CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 519 parte III
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ZEDDAil 23 maggio 2013
Disposizioni varie in materia di turismo, commercio e misure di riordino dei consorzi
e delle zone industriali***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge la Giunta regionale, in coerenza con la manovra finanziaria 2013, integra la stessa con un insieme di interventi collegati finalizzati alla crescita ed allo sviluppo. Nel contempo si prevedono una serie di misure atte a garantire il contenimento e la razionalizzazione della spese, il taglio dei costi della politica e la lotta agli sprechi. L'approccio della spending review viene esteso alla galassia degli enti pubblici/agenzie, eliminando duplicazioni di attività e riprogettando quelle che non creano valore.
Grazie a questi interventi la Regione è in grado di focalizzare meglio il proprio impegno e le proprie risorse sulle azioni di contrasto della crisi e sulle attività strategiche per la crescita e lo sviluppo.
Più in particolare, con riferimento all'articolato, si prevede quanto di seguito specificato.
Art. 1 - Interventi in materia di turismo, artigianato e commercio.
Comma 1 - Contributi imprese dei distretti urbani del commercio. Attraverso tale norma si intende sostenere le imprese aderenti ai distretti urbani del commercio mediante la concessione di contributi al fine di dare impulso e qualificare il commercio nelle aree urbane. I distretti sono intesi quali ambiti ed iniziative nelle quali le imprese e le associazioni di categoria, liberamente aggregate, sono in grado di fare del commercio di prossimità il fattore di integrazione e di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. Attraverso i distretti suddetti i comuni, le associazioni di categoria e i soggetti economici del territorio, operando in modo integrato, favoriranno l'aggregazione sociale, culturale e commerciale dei centri urbani, così contribuendo a ridare vigore al settore del commercio.
Comma 2 - Contributi in conto occupazione settori turismo, artigianato e commercio. Attraverso tale norma si intende sostenere le imprese dei comparti del turismo, artigianato e commercio mediante la concessione di contributi in conto occupazione. L'intervento consiste nell'abbattimento degli oneri sociali finalizzato al mantenimento del livello occupazionale, al fine di contrastare la crisi del mercato del lavoro e del sistema delle imprese disincentivando le procedure di licenziamento paventate dalle associazioni di categoria.
Comma 3 - Promozione traffico aereo internazionale. La norma autorizza la spesa di euro 1.494.000 a favore della società GEASAR per la realizzazione delle attività di promozione del traffico aereo internazionale.
Comma 4 - Promozione della Sardegna. La noma consente l'attuazione di un programma di promozione di iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere sportivo nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione a campionati della massima serie delle principali discipline. Ciò al fine di promuovere l'immagine unitaria della Sardegna con la valorizzazione e la tutela dei suoi prodotti tipici e favorire la penetrazione degli stessi nei mercati oltreché l'attrazione degli investimenti e l'incremento della presenza turistica in Sardegna nel corso dell'intero anno.
Comma 5 - Disposizioni in materia di turismo. La presente norma si pone l'obiettivo di armonizzare il livello minimo dei servizi resi dalle strutture ricettive, secondo gli standard minimi adottati a livello nazionale e internazionale. La normativa regionale in materia é caratterizzata, infatti, da una evidente rigidità, legata al fatto che nella procedura di classificazione alberghiera, integralmente contenuta nella legge regionale n. 22 del 1984, assumono rilievo servizi, per i quali non c'è più alcuna domanda di mercato e sono invece assenti quei servizi minimi dei quali le strutture ricettive di fatto si dotano per poter competere nel mercato nazionale ed internazionale. Questi ultimi, tuttavia, non essendo previsti nella legge regionale, non sono oggetto di classificazione e di riconoscimento, con evidenti ripercussioni negative sulla competitività delle nostre aziende. La delegificazione della materia consente pertanto di rendere coerente ed aggiornata la classificazione alberghiera.
Art. 2 - Riordino consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale.
Commi 1-7 - Aziende distrettuali di sviluppo industriale. In ossequio alle norme vigenti sulla razionalizzazione sia delle attività amministrative sia del contenimento dei costi di funzionamento e delle spese nel rispetto delle politiche locali e regionali a favore dello sviluppo economico delle imprese per un'effettiva crescita dell'economia regionale, le norme di cui sopra sono finalizzate allo sviluppo competitivo delle imprese regionali, in questo periodo caratterizzate, in prevalenza, da dimensioni estremamente modeste e concentrate in settori tradizionali fortemente esposti alla concorrenza globale.
