CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 519 parte I
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ZEDDAil 23 maggio 2013
Disposizioni varie in materia di semplificazione, contenimento della spesa,
di organizzazione e di personale***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge la Giunta regionale, in coerenza con la manovra finanziaria 2013, integra la stessa con un insieme di interventi collegati finalizzati alla crescita ed allo sviluppo. Nel contempo si prevedono una serie di misure atte a garantire il contenimento e la razionalizzazione della spese, il taglio dei costi della politica e la lotta agli sprechi. L'approccio della spending review viene esteso alla galassia degli enti pubblici/agenzie, eliminando duplicazioni di attività e riprogettando quelle che non creano valore.
Grazie a questi interventi la Regione è in grado di focalizzare meglio il proprio impegno e le proprie risorse sulle azioni di contrasto della crisi e sulle attività strategiche per la crescita e lo sviluppo.
Più in particolare, con riferimento all'articolato, si prevede quanto di seguito specificato.
Art. 1 - Personale comunità montane - Il processo di soppressione delle comunità montane sancito dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), è ormai quasi concluso. A fronte di ventiquattro comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, solo la comunità montana n. 1 con sede in Osilo e la comunità montana n. 2, con sede in Perfugas, non sono ancora definitivamente chiuse. In queste ultime comunità montane, dove sono in servizio rispettivamente due dipendenti e un dirigente, permangono oggettive cause ostative alla sottoscrizione dell'intesa prevista dalla normativa sopra citata, impedendone conseguentemente la chiusura definitiva Tale situazione ha determinato la mancata ricollocazione del personale, che rimane a carico delle gestioni liquidatorie, le quali, a seguito dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo, sono prive di qualsiasi entrata e gli avanzi di amministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2005 si sono esauriti.
Come è noto l'articolo 11, comma 5, prevede che il personale delle comunità montane soppresse, previa intesa con gli enti destinatari, venga assegnato come segue:
a) prioritariamente all'unione di comuni o altra forma di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità montana soppressa;
b) in subordine alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana;
c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.L'attuale formulazione della predetta norma non prevede alcun percorso alternativo nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta. Pertanto, con la presente norma si dispone la modifica dell'articolo 11 prevedendo che, qualora non si raggiunga l'intesa, il personale venga assegnato alla Regione e in subordine agli enti strumentali, così da agevolare il percorso di chiusura delle comunità montane n. 1 e n. 2.
Va evidenziato che la chiusura dalle predette comunità montane è quanto mai urgente ed improcrastinabile in considerazione del fatto che gli stessi enti soppressi, essendo in gestione liquidatoria ormai dal 2007, non svolgono nessuna funzione istituzionale e l'attività amministrativa riguardante la prosecuzione dei procedimenti in corso, quale ad esempio quella inerente ai finanziamenti PIA, non può essere svolta per mancanza di personale tecnico. Circostanza quest'ultima che da un lato pregiudica gravemente l'avanzamento dei lavori con ripercussioni negative sul territorio delle cessate comunità montane e dall'altro non giustifica la presenza di dipendenti ancora in servizio presso i predetti enti disciolti. Tale situazione determina conseguenti responsabilità di carattere contabile alle quali la Regione potrebbe essere chiamata a rispondere da parte della Corte dei conti.
L'articolo 2 reca norme di contenimento della spesa introducendo, da un lato, meccanismi di risparmio nelle spese di funzionamento dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie e dall'altro lato prevedendo norme di semplificazione di procedure volte a rendere più efficace ed economica l'azione amministrativa.
Comma 1 - Riduzione componenti consigli di amministrazione. La presente norma è finalizzata al contenimento della spesa prevedendo la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione di enti, società in house e società totalmente partecipate.
Commi 2-3-4-5 - Centrale regionale di committenza. In coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa regionale e nell'intento di realizzare misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, della pubblica amministrazione, si propone l'istituzione della Centrale regionale di committenza, strutturata in due Stazioni uniche appaltanti denominate "SUA Contratti pubblici di beni e servizi" e "SUA Contratti pubblici di lavori e servizi di ingegneria e architettura - Sistema dell'Osservatorio regionale", facenti capo rispettivamente, al Servizio provveditorato della Direzione generale degli enti locali e finanze, dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e al Servizio appalti, contratti e segreteria UTR della Direzione generale dell'Assessorato dei lavori pubblici. Tale progetto si inserisce a pieno titolo nel quadro più generale configurato dal legislatore statale che, in relazione all'esigenza di contenere la spesa pubblica, ha indotto negli ultimi anni l'intero comparto pubblico ad intraprendere iniziative di riforma e di innovazione nei processi di acquisto. Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in tema di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure, ha rafforzato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dell'approvvigionamento mediante CONSIP o mediante le centrali di committenza regionali. Da ultimo la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario consentendo, in alternativa al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), la possibilità di avvalersi del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con tale iniziativa, viene data inoltre più completa attuazione a quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, che prevede che gli enti locali della Sardegna possano utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate.
