CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 557

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI

l'11 settembre 2013

Legge europea regionale 2013

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ANALISI DELLA DISCIPLINA

La legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), intervenuta a disciplinare le procedure per le attività della Regione relative alla formazione e all'attuazione dei diritto dell'Unione europea, introduce lo strumento della legge europea regionale annuale al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa comunitaria (fase discendente del diritto comunitario).

La struttura del disegno di legge europea regionale annuale riprende i contenuti obbligatori indicati dall'articolo 11 della legge regionale n. 13 del 2010, che a sua volta si è ispirata al modello della legge comunitaria nazionale e delle leggi comunitarie adottate da altre regioni. In particolare, la legge regionale n. 13 del 2010 prevede che la Regione adegui il proprio ordinamento non soltanto alle direttive comunitarie inerenti le materie di propria competenza, ma a tutti gli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Di conseguenza, il disegno di legge assicura il recepimento e l'attuazione tempestiva e programmata da parte della Regione, nelle materie di propria competenza, degli atti normativi comunitari, l'adozione delle misure necessarie a far fronte a eventuali procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per inadempimenti della Regione stessa, e l'ottemperanza ad eventuali sentenze di condanna della Corte di giustizia della Comunità europea.

Frequentemente tuttavia la legge comunitaria nazionale è stata utilizzata quale strumento per l'introduzione di ulteriori norme finalizzate, seppure in modo indiretto, ad adeguare la normativa nazionale in materia di partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea agli sviluppi della normativa comunitaria. Tale orientamento si è intensificato in modo evidente a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha modificato e riordinato i trattati introducendo importanti innovazioni e semplificazioni che hanno interessato anche il ruolo delle regioni nel contesto dell'Unione europea.

La legge n. 11 del 2005 è stata pertanto oggetto di successive modifiche inserite nelle leggi comunitarie nazionali, a seguito delle quali è stato avviato un processo di riforma legislativa finalizzato ad un riordino ed una sistematizzazione di tutte le modifiche apportate negli ultimi anni, che ha coinvolto, nelle sedi competenti, anche le regioni. Al termine di tale percorso, ampiamente condiviso a tutti i livelli, è stata approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normative e delle politiche dell'Unione europea e successive modifiche e integrazioni), entrata in vigore il 19 gennaio 2013, che ha abrogato e sostituito la legge n. 11 del 2005.

La nuova normativa introduce importanti novità tanto per quel che riguarda la fase ascendente del diritto comunitario quanto per quel che riguarda la fase discendente. Notevole rilevanza assumono inoltre le norme che disciplinano la partecipazione delle regioni, in linea con il ruolo maggiormente incisivo attribuito agli enti regionali dal Trattato di Lisbona.

Nella fase ascendente, è evidente che la finalità principale è quella di rendere più incisiva la partecipazione delle Camere al procedimento legislativo europeo, come stabilito dal Trattato di Lisbona, con particolare riferimento agli istituti giuridici della presentazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, della verifica del principio di sussidiarietà, della richiesta di apposizione della riserva parlamentare.

In fase discendente, la legge n. 234 del 2012, nell'ottica di superare talune criticità emerse nel corso degli anni di vigenza della legge n. 11 del 2005, ha introdotto lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea annuale. Tale novità è finalizzata a porre rimedio al problema dei lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, in quanto la legge di delegazione europea, che contiene esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee, deve essere presentata alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. Tutte le altre disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, tra cui modifiche a norme statali oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, abrogazione e modifica di norme in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sono invece inserite nella legge europea annuale.

La legge n. 234 del 2012 ha ancor meglio definito nell'apposito capo IV il ruolo delle regioni nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea, lasciando sostanzialmente inalterata la disciplina della partecipazione delle regioni alla fase discendente. Ne consegue che le modifiche più innovative intervenute con l'entrata in vigore della nuova legge coinvolgono direttamente le assemblee legislative regionali, chiamate a svolgere un importante ruolo di rappresentazione delle istanze regionali nel processo legislativo europeo.

