CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 567

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria,
LIORI

l'8 ottobre 2013

Chiusura dei consorzi ZIR in liquidazione - Subentro consorzi industriali provinciali

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge è finalizzato alla celere definizione delle procedure liquidatorie dei consorzi industriali ZIR, avviate con la legge regionale n. 3 del 2008 (articolo 7, comma 38), la quale ha dato avvio a un processo di riforma in materia di aree industriali proseguito con la successiva legge regionale n. 10 del 2008 (concernente "Riordino delle funzioni in materia di aree industriali").

Sebbene la durata di dette procedure liquidatorie fosse inizialmente fissata in 6 mesi, le stesse sono tuttora in corso sia a causa delle difficoltà rappresentate da parte degli enti (comuni) subentranti a far fronte agli oneri che sarebbero derivati dall'esercizio delle funzioni trasferite dai suddetti consorzi, anche con riferimento al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, sia in conseguenza della mancata attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli stessi consorzi ZIR, in favore del gestore del servizio idrico integrato della Sardegna (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008), nonché degli impianti per la gestione dei rifiuti in favore del soggetto che verrà individuato dall'apposita normativa regionale (ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2008).

Nel contempo, le richiamate leggi regionali n. 3 del 2008 e n. 10 del 2008 sono risultate in parte inapplicabili, in quanto negli ultimi anni il legislatore nazionale è più volte intervenuto approvando disposizioni dalle quali si evince chiaramente la volontà di limitare la facoltà, riconosciuta agli enti locali, di associarsi in consorzio.

Orbene, l'eccessivo prolungarsi di dette procedure liquidatorie, unitamente ai limitati poteri assegnati ai commissari liquidatori, ha avuto rilevanti riflessi negativi sulla funzionalità di tali enti.

Quanto ai poteri dei commissari, si ricorda infatti che le direttive per la gestione liquidatoria, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/17 del 16 aprile 2008 prevedono, tra l'altro, che questi ultimi provvedono "alla ordinaria gestione delle attività consortili fino al trasferimento delle competenze".

Alcuni commissari liquidatori hanno rappresentato serie difficoltà nel far fronte agli ingenti debiti a carico del consorzio, dovuti tra l'altro al pagamento degli stipendi del personale dipendente e al pagamento dei fornitori, alcuni dei quali hanno avviato anche le procedure ingiuntive.

Oltre agli ingenti debiti, alcuni commissari liquidatori hanno segnalato che i rispettivi consorzi non dispongono di entrate tali da poter operare autonomamente e hanno evidenziato le difficoltà riscontrate nella riscossione dei crediti; dette difficoltà sono dovute sia ai problemi di carattere finanziario delle imprese insediate, sia al fatto che alcuni debitori approfittano dello stato di liquidazione nel quale versano i consorzi per non onorare le proprie posizioni debitorie.

Altre criticità derivano da numerosi contenziosi in essere che i suddetti consorzi hanno avviato nei confronti del gestore servizio idrico integrato della Sardegna (Abbanoa Spa), legati prevalentemente al mancato riversamento, da parte di quest'ultimo, delle somme che lo stesso incassa dall'utenza per l'attività di depurazione di reflui civili e industriali, che viene svolta dai suddetti enti con i propri impianti e col relativo personale.

Si evidenzia, inoltre, che in data 15 marzo 2012 l'Assessore regionale dell'industria pro-tempore (con nota prot. 453/Gab in pari data) aveva assunto, per conto della Regione, un formale impegno nei confronti della Commissione europea, finalizzato all'imminente chiusura delle procedure liquidatorie, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della stessa Commissione in relazione all'erogazione di contributi per l'importo complessivo di euro 4.000.000, disposta dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 34/71 del 20 luglio 2009 e n. 37/26 del 30 luglio 2009 in favore dei sopra citati consorzi per far fronte alle relative spese di funzionamento.

Si fa peraltro presente che al momento è all'esame della Sesta Commissione del Consiglio regionale il disegno di legge concernente "Ordinamento delle aziende locali di sviluppo industriale (ALSI)", approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/18 del 12 luglio 2011, che prevede la trasformazione dei consorzi industriali provinciali in "Aziende locali di sviluppo industriale", le quali subentrano ai primi nello svolgimento delle funzioni e nella titolarità dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio delle stesse.

