CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 522

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale,
CONTU

il 23 maggio 2013

Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - introduzione dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, dopo il secondo comma dell'articolo 15

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come noto sussiste una grave annosa precarietà del funzionamento delle importanti strutture previste dal Sistema dei servizi per il lavoro disciplinato dalla legge regionale n. 20 del 2005, costituite dai centri servizi per il lavoro (CSL) già ascritti alle amministrazioni provinciali nonché dalle omologhe strutture, i centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e le agenzie di sviluppo locale, attivate entrambe da amministrazioni comunali.

Tali strutture sono state in massima parte attivate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2005, con contratti di lavoro non a tempo indeterminato e senza l'attivazione di procedure concorsuali.

Il che ha sinora impedito una stabilizzazione del personale operante nelle predette strutture nonostante reiterati interventi legislativi da parte della Regione, alcuni dei quali hanno formato oggetto di ricorsi da parte del Governo, anche accolti, nanti la Corte costituzionale.

Il problema si è aggravato nel corso degli anni in relazione all'acuirsi dell'avvento di disposizioni normative statali adottate anche in ragione della necessità di contenimento della spesa pubblica che hanno reso sempre più difficoltosa la proroga od il rinnovo dei contratti di lavoro sino a renderla praticamente impossibile nel 2012 e nel corrente anno 2013.

Conseguentemente, in tale biennio, i contratti stessi sono venuti a scadenza senza possibilità di proroga o rinnovo e senza neppure l'astratta possibilità di commutazione dei contratti in essere in contratti a tempo indeterminato, ancorché previe procedure concorsuali, da parte delle amministrazioni interessate, ora gestioni provvisorie delle soppresse province della Sardegna, nonché da parte di numerosi comuni dell'Isola.

Ciò ha avviato e sta determinando una progressiva paralisi delle predette indispensabili strutture pubbliche dei servizi per il lavoro operanti su tutto il territorio della Sardegna.

Preso atto di questa grave situazione, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, che, all'articolo 5, prevede disposizioni dotate di carattere eccezionale e, quindi, necessitatamente con efficacia temporalmente limitata, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2013, mirate a far fronte alla grave emergenza organizzativa in parola nelle more delle misure necessarie per la risoluzione sistemica delle problematiche che hanno generato l'emergenza stessa.

Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 3 del 2013, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 5 predetto, non hanno formato oggetto di rilievi da parte del Governo né di impugnativa, da parte di questi, nanti la Corte costituzionale, i cui termini per la presentazione sono scaduti il 15 aprile 2013.

Pertanto essa può considerarsi operativamente consolidata e deve, pertanto, essere applicata.

La sua applicazione è imprescindibilmente e doverosamente condizionata al contestuale varo di disposizioni normative che determinino il superamento definitivo dell'attuale fase emergenziale organizzativa dal 1° gennaio 2014, stante, come già detto, l'assoluta improrogabilità del termine di efficacia, fissata al 31 dicembre 2013.

Il disegno di legge regionale allegato intende affrontare sinergicamente la complessa problematica in campo in un'ottica di piena coerenza con l'impianto strutturale previsto dalla legge regionale n. 20 del 2005 e nel contempo di flessibilizzazione mirata allo sviluppo delle potenzialità di efficienza ed efficacia del quadro normativo da essa previsto.

Esso muove da due enunciazioni estremamente rilevanti contenute nella legge regionale n. 20 del 2005, la prima all'articolo 3 (Obiettivi e linee guida), comma 1 "La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro" e la seconda all'articolo 4 (Sistema dei servizi per il lavoro), commi 1 e 2 "1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; è istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge. 2. I soggetti istituzionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all'articolo 14, e l'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15.".

Ciò nell'ottica di dare concretezza alle enunciazioni predette al fine di dare una fattibile soluzione operativa alla situazione emergenziale in atto in cui versa il sistema pubblico dei centri servizi per il lavoro in Sardegna, consentendo di sviluppare pienamente le potenzialità di sinergia inter-istituzionale ed operativa tra la Regione e gli enti locali e contribuendo in tal modo ad alleviare la gravissima situazione occupazionale che affligge la Sardegna.

A tali fini, il disegno di legge prevede l'adeguamento dell'organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro in coerenza con lo spirito della legge regionale n. 20 del 2005, sancendone esplicitamente la sua intrinseca e connaturata connotazione organizzativa territoriale in stretta sinergia di presenza fisica sul territorio e di inter-operatività reciprocamente collaborativa tra l'Agenzia stessa, espressione della responsabilità della Regione, ed i centri servizi per il lavoro, espressione della responsabilità delle province nonché, per estensione, delle omologhe strutture comunali.

L'individuazione di tale impostazione muove anche dalla considerazione che la crescente paralisi delle strutture in parola sta determinando la crescente presenza, sul mercato del lavoro, per le ragioni sopra ampiamente esposte, di una consistente e crescente massa di professionalità, il cui livello di qualità è maturato nel corso di molti anni, professionalità in parte già espulse ed in parte destinate all'espulsione, a breve, dall'impiego presso i centri servizi per il lavoro e delle omologhe strutture comunali e che rischiano di essere disperse con gravissimo vulnus della tenuta operativa dei centri stessi.

Inoltre essa muove dalla necessità di rinvenire una soluzione di intervento caratterizzata dalla massima capacità di pervenire velocemente ad una fase organizzativa a regime con connotati caratterizzati da un soddisfacente standard di efficienza ed efficacia operativa del sistema dei servizi pubblici per il lavoro.