Particolare attenzione merita l'aspetto relativo alla partecipazione regionale alla fase di presentazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea. Negli anni in cui era in vigore la legge n. 11 del 2005, l'esercizio di tale prerogativa regionale presentava notevoli criticità, dovute soprattutto all'immensa mole di documenti che le regioni ricevevano e ai termini ristretti imposti per il loro esame e per la formulazione delle relative osservazioni. La legge n. 234 del 2012 ha apportato alcune importanti modifiche finalizzate a rendere più efficace l'esercizio di tale strumento, in particolare prevedendo che le regioni siano destinatarie di un'informazione "qualificata e tempestiva" con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti di atti alle Camere, e portando il termine per la presentazione delle osservazioni delle regioni da venti a trenta giorni. Significativa è inoltre la possibilità, introdotta dalla legge n. 234 del 2012, che le regioni partecipino con proprio personale, in un numero massimo di sei unità, alle attività di coordinamento svolte dal Comitato interministeriale degli affari europei (CIAE).

Infine, particolarmente innovativi rispetto all'impianto della legge n. 11 del 2005 sono il capo VII sul contenzioso (in particolare, l'articolo 39 sui ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e l'articolo 43 sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici che si siano resi responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea) e il capo VIII che disciplina gli aiuti di Stato (in particolare, l'articolo 48 relativo alle procedure di recupero, e l'articolo 49, che sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

MONITORAGGIO E ANALISI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Le attività preliminari alla predisposizione del presente disegno di legge sono state avviate con il monitoraggio delle direttive adottate dall'Unione europea nel corso dell'anno 2012. Le direttive in questione, complessivamente 51, unitamente a quelle comprese negli allegati A e B dei disegni di legge comunitaria nazionale 2011 e 2012, tuttora all'esame delle Camere, sono state esaminate dai referenti che fanno parte della rete istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/28 del 27 aprile 2010. Ogni referente ha esaminato l'elenco al fine di individuare le direttive afferenti materie di propria competenza e di analizzare le direttive selezionate, segnalando il termine di recepimento, il tipo di competenza (esclusiva statale, residuale o concorrente), la materia e l'eventuale normativa statale di recepimento.

Al termine dell'analisi, non sono emerse direttive sulle quali la Regione abbia interesse ad un recepimento autonomo. Molte direttive non rientrano infatti in materie di competenza residuale o concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; sulle altre direttive non è stato manifestato dalle direzioni generali competenti un interesse a discostarsi dal recepimento statale in taluni casi già avviato, il cui iter sarà comunque seguito costantemente nelle opportune sedi.

Si è poi proceduto ad individuare, tra le direttive di competenza concorrente o residuale emanate nel 2012, quelle di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2010, ovvero le direttive che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato (cosiddetto self-executing) oppure perché la Regione non ha interesse a discostarsi dal recepimento già effettuato a livello statale. Sono state individuate tre direttive in materia di igiene e sanità, inserite nel suddetto elenco, riportato nella parte finale della presente relazione, secondo quanto disposto dal citato articolo 10.

Una valutazione a sé stante si è resa necessaria in riferimento all'eventualità di inserire nel disegno di legge europea regionale annuale il mero recepimento nell'ordinamento regionale di due direttive adottate nel 2011: la direttiva n. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita dallo Stato con decreto legislativo n. 192 del 2012, e la direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sulla quale la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia il 21 febbraio 2013 e che interessa numerose regioni, tra cui la Sardegna.

Per quanto riguarda la direttiva n. 2011/7/UE, in seguito ad un esame più approfondito, si è ritenuto inopportuno un intervento legislativo regionale autonomo, trattandosi di una materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, lettera l) sulla quale è già intervenuto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che la recepisce integralmente; mentre a livello regionale sono senz'altro opportuni gli adeguamenti di carattere tecnico ed organizzativo, peraltro già in corso, e della cui conclusione si darà conto nel disegno di legge europea regionale annuale 2013.
 

decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabiliscono che le regioni designano le zone vulnerabili e stabiliscono i programmi d'azione previsti dalla direttiva, sui quali il decreto ministeriale del 7 aprile 2006 ha disposto i criteri nazionali di elaborazione. La Regione ha pertanto individuato la Zona vulnerabile di Arborea (deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005), approvando il proprio programma d'azione (deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006) e recependo con esso il titolo V del decreto ministeriale del 2006. Il decreto ministeriale è stato inoltre interamente recepito con il Piano di tutela delle acque (PTA) approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006.