Art. 3 - Reca disposizioni in materia di organizzazione del personale.
Comma 1 - Personale lista speciale - Attribuisce gli adempimenti relativi al personale della lista speciale di cui alla legge regionale n. 3 del 2008 all'Assessorato competente in materia di personale, al fine di ricondurre ad un unico centro di responsabilità l'intera gestione del personale presente all'interno dell'Amministrazione regionale ancorché collocato in un ruolo speciale.
Comma 2 - Avvocati non dirigenti Area legale - Al fine di ridurre l'esternalizzazione dei servizi legali agli avvocati non dirigenti dell'Area legale, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, annesso all'albo, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, che esercitano l'attività legale nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, spetta un'indennità rapportata all'indennità di posizione spettante al direttore di servizio.
Art. 4 - Passaggio diretto di dirigenti tra amministrazioni diverse. La norma prevede che la Giunta regionale stabilisca nel piano triennale di reclutamento, in misura non superiore al 50 per cento del contingente, il numero dei posti che possono essere ricoperti mediante cessione del contratto.
Art. 5 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Stabilisce che l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie possano coprire i posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento, in misura non superiore al 50 per cento dei posti riservati al reclutamento del personale.
Art. 6 - Trasferimento assegnazione temporanea e avvalimento del personale dell'Amministrazione regionale degli enti regionali e delle agenzie. La norma dispone che i dipendenti delle amministrazioni del comparto possano essere assegnati temporaneamente o comandati a loro interno senza limiti numerici, ma con un limite temporale di tre anni. Invece, da amministrazioni di altri comparti, l'Amministrazione regionale e gli enti/agenzie possono richiedere l'assegnazione temporanea o il comando rispettivamente sino a dodici dipendenti e sino a tre dipendenti complessivamente nell'esercizio finanziario per un periodo non superiore a dodici mesi, motivatamente rinnovabili una sola volta. Inoltre con riferimento a specifici progetti, le amministrazioni regionali possono stipulare tra loro e con altre pubbliche amministrazioni apposite intese per l'avvalimento di dipendenti con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 7 - Collocamento fuori ruolo personale assunto presso organismi della Comunità europea. Il personale regionale dipendente con contratto a tempo indeterminato che prende incarico per un periodo massimo di due anni presso organismi dell'Unione europea è collocato fuori ruolo. Sono altresì collocati fuori ruolo i dipendenti titolari di assegni di ricerca e i ricercatori.
Art. 8 - Mobilità personale ex ESAF. La norma, di natura straordinaria, prevede l'attivazione di una procedura a domanda per l'immissione nell'organico dell'Amministrazione regionale del personale dell'ESAF trasferito ai sensi della legge regionale n. 10 del 2005 al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Alla procedura di mobilità possono accedere gli enti e le agenzie regionali nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci.
Art. 9 - Agenzia regionale della sanità. La norma prevede che l'Agenzia possa avvalersi del personale delle ASL della Regione in comando, previo espletamento di apposite selezioni per titoli e colloquio, e con contratto a tempo determinato, previa messa in aspettativa da parte dell'azienda sanitaria di provenienza.
Art. 10 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate. La presente norma interpretativa prevede che al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna non si applichino le disposizioni relative all'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Art. 11 - La norma prevede disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Comma 1 - Individuazione tra il personale interno del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e degli Addetti del servizio prevenzione e protezione. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare all'interno dell'azienda il Servizio di prevenzione e protezione, la cui attività è finalizzata alla prevenzione e alla protezione dai rischi professionali dei lavoratori, e di designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). I compiti assegnati dalla legge al predetto servizio, che non si configura necessariamente come articolazione organizzativa, rappresentano il presupposto per un'affettiva attuazione degli onerosi obblighi posti dalla legge in capo al datore di lavoro, sul quale gravano rilevanti responsabilità, amministrative e penali, in caso di inadempienza. Il responsabile (RSPP) e gli addetti (ASPP) del Servizio prevenzione e protezione devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo in argomento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative che vi si svolgono. Il SPP deve essere coordinato da un Responsabile (RSPP) la cui designazione costituisce un obbligo tassativo non delegabile da parte del datore di lavoro e gli ASPP devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32 del medesimo decreto.
Finora il datore di lavoro si è avvalso di personale esterno all'Amministrazione regionale con incarichi a termine che non solo non consentono di garantire la continuità del servizio in termini di conoscenze ed esperienza acquisite in ambito regionale, ma comportano, altresì, un onere economico non indifferente.
