CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 558
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCIil 19 settembre 2013
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10
(Norme sul servizio civile volontario in Sardegna)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul servizio civile volontario in Sardegna), detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile sardo disciplinando, nel contempo, l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Ad oggi, la legge non è stata ancora attuata a causa della sua articolata struttura. Infatti, il numero di organismi previsti, la complessità della composizione dei medesimi e delle rispettive competenze ha determinato non poche difficoltà attuative. Difficoltà accresciute dall'insorgere di alcuni anacronismi, derivanti dal fatto che molti organismi intermedi previsti dalla legge regionale n. 10 del 2007 sono da ritenersi oramai superati, segnatamente i cosiddetti "Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile", in virtù del riordino in atto dell'ordinamento degli enti locali della Regione.
Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di apportare alcune modifiche che consentano sia di ovviare alle riscontrate criticità funzionali e organizzative sia di rendere le disposizioni normative più aderenti alle attuali esigenze.
Di seguito si riportano, nel dettaglio, le modifiche introdotte dal disegno di legge in esame.
L'articolo 2 introduce un inciso al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2007, al fine di prevedere, qualora necessario, la possibilità di effettuare un utile raccordo con le autorità competenti del Governo nazionale nello svolgimento del servizio civile all'estero.
L'articolo 3 introduce al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2007 un ulteriore requisito, necessario ai fini dell'iscrizione degli enti nell'albo regionale, in linea con la normativa nazionale. L'ulteriore requisito previsto per l'iscrizione all'albo è utile per accertare la capacità organizzativa dell'ente e la conformità della sua attività istituzionale ai principi e alle finalità della legge. A tal fine l'esercizio dell'attività può riguardare ambiti diversi dal servizio civile purché coerenti con i predetti principi e finalità.
L'articolo 4 prevede alcune modifiche dell'articolo 11 della legge n. 10 del 2007 finalizzate allo snellimento della struttura e del funzionamento della consulta, organismo deputato allo svolgimento di funzioni consultive e di indirizzo. In particolare, il comma 1 precisa che la consulta debba essere costituita presso l'Ufficio regionale del servizio civile che ne assicurerà le attività di segreteria:
a) il comma 2, nell'ottica di garantire uno svolgimento dei lavori della consulta più agevole, sopprime la previsione del parere della conferenza; nel contempo, le prerogative della conferenza sono mantenute nelle altre previsioni legislative;
b) il comma 3 ha eliminato la competenza della consulta ad esprimere il parere sul piano annuale di attuazione, in considerazione del fatto che tale organismo manifesta le linee d'indirizzo sullo schema del documento di programmazione triennale, predeterminando così gli obiettivi e gli indirizzi che dovranno essere attuati con il piano annuale;
c) il comma 4 introduce alcune modifiche al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 10 del 2007, con specifico riferimento alla composizione della consulta; viene ridotta l'esperienza richiesta ai rappresentanti degli enti di servizio civile ai fini della loro nomina, non più decennale, ma triennale (lettera b)) nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale o regionale, consentendo, così, un ampliamento dei possibili candidati; è soppressa la previsione (di cui alla lettera c)) del rappresentante dei coordinamenti provinciali, quale componente della consulta, mentre sono aumentati a due i rappresentanti, previsti alla lettera d), del Consiglio delle autonomie locali; è stato, inoltre, eliminato, quale componente della consulta, il "rappresentante delle associazioni delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale", risultando preferibile che i componenti della consulta (ad eccezione dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali e del rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna) siano espressione delle associazioni iscritte all'albo regionale degli enti di sevizio civile;
d) il comma 5 modifica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 11, prevedendo che la consulta rimanga in carica per la durata della legislatura e fino alla sua ricostituzione per scongiurare la necessità di prevedere l'eventuale prorogatio; inoltre, al fine di semplificare e agevolare i lavori della medesima, prevede che la consulta possa validamente operare anche quando sono nominati 7 dei suoi componenti sulla base delle designazioni pervenute.L'articolo 5 modifica, sostituendolo, l'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2007 con lo scopo di migliorare il funzionamento della conferenza degli enti, rendendo più agevole l'attuazione e l'operatività della legge. In particolare:
a) il comma 1 prevede che la conferenza sia convocata "almeno una" e non due volte all'anno (come è tuttora disposto);
b) il comma 2 sopprime l'articolo 12 che dispone il raccordo con i coordinamenti provinciali ed è individuata, per legge, la composizione della conferenza, disponendo che sia costituita dai rappresentanti degli enti o dai loro delegati;
c) il comma 3 apporta un correttivo all'attuale disposizione normativa che, senza prevedere da chi debba essere formata la conferenza, stabilisce che questa, con atto autonomo, disciplini la struttura, la composizione e il funzionamento rendendo di fatto impossibile l'operatività di tale norma.Ora, invece, essendo la struttura già definita ex lege, si prevede che la conferenza con atto interno disciplini il proprio funzionamento.