Poiché la direttiva stabilisce che gli stati membri effettuino un riesame delle designazioni delle zone vulnerabili e dei programmi d'azione almeno ogni quattro anni, nel 2012 lo Stato ha adottato la legge n. 221 del 2012, che all'articolo 36, comma 7 ter, stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge le regioni debbano procedere all'aggiornamento delle zone vulnerabili; tuttavia l'articolo 36, comma 7 quater, della legge, stabilisce che in attesa di aggiornamento delle zone vulnerabili e per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della legge, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le medesime disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

Nelle more della conclusione dei lavori per la predisposizione del disegno di legge europea regionale 2012, si è appreso che la Commissione europea, con lettera di messa in mora del 21 febbraio 2013, ha ritenuto l'articolo 36, comma 7 quater, contrastante con la normativa europea, in quanto crea un vuoto giuridico nella legislazione nazionale passibile di determinare violazioni della direttiva. Al fine di superare i rilievi sollevati dalla Commissione, come convenuto con le altre regioni, la Sardegna ha pertanto adottato la deliberazione della Giunta regionale n. 7/17 del 5 febbraio 2013, che ha confermato la designazione della Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea, in attuazione dell'articolo 36, comma 7 ter, della legge n. 221 del 2012, ed ha provveduto inoltre alla proroga del Piano di monitoraggio e controllo per la verifica dei risultati dell'efficacia del programma d'azione fino al 31 dicembre 2013; la deliberazione stabilisce inoltre che, entro la medesima data, il Piano d'azione sia sottoposto a revisione ed eventuale rielaborazione. La Regione, confermando la designazione della zona vulnerabile, ha determinato la non applicabilità sul proprio territorio regionale dell'articolo 3.6, comma 7 quater, della legge n. 221 del 2012.

La lettera di messa in mora della Commissione ha rilevato inoltre che la Regione, "avendo proceduto unicamente a rendere vincolanti le disposizioni del decreto ministeriale del 7 aprile 2006, piuttosto che recepirlo in apposita normativa regionale, di fatto non ha regolato i periodi di spandimento degli effluenti di allevamento". Relativamente a questi ultimi aspetti, la Regione ha adottato la deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013, con la quale ha approvato la disciplina regionale di recepimento del decreto ministeriale del 7 aprile 2006, stabilendo criteri e norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Circa gli ulteriori adempimenti che la Regione dovrà adottare per il corretto recepimento della direttiva, si darà conto nel disegno di legge europea regionale annuale 2013.

PROPOSTA DI REVISIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2010

Parallelamente all'attività di monitoraggio e analisi delle direttive dell'Unione europea, è stata inoltre avviata la predisposizione di una proposta di revisione della legge regionale n. 13 del 2010, da inserire, in analogia a quanto realizzato a livello statale con le leggi comunitarie, nell'ambito del disegno di legge europea regionale annuale, finalizzata ad adeguare il dettato normativo alle novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012, intervenuta a sostituire la legge n. 11 del 2005, e ad apportare modifiche migliorative su alcuni aspetti connessi alla sua concreta attuazione.

La prima bozza di proposta di revisione è stata predisposta dal coordinamento della rete dei funzionari con competenze in diritto comunitario istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/28 del 27 aprile 2010, che ha poi trasmesso il documento ai referenti facenti parte della rete e avviato un confronto sia in riunione plenaria, sia, ove necessario, in sede di incontro ristretto ai referenti delle direzioni generali direttamente interessate alle proposte in questione.

