CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 529

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio,
CRISPONI

il 18 giugno 2013

Disciplina dell'attività ricettiva di bed and breakfast (B&B)

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di colmare la carenza di regolamentazione normativa in materia di bed and breakfast, attualmente disciplinati dall'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), per adottare una disciplina specifica in materia che, tenendo conto delle caratteristiche del mercato turistico, riconosca a queste strutture ricettive il ruolo rilevante che di fatto hanno assunto nel panorama dell'offerta ricettiva isolana.

A fronte del peso rilevante che i bed and breakfast hanno assunto nell'ultimo decennio, misurabile dalla significativa consistenza quantitativa, si è rilevata una evidente carenza di regolamentazione normativa che ha contribuito a sottrarre queste strutture ai controlli e alle verifiche minime capaci di assicurare standard minimi di qualità richiesti per tutte le strutture ricettive turistiche, siano esse alberghiere o extra alberghiere.

Sulla base di tali presupposti, il presente disegno di legge ha individuato e disciplinato due tipologie di bed and breakfast:
1) bed and breakfast a conduzione familiare;
2) bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa.

L'obiettivo della introduzione e regolamentazione di questa seconda tipologia di bed and breakfast è quello di consentire a chi di fatto intende svolgere l'attività in modo continuativo e professionale, di poterla esercitare in modo trasparente e secondo standard di efficienza minima, a garanzia degli utenti consumatori, degli enti pubblici preposti alla vigilanza e degli stessi operatori regolarmente autorizzati, senza perdere il carattere tipico che contraddistingue questa particolare forma di accoglienza.

Si rileva infatti che l'obiettivo dell'incremento degli standard qualitativi delle strutture ricettive e dei servizi correlati, ivi compresa l'attività dei bed and breakfast, rientra appieno nella politica strategica regionale in materia e corrisponde pienamente alle aspettative del mercato turistico così come l'armonizzazione a livello nazionale e, in un prossimo immediato futuro, l'armonizzazione, mediante l'adozione di una specifica normativa, di standard qualitativi già esistenti a livello internazionale, anche a tutela della libera concorrenza tra differenti tipologie di offerta.

Il presente disegno di legge si compone di sei capi e 17 articoli.

Capo I. Generalità, definizioni, caratteristiche.

Si compone degli articoli da 1 a 3 e contiene le definizioni, le caratteristiche e i servizi minimi relativi alle due tipologie di bed and breakfast.

Capo II. Inizio dell'attività, requisiti e servizi minimi obbligatori, obblighi del gestore.

Contiene gli articoli da 4 a 9 e prevede la presentazione della SCIA per i bed and breakfast a conduzione familiare e la presentazione della DUAAP per i bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa, proprio in ragione della caratterizzazione giuridica delle due tipologie di attività e dispone, all'articolo 6, l'istituzione dell'elenco unico regionale delle strutture di bed and breakfast, all'articolo 7 i requisiti e servizi minimi obbligatori che tali strutture devono avere e agli articoli 8 e 9, rispettivamente, gli obblighi del gestore e le cause di sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività.

Capo III. Attività e obblighi dei comune.

Contiene gli articoli 10 e 11 che disciplinano, rispettivamente, l'istituzione dell'elenco territoriale comunale e le competenze del comune in materia di verifiche, diffida, sospensione e divieto dell'attività ricettiva.

Capo IV. Attività e impegni della Regione, marchio regionale.

Comprende gli articoli 12 e 13 contenenti rispettivamente disposizioni relative alle attività e agli impegni della Regione e ai contributi ed attività promozionali istituzionali. Viene demandato all'organo amministrativo il compito di adottare linee guida per i comuni, criteri applicativi della legge, procedure di classificazione e marchio identificativo, nonché la modulistica. La suddetta previsione risponde all'esigenza di poter disporre di uno strumento snello, quale appunto la deliberazione della Giunta regionale e il decreto assessoriale, che consentono di adeguare le procedure ed i requisiti anche per la classificazione alle evoluzioni ed alle esigenze del mercato, senza il vincolo naturalmente connaturato al procedimento di modifica ex lege.

La previsione di attività dl promozione a favore dei bed and breakfast rientra, infine, nell'obiettivo di sostenere e valorizzare in maniera sinergica le strutture che si impegnano con competenza e serietà nell'accoglienza turistica.

Capo V. Sanzioni.

Si compone dell'articolo 14 che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per le varie tipologie di irregolarità.

Capo VI. Norme transitorie - Abrogazione.