L'Amministrazione regionale si sta da tempo adoperando per rendere possibile l'organizzazione interna del SPP prevista dalla legge, con un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con un congruo numero di addetti (ASPP) individuati tra il personale interno alla propria organizzazione. Il raggiungimento di questo obiettivo, oltre a garantire la necessaria continuità del servizio, consentirebbe, soprattutto, di diminuire in maniera rilevante l'entità della spesa.
Considerati la complessità dai compiti (i siti regionali sono circa 180 e i dipendenti circa 4.500) e le conseguenti responsabilità poste in capo al RSPP e agli ASPP, si rende necessario riconoscere la loro specifica posizione, come la legge stessa prevede, anche in relazione ai riconoscimento di una idonea retribuzione di posizione.
La norma, pertanto riconosce al RSPP interno all'Amministrazione regionale un'indennità rapportata alla posizione mensile massima prevista per il coordinamento di unità organizzative (responsabili di settore) e agli ASPP interni all'Amministrazione regionale alla retribuzione di posizione mensile minima prevista per l'alta professionalità.
Comma 2 - Attività formativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attribuisce la competenza dell'attività formativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Disposizioni relative alle autonomie locali1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), è aggiunto il seguente:
"5 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa prevista dal comma 5, il personale è assegnato e inquadrato nell'Amministrazione regionale e in subordine negli enti strumentali o agenzie regionali. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nella comunità montana di provenienza. Alla relativa spesa, valutata in euro 200.000 annui, si fa fronte con le disponibilità recate dall'UPB S01.06.001. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore competente in materia.".2. I termini di riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2013.
Art. 2
Semplificazione e contenimento della spesa1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono i consigli di amministrazione di enti, di società in house e società totalmente partecipate e, compatibilmente con quanto disposto dal Codice civile in materia, gli stessi sono ricostituiti con tre componenti ove previsti superiori a tre, con uno, denominato amministratore unico, quelli con tre unità. La riduzione è attivata in conformità alle rappresentanze stabilite nei relativi statuti.
2. Al Servizio provveditorato della Direzione generale degli enti locali e finanze sono attribuite le funzioni della Stazione unica appaltante denominata "SUA Contratti pubblici di beni e servizi" della "Centrale regionale di committenza", le funzioni della "SUA Contratti pubblici di lavori e servizi di ingegneria e architettura - Sistema dell'osservatorio regionale" della medesima Centrale regionale sono, invece, attribuite al Servizio appalti, contratti e segreteria UTR della Direzione generale dell'Assessorato dei lavori pubblici.
3. Alla SUA Contratti pubblici di beni e servizi sono trasferite anche le funzioni di centro di acquisto territoriale previste dall'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). In particolare la SUA Contratti pubblici di beni e servizi stipula convenzioni quadro cui possono aderire, con differenti vincoli di obbligatorietà, l'Amministrazione, gli enti ed agenzie regionali e gli enti locali operanti nel territorio della Sardegna.
4. La Centrale regionale di committenza rappresenta la Regione nel sistema a rete delle centrali di acquisto, istituito dall'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con il compito di realizzare collaborazioni e sinergie con le altre centrali di acquisto regionali e con la centrale di acquisto nazionale Consip Spa.
5. Sono abrogate le disposizioni legislative in contrasto con le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
Art. 3
Diposizioni in materia di organizzazione e di personale1. Gli adempimenti relativi al personale della lista speciale di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, sono trasferiti alla competenza dell'Assessorato competente in materia di personale.
2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), agli avvocati non dirigenti dell'Area legale dell'Amministrazione e delle agenzie regionali, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, annesso all'albo, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che esercitano l'attività legale nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, spetta un'indennità rapportata al trattamento economico di posizione spettante al direttore di servizio. La relativa spesa è valutata in euro 462.000 annui, di cui euro 260.000 a valere sulla UPB S01.02.001 per i dipendenti ed euro 202.000 a valere sulla UPB S06.04.001.
Art. 4
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza)1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:
"Art. 32 bis (Passaggio diretto di dirigenti tra amministrazioni diverse)
1. La Giunta regionale stabilisce, nel piano triennale di reclutamento e in misura non superiore al 50 per cento del contingente a tale fine determinato, il numero dei posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 38 bis.".
Art. 5
Integrazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 19981. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione dei contratti di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno, determina per l'Amministrazione le agenzie e gli enti, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Possono essere resi disponibili per la cessione del contratto fino al 50 per cento dei posti destinati al reclutamento per l'Amministrazione e la totalità per le agenzie e gli enti regionali.