Nell'intero testo proposto, la terminologia e i riferimenti normativi sono stati aggiornati sulla base del dettato della legge n. 234 del 2012. Ove la legge regionale n. 13 del 2010 stabilisce termini precisi per l'esercizio delle competenze regionali in materia, dettati dalla normativa nazionale, la tempistica è stata adeguata conseguentemente alle modifiche introdotte dalla legge n. 234 del 2012. Anche i meccanismi che disciplinano i diversi istituti previsti dalla legge regionale n. 13 del 2010, sia in fase ascendente sia in fase discendente, sono stati modificati in adeguamento alle novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012.

Modifiche sostanziali sono state invece apportate al capo III relativo alle politiche europee e agli aiuti di Stato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla proposta di inserire il nuovo articolo 17 bis, che introduce la disciplina delle procedure di recupero degli aiuti illegali e delle spese irregolari a valere sui fondi strutturali, l'articolo 17 ter relativo al diritto di rivalsa della Regione rispetto ai soggetti che si rendono responsabili di una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea in caso di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie e l'articolo 17 quater riguardante l'attuazione nell'ordinamento regionale del nuovo "pacchetto SIEG" (Servizi di interesse economico generale).

Le proposte relative al capo III non costituiscono un semplice adeguamento alla nuova normativa nazionale, ma sono il frutto di un adattamento della nuova disciplina all'ordinamento regionale vigente e ad alcune considerazioni relative alla concreta attuazione della normativa regionale vigente e alla sua reale efficacia. Le disposizioni proposte sono finalizzate inoltre a colmare un vuoto normativo che causa poca chiarezza nelle procedure che l'amministrazione deve seguire per dare tempestiva attuazione alla normativa dell'Unione europea (ad esempio, per quanto riguarda le procedure di recupero degli aiuti di Stato).

In sede di confronto nell'ambito della rete dei referenti succitata, si è aperta anche una riflessione su eventuali proposte concernenti l'inserimento di norme di dettaglio e di modalità organizzative che possano migliorare l'applicazione della legge, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'articolo 16 - Programmazione regionale unitaria e i rapporti tra Giunta e Consiglio. A seguito di tale confronto, sviluppatosi anche nel corso di una riunione ristretta con i referenti delle direzioni generali direttamente interessate per materia, è emersa la necessità di prevedere la predisposizione di un atto amministrativo che stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo.

Per quanto riguarda le norme relative ai rapporti tra Giunta e Consiglio, su quest'ultimo aspetto è stato avviato un primo confronto tecnico con la competente Commissione consiliare, che ha condiviso le finalità e l'impostazione generale del lavoro.

STATO DI CONFORMITÀ DELL'ORDINAMENTO REGIONALE RISPETTO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DIRITTO EUROPEO

L'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010 disciplina l'attuazione della normativa europea e la verifica di conformità, stabilendo al comma 1 che la Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento; il comma 2 attribuisce alla Giunta regionale il compito di verificare costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea. La Giunta ha provveduto pertanto ad inviare alla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'elenco di atti di cui sopra in riferimento al 2012, ed a trasmettere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

La legge n. 234 del 2012 ha ancor meglio definito nell'apposito capo IV il ruolo delle regioni nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea, lasciando sostanzialmente inalterata la disciplina della partecipazione delle regioni alla fase discendente. L'articolo 29, comma 3, della legge conferma pertanto l'adempimento della verifica di conformità in capo alle regioni, indicando il 15 gennaio di ogni anno come termine per la trasmissione dell'elenco degli atti con i quali si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la Sardegna, le attività svolte nel 2012 sono state caratterizzate dal consolidamento dei metodi e degli strumenti previsti per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2010. Si ricorda che tale legge regionale, finalizzata ad assicurare un'efficace e costante partecipazione della Regione sia alla fase ascendente sia alla fase discendente del diritto dell'Unione europea, ha introdotto la legge europea regionale (articolo 10), che garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Al fine di verificare lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione, sono stati utilizzati i seguenti parametri di valutazione:
- stato dell'arte delle procedure di infrazione aperte nei confronti della Repubblica italiana per inadempimenti e violazioni del diritto dell'Unione europea da parte della Sardegna;
- provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- stato dell'arte delle procedure di indagine formale finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuti di Stato concessi dalla Regione a norma degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Si segnala che nel corso del 2012 non sono state aperte nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per inadempimenti della Sardegna e che la Commissione ha altresì deciso l'archiviazione di 3 importanti procedure in materia ambientale. Rimangono pertanto aperte due procedure di infrazione che, stante lo stato di attuazione, si avviano verosimilmente all'archiviazione da parte della Commissione europea. Ad esse la Regione sta dedicando la massima attenzione e ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