Si deve rendere, pertanto, la funzione delle aziende distrettuali di sviluppo industriale più moderna, innovativa, snella, efficace ed efficiente, in modo che agiscano concretamente e celermente secondo i principi di legalità, trasparenza, qualità, economicità, virtuosità, per favorire la ripresa socio-economica e produttiva dell'intera Sardegna.
Tale obiettivo è perseguito per mezzo dell'individuazione di una nuova governance del sistema di promozione, infrastrutturazione e gestione degli insediamenti produttivi della Regione, attraverso un percorso di aziendalizzazione degli enti di sviluppo industriale. Questo aspetto per la sua rilevanza, è infatti senza dubbio meritevole di una misura legislativa autonoma e coerente nei contenuti, in grado di perseguire le finalità di politica industriale nel rispetto del pubblico interesse e dello sviluppo economico-sociale-occupazionale funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo economico.
Quanto sopra anche in ossequio alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che imponeva alla Giunta regionale di riformare la legge regionale n. 10 del 2008.
L'obiettivo di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese é perseguito in concreto attraverso la revisione ed il completamento delle innovazioni apportate con la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, concernente il riordino delle funzioni in materia di aree industriali la quale, come noto, aveva previsto la individuazione di 8 consorzi provinciali nei quali confluivano i diversi consorzi di dimensione locale. Ed aveva previsto, inoltre, la liquidazione delle aree industriali di interesse regionale.
In particolare, si prevede la costituzione delle aziende distrettuali di sviluppo industriale quali enti pubblici economici con autonomia finanziaria patrimoniale, amministrativa e contabile, personalità giuridica e patrimonio proprio, propri organi di gestione e controllo, bilanci propri ed autonomia imprenditoriale, in grado di operare secondo le regole del diritto privato, ma dotate anche di funzioni pubbliche di programmazione dello sviluppo economico anche attraverso l'adozione di specifici strumenti di pianificazione urbanistica. È fatta salva, per la sua portata innovatrice, la legge regionale n. 10 del 2008, ovviamente nelle parti in cui non contrasta con il presente testo normativo.
Comma 8 - Sotacarbo. La norma prevede la trasformazione della società Sotacarbo in società in house. I servizi resi dalla stessa nell'ambito dell'intervento "Centro eccellenza energia pulita" di cui al Piano Sulcis, essendo ad alto contenuto di innovazione tecnologica e ad alta valenza per l'industria energetica nazionale, sono ritenuti connessi alle politiche di sviluppo regionali di interesse generale.
Comma 9 - Sistema informativo aree produttive industriali. Al fine di garantire l'operatività del FRAI e delle politiche di attrazione degli investimenti, si rende necessario assicurare in tempo reale la conoscenza della disponibilità di spazi nelle aree produttive e il livello di attrezzatura delle stesse. L'Amministrazione regionale sta predisponendo un sistema informativo che consente la georeferenziazione delle aree e la verifica di disponibilità di spazi e/o stabilimenti industriali con eventuale indicazione di quelli in disuso disponibili per un utilizzo. Serve però che i comuni e i consorzi collaborino fattivamente nell'aggiornamento delle informazioni. A tal fine si rende necessaria una norma di legge che ne preveda l'obbligatorietà che risponde, peraltro, agli impegni richiesti in fase di audit sul FRAI da parte della Commissione europea.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Interventi in materia di turismo, artigianato e commercio1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la spesa di euro 200.000 destinata a contributi a favore delle imprese aderenti ai distretti urbani del commercio. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di erogazione del contributo nel rispetto della spesa autorizzata (UPB S06.03.007).
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la spesa di euro 400.000 per la concessione di contributi in conto occupazione per il mantenimento del livello occupazionale delle imprese nei comparti del turismo, artigianato e commercio. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce con propria deliberazione i criteri e la modalità di erogazione del contributo nel rispetto della spesa autorizzata (UPB S02.03.001).
3. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.400.000 (UPB S06.02.002) a favore della società GEASAR - Società di gestione dell'Aeroporto di Olbia per le attività di promozione del traffico aereo internazionale già svolte nell'ambito del programma approvato dalla Giunta regionale, relativo all'anno 2009.