3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Nell'esame delle domande è data preferenza, nell'ordine, ai dipendenti delle predette amministrazioni e ai dipendenti delle altre amministrazioni che, nell'ultimo quinquennio, abbiano prestato servizio in posizione di comando per tre anni nell'Amministrazione, esclusi gli uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica.
4. Per l'attuazione del comma 3, l'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.
5. L'amministrazione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito:
a) adotta il provvedimento previo parere favorevole di quella di provenienza;
b) applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, nel caso di contratti collettivi differenti con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento;
c) mantiene l'iscrizione alle particolari forme di previdenza anche integrativa e di quiescenza cui il dipendente era iscritto presso l'ente di provenienza.
6. Sono fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 19981. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni temporanee e avvalimento di personale)
1. Nel rispetto. delle esigenze di funzionamento degli uffici, la direzione generale competente in materia di personale dispone il trasferimento dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, con l'assenso del dipendente interessato. Il trasferimento é disposto d'ufficio nei casi di incompatibilità ambientale e di variazione dei contingenti organici delle direzioni generali connessi alle modifiche delle competenze e agli interventi di riorganizzazione delle strutture.
2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti pubblici della Regione, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.
3. L'Amministrazione regionale, nel numero massimo di dodici unità nell'esercizio finanziario, e le agenzie e gli enti, nel numero massimo, ciascuno, di tre unità, possono avvalersi di dipendenti di amministrazioni pubbliche di comparti diversi in assegnazione temporanea secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti per un periodo non superiore a dodici mesi, motivatamente rinnovabile una sola volta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'amministrazione che utilizza il personale in assegnazione temporanea garantisce il trattamento economico fondamentale e quello accessorio connesso alle prestazioni svolte presso l'amministrazione di assegnazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 2 possono stipulare tra loro e con altre pubbliche amministrazioni apposite intese per l'attuazione di progetti specifici di comune interesse, che non possono superare il triennio, avvalendosi di dipendenti delle medesime amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.".
Art. 7
Integrazione dell'articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998 (Collocamento fuori ruolo)1. Nel comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Sono inoltre collocati fuori ruolo i dipendenti assunti presso organismi della Comunità europea con contratto a tempo determinato, per un periodo massimo di due anni, per un impiego o per lo svolgimento di un incarico nonché i dipendenti titolari di assegni di ricerca ed i ricercatori di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).".
Art. 8
Assunzione per mobilità dipendenti ex ESAF1. Per le esigenze operative derivanti dalla soppressione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), dalla costituzione della Direzione generale della protezione civile, dalla gestione delle competenze in materia di energia rinnovabile, attività estrattive e demanio regionale è attivata, nell'anno 2013, una procedura a domanda per l'immissione nell'organico dell'Amministrazione regionale di dodici dipendenti a tempo indeterminato dell'ESAF e trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). Nell'avviso di mobilità sono indicati i criteri per l'esame delle domande e le figure professionali richieste. Ai relativi oneri, quantificati in euro 664.000 annui, si fa fronte per gli anni 2013 e seguenti con l'utilizzo, nell'ambito delle UPB S01.02.001 e S01.02.002, delle risorse già destinate a copertura della dotazione dirigenziale, che deve essere corrispondentemente ridotta. Alla procedura di mobilità possono accedere gli enti e le agenzie regionali nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci pluriennali.
Art. 9
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 101. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), è sostituita dalle seguenti:
"b) personale delle ASL della Regione in comando, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse ed espletamento di apposita selezione per titoli e colloquio;
b bis) personale delle ASL della Regione con contratto a tempo determinato, previa messa in aspettativa da parte dell'Azienda sanitaria di provenienza.".
Art. 10
Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 20121. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.
2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso dalle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012 all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i compiti per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), relativi al servizio di prevenzione e protezione, attualmente affidati a consulenze esterne, sono svolti da un Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP) e da almeno quattro Addetti del Servizio prevenzione e protezione (ASPP) individuati tra i dipendenti del ruolo dell'Amministrazione regionale, aventi le capacità e i requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai RSPP è riconosciuta la retribuzione di posizione mensile massima prevista per il coordinamento di unità organizzativa di settore e agli ASPP è riconosciuta la retribuzione di posizione mensile minima prevista per l'alta professionalità. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 40.000 annui (UPB S01.02.001).
2. L'attività formativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, compete all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Art. 12
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 40.000 per ciascuno degli anni l'anno 2013, 2014 e 2015.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 e in quello per gli anni 2013-2015 sono apportate le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente
2013 euro 40.000
2014 euro 40.000
2015 euro 40.000
mediante riduzione della somma di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2013;in aumento
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico del dipendente, ivi compreso il salario accessorio
2013 euro 40.000
2014 euro 40.000
2015 euro 40.000