Si segnala che nel corso dell'anno di riferimento la Commissione europea non ha adottato decisioni che attestano l'illegittimità o l'incompatibilità con il TFUE di regimi di aiuto concessi dalla Regione. Tuttavia risultano ancora aperte cinque procedure di indagine formale della Commissione europea finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla Sardegna a norma degli articoli 107 e 108 del TFUE. Per quanto riguarda le procedure di recupero degli importi erogati in relazione ad aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione, si tratta di 4 casi, in 2 dei quali la Corte ha deferito l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

DIRETTIVE EUROPEE DI COMPETENZA REGIONALE CHE NON NECESSITANO DI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE (art. 10, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 13 del 2010)
- direttiva n. 2012/31/UE della Commissione del 25 ottobre 2012 (GU L 297 del 26 ottobre 2012) che modifica l'allegato IV della direttiva n. 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica;
- direttiva n. 2012/50/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18 dicembre 2012) che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo;
- direttiva n. 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18 dicembre 2012) che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

ANALISI DELL'ARTICOLATO

Articolo 1 - Finalità e oggetto

L'articolo 1 stabilisce la finalità del disegno di legge, specificando che l'adeguamento della legge regionale n. 13 del 2010 alle disposizioni introdotte dalla legge n. 234 del 2012 è necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Articolo 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010

Si propone di aggiungere il riferimento a due ulteriori ed importanti principi inseriti all'articolo 1 della legge n. 234 del 2012, nella specie il principio di leale collaborazione e il principio della trasparenza.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010

La modifica proposta al comma 1 costituisce un adeguamento all'articolo 24, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che prevede che, oltre ai progetti di atti dell'Unione europea, la trasmissione da parte del Dipartimento politiche europee alle Camere (e alle regioni) debba riguardare anche le modificazioni di tali progetti di atti.

La modifica proposta al comma 2 costituisce un adeguamento all'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, che porta il termine per la presentazione delle osservazioni sugli atti da venti a trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

Il comma 3 e il comma 4 propongono di modificare il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010, al fine di aggiornare la terminologia e i riferimenti normativi rispetto alle novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012.

Per quanto riguarda il meccanismo di trasmissione delle osservazioni delle regioni, si segnala che l'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che la Conferenza delle regioni e delle province autonome non svolga più la funzione di tramite, ma che le osservazioni debbano essere trasmesse contestualmente alle Camere e alle Conferenze.

Articolo 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010

In adeguamento agli articoli 8, comma 3, e 25 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 4 propone di modificare l'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010 relativo al principio di sussidiarietà, rinviando alle modalità previste dalla medesima legge.

Articolo 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.13 del 2010

La modifica proposta è finalizzata all'adeguamento agli articoli 10 e 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che disciplinano la richiesta, di apposizione della riserva d'esame; il termine per il parere richiesto alle Commissioni consiliari è portato da 10 a 15 giorni.

Articolo 6 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010

L'articolo 6 comma 1, modifica l'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010 relativo all'attuazione della normativa europea da parte della Regione, adeguandone la formulazione all'articolo 29, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che semplifica la precedente dizione della legge n. 11 del 2005.

Il comma 2 propone di introdurre, come previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, un termine, indicato nel 15 gennaio di ogni anno, per la trasmissione al Dipartimento per le politiche europee delle risultanze della verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, aggiungendo inoltre il riferimento alle misure da intraprendere.