Si compone degli articoli da 15 a 17 che riguardano, rispettivamente, le procedura di adeguamento delle strutture esistenti alla nuova normativa, l'abrogazione dell'articolo 6 dalla legge regionale 12 agosto 1988, n. 27 e l'entrata in vigore prevista per il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Generalità, definizioni, caratteristiche

Art. 1
Generalità

1. La Regione, al fine del riordino dei modelli di accoglienza esistenti sul territorio regionale e per favorire una più ampia e coordinata proposta turistica, sostiene lo sviluppo dell'attività ricettiva extralberghiera denominata "bed and breakfast" capace di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare esistente con la finalità di promuovere un turismo che valorizzi la conoscenza dei luoghi, la cultura e l'incontro fra le persone.

2. La presente legge individua e disciplina i bed and breakfast secondo due tipologie in cui resti comunque impregiudicata la filosofia dell'accoglienza negli ambiti familiari:
a) bed and breakfast a conduzione familiare;
b) bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa.

 

Art. 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei bed and breakfast a conduzione familiare

1. Si definisce bed and breakfast a conduzione familiare l'attività ricettiva nella quale sussistono e sono rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
a) attività svolta in modo occasionale: deve trattarsi di una attività non esercitata per professione abituale, in modo non sistematico e senza carattere di stabilità;
b) attività svolta senza organizzazione in forma d'impresa: non deve essere basata su una organizzazione di mezzi che caratterizza le attività professionali;
c) attività svolta nella casa di residenza anagrafica in cui si abita: nelle unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di bed and breakfast deve sussistere il requisito della compresenza del titolare e degli ospiti;
d) attività svolta avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare;
e) attività consistente nella fornitura del servizio di alloggio e prima colazione senza la fornitura di servizi aggiuntivi; il servizio di somministrazione della prima colazione è fornito dentro le mura domestiche, fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande e con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna;
f) attività svolta in un'unica unità immobiliare, in non più di tre camere, calcolate al netto delle camere necessarie per la dimora abituale dei residenti e con un massimo di due posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per camera fino ad un massimo complessivo di nove posti letto;
g) attività svolta per un minimo di sessanta giorni ed un massimo di duecentosettanta giorni l'anno, in un'unica unità immobiliare, da chi vi ha residenza anagrafica e dimora abituale.

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono sottoposte a verifica annuale da parte degli uffici comunali competenti; in caso si rilevi la mancanza di una sola di esse si procede alla cancellazione dall'elenco regionale e all'applicazione delle relative sanzioni.

3. I locali adibiti a bed and breakfast devono rispettare le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza ed i vigenti regolamenti comunali.

4. I bed and breakfast a conduzione familiare hanno l'obbligo di esporre all'esterno dell'abitazione che ospita l'attività il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza.

5. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast a conduzione familiare non necessita d'iscrizione nel registro imprese tenuto presso la Camera di commercio.

6. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l'esercizio dell'attività di bed and breakfast sono elencali nell'articolo 7.

 

Art. 3
Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei bed and breakfast in forma d'impresa

1. Si definisce bed and breakfast in forma d'impresa l'attività ricettiva nella quale sussistono e sono rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
a) attività svolta avvalendosi prevalentemente della normale organizzazione familiare anche mediante la collaborazione di personale qualificato;
b) attività esercitata in un'unica unità immobiliare in non più di cinque camere, calcolate al netto delle camere necessarie per la dimora abituale dei residenti, e con un massimo di due posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per camera fino ad un massimo complessivo di quindici posti letto;
c) attività svolta in maniera continuativa e professionale;
d) attività svolta nella casa di residenza anagrafica in cui si abita;
e) attività consistente nella fornitura dei servizi di alloggio e prima colazione, da svolgersi, entrambi, dentro le mura domestiche, fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna.

2. I locali adibiti a bed and breakfast in forma d'impresa rispettano le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza ed i vigenti regolamenti comunali.

3. Per l'attività di bed and breakfast in forma d'impresa è obbligatoria l'iscrizione al registro imprese.

4. I bed and breakfast in forma d'impresa hanno l'obbligo di esporre all'esterno dell'abitazione che ospita l'attività il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza.

5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l'esercizio dell'attività di bed and breakfast in forma d'impresa sono elencati nell'articolo 7.

6. I bed and breakfast in forma d'impresa sono soggetti a classificazione secondo i criteri e le procedure adottati con decreto dell'Assessore competente in materia di turismo.

 

Capo II
Inizio dell'attività, requisiti e servizi minimi obbligatori, obblighi del gestore

Art. 4
Avvio dell'attività per bed and breakfast a conduzione familiare

1. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast è consentito previa presentazione della "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)", al comune in cui è sito l'immobile adibito all'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalla normativa vigente in materia.

