creditore (non più il FITQ, ma l'Amministrazione regionale).
Comma 3 - Come conseguenza diretta dei comma 2, il comma 3 individua le modalità attraverso cui l'Amministrazione regionale potrà recuperare il proprio credito nei confronti del gestore Abbanoa Spa, ossia mediante compensazione con eventuali debiti dell'Amministrazione verso la stessa Abbanoa o, nel caso di incapienza, mediante iscrizione a ruolo.
Art. 4 - Norma finanziaria
Comma 1 - Il comma 1 valuta gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale in euro 5.653.000 per l'anno 2013 e in euro 60.000 per gli anni successivi.
Fra gli oneri previsti per l'esercizio 2013 sono compresi sia quelli stimati per l'esercizio 2013 sia quelli quantificati per gli esercizi precedenti.
Comma 2 - Il comma 2 dà evidenza delle variazioni al bilancio 2013 per la copertura delle somme di cui all'articolo 3, comma 3 - Il comma 3 indica I'UPB su cui gravano gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge.
Art. 5 Entrata in vigore
L'articolo 5 stabilisce che la presente legge entri in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ambito di applicazione1. La presente legge detta disposizioni sulla ripartizione e la copertura degli oneri relativi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ), costituito presso l'Amministrazione regionale, per il personale dell'ex Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) trasferito al gestore del servizio idrico Abbanoa Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15).
Art. 2
Ripartizione degli oneri per la previdenza integrativa del personale ex ESAF di competenza del datore di lavoro1. Con decorrenza dalla data di trasferimento del personale dell'ex ESAF al gestore del servizio idrico integrato, Abbanoa Spa, e fino alla data del 31 dicembre 2006, gli oneri rivalutati di cui all'articolo 1, di competenza del datore di lavoro, restano a carico del gestore del servizio idrico integrato, Abbanoa Spa.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 fino alla data del 31 dicembre 2011, gli oneri rivalutati di cui all'articolo 1 di competenza del datore di lavoro:
a) restano a carico del gestore del servizio idrico integrato Abbanoa SPA nella misura del 6,91 per cento dell'intera retribuzione lorda;
b) sono a carico dell'Amministrazione regionale nella misura dello 0,59 per cento dell'intera retribuzione lorda.3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012, gli oneri di cui all'articolo 1 di competenza del datore di lavoro:
a) restano a carico del gestore del servizio idrico integrato, Abbanoa Spa, nella misura dovuta per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto;
b) sono a carico dell'Amministrazione regionale, per un ammontare corrispondente al contributo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale)), dovuto per la costituzione della posizione contributiva individuale, ai fini della rendita vitalizia prevista nella medesima legge.
Art. 3
Copertura delle somme non versate dal gestore del servizio idrico al FITQ1. Le somme di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), dell'articolo 2, nonché le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti sulle retribuzioni, che al 31 dicembre 2012 risultano non ancora versate dal gestore del servizio idrico Abbanoa Spa al FITQ, sono anticipatamente versate al FITQ dall'Amministrazione regionale.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l'Amministrazione regionale é surrogata nei diritti vantati dal FITQ sul gestore Abbanoa Spa.
3. L'Amministrazione regionale provvede al recupero dei crediti maturati nei confronti del gestore Abbanoa Spa mediante compensazione con eventuali debiti maturati nei confronti dello stesso gestore e, in caso di incapienza, mediante iscrizione a ruolo.
Art. 4
Norma finanziaria1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.653.000 per l'anno 2013 e in euro 60.000 per l'anno 2014 e anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 sono apportate le seguenti variazioni:
SPESA
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S07.07.007
Adempimenti cessata gestione liquidatoria ESAF
2013 euro 5.653.000
2014 euro 60.000
2015 euro 60.000in diminuzione
STRATEGIA 08
UPB S08.02.001
Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione
2013 euro 436.000
2014 euro 60.000
2015 euro 60.000mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A, allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).
ENTRATA
in aumento
TITOLO 3
UPB E362.001
Entrate, recuperi vari e altri rimborsi
2013 euro 5.217.000
2014 euro ---
2015 euro ---3. Gli oneri di cui al comma 2 gravano sull'UPB S07.07.007 del bilancio della Regione per l'anno 2013 e sulle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).