Il comma 3 propone l'aggiunta di un comma all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010, finalizzato ad impegnare la Regione ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Tale disposizione, finalizzata a prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione e a porre termine alle stesse, è prevista dall'articolo 43, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

Articolo 7 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010

L'articolo 7 modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010, che disciplina la designazione dei rappresentanti in seno al Comitato delle regioni. La modifica proposta consente anche al Consiglio regionale, oltre che alla Giunta, di designare un proprio rappresentante.

La formulazione utilizzata appare più chiara e idonea ad un adeguamento all'articolo 27 della legge n. 234 del 2012, comma 2, il quale prevede che "i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.".

Il comma 3 precisa che tale decreto deve assicurare la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

L'articolo 27 della legge n. 234 del 2012 riprende, con alcune modifiche, il contenuto dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, che prevede che all'Italia spettino 24 membri del Comitato delle regioni, così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

La legge n. 234 del 2012 non contiene più il riferimento al numero dei rappresentanti italiani. Tale modifica si è resa necessaria poiché, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua ora solo il numero massimo dei rappresentanti nazionali nel Comitato delle regioni (305 unità), rimettendo al Consiglio europeo la determinazione numerica totale.

Articolo 8 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010

L'articolo 8, comma 1, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2010, aggiornando la terminologia e i riferimenti normativi alla legge n. 234 del 2012.

Il comma 2 modifica l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 13 del 2010 in adeguamento all'articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che prevede li coinvolgimento delle regioni nelle riunioni del CIAE.

Articolo 9 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010

L'articolo 9 propone di posticipare il termine di presentazione del disegno di legge europea regionale annuale, previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010, al fine di allineare la tempistica alla concreta attuazione della legge regionale n. 13 del 2010 verificatasi nel corso del primo biennio.

Articolo 10 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010

L'articolo 10 propone di modificare l'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 posticipando i termini per la sessione europea e per l'approvazione della legge europea regionale annuale, al fine di allineare la tempistica alla concreta attuazione della legge regionale n. 13 del 2010 verificatasi nel corso del primo biennio.

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010

L'articolo 11 propone di modificare l'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010, relativo all'impugnazione di atti normativi europei, prevedendo, come disposto dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che la richiesta di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo nelle materie di competenza legislativa regionale sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

Articolo 12 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010

L'articolo 12 propone l'aggiunta di un comma all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010, che preveda, come disposto dall'articolo 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che contestualmente alla notifica di un nuovo aiuto alla Commissione europea, la Giunta regionale trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee, una scheda sintetica della misura notificata.

Articolo 13 - Inserimento dell'articolo 17 bis "Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato"

L'articolo 13 propone l'inserimento di un nuovo articolo che disciplina la procedura di recupero degli aiuti di Stato oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione europea.

Il comma 1, sulla falsariga dell'articolo 46 della legge n. 234 del 2012, stabilisce il divieto di concessione di aiuti di Stato da parte della Regione a imprese che sono state beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

Il comma 2 introduce pertanto l'obbligo a carico della Regione, di verificare, prima di concedere nuovi aiuti, che i beneficiari non rientrino tra i soggetti di cui al comma 1. La formulazione proposta specifica che la verifica deve essere effettuata preventivamente alla concessione dell'aiuto, in quanto se si dovesse erogare il contributo senza aver effettuato la verifica, si incorrerebbe nel rischio di una successiva decisione di recupero della Commissione. I commi 3, 4 e 5 disciplinano nel dettaglio la procedura per il recupero degli aiuti che sono stati oggetto di relativa decisione della Commissione europea. L'introduzione di tali disposizioni consente di individuare con chiarezza gli uffici competenti nelle varie fasi della procedura in questione, risolvendo l'attuale situazione di incertezza che ha talvolta causato notevoli ritardi nell'avvio degli adempimenti connessi.

Il comma 3 indica l'Ufficio regionale che ha erogato l'aiuto quale ufficio competente all'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, all'accertamento degli importi dovuti e all'adozione del provvedimento di revoca dell'aiuto nei confronti dei soggetti individuati, nonché del provvedimento di ingiunzione del pagamento. La formulazione proposta prevede l'inserimento della proposizione "con un unico provvedimento", al fine di evitare l'adozione di una molteplicità di atti ricorribili verso diverse giurisdizioni, fatto che in passato ha comportato ritardi nella definizione dei recuperi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. Analoga disposizione è prevista a livello nazionale dall'articolo 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che al comma 3 prevede che, nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento sia adottato dalla Regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente.