2. Al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale la Regione, con appositi decreti dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, approva la modulistica con le eventuali istruzioni ed i relativi criteri applicativi.

3. Nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legislazione nazionale e ragionale vigente in materia di SCIA, il comune, prima di procedere alla verifica in loco, effettua l'istruttoria amministrativa completa, compresa la verifica dei requisiti dichiarati per l'attribuzione della classificazione e, con idoneo provvedimento amministrativo, comunica gli esiti dell'istruttoria, ivi compresa la classifica assegnata, all'interessato e all'Assessorato regionale competente in materia di turismo per i successivi adempimenti.

4. A seguito degli esiti dell'istruttoria effettuata dal comune, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo procede all'iscrizione all'elenco regionale dei bed and breakfast.

5. L'attribuzione della classifica avviene nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22).

6. La Regione autonoma della Sardegna può, anche avvalendosi di enti, aziende o agenzie, ivi compresi gli enti territoriali, disporre, in qualunque momento, verifiche e controlli sul rispetto della normativa vigente e sulla sua corretta applicazione.

7. L'attività ricettiva di bed and breakfast è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

8. L'attività può essere svolta anche da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale dell'immobile. In tale ipotesi è necessario il consenso all'esercizio dell'attività da parte del proprietario dell'immobile o del titolare del diritto reale.

 

Art. 5
Avvio dell'attività per bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa

1. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast è consentito previa presentazione della "Dichiarazione autocertificativa per l'avvio delle attività produttive (DUAAP)" in osservanza delle disposizione di cui alla legge regionale 8 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e delle vigenti direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale, la Regione con appositi decreti dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, approva eventuali criteri applicativi riferiti alla presente legge.

2. La DUAAP contiene quali informazioni minime necessarie:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la denominazione, la tipologia e l'ubicazione del bed and breakfast;
c) l'indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile ed eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività nelle fattispecie di cui all'articolo 4;
d) il numero delle camere, dei posti letto complessivi e dei servizi igienici con l'indicazione di quelli destinati all'attività di bed and breakfast e con la specifica dell'ubicazione ed eventuale condivisione con altre camere;
e) i periodi di apertura e chiusura dell'esercizio e i prezzi minimi e massimi da applicare;
f) il possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 2, nonché il rispetto della normativa di sicurezza vigente;
g) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
h) ogni altra informazione ritenuta utile coerente con l'attività esercitata.

3. Il comune, prima di procedere alla verifica in loco, effettua l'istruttoria amministrativa completa compresa la verifica dei requisiti dichiarati per l'attribuzione della classificazione e, con idoneo provvedimento amministrativo, comunica gli esiti dell'istruttoria, ivi compresa la classifica assegnata, all'interessato e all'Assessorato regionale competente in materia di turismo per i successivi adempimenti.

4. A seguito degli esiti dell'istruttoria effettuata dal comune, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo procede all'iscrizione all'elenco regionale dei bed and breakfast.

5. L'attribuzione della classifica avviene nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 1986.

6. La Regione autonoma della Sardegna può, anche avvalendosi di enti, aziende o agenzie, ivi compresi gli enti territoriali, disporre, in qualunque momento, verifiche e controlli sul rispetto della normativa vigente e sulla sua corretta applicazione.

7. L'attività ricettiva di bed and breakfast è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia di SUAP, delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

 

Art. 6
Elenco unico regionale dei bed and breakfast
autorizzati

1. Presso l'Assessorato competente in materia di turismo è istituito l'elenco delle strutture di bed and breakfast distinte per tipologia, regolarmente autorizzate, presenti sul territorio regionale.

2. L'iscrizione all'elenco regionale è disposta in sede di presentazione della prima istanza e non è soggetta a richiesta di rinnovo annuale da parte del titolare.

3. L'Assessorato competente in materia di turismo provvede alla tenuta e alla gestione dell'elenco, sulla base degli atti trasmessi dal comune e delle verifiche ed accertamenti dallo stesso effettuati o disposti.

4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del singolo territorio comunale.

