CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 530
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI
di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ZEDDA
e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio,
CRISPONI
il 18 giugno 2013Norme per lo sviluppo del settore nautico e delle strutture ricettive turistiche e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il disegno di legge "Norme per lo sviluppo del settore nautico e delle strutture ricettive turistiche e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)" la Giunta regionale intende favorire la crescita e lo sviluppo del sistema economico regionale attraverso l'istituzione e la promozione di una nuova tipologia di struttura ricettiva idonea a rilanciare la filiera turistica e la cantieristica nautica.
Articoli 1, 2 e 3.
Si prevede l'adozione di misure per il rilancio dei settori del turismo e della nautica mediante l'istituzione di una nuova tipologia di struttura ricettiva: la marina resort, organizzata per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello spazio acqueo di porti e porticcioli. In altre regioni iniziative simili hanno determinato positive ricadute sul settore turistico e su quello nautico.
Articoli 4 e 5.
Con l'introduzione della marina resort si rende necessario apportare delle modifiche alla legislazione regionale in materia di turismo. In particolare occorre modificare l'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984 introducendo la figura della marina resort tra le aziende ricettive all'aria aperta. Conseguentemente si rende necessario individuare i criteri di classificazione della nuova tipologia di struttura ricettiva, e nel contempo si coglie l'occasione per prevedere, mediante procedure più snelle e flessibili, l'aggiornamento dell'intera disciplina regionale risalente al lontano 1984 e perciò da ritenersi obsoleta e inadeguata.
Articolo 6.
La disciplina delle procedure per l'attivazione delle nuove strutture ricettive è demandata a specifica deliberazione della Giunta regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del sistema economico, la Regione promuove le iniziative volte all'espansione della filiera turistica e della cantieristica nautica nel proprio territorio, riconosce e promuove le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo nautico finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistico-nautica, sportiva e naturalistica del territorio regionale.
Art. 2
Modalità attuative1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture ricettive appositamente attrezzate per la sosta in acqua delle unità da diporto e per il pernottamento dei turisti all'interno di esse.
Art. 3
Individuazione di nuove strutture ricettive1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, si individua la nuova tipologia di struttura ricettiva denominata "marina resort", appositamente organizzata per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 19841. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), è così sostituito:
"Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in: villaggi turistici, campeggi e marina resort".2. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sono "marina resort", le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge e nella tabella F, da adottarsi con decreto dell'Assessore competente in materia, secondo la procedura di cui all'articolo 7.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 22 del 19841. Dopo il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 22 del 1984 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Al fine di garantire l'adeguamento agli standard internazionali e la compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria in materia, le tabelle A, B, C, D, ed E, allegate alla presente legge, sono oggetto di revisione periodica da adottarsi con decreto dell'Assessore competente in materia, previa deliberazione della Giunta regionale e acquisito il parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Con la medesima procedura è adottata, e periodicamente adeguata, la tabella E. Le tabelle di volta in volta vigenti, cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla data di adozione del decreto.".
Art. 6
Norma di rinvio1. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'attivazione delle strutture ricettive denominate "marina resort" e gli ulteriori aspetti applicativi non espressamente previsti dalla presente legge.