Il disegno di legge colloca in un unico contesto operativo fisico, già di per sé territorializzato sulla base di criteri formulati dalla Regione, cioè quello dei centri servizi per il lavoro istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005, contesto organizzativamente unificante e sinergizzante, sul piano operativo di governo del sistema, gli ambiti operativi gestionali sia di competenza della Regione sia di competenza delle province.

In tale contesto, il disegno di legge prevede che le strutture territorializzate dell'Agenzia regionale per il lavoro collaborino integrativamente, ove necessario od opportuno, con le strutture provinciali svolgendo compiti propri dei centri servizi per il lavoro e, per istituzionale reciprocità che i centri servizi per il lavoro provinciali collaborino con le strutture territorializzate dell'Agenzia regionale per il lavoro con riferimento agli aspetti di competenza della Regione.

Questo consentirà che l'Agenzia regionale per il lavoro, riorganizzandosi per la sua territorializzazione anche con personale da acquisire con le necessarie procedure sul mercato del lavoro già qualificatamente esperto in materia di servizi per il lavoro, possa assorbire le professionalità esperte nella materia stessa maturate nel corso di anni di lavoro svolto nell'ambito dei centri dei servizi per il lavoro provinciali, e possa, quindi, supplire integrativamente ai vuoti organizzativi dei centri stessi e, nel contempo, possa beneficiare di una collaborazione reciproca, da parte loro, per l'esercizio dei propri compiti quale espressione della Regione.

Il disegno di legge prevede che la territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro avvenga dinamicamente e, cioè, che non si congeli nella cristallizzazione di un assetto immutabile, insensibile alle esigenze di adeguamento e/o di razionalizzazione che possano presentarsi nel tempo.

Al riguardo è da ricordare che l'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005 (Centri dei servizi per il lavoro) al comma 1 prevede che "Le province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 7, istituiscono proprie strutture denominate "Centri dei servizi per il lavoro", al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.".

Pertanto, sulla base della previsione del disegno di legge in parola, la dislocazione delle sedi territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro verrà automaticamente adeguata nel tempo ove, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, dovesse mutare la dislocazione dei centri servizi per il lavoro.

Il disegno di legge è composto da due articoli.

Il primo articolo, dichiaratamente ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2005 che stabilisce che "La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro", da porre in essere mediante un adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, introduce quattro commi dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005.

Il primo dei commi aggiunti, il 2 bis prevede che per l'espletamento dei compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 15 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione nell'ambito ed in attuazione della legge regionale n. 20 del 2005, è disposta la territorializzazione dinamica dell'Agenzia regionale da effettuarsi presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005.

Il secondo dei commi aggiunti, il 2 ter, prevede che, ove necessario o utile per le finalità di cui alla legge regionale n. 20 del 2005, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime province ed in collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro, attività di competenza di questi ultimi.

Il terzo dei commi aggiunti, il 2 quater, prevede omologamente che, ove necessario o utile per le finalità di cui alla legge regionale n. 20 del 2005, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo e con le agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, attività di competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo e delle medesime Agenzie di sviluppo locale.

Il quarto e ultimo dei commi aggiunti, il 2 quinquies, prevede che i centri servizi per il lavoro collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza della Regione previsti dalla legge regionale n. 20 del 2005, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 7, 14 e 15 della legge regionale n. 20 del 2005.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede al comma 1 che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva con propria deliberazione, entro il mese di ottobre 2013, il programma attuativo della territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 1 del disegno di legge stesso, programma da predisporsi da parte dell'Agenzia stessa entro il mese di settembre 2013 sulla base degli indirizzi da formularsi, da parte della Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il mese di maggio 2013.

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede, infine, che agli oneri relativi alla prima fase di attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 del disegno di legge, si farà fronte con le risorse disponibili sul fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.

La prospettiva che il disegno di legge in parola offre, in connessione sequenziale con l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013 sopra accennata, che forma oggetto della distinta, sopra richiamata, proposta di deliberazione della Giunta regionale è, in sequenza:
1) la definizione, entro il corrente anno 2013 dell'organizzazione territorializzata dell'Agenzia regionale per il lavoro;
2) la predisposizione, entro il 2013, delle procedure selettive per l'acquisizione del personale, esperto in materia di servizi per il lavoro da attivare agli inizi del 2014;
3) il completamento dell'operatività dell'organizzazione territorializzata dell'Agenzia regionale per il lavoro entro il primo bimestre del 2014.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 20 del 2005

1. Ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), che stabilisce che la "realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro", da porre in essere mediante un adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione nell'ambito ed in attuazione della presente legge, l'Agenzia regionale si territorializza, dinamicamente, presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.
2 ter. Ove necessario o utile per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime province ed in collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro, attività di competenza di questi ultimi.
2 quater. Del pari, ove necessario o utile per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro istituiti dalle province, svolge, anche ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo e con le agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), attività di competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo e delle medesime Agenzie di sviluppo locale.
2 quinquies. I centri servizi per il lavoro collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza della Regione di cui alla presente legge, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 7 e 14 nonché dal presente articolo.".

 

Art. 2
Programma attuativo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale approva con propria deliberazione, entro il mese di ottobre 2013, il programma attuativo della territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 1, predisposto dall'Agenzia stessa entro il mese di settembre 2013 sulla base degli indirizzi che saranno formulati dalla Giunta regionale con deliberazione da adottare entro il mese di maggio 2013.

2. Agli oneri relativi alla prima fase di attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, si farà fronte con le risorse disponibili sul fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.