 

Art. 7
Requisiti e servizi minimi obbligatori

1. Per l'esercizio dell'attività devono essere assicurati i servizi minimi di seguito specificati:
a) dotazione per ciascuna camera di porta e finestra, arredata con almeno un letto, un comodino con abatjour o idoneo punto luce, una sedia, un armadio, un cestino porta rifiuti, nonché di una tenda oscurante nel caso di finestre senza imposte;
b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
c) fornitura e cambio della biancheria da letto una volta a settimana, fornitura e cambio della biancheria da bagno due volte a settimana e comunque al cambio dell'ospite;
d) la disponibilità di almeno un bagno ad uso esclusivo degli ospiti oltre il bagno autonomo della famiglia ospitante; nel caso di bed and breakfast condotto in forma d'impresa con cinque camere, deve essere garantita la presenza di almeno due bagni ad uso esclusivo degli ospiti oltre il bagno autonomo della famiglia ospitante;
e) pulizia quotidiana delle camere, dei bagni destinati agli ospiti e degli spazi comuni;
f) somministrazione della prima colazione in uno degli spazi familiari condivisi, con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna, nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
g) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore o altra apparecchiatura mobile o fissa destinata allo spegnimento di fuochi, compatibile e conforme alla normativa in materia di prevenzione degli incendi;
h) reperibilità di un familiare o in alternativa, nell'ipotesi di bed and breakfast in forma imprenditoriale, di un collaboratore dell'impresa o di un socio.

 

Art. 8
Obblighi del gestore del bed and breakfast

1. L'attività di bed and breakfast a conduzione familiare è svolta con carattere saltuario per periodi ricorrenti stagionali, compresi tra un minimo di sessanta giorni ed un massimo di duecentosettanta giorni. Tali limiti non si applicano per i bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa.

2. Il gestore della struttura, per entrambe le tipologie, si attiene ai seguenti ulteriori obblighi:
a) esporre all'esterno il marchio del bed and breakfast regionale distinto per tipologia di appartenenza;
b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura, la capacità ricettiva massima, copia della SCIA o della DUAAP per i bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa;
c) rispettare l'obbligo di comunicare attraverso il SIRED della Regione, secondo i tempi e le modalità dallo stesso previste, il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica; tale obbligo non sostituisce quello delle comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (TULPS) e le comunicazioni a fini statistici previste dalla normativa statale e non ricomprese nel SIRED;
d) ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
e) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni subiti dagli ospiti del bed and breakfast;
f) rilasciare a fine soggiorno del cliente un documento fiscale valido;
g) comunicare, entro trenta giorni, qualunque variazione intervenuta rispetto ai dati indicati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale ivi compresi il sub ingresso, il trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, la cessione dell'attività e ogni altra modifica.

3. L'attività di bed and breakfast a conduzione familiare ed a conduzione in forma d'impresa è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive, durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.

4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, costituisce violazione di legge e comporta l'applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria.

 

Art. 9
Sospensione volontaria e temporanea, cessazione dell'attività

1. La sospensione temporanea dell'attività di bed and breakfast è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi, dandone preventiva comunicazione al comune ed all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Si intende rinuncia a svolgere l'attività di bed and breakfast quando è superato il periodo massimo di sospensione; in tale ipotesi il comune adotta il provvedimento di cessazione dell'attività.

 

Capo III
Attività e obblighi del comune

Art. 10
Elenco territoriale comunale

1. Il comune istituisce un elenco territoriale di tutti coloro che presentano la segnalazione di inizio attività (SCIA) o la DUAAP, creando due distinte sezioni per le diverse tipologie, ed effettua i sopralluoghi al fine di accertare la sussistenza dei requisiti contenuti nelle segnalazioni.

2. Il comune aggiorna l'elenco dei bed and breakfast, comprensivo dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi di apertura, e lo trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di turismo per la verifica di corrispondenza con l'elenco unico regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente alla comunicazione relativa alle attività cessate.

3. In caso di discordanze con l'elenco unico regionale, l'Assessorato regionale provvede a trasmettere al comune idonea comunicazione per predisporre gli eventuali accertamenti.

 

Art. 11
Procedimenti amministrativi di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'attività ricettiva

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, il comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. L'Assessorato competente in materia di turismo, anche avvalendosi di enti, aziende o agenzie, ivi compresi gli enti territoriali, può disporre controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il comune diffida il titolare dell'attività con atto scritto e motivato a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo necessario alla rimozione dell'irregolarità e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l'irregolarità contestata, il comune dispone, con atto scritto e motivato notificato all'interessato e all'Assessorato competente in materia di turismo, il divieto di prosecuzione dell'attività di bed and breakfast.

4. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di bed and breakfast nei seguenti altri casi:
a) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del TULPS;
b) inosservanza dell'obbligo di astensione dall'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione;
c) inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3;
d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi;
e) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 8.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.

6. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, adottati dal comune ai sensi dell'articolo 11, sono comunicati all'interessato e all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

 

Capo IV
Attività e impegni della Regione - marchio regionale

Art. 12
Attività e impegni della Regione

1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, si provvede alla adozione delle linee guida per i comuni, dei criteri applicativi delle presente legge, dei criteri e delle procedure per la classificazione e della modulistica.

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dall'Assessore competente in materia di turismo, approva il marchio identificativo dell'ospitalità in bed and breakfast che è obbligatoriamente esposto dal gestore in modo ben visibile all'esterno dell'abitazione ed è distinto graficamente per le due tipologie di conduzione.

3. L'Assessorato competente in materia di turismo, anche tramite l'Agenzia regionale Sardegna promozione, enti, aziende o agenzie, ivi compresi gli enti territoriali, realizza il catalogo elettronico contenente i riferimenti dei bed and breakfast, ordinati per comune e per tipologia, che può essere pubblicato sul portale sardegnaturismo.it; sostiene la promozione dei bed and breakfast e favorisce l'adesione a reti, sistemi e certificazioni di qualità.

4. L'Assessorato competente in materia di turismo può delegare in tutto o in parte le attività allo stesso assegnate con la presente legge all'Agenzia Sardegna promozione, a enti, aziende o agenzie appositamente individuati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

 

Art. 13
Contributi e attività promozionale istituzionali

1. Per le finalità di cui alla presente legge, l'accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari destinati all'adeguamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla qualificazione dei bed and breakfast e alla formazione di chi li gestisce nonché tutte le attività poste in essere dalla Regione a titolo di promozione istituzionale sono riservate alla sola tipologia di bed and breakfast a conduzione in forma d'impresa, commisurate alle disponibilità finanziaria, e sono regolate dalle procedure previste dai corrispondenti fondi.

 

Capo V
Sanzioni

Art. 14
Sanzioni

1. Il comune territorialmente competente irroga le sanzioni amministrative acquisendo i relativi proventi, nei casi di seguito specificati:
a) l'esercizio abusivo dell'attività, l'assenza anche di uno dei requisiti e servizi minimi obbligatori di cui all'articolo 7, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8, comportano una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 e l'immediata chiusura dell'attività; è equiparato ad esercizio abusivo dell'attività il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3;
b) la mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio attività, delle tabelle prezzi, dei periodi di apertura e chiusura dell'attività, l'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati al comune, la mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, comporta l'applicazione, per ognuna delle violazioni, della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000;
c) la pubblicazione di informazioni relative a tipologia, attrezzature e prezzi della propria struttura ricettiva effettuata con qualunque mezzo e non corrispondente a quella segnalata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000;
d) il superamento della capacità ricettiva massima segnalata e l'accoglienza di un numero di persone oltre quella massima consentita è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 500 per ogni posto letto in più e euro 500 per ogni persona accolta in più;
e) la contraffazione e l'uso improprio del marchio regionale comportano l'applicazione della sanzione da euro 2.000 a euro 5.000;
f) la mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nei limiti e secondo il procedimento ivi previsto, compreso l'utilizzo del SIRED.

2. In caso di reiterazione, tutte le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

 

Capo VI
Norme transitorie - abrogazione

Art. 15
Norma transitoria

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai bed and breakfast già operanti di uniformarsi alle previste prescrizioni ivi contenute e di comunicare al comune territorialmente competente l'avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), esercitando congiuntamente il diritto di opzione tra le due tipologie di bed and breakfast.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al comma 3 dell'articolo 12, i titolari delle attività trasmettono i relativi modelli di riferimento per tipologia di attività al comune territorialmente compatente.

3. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo di cui all'articolo 12, comma 1, i titolari delle attività comunicano, attraverso gli appositi modelli, il possesso dei requisiti necessari per la classificazione.

4. L'esercizio dell'attività in assenza di adeguamento alle disposizioni della presente legge e la mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti costituiscono esercizio abusivo dell'attività.

5. Resta in capo al titolare del bed and breakfast il potere di modificare la propria attività da bed and breakfast a conduzione familiare a bed and breakfast a conduzione di impresa o viceversa, in qualsiasi momento, previo possesso dei relativi requisiti.

6. Il comune territorialmente competente verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti secondo quanto disposto dall'articolo 9.

 

Art. 16
Abrogazione

1. É abrogato l'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive", e abrogazione della legge rionale 22 aprile 1987, n. 21), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le disposizioni normative e attuatine riferite all'attività di bed and breakfast emanate in osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 27 del 1998.

 

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).