L'articolo 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2007 che prevede i coordinamenti provinciali degli enti non più rispondenti alle esigenze attuali e, prima ancora, all'assetto dell'ordinamento regionale.
L'articolo 7 apporta alcune modifiche all'articolo 14 che disciplina le linee-guida sul servizio civile. In particolare:
a) il comma 1 sopprime il riferimento, contenuto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, all'individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del servizio civile, quale contenuto delle linee guida. Invero, essendo queste ultime un atto normativo, si ritiene preferibile lasciare l'individuazione dei settori prioritari d'intervento al documento di programmazione triennale più rispondente all'evolversi delle esigenze che di volta in volta potrebbero manifestarsi;
b) il comma 2 inserisce, invece, tra i contenuti delle linee guida i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del servizio civile sardo, che si ritiene debbano preferibilmente essere consacrati in un atto normativo.L'articolo 8, infine, introduce alcune modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2007 eliminando, al comma 2, tra i contenuti del documento di programmazione triennale "i criteri di approvazione dei progetti" e "i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del servizio civile sardo" poiché già inseriti nelle linee guida di cui all'articolo 14, le priorità d'intervento e i criteri generali di ammissione (di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 15) poiché si ritiene disposizione meramente riproduttiva di altre.
Per concludere, il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 15 nella parte in cui si riferisce ai settori di intervento ritenuti prioritari "dalla Conferenza". Invero, la determinazione dei contenuti del documento di programmazione e, quindi, anche dei settori d'intervento avviene in base alla procedura indicata nel comma 1 dell'articolo in esame che viene, appunto, richiamata.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 20071. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul servizio civile volontario in Sardegna), dopo la parola "volontariato" sono aggiunte le seguenti: "e quale strumento mirato all'educazione dei giovani al servizio, alla fraternità, alla cittadinanza attiva e responsabile e all'educazione alla pace e alla solidarietà".
Art. 2
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 20071. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2007 sono aggiunte le parole: "e, laddove necessario, in raccordo con le competenti autorità del governo nazionale".
Art. 3
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 20071. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2007 è aggiunta la seguente:
"c bis) svolgimento di un'attività continuativa per almeno tre anni.".
Art. 4
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 20071. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2007, dopo le parole "Consulta regionale per il servizio civile sardo" sono aggiunte le seguenti: "presso l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo che assicura le funzioni di segreteria".
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2007 è abrogato.
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2007, le parole "e del piano annuale di attuazione" sono abrogate.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita come segue
"b) da cinque rappresentanti degli enti di servizio civile operanti a livello regionale designati dalla Conferenza regionale degli enti di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 64 del 2001 e che abbiano maturato un'adeguata esperienza triennale documentabile nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale o regionale";
b) la lettera c) è abrogata;
c) la lettera d) è modificata come segue
"d) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali";
d) la lettera f) è abrogata.5. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2007 è sostituito dal seguente:
"6. La Consulta regionale per il servizio civile sardo rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione. La Consulta può validamente funzionare quando sono nominati almeno 7 componenti sulla base delle designazioni pervenute.".
Art. 5
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 20071. L'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Conferenza regionale degli enti di servizio civile)
1. La Regione, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo, convoca, almeno una volta all'anno, la Conferenza regionale degli enti di servizio civile, quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sulle tematiche concernenti il servizio civile, anche con l'obiettivo di acquisire elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile sardo.
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti legali degli enti di servizio civile o da loro delegati.
3. L'organizzazione della Conferenza regionale degli enti di servizio civile è disciplinata da apposito atto interno autonomo. È imprescindibile il carattere di rappresentatività regionale degli enti che la compongono e il loro accreditamento in seno all'albo regionale di cui all'articolo 10.".
Art. 6
Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 20071. L'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2007 è abrogato.
Art. 7
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 20071. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2007, le parole "l'individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del servizio civile sardo nel territorio regionale e" sono abrogate.
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2007, è aggiunta la seguente:
"d bis) i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del servizio civile sardo, finalizzati a consentire la massima partecipazione.".
Art. 8
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 20071. Le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2007 sono abrogate.
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2007, le parole "dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "così come sopra stabilito".