4. Per l'attuazione di un programma di promozione dell'immagine unitaria della Sardegna attraverso iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere sportivo nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione a campionati della massima serie delle principali discipline, finalizzati alla valorizzazione ed alla tutela dei prodotti sardi tipici ed alla penetrazione degli stessi nei mercati, all'attrazione dagli investimenti e ad incentivare la presenza turistica in Sardegna nel corso dell'intero anno solare, è autorizzata per l'annualità 2013 la spesa di euro 5.700.000 (UPB S06.02.002). La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, approva il relativo programma delle attività.
5. Al fine di garantire l'adeguamento agli standard internazionali e la compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, le tabelle A, B, C, D ed E allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono revisionate con decreto dell'Assessore competente in materia di turismo, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia, ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di adozione del decreto medesimo.
Art. 2
Riordino dei consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale e altre disposizioni in materia di industria1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge finalizzato alla riduzione, mediante il riordino e la riorganizzazione, degli attuali consorzi industriali provinciali e delle zone di interesse regionali, istituendo le Aziende distrettuali di sviluppo industriale (ADSI).
2. Le aziende distrettuali di sviluppo industriale subentrano ai consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), ed alle aree di interesse regionale nella titolarità di tutti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità. Subentrano, inoltre, nella titolarità di tutti i negozi giuridici in essere negli attuali consorzi industriali provinciali e nelle attuali zone di interesse regionale in liquidazione.
3. Alle gestioni liquidatorie di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2008, subentrano le aziende distrettuali di sviluppo industriale che devono porre termine alla relativa liquidazione.
4. In coerenza con la programmazione regionale alle aziende distrettuali di sviluppo industriale spettano le funzioni amministrative inerenti le aree inserite nei loro piani regolatori territoriali relative a:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione e/o locazione delle stesse e la gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;
f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree;
g) la gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in spin-off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;
h) l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali nel rispetto della programmazione regionale.5. Le aziende distrettuali di sviluppo industriale esercitano le proprie funzioni in coerenza con la programmazione regionale ed in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.
6. Le aziende distrettuali di sviluppo industriale hanno personalità giuridica, sono dotate di autonomia patrimoniale, economica-contabile, organizzativa, amministrativa, tecnica e di gestione e rispondono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e rispettano il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi. Esse agiscono nel rispetto delle norme legislative ed istituzionali.
7. I mezzi finanziari delle aziende distrettuali di sviluppo industriale sono costituiti da:
a) contributi versati dagli enti locali e dalla Regione;
b) proventi per vendita, concessione e/o locazione di aree;
c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività dell'azienda;
d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali delle aziende distrettuali di sviluppo industriale;
e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.8. La società Sotacarbo è trasformata in società in house e nell'ambito dell'intervento "Centro eccellenza energia pulita" di cui al Piano Sulcis, realizza e sviluppa iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica e di alta valenza per l'industria energetica nazionale e regionale. La società è ritenuta altamente strategica per la missione affidatale e per il conseguimento degli obiettivi connessi alle politiche di sviluppo regionale di ricerca, innovazione e di interesse generale. È autorizzata una spesa annua valutata in euro 800.000 per l'affidamento delle relative commesse (UPB S06.03.023).
9. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), i comuni ed i consorzi industriali assicurano la rilevazione dei dati sull'utilizzo degli spazi e sulla presenza di servizi nelle aree produttive di propria competenza. A partire dal 1° gennaio 2014, le informazioni sono aggiornate sul sistema informativo predisposto dall'Amministrazione regionale al fine di garantire una corretta programmazione e gestione delle aree produttive, in particolare di quelle attrezzate, presenti sul territorio regionale nonché la promozione e l'attrazione di investimenti esterni.
Art. 3
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 8.500.000 per l'anno 2013, e in euro 1.400.000 per gli anni 2014 e 2015.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 e in quello per gli anni 2013-2015 sono apportate le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente
2013 euro 8.500.000
2014 euro 1.400.000
2015 euro 1.400.000
mediante riduzione della somma di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2013;
in aumentoUPB S06.03.007
Promozione, riqualificazione e associazionismo del settore commerciale
2013 euro 200.000
2014 euro 200.000
2015 euro 200.000UPB S02.03.001
Politiche attive del lavoro – Spese correnti
2013 euro 400.000
2014 euro 400.000
2015 euro 400.000UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2013 euro 7.100.000UPB S06.03.023
Gestione liquidatorie, commesse RAS e messa in sicurezza siti - Spese correnti
2013 euro 800.000
2014 euro 800.000
2015 euro 800.000