Il comma 3 prevede inoltre l'introduzione di un elenco dei beneficiari destinatari dei provvedimenti di revoca e delle ingiunzioni di pagamento, attraverso la cui consultazione sia più agevole individuare quali di essi non abbiano rimborsato gli importi dovuti.

Il comma 4 disciplina l'applicazione degli interessi di mora nel caso in cui il beneficiario non provveda alla restituzione dell'importo entro la scadenza stabilita.

Il comma 5 disciplina la fase di riscossione coattiva della procedura di recupero degli aiuti, da attivarsi in caso di mancato di pagamento una volta divenuto esecutivo il provvedimento di ingiunzione. La disposizione indica il competente Ufficio regionale (attualmente il Servizio credito dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio) quale ufficio tenuto a provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, da trasmettere al concessionario della riscossione regionale. Tale formulazione, finalizzata ad una maggiore chiarezza dell'attuale situazione di incertezza, consente di procedere con l'esecuzione coattiva mediante qualunque soggetto/ente cui, al momento del recupero, la regione ha affidato l'incarico dì concessionario della riscossione.

Di notevole rilevanza è inoltre il comma 6, che estende l'applicazione della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 ai casi di procedure di recupero presso il beneficiario di spese irregolari già certificate alla Commissione europea a valere sui programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Articolo 14 - Inserimento dell'articolo 17 ter "Diritto di rivalsa"

La norma, riprendendo in parte, l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, introduce l'istituto del diritto di rivalsa della Regione nei confronti dei soggetti degli enti, società o organismi di diritto pubblico e dei soggetti equiparati che, in caso di sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea al pagamento di sanzioni pecuniarie, si rendano responsabili della violazione di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea o della mancata esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'introduzione del diritto di rivalsa nella normativa regionale appare ormai indispensabile, considerato che la Regione può trovarsi a rispondere di fronte allo Stato di inadempimenti e violazioni non imputabili alla medesima, con il rischio di incorrere anche in pesanti sanzioni pecuniarie da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 15 - Inserimento dell'articolo 17 quater "Normativa applicabile in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG)"

L'articolo 15 introduce una disposizione relativa ai Servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'introduzione di tale disposizione, ispirata alla legge comunitaria regionale dell'Abruzzo del 2012, consentirebbe alla Regione di attuare direttamente le disposizioni introdotte dal cosiddetto nuovo pacchetto SIEG. Attualmente, infatti, vi è una situazione piuttosto confusa, in quanto lo Stato da un lato ritiene di dover essere individuato come unico soggetto ad adottare una normativa che istituisce nuovi SIEG, rivendicando la propria competenza in materia di tutela della concorrenza; d'altra parte, tuttavia, non esercita tale prerogativa, non avendo ancora adottato una normativa che individui in modo chiaro quali servizi possono definirsi come SIEG e facendo ricadere sulle regioni la responsabilità di effettuare tutti gli adempimenti imposti dalla Commissione europea in materia di SIEG.

Tale situazione di incertezza e di inerzia ha portato alcune regioni a valutare l'adozione di una normativa regionale specifica che consente di legiferare in materia. Il richiamo al rispetto della normativa statale di riferimento tutelerebbe la Regione da un'eventuale impugnazione statale della norma per violazione del riparto di competenze Stato - regioni.

Articolo 16 - Copertura finanziaria

La norma stabilisce che l'applicazione della legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 17 - Entrata in vigore

La legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la Regione adegua le disposizioni di cui alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione .e all'attuazione della normative e delle politiche dell'Unione europea e successive modifiche e integrazioni).

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010 dopo la parola "proporzionalità" sono inserite le parole "leale collaborazione" e dopo la parola "efficienza" è inserita la parola "trasparenza".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole: "e alle loro modificazioni".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012.".

4. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "sessione comunitaria" sono sostituite con le parole "sessione europea". Nel medesimo comma, la frase "prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005" è sostituita dalla frase "prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità previste dall'articolo 25 della legge n. 234 del 2012. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle regioni.".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Nell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010 la frase "prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005" è sostituita dalla frase "prevista nell'articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012".

2. Al secondo capoverso dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Attuazione della normativa europea e verifica di conformità)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, con riguardo alle misure da intraprendere.
3. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del TFUE o per porre termine alle stesse, la Regione adotta ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.".

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni)
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012, il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più rappresentanti della Regione, titolari o supplenti, al Comitato delle regioni; il Presidente del Consiglio regionale propone alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più consiglieri regionali affinché siano indicati quali rappresentanti delle assemblee legislative regionali al Comitato delle regioni.".

 

Art. 8
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "Conferenza Stato-regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano". Nella medesima lettera la frase "prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005" è sostituita dalla frase "prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituita dalla seguente:
"c) gli argomenti di interesse delle regioni trattati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012".

 

Art. 9
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile".

 

Art. 10
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010 è inserito il seguente periodo: "A tal fine, la richiesta è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge n. 234 del 2012.".

 

Art. 12
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Contestualmente alla notifica, la Giunta regionale trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.".
2. Nel comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 la parola "Presidente" è sostituita con la parola "Presidenza".

 

Art. 13
Inserimento dell'articolo 17 bis (Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 è aggiunto il seguente:
"Art. 17 bis (Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato)
1. Non possono beneficiare di aiuti di Stato concessi dalla Regione coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
2. La Regione, prima di concedere nuovi aiuti, verifica, anche attraverso la consultazione dell'apposito elenco di cui al comma 3, che i potenziali beneficiari non rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99, ordinariamente entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione, l'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto individua i soggetti tenuti alla restituzione, accerta gli importi dovuti e, in un unico provvedimento, revoca l'aiuto e ingiunge il pagamento, determinandone le modalità e i termini. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. L'atto dell'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto è contestualmente trasmesso alla Direzione generale della presidenza, che cura un elenco dei beneficiari destinatari dei provvedimenti di revoca dei contributi da recuperare e delle ingiunzioni di pagamento.
4. Se il beneficiario non provvede alla restituzione entro la scadenza stabilita, si applicano al soggetto debitore gli interessi di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati.
5. In caso di mancato pagamento, una volta divenuto esecutivo il provvedimento di ingiunzione, il competente ufficio regionale provvede alla riscossione coattiva tramite ruolo, da trasmettersi al concessionario della riscossione regionale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di procedure di recupero presso il beneficiario di spese irregolari già certificate alla Commissione europea, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa e dalle procedure europee e nazionali che disciplinano l'utilizzo dei fondi cofinanziati dall'Unione europea.".

 

Art. 14
Inserimento dell'articolo 17 ter
(Diritto di rivalsa)

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale n. 13 del 2010, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è aggiunto il seguente:
"Art. 17 ter. (Diritto di rivalsa)
1. In caso di sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o per mancata esecuzione delle decisioni della Commissione europea e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Regione ha diritto di rivalersi dei relativi oneri finanziari nei confronti degli enti, società o organismi di diritto pubblico e dei soggetti equiparati che si rendano responsabili della violazione o della mancata esecuzione.".

 

Art. 15
Inserimento dell'articolo 17 quater (Normativa applicabile in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG))

1. Dopo l'articolo 17 ter della legge regionale n. 13 del 2010, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, è aggiunto il seguente:
"Art. 17 quater (Normativa applicabile In materia di servizi di interesse economico generale (SIEG))
1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nonché delle disposizioni contenute nel protocollo 26 del TFUE e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua attraverso misure legislative, regolamentari ed amministrative, le disposizioni di cui alla seguente normativa europea:
a) comunicazione della Commissione n. 2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale;
b) decisione della Commissione n. 2012/21/UE riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;
c) comunicazione della Commissione n. 2012/C 8/03, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;
d) regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento, dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.".

 

Art. 16
Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).