Tuttavia, nelle more dell'adozione della predetta legge di riforma si rende necessario, quanto prima, portare a termine le procedure liquidatorie attualmente in corso e, considerato che per le motivazioni sopra esposte ad oggi non è ipotizzabile il subentro da parte dei comuni interessati, è necessario individuare un percorso in base al quale dovranno essere i consorzi industriali provinciali a subentrare ai consorzi ZIR in liquidazione nella titolarità dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio di tutte le funzioni dei consorzi medesimi, nonché nelle restanti attività e passività consortili, come peraltro già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2008 quale alternativa al subentro dei comuni.

Si procede di seguito all'illustrazione in dettaglio delle singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si individua la finalità della legge in argomento, che disciplina le modalità di subentro dei consorzi industriali provinciali ai consorzi ZIR in liquidazione.

L'articolo 2 fissa al 30 novembre 2013 il termine per la conclusione delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR e contestualmente prevede il passaggio di tutte le funzioni e competenze ai consorzi industriali provinciali territorialmente competenti; per consentire ai consorzi industriali provinciali lo svolgimento delle nuove funzioni e competenze, è previsto altresì che gli stessi subentrino nella titolarità dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio di tutte le funzioni dei consorzi medesimi, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nelle restanti attività e passività consortili. Con la chiusura delle procedure liquidatorie decadono dai rispettivi incarichi i commissari liquidatori e i componenti dei collegi dei revisori dei consorzi ZIR.

L'articolo 3 disciplina la destinazione del personale dei consorzi ZIR in seguito alla conclusione delle procedure liquidatorie, richiamando nella sostanza le previsioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2008 e prevedendo che il suddetto personale venga trasferito al consorzio industriale provinciale competente per territorio.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2008 in contrasto o incompatibili col disegno di legge in argomento.

L'articolo 5 individua il soggetto che dovrà farsi carico degli eventuali open fiscali derivanti dalle procedure di trasferimento del patrimonio dei consorzi ZIR in liquidazione.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina il subentro dei consorzi industriali provinciali agli enti di cui all'articolo 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), come individuati nella tabella F, parte I, allegata alla medesima legge regionale n. 3 del 2008, di seguito denominati "consorzi ZIR in liquidazione", in attesa dell'approvazione della riforma della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), così come disposto dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

 

Art. 2
Conclusione procedure liquidatorie
dei consorzi ZIR

1. Le procedure liquidatorie dei consorzi ZIR in liquidazione si concludono entro e non oltre il 30 novembre 2013; a decorrere dalla medesima data tutte le competenze e le funzioni in precedenza attribuite alle gestioni liquidatorie dei consorzi ZIR in liquidazione, sono trasferite ai consorzi industriali provinciali competenti per ciascun ambito territoriale.

2. I consorzi industriali provinciali subentrano ai consorzi ZIR in liquidazione nella titolarità dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio di tutte le funzioni dei consorzi medesimi, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nelle restanti attività e passività consortili.

3. I commissari liquidatori di cui all'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, decadono dai rispettivi incarichi a decorrere dalla data di chiusura delle procedure liquidatore di cui al comma 1.

4. A decorrere dalla data di chiusura delle procedure liquidatorie, decadono, altresì, dai rispettivi incarichi i componenti dei collegi dei revisori dei medesimi enti soppressi.

 

Art. 3
Personale

1. Il personale dei consorzi ZIR in liquidazione, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2008, è trasferito ai consorzi industriali provinciali competenti per territorio, col medesimo inquadramento professionale nonché col medesimo trattamento economico.

 

Art. 4
Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2008:
a) articolo 2, commi 1, 2, 4, 5 e 6;
b) articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 8, 12 e 13;
c) tabella B "Enti soppressi per i quali i comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici (articolo 2)".
2. All'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 10 del 2008 sono abrogate le parole da "Al fine" sino a "dirigente".

 

Art. 5
Oneri fiscali

1. Gli eventuali oneri fiscali derivanti dal trasferimento del patrimonio dei consorzi ZIR in liquidazione sono a carico delle relative procedure liquidatorie; nel caso in cui i relativi saldi finali siano insufficienti a far fronte ai suddetti oneri, gli stessi vengono posti a carico, per la parte eccedente, dei consorzi